Vigilanza delle sostanze destinate all’alimentazione

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Tar Puglia, SezIONE III, sentenza n. 1682 del 29 aprile 2010

“…lo strumento della revisione delle
analisi, di cui all’art. 1 della L. n. 283/62, non è limitato all’ipotesi delle
merci nazionali, ma collegato a tutti i casi in cui la pubblica autorità può
procedere alle analisi sulle merci, e quindi all’ambito generale della vigilanza
per la tutela della pubblica salute, in materia di produzione e commercio delle
sostanze destinate alla alimentazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione
Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 447
del 2006, proposto da:
Casa Olearia Italiana S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Miccoli,
con domicilio eletto con l’avv. Daniele Miccoli in Bari, presso l’avv.
D’Alessandro, Salita Miramare, 3;

contro

Ministero della
Salute;
Ufficio di Sanità Marittima di Frontiera, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per
l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto del
20.2.2006, prot. 1454/TS.01.4, comunicato alla ricorrente in pari data, con il
quale, all’esito della procedura di controllo sanitario eseguito in data
10.2.2006, si dichiara la merce controllata non idonea all’importazione in
Italia per la mancata conformità al Reg. CEE n. 466/01 (tenori oltre il limite
consentito di piombo);

dell’atto del 28.2.2006, prot. 1736/AG.C.03,
comunicato in pari data, con il quale, in risposta all’istanza di ripetizione
delle analisi presentata dalla ricorrente a mezzo nota del 20.2.2006, si
dichiara la non ripetibilità delle analisi eseguite in prima istanza ai sensi
della circolare ministeriale n. 3/81;

nonché di ogni altro atto
preparatorio, presupposto e/o consequenziale allo stesso, tra cui, in
particolare, la circolare del Ministero della Sanità (oggi Ministero della
Salute) n. 3 del 10.2.2006, nonché delle risultanze delle analisi eseguite in
prima istanza dal laboratorio ARPAC di Napoli per conto dell’odierno
resistente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio dell’Ufficio di Sanità Marittima di
Frontiera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 la dott.
Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Antonio Console, su
delega dell’avv. Daniele Miccoli, e l’avv. dello Stato Ines
Sisto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:

Fatto

Con il ricorso in epigrafe la
ricorrente ha impugnato i provvedimenti con i quali è stato dichiarato non
idoneo all’importazione l’olio di girasole grezzo non commestibile destinato
alla raffinazione di provenienza ucraina dalla stessa acquistato e respinta la
richiesta di ripetizione delle analisi sul materiale stesso.

A sostegno
del ricorso sono state articolate le seguenti censure:

1. eccesso di
potere sintomatico per travisamento dei fatti – errore di fatto – carenza di
istruttoria, omessa valutazione di fatti rilevanti per la decisione, violazione
dell’art. 3 L. 241/90, violazione dell’art. 1 L. 283/62, in quanto il primo
provvedimento di diniego non era supportato da alcun risultato di analisi, né
indicava gli eventuali estremi dello stesso o del laboratorio incaricato;
inoltre, a seguito della richiesta della ricorrente di ripetizione delle
analisi, fondata sulle risultanze del controllo fatto eseguire privatamente
dalla ricorrente, l’amministrazione aveva sostenuto la non ripetibilità per la
inapplicabilità dell’art. 1 L. 283/62 alle merci provenienti dall’estero, mentre
nel caso di specie vi erano fondati sospetti circa l’attendibilità delle analisi
(come richiesto dalla citata circolare 3/81), alla luce dei risultati del
controllo eseguito dalla ricorrente;

2. violazione e falsa applicazione
dell’art. 12 Reg. CEE 882/04, violazione e falsa applicazione del Reg. CEE
466/01, in quanto in primo luogo non era dato sapere se il laboratorio ARPAC di
Napoli, che aveva eseguito le analisi, fosse accreditato come richiesto dalla
prima di dette norme; in secondo luogo non poteva applicarsi nel caso di specie
il reg. 466/01 trattandosi di materiale non commestibile, da destinare ad uso
alimentare solo dopo ulteriori trattamenti, mentre tale regolamento disciplinava
i requisiti dei prodotti al momento dell’immissione in commercio.

Si è
costituito l’Ufficio di Sanità Marittima e di Frontiera chiedendo il rigetto del
ricorso.

Con ordinanza del 13.4.2006 questo Tribunale ha respinto la
domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ritenendone insussistenti i
presupposti.

All’udienza pubblica del 15.4.2010 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto in
quanto fondato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, infatti, deve
rilevarsi che secondo l’art. 1 283/62 “Sono soggette a vigilanza per la tutela
della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate
alla alimentazione. A tal fine l’autorità sanitaria può procedere, in qualunque
momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di
campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si
conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché
sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro
delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela
della pubblica salute, alla loro distribuzione.

Gli esami e le analisi
dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o
da altri laboratori, all’uopo autorizzati.

Quando dall’analisi risulti
che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del
laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale,
unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi.
Contemporaneamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
comunicherà all’esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all’autorità
che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell’analisi. Analoga
comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi
campioni in confezioni originali.

Entro 15 giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o
al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di
versamento, effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà
indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione
saranno eseguite presso l’Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo
di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di
revisione, o nel caso che l’analisi di revisione confermi quella di prima
istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici
giorni, le denunce all’Autorità giudiziaria”.

Sulla base della lettura
del testo, l’interpretazione di tale norma data dalla pubblica amministrazione,
secondo la quale lo strumento della revisione delle analisi non sarebbe
applicabile in relazione alle merci provenienti dall’estero, non appare
supportata da alcun idoneo riferimento testuale, in quanto l’istituto in
questione non è limitato all’ipotesi delle merci nazionali ma collegato a tutti
i casi in cui la pubblica autorità può procedere alle analisi sulle merci, e
quindi all’ambito generale della vigilanza per la tutela della pubblica salute,
in materia di produzione e commercio delle sostanze destinate alla
alimentazione.

Del resto tale assunto è confortato dal fatto che in altra
fattispecie, relativa sempre a merce proveniente dall’estero importata dalla
medesima ricorrente (ricorso r.g. 446/2006) la stessa amministrazione si è
dichiarata disponibile alla ripetizione delle analisi, con ciò superando la
propria interpretazione restrittiva, senza che tra i due casi ricorresse alcuna
apparente differenza.

Inoltre la ricorrente, nella richiesta di
revisione, ha dedotto che le analisi eseguite presso altro laboratorio privato
avevano fornito risultanze diverse, con la conseguenza che anche secondo la
circolare ministeriale 3/81 si sarebbe potuto procedere alla ripetizione dei
controlli.

Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dei
provvedimenti impugnati e assorbimento degli ulteriori
motivi.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di
Bari, sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il
ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;

compensa
integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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