Tribunale d Napoli, sentenza del 14 dicembre 2009 (riferimenti normativi: artt. 5 e 19, l. 283/1962)
Non costituisce reato la messa in vendita da parte del rivenditore di confezioni
integre di yogurt, che presentino uno strato di muffa.
Conclusioni
ineccepibili di una vicenda che non avrebbe mai dovuto approdare a giudizio, se
solo il pubblico ministero avesse avuto presente la normativa applicabile.
Il
caso è presto detto. Un consumatore denunciava che, avendo acquistato presso un
esercizio commerciale delle confezioni di yogurt di una nota casa produttrice,
all’apertura di uno dei vasetti aveva riscontrato la presenza di muffa in
superficie.
Nell’istruttoria dibattimentale, conseguente al rinvio a giudizio
del commerciante per il reato di cui all’art. 5, lett. d), l. 283/1962, il
responsabile della ASL confermava la contaminazione, affermando che la
proliferazione del fungo poteva essersi verificata fin dalla fase di produzione
e confezionamento. Veniva, altresì, confermato che le confezioni di yogurt erano
integre al momento della vendita al consumatore.
Di fronte a questo quadro
probatorio l’assoluzione era inevitabile.
Infatti, è noto che l’art. 19 della
legge 283 del 1962 stabilisce che il mero rivenditore di prodotti non conformi
non risponde della violazione, se questa riguarda i requisiti intrinseci del
prodotto e la confezione non sia alterata (ovvero sia ermeticamente chiusa). La
ragione della non punibilità risiede nel fatto che per i prodotti
preconfezionati è il solo fabbricante che deve garantire la loro igienicità, non
potendo pretendere che il rivenditore li sottoponga ad analisi per accertarsene
(diversamente da quanto avviene per i prodotti sfusi). Tanto sarebbe, anzi, in
contraddizione con la garanzia igienica che il confezionamento offre.
Andando oltre il caso concreto possiamo notare che nessun dubbio si è posto
sul fatto che l’acquisto dello yogurt fosse avvenuto presso quell’esercizio
commerciale, poiché il consumatore aveva oculatamente conservato lo scontrino.
Se non lo avesse fatto sarebbe stata, comunque, ragionevolmente sufficiente la
sola testimonianza del consumatore in merito al luogo dell’acquisto.
Un
aspetto che non è venuto in considerazione nella specie, ma che invece si
presenta in molte altre occasioni, è che la muffa avrebbe potuto proliferare a
seguito di una scorretta conservazione del prodotto, in particolare ove questo
fosse stato detenuto dal rivenditore a temperatura diversa da quella prevista.
In tal caso sarebbe scattata la violazione dell’art. 5, lett. b), l. 283/1962,
che peraltro non richiede la prova dell’alterazione del prodotto. Neppure
risultava che la vendita fosse avvenuta oltre la data di scadenza, violazione di
per sé punita in via amministrativa, ma che avrebbe potuto costituire un indizio
di responsabilità penale in capo al rivenditore per le condizioni in cui
l’alimento era stato trovato.
Infine, ci si potrebbe porre il problema se,
non essendovi responsabilità del commerciante, il deterioramento dello yogurt
avrebbe potuto essere imputato al produttore, ovviamente in un altro processo;
tanto più che il teste della ASL ipotizzava che la contaminazione si fosse
verificata nella fase di produzione o confezionamento.
Diciamo che in linea
teorica una responsabilità del produttore potrebbe certo essere ravvisata in una
situazione in cui il prodotto è ammuffito ma la confezione è risultata integra
(il che escluderebbe manipolazioni esterne). Il punto è che sarebbe pressoché
“diabolica” la prova di una effettiva responsabilità del produttore, e ciò per
il semplice motivo che non potrebbe affatto escludersi che la proliferazione
batterica si sia generata a causa di un difetto di conservazione verificatosi in
un qualunque punto della filiera, ma di difficile – se non impossibile –
identificazione (per esempio durante il trasporto o nelle fasi di scarico presso
il rivenditore, e così via).
Home » Yogurt e muffa, se la confezione è integra nessuna responsabilità del rivenditore
Yogurt e muffa, se la confezione è integra nessuna responsabilità del rivenditore
Tribunale d Napoli, sentenza del 14 dicembre 2009 (riferimenti normativi: artt. 5 e 19, l. 283/1962)
Non costituisce reato la messa in vendita da parte del rivenditore di confezioni
integre di yogurt, che presentino uno strato di muffa.
Conclusioni
ineccepibili di una vicenda che non avrebbe mai dovuto approdare a giudizio, se
solo il pubblico ministero avesse avuto presente la normativa applicabile.
Il
caso è presto detto. Un consumatore denunciava che, avendo acquistato presso un
esercizio commerciale delle confezioni di yogurt di una nota casa produttrice,
all’apertura di uno dei vasetti aveva riscontrato la presenza di muffa in
superficie.
Nell’istruttoria dibattimentale, conseguente al rinvio a giudizio
del commerciante per il reato di cui all’art. 5, lett. d), l. 283/1962, il
responsabile della ASL confermava la contaminazione, affermando che la
proliferazione del fungo poteva essersi verificata fin dalla fase di produzione
e confezionamento. Veniva, altresì, confermato che le confezioni di yogurt erano
integre al momento della vendita al consumatore.
Di fronte a questo quadro
probatorio l’assoluzione era inevitabile.
Infatti, è noto che l’art. 19 della
legge 283 del 1962 stabilisce che il mero rivenditore di prodotti non conformi
non risponde della violazione, se questa riguarda i requisiti intrinseci del
prodotto e la confezione non sia alterata (ovvero sia ermeticamente chiusa). La
ragione della non punibilità risiede nel fatto che per i prodotti
preconfezionati è il solo fabbricante che deve garantire la loro igienicità, non
potendo pretendere che il rivenditore li sottoponga ad analisi per accertarsene
(diversamente da quanto avviene per i prodotti sfusi). Tanto sarebbe, anzi, in
contraddizione con la garanzia igienica che il confezionamento offre.
Andando oltre il caso concreto possiamo notare che nessun dubbio si è posto
sul fatto che l’acquisto dello yogurt fosse avvenuto presso quell’esercizio
commerciale, poiché il consumatore aveva oculatamente conservato lo scontrino.
Se non lo avesse fatto sarebbe stata, comunque, ragionevolmente sufficiente la
sola testimonianza del consumatore in merito al luogo dell’acquisto.
Un
aspetto che non è venuto in considerazione nella specie, ma che invece si
presenta in molte altre occasioni, è che la muffa avrebbe potuto proliferare a
seguito di una scorretta conservazione del prodotto, in particolare ove questo
fosse stato detenuto dal rivenditore a temperatura diversa da quella prevista.
In tal caso sarebbe scattata la violazione dell’art. 5, lett. b), l. 283/1962,
che peraltro non richiede la prova dell’alterazione del prodotto. Neppure
risultava che la vendita fosse avvenuta oltre la data di scadenza, violazione di
per sé punita in via amministrativa, ma che avrebbe potuto costituire un indizio
di responsabilità penale in capo al rivenditore per le condizioni in cui
l’alimento era stato trovato.
Infine, ci si potrebbe porre il problema se,
non essendovi responsabilità del commerciante, il deterioramento dello yogurt
avrebbe potuto essere imputato al produttore, ovviamente in un altro processo;
tanto più che il teste della ASL ipotizzava che la contaminazione si fosse
verificata nella fase di produzione o confezionamento.
Diciamo che in linea
teorica una responsabilità del produttore potrebbe certo essere ravvisata in una
situazione in cui il prodotto è ammuffito ma la confezione è risultata integra
(il che escluderebbe manipolazioni esterne). Il punto è che sarebbe pressoché
“diabolica” la prova di una effettiva responsabilità del produttore, e ciò per
il semplice motivo che non potrebbe affatto escludersi che la proliferazione
batterica si sia generata a causa di un difetto di conservazione verificatosi in
un qualunque punto della filiera, ma di difficile – se non impossibile –
identificazione (per esempio durante il trasporto o nelle fasi di scarico presso
il rivenditore, e così via).
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’