Igiene alimentare: tribunale o giudice di pace?

Condividi

Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 753 del 14 ottobre 2009 (riferimenti normativi: art. 22-bis, l. 698/1981)

L’art. 42, dpr 327/1980 rientra nel novero delle disposizioni
stabilite a tutela dell’igiene degli alimenti. Pertanto, l’opposizione alla
sanzione amministrativa irrogata per la sua violazione va proposta davanti al
tribunale e non al giudice di pace.

L’occasione di questa sentenza origina dalla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 258 da parte della Regione Puglia per violazione dell’art. 42 del regolamento di esecuzione della legge n. 283 del 1962, secondo cui il personale addetto alla preparazione o manipolazione o confezionamento di sostanze alimentari deve rispettare alcune regole igieniche di protezione, come indossare soprabiti e copricapo. Il soggetto sanzionato propose opposizione davanti al giudice di pace, il quale annullò l’ordinanza-ingiunzione al pagamento della somma di denaro, ritenendo non sufficientemente provata la violazione. Ricorse in Cassazione la Regione Puglia per violazione delle regole sulla competenza, ottenendo soddisfazione da parte dei giudici.
Va premesso che il d.lgs. 507/1999 è intervenuto profondamente e in maniera sistematica sulla legge 689/1981 relativa alla depenalizzazione di alcuni reati minori. Il citato decreto ha, tra l’altro, introdotto l’art. 22-bis, che ha stabilito le materie per le quali l’opposizione deve essere proposta al tribunale (in composizione monocratica), anziché al giudice di pace, che normalmente è competente in materia di sanzioni amministrative. Questa riserva di competenza è motivata dal fatto che per alcune materie, ritenute più tecniche o più “delicate”, appare preferibile affidarne la trattazione a giudici “togati”. Tra queste anche le violazioni in materia di “igiene degli alimenti e delle bevande” (e quindi non, per esempio, quelle che attengono bensì alle sostanze alimentari, ma che riguardano prettamente aspetti commerciali). È, perciò, un problema interpretativo, non sempre di immediata soluzione, stabilire l’estensione semantica da attribuire al concetto di igiene alimentare.
Orbene, la Corte ha correttamente ritenuto che la citata violazione rientra in quest’ultima categoria per molteplici ragioni. Innanzi tutto, è stata ravvisata una ragione sistematica, dovuta al fatto che la norma dell’art. 42 è collocata nel titolo dedicato all’igiene e alla sanità del personale dell’impresa alimentare. Inoltre, conferma la scelta del legislatore la specifica rubrica dell’articolo, intitolato all’igiene del personale, in particolare quello che ha (o può avere) contatti con i prodotti alimentari. Infine, anche se non viene citato dalla sentenza, poiché il fatto si era verificato prima della sua emanazione, si pone sulla stessa linea il reg. comunitario 852/2004 (dedicato all’igiene degli alimenti), il cui capitolo VIII, intitolato all’igiene del personale, contiene una disposizione analoga – anche se meno analitica – al contenuto dell’art. 42 del dpr 327. Nessun dubbio particolare può, quindi, sorgere sul fatto che le questioni che riguardano l’applicazione di tale norma devono essere devolute al giudizio del tribunale e non del giudice di pace. Per conseguenza la Corte ha annullato la decisione del giudice di pace e ha rimesso le parti davanti al tribunale di Foggia.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

-omissis-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto il 5 luglio 2004 da:
Regione Puglia – in
persona del Presidente della Giunta Regionale dr. F.R. – rappresentata e difesa
in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avv. AFFATATI LUCIO ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Agatone Papa, n. 50, presso l’avv.
Caterina Mele;
– ricorrente –
contro
D.V.A. – elettivamente domiciliato
in Cagnano Varano, alla via Marconi, n. 16, presso l’avv. DI NAUTA MATTEO;

intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Rodi Garganico n. 158
del 16 dicembre 2003 – non notificata;
Udita la relazione della causa svolta
nella pubblica udienza del 26 novembre 2008 dal Consigliere Dott. Massimo
Oddo;
udito per la ricorrente l’avv. Caterina Mele per delega dell’avv.
Afftati;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo con
assorbimento del secondo.

Svolgimento del processo

Il
Giudice di pace di Rodi Garganico, con sentenza del 16 dicembre 2003, accolse
l’opposizione proposta il 26 marzo 2003 da D.V.A. – esercente il commercio
ambulante di alimenti a posto fisso – avverso l’ordinanza notificata l’1 marzo
2003, con la quale la Regione Puglia aveva ingiunto al D.V. il pagamento della
sanzione amministrativa di Euro 258,23 relativamente alla violazione del D.P.R.
n. 327 del 1980, art. 42, – accertata il 21 aprile 1999 -, per non avere
indossato nella manipolazione di alimenti il prescritto camice
bianco.
Premessa l’infondatezza dell’eccezione d’incompetenza per materia
sollevata dalla Regione, osservò il giudice che non era provata la
responsabilità dell’opponente, giacchè all’atto dell’accertamento della
violazione il D.V. indossava il camice di colore blu prescritto dall’art. 29,
del regolamento n. 158/82, con il quale il Comune di Cagnano Varano aveva
disciplinato il commercio ambulante.
La Regione Puglia è ricorsa per la
cassazione della sentenza con due motivi, illustrati da successiva memoria, e
l’intimato D.V. non ha resistito in giudizio.

Motivi della
decisione

Il ricorso, denunciando con il primo motivo la violazione
delle norme sulla competenza, lamenta che il giudice di pace abbia ritenuto
infondata la relativa questione, nonostante la L. n. 689 del 1981, art. 22 bis,
comma 2, lett. e), abbia attribuito la competenza a conoscere dell’opposizione
alle ordinanze – ingiunzione, nei casi in cui la sanzione sia stata applicata
per una violazione concernente disposizioni in materia di igiene degli alimenti
e delle bevande, al tribunale del luogo nel quale è stata commessa la
violazione.
Con il secondo motivo, deducendo la violazione del D.P.R. n. 327
del 1980, art. 42, si duole che la sentenza abbia disapplicato la legislazione
statuale e ritenuto scriminata la condotta dell’opponente in forza di una
disposizione del regolamento comunale illegittima, in quanto contrastante con
una norme primarie.
Il primo motivo è fondato.
Il D.P.R. 26 marzo 1980, n.
327, art. 42, (regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, in
materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande), che prevede l’obbligo del personale addetto negli
esercizi di vendita alla preparazione, manipolazione e confezionamento di
sostanze alimentari di indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro,
nonchè idoneo copricapo che contenga la capigliatura, costituisce per
collocazione sistematica, rubrica (“igiene, abbigliamento e pulizia del
personale”) e finalità nell’ambito delle sostanze una disposizione dettata in
materia di igiene degli alimenti e delle bevande.
L’opposizione avverso il
provvedimento che ne sanziona la violazione va conseguentemente proposta, a
norma della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 2, lett. e), aggiunto dal
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 98, davanti al tribunale e non al giudice
di pace.
Di tale attuale competenza, peraltro, non ha dubitato la sentenza
impugnata, che ha escluso l’operatività in concreto della novella sul corretto
assunto della prevalenza del principio della perpetuatio iurisdictionis su
quello del tempus regit actum, che caratterizza l’applicazione delle norme
processuali, e sul rilievo, da ritenersi erroneo, che l’art. 22 bis, cit., non
trovasse applicazione alle violazioni, quale quella di specie, accertate in data
anteriore a quella della sua entrata in vigore.
Detto rilievo è inficiato,
infatti, da una inesatta interpretazione e parziale applicazione dell’art. 5
c.p.c., giacchè la norma non si limita a stabilire l’irrilevanza ai fini della
giurisdizione e della competenza degli intervenuti mutamenti della legge o dello
stato di fatto, ma dispone, in primo luogo, che la giurisdizione e la competenza
di determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente
al momento della proposizione della domanda.
Ai fini della individuazione del
giudice avente giurisdizione o competenza alla trattazione di una controversia
in tema di sanzioni amministrative e dell’eventuale applicazione del principio
della perpetuatio giurisdizionis non deve conseguentemente farsi riferimento al
momento dell’accertamento (rectius: commissione) della violazione sanzionata,
bensì a quello dell’opposizione al provvedimento che la sanzione abbia
applicata, che rappresenta la domanda in virtù della cui proposizione la
controversia si radica davanti al giudice.
Essendo stata l’opposizione
avverso l’ordinanza – ingiunzione proposta il 26 marzo 2003, concernendo la
sanzione applicata una violazione in materia di igiene degli alimenti e delle
bevande ed essendo il D.Lgs. n. 507 del 1999, che ha aggiunto la L. n. 689 del
1981, art. 22 bis, entrato in vigore anteriormente sia all’opposizione che
all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione, competente al giudizio era il
tribunale e non il giudice di pace.
Alla fondatezza del primo motivo seguono
l’accoglimento del ricorso, con assorbimento dell’esame del secondo motivo, e la
cassazione della sentenza impugnata.
Le parti vanno rimesse davanti al
competente Tribunale di Foggia, che provvederà anche alla liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito l’esame
del secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al
competente Tribunale di Foggia, anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio,
il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2009

Edicola web

Ti potrebbero interessare