Coesistenza delle coluture transgeniche, convenzionali ed organiche

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Consiglio di Stato, Sezione VI, decisione n. 183 del 19 gennaio 2010 (riferimenti normativi: direttiva 2001/18/CE, legge 5/2005]

Va annullato il provvedimento con il quale il Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali ha dichiarato di non poter procedere alla
istruttoria della richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di varietà
di mais geneticamente modificato in assenza delle norme regionali sulla
coesistenza di colture convenzionali, transgeniche e biologiche, in quanto
contrastante con gli obblighi discendenti dal diritto
comunitario.

La vicenda approdata al massimo organo della giustizia
amministrativa riguarda la richiesta di una azienda agricola di essere
autorizzata alla coltivazione di varietà di mais transgenico, rientranti tra
quelle ammesse a livello comunitario.
Il Ministero delle Politiche agricole
rispondeva di non poter provvedere in assenza delle disposizioni regionali
attuative delle norme sulla coesistenza delle colture convenzionali e
transgeniche. Si è trattato, dunque, di un diniego per mancanza dello
“scheletro” regolamentare all’interno del quale la coltivazione richiesta
avrebbe dovuto collocarsi.
L’azienda richiedente proponeva ricorso al TAR del
Lazio, che però lo dichiarava inammissibile per ragioni procedurali. Contro
questa decisione è stato conseguentemente promosso il giudizio davanti al
Consiglio di Stato, lamentando in particolare – per quanto qui maggiormente
interessa – la violazione degli obblighi comunitari assunti dallo Stato italiano
in merito alle coltivazioni OGM, posto che il meccanismo adottato dal
legislatore nazionale finirebbe almeno di fatto per impedire di dare corso alle
coltivazioni pur autorizzabili in base al diritto comunitario.
I giudici
hanno, in primo luogo, illustrato i tratti salienti della complessa disciplina
in materia.
Hanno, perciò, ricordato che l’atto normativo fondamentale è la
Direttiva 2001/18/CE, che ha dato tra l’altro la possibilità di effettuare
coltivazioni transgeniche all’esito di una articolata procedura autorizzativa,
volta a valutare i rischi per l’ambiente e la salute umana. È seguita la
Decisione CE 2002/623 del 24 luglio 2002, che ha stabilito nuovi criteri cui
attenersi per la valutazione del rischio ambientale, con particolare riferimento
alle “pratiche agricole”.
È stato, poi, varato il Regolamento CE 1829/2003
del 22 settembre 2003, secondo cui «l’autorizzazione concessa secondo la
procedura […] è valida in tutta la Comunità», ed ha introdotto l’articolo 26
bis della Direttiva CE 2001/18, in virtù del quale «gli Stati membri possono
adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM
in altri prodotti». Questa stessa disposizione si riferisce espressamente anche
alla «coesistenza tra culture transgeniche, convenzionali ed organiche». A sua
volta la Raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003 ha disciplinato la
coesistenza tra culture transgeniche, convenzionali e biologiche nell’ambito
della produzione agricola, preoccupandosi degli aspetti economici che vi sono
connessi.
È evidente da questa breve panoramica che vi è una propensione
della Comunità a consentire (anche) le colture transgeniche, alla sola
condizione che siano rispettate le procedure autorizzatorie di garanzia. È per
questo motivo che fu respinto un progetto di un Land austriaco inteso a vietare
indiscriminatamente sul proprio territorio la coltivazione di OGM.
Per quanto
riguarda la normativa nazionale va citato il D.lgs. 224/2003, che ha recepito la
Direttiva CE 2001/18. La Legge 5/2005 – quella che viene maggiormente in
considerazione nel contesto della sentenza – ha disciplinato la coesistenza tra
colture convenzionali, biologiche e OGM, che debbono essere praticate senza
danneggiarsi reciprocamente.
La suddetta legge, che espressamente ha inteso
dare attuazione alla Raccomandazione 2003/556, ha tra l’altro abrogato alcune
norme regionali incompatibili con gli obblighi comunitari in tema di coesistenza
delle coltivazioni. È, però, intervenuta la sentenza della Corte costituzionale
116/2006 con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità di vari suoi
articoli in quanto ritenuti irrispettosi della competenza legislativa regionale
in materia di agricoltura, atteso che disciplinavano l’adozione da parte delle
Regioni di piani di coesistenza, anziché lasciare alle Regioni la competenza a
disciplinare con proprie leggi tali piani. Secondo la sentenza compete alle
Regioni disciplinare “le modalità di applicazione del principio di coesistenza
nei diversi territori regionali, notoriamente molto differenziati dal punto di
vista morfologico e produttivo”. La declaratoria di incostituzionalità ha pure
travolto l’articolo 8, che in via transitoria vietava le coltivazioni
transgeniche a fini commerciali nelle more dell’adozione dei piani di
coesistenza.
Venendo allora all’oggetto del contendere giudiziario, il
Consiglio di Stato ha osservato che le varietà di mais per la cui coltivazione
veniva richiesta l’autorizzazione sono iscritte nel catalogo europeo e,
pertanto, la domanda di autorizzazione era in linea di principio
accoglibile.
Quanto al diverso profilo della assenza dei piani regionali di
attuazione, i giudici hanno osservato che la Legge 5/2005 è stata varata con
espresso riguardo ai soli interessi economici, e non a quelli ambientali o
sanitari. Cosicché anche i piani regionali previsti da tale normativa vanno
circoscritti alla disciplina degli aspetti economici. Con la conseguenza che il
rilascio della autorizzazione, che dipende da valutazioni di carattere
ambientale e sanitario, non può essere negata per la sola mancanza di tali
piani: “Ne discende, con tutta evidenza, che il blocco generalizzato dei
procedimenti di autorizzazione in attesa dei cosiddetti piani di coesistenza
regionali, esporrebbe lo Stato italiano a responsabilità sul piano comunitario,
rendendo di fatto inapplicabile nell’ordinamento nazionale quello che è un
principio imposto dal diritto comunitario”. Neppure, in senso contrario,
potrebbe essere invocato il principio di precauzione, che va sempre ancorato a
concrete valutazioni negative d’impatto ambientale o sanitario, mentre nella
specie il Ministero non aveva avanzato e provato specifiche ragioni di tal
genere.
Il Consiglio ha concluso che “vanno annullati gli atti impugnati e va
dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di
autorizzazione, entro un termine di novanta giorni decorrente dalla
comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza. Resta fermo il
potere dell’Amministrazione statale di avviare i procedimenti sostitutivi che
l’ordinamento appresta per il caso di inerzia delle Regioni nel dare attuazione
a obblighi comunitari”.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha
pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 8239 del 2008, proposto da
Azienda Agricola S.D.L., rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Pirocchi, con
domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Salaria, n.
280;
contro
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per
legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza
del TAR LAZIO – ROMA, sez. IIter, n. 2893/2008.
Visto il ricorso in appello
con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il
Cons -omissis- e uditi per le parti l’avvocato omissis-e l’avvocato dello Stato
omissis-

Svolgimento del processo – Motivi della
decisione

1. L’Azienda agricola odierna appellante chiedeva al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l’autorizzazione alla
messa in coltura di varietà di mais geneticamente modificate iscritte nel
catalogo comune europeo.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione, l’Azienda con
nota del 10 marzo 2007 notificava atto di diffida e messa in mora.
Con la
nota 18 aprile 2007 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, in persona del capo del dipartimento delle politiche di sviluppo, ha
comunicato di “non poter procedere all’istruttoria della richiesta di
autorizzazione nelle more dell’adozione, da parte delle regioni, delle norme
idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e
transgeniche (piani regionali), come previsto anche dalla circolare MiPAAF del
31/03/2006”.
2. Con il ricorso di primo grado è stata impugnata detta nota,
nonché tutti gli atti prodromici ivi compresa la circolare ministeriale del 31
marzo 2006.
Si lamentava:
1) illegittimità del provvedimento di diniego e
a monte della disciplina legislativa nazionale, nella parte in cui subordina ad
autorizzazione l’utilizzo di sementi geneticamente modificate che sono già state
autorizzate a livello comunitario e iscritte nel catalogo comune;
2)
illegittimità del provvedimento e della disciplina legislativa nazionale, nella
parte in cui estende agli aspetti sanitari e ambientali le valutazioni relative
all’autorizzazione all’immissione in commercio di sementi geneticamente
modificate, che attengono alla materia della coesistenza;
3) violazione del
diritto comunitario sotto il profilo che vi sarebbe nell’ordinamento italiano un
divieto di utilizzo di OGM assunto in violazione degli obblighi comunitari, non
essendo stato previamente notificato alla Commissione CE;
4) illegittimità
del diniego di autorizzazione nella parte in cui si subordina il rilascio
dell’autorizzazione alla previa adozione dei piani regionali di coesistenza;
solo poche Regioni hanno avviato l’iter di approvazione delle norme di
attuazione del principio di coesistenza, restando le altre inerti; alcune leggi
regionali reiterano divieti assoluti di impiego di OGM in agricoltura in
contrasto con il diritto comunitario; tali leggi mal interpretano il principio
di coesistenza che atterrebbe ad aspetti economici e non a quelli
sociosanitari.
Il ricorso di primo grado si conclude con la richiesta di
annullamento dell’atto impugnato e di risarcimento del danno per non aver potuto
coltivare sementi geneticamente modificate nell’anno 2007.
3. Il Tar adito
(Tar Lazio – Roma, sez. IIter), con la sentenza 7 aprile 2008 n. 2893 ha
dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notificazione ad almeno un
controinteressato, dovendosi intendere per tali le Regioni a cui si imputa di
non aver adottato i piani di coesistenza.
4. Ha proposto appello l’originaria
ricorrente, osservando che le Regioni non possono essere considerate
controinteressate, perché non si può ipotizzare che una pubblica Amministrazione
abbia un legittimo interesse alla mancata attuazione di norme comunitarie.
Inoltre il procedimento autorizzatorio è di esclusiva competenza statale, in
quanto il principio di coesistenza attiene ad aspetti esclusivamente
commerciali.
Nel merito, vengono riproposte le censure di cui al ricorso di
primo grado.
5. Il Consiglio di Stato, con ordinanza 18 novembre 2008 n.
6132, ha chiesto chiarimenti al Ministero, forniti con nota depositata il 2
gennaio 2009.
6. Il mezzo di appello con cui si contesta la declaratoria di
inammissibilità del ricorso di primo grado è fondato.
Il procedimento
autorizzatorio è di esclusiva competenza statale, e le Regioni non intervengono
in esso né come amministrazioni competenti, né come destinatarie di
comunicazioni o informative.
Le Regioni non possono pertanto essere
considerate né nella veste di amministrazioni resistenti né nella veste di
controinteressati.
Né si possono qualificare le Regioni come
controinteressate in base all’assunto che avrebbero interesse al mancato
rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM nelle more dell’adozione
dei piani di coesistenza, perché si tratterebbe di un interesse illegittimo, in
contrasto con le direttive comunitarie in materia, e dunque di un interesse di
mero fatto che non le fa assurgere al rango di controinteressati.
7. Occorre
pertanto passare all’esame nel merito del ricorso di primo grado.
Giova in
diritto considerare che la direttiva 2001/18/CE costituisce il testo normativo
fondamentale, in punto sia di “immissione in commercio” di OGM (tale essendo, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, numero 2, di detta direttiva “un organismo, diverso
da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso
da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica
naturale”), sia di “emissione deliberata” di OGM nell’ambiente.
Tali nozioni,
benché distinte e fondate su separate previsioni normative sono nel loro insieme
sufficientemente ampie per ricomprendervi ogni fase dell’impiego di OGM in
agricoltura, una volta superate le complesse fasi di autorizzazione previste
dalla medesima direttiva: tali procedure comportano una penetrante valutazione,
caso per caso, degli eventuali rischi per l’ambiente e la salute umana, connessi
all’immissione in commercio, ovvero anche all’emissione di ciascun OGM ai fini
dell’uso agricolo.
Le originarie disposizioni in tema di coltivazione degli
OGM sono state specificate dalla decisione della Commissione n. 2002/623/CE del
24 luglio 2002 (recante note orientative ad integrazione dell’Allegato II della
direttiva 2001/18/CE) che ha ulteriormente arricchito i criteri cui attenersi
per la valutazione del rischio ambientale, anche con particolare ed espresso
riferimento alle “pratiche agricole”.
Sulla base di tali presupposti, il
regolamento n. 1829/2003 del 22 settembre 2003 (Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente
modificati), disciplinando con analoghe forme di tutela il regime degli alimenti
geneticamente modificati, ha chiarito (art. 7, comma 5) che “l’autorizzazione
concessa secondo la procedura (…) è valida in tutta la Comunità”, ed ha
introdotto nel corpo della direttiva 2001/18/CE l’art. 26 bis, secondo il quale
“gli Stati membri possono adottare tutte le misure opportune per evitare la
presenza involontaria di OGM in altri prodotti”. Questa stessa disposizione si
riferisce espressamente anche alla “coesistenza tra culture transgeniche,
convenzionali ed organiche”.
Con ciò si viene a completare il quadro di
tutela approntato dalla normativa comunitaria in tema di OGM a presidio
dell’ambiente e della salute.
Su un piano connesso, ma distinto, la
raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003 (Raccomandazione della
Commissione recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e
migliori pratiche per garantire la coesistenza tra culture transgeniche,
convenzionali e biologiche) disciplina in modo espresso ed analitico la
coesistenza tra culture transgeniche, convenzionali e biologiche nell’ambito
della produzione agricola, ponendo inoltre come sua esplicita premessa il
principio che “nell’Unione europea non deve essere esclusa alcuna forma di
agricoltura, convenzionale, biologica e che si avvale di OGM” (primo
“considerando”).
Tale raccomandazione, muovendo dalla premessa secondo cui
“gli aspetti ambientali e sanitari” connessi alla coltivazione di OGM sono
affrontati e risolti esaustivamente alla luce del regime autorizzatorio
disciplinato dalla direttiva 2001/18/CE, circoscrive espressamente il proprio
campo applicativo ai soli “aspetti economici connessi alla commistione tra
culture transgeniche e non transgeniche”, in relazione alle “implicazioni” che
l’impiego di OGM può comportare sulla “organizzazione della produzione agricola”
(introduzione, paragrafo 1.1).
Si tratta di “orientamenti, sotto forma di
raccomandazioni non vincolanti rivolte agli Stati membri”, il cui campo di
applicazione si estende dalla produzione agricola a livello dell’azienda al
primo punto di vendita, ossia “dal seme al silo” (punto 1.5).
Il fatto che
l’impiego di OGM autorizzati in agricoltura sia garantito dalla normativa
comunitaria ha trovato ulteriore conferma nella decisione 2003/653/CE della
Commissione europea del 2 settembre 2003 (relativa alle disposizioni nazionali
sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati nell’Austria
superiore, notificate dalla Repubblica d’Austria a norma dell’art. 95, par. 5,
del Trattato CE), con cui, ai sensi dell’art. 95 del Trattato, è stato respinto
un progetto di legge del Land dell’Austria superiore, inteso a vietare in via
generale sul proprio territorio l’utilizzo di OGM, al fine di proteggere i
sistemi di produzione agricola tradizionali. In questa decisione si è affermato
che, in presenza delle disposizioni comunitarie in materia miranti a
“ravvicinare la legislazione degli Stati membri”, questi ultimi non possono
impedire la coltivazione delle sementi OGM autorizzate, ma semmai eventualmente
utilizzare la apposita “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 23 della
medesima direttiva, peraltro sempre in riferimento all’impiego di singoli
OGM.
Per ciò che riguarda la normativa italiana in questa materia, il decreto
legislativo 8 luglio 2003 n. 224, recependo la direttiva 2001/18/CE, pone
un’analitica e complessa disciplina di tutela allo specifico fine di “proteggere
la salute umana, animale e l’ambiente relativamente alle attività di rilascio di
organismi geneticamente modificati” (art. 1, co. 1).
In tale contesto è stato
approvato il d.l. n. 279/2004, conv. in l. n. 5/2005, testo normativo che
esplicitamente si dichiara attuativo della raccomandazione 2003/556/CE, al fine
di disciplinare il “quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture
transgeniche, e quelle convenzionali e biologiche” ed esclude, invece, dalla
propria area di competenza le colture per fini di ricerca e sperimentazione
autorizzate ai sensi del d.m. 19 gennaio 2005.
Tale decreto legge, come
convertito, con modificazioni, dalla legge n.5/2005, detta una disciplina volta
ad assicurare la “coesistenza” tra colture “transgeniche” (art. 1, comma 1:
“escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione, autorizzate ai sensi del
decreto del ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d’intesa con
il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, in base all’art. 8, co.
6, d.lgs. 8 luglio 2003 n. 224”), “biologiche” (che, ai sensi dell’art. 1, comma
2, lett. b, “adottano metodi di produzione di cui al regolamento (Cee) n.
2092/91 del consiglio, del 24 giugno 1991”) e “convenzionali” (“che non
rientrano in quelle definite alle lett. a e b”). Siffatte colture, infatti,
devono essere “praticate senza che l’esercizio di una di esse possa
compromettere lo svolgimento delle altre” (art. 2, comma 1). Ciò al fine di
tutelare le peculiarità e le specificità produttive ed evitare ogni forma di
commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche
(art. 2, comma 2). In particolare, l’introduzione di colture transgeniche (che,
ex art. 1, comma 2, lett. a, “fanno uso di organismi geneticamente modificati,
secondo la definizione di cui all’art. 3, d.lgs. 8 luglio 2003 n. 224”) deve
avvenire “senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza
comportare per esse l’obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di
coltivazione e allevamento” (art. 2, comma 2 bis).
L’intervento del
legislatore italiano fa seguito alla raccomandazione della Commissione europea
del 23 luglio 2003 2003/556, nella quale vengono formulati gli orientamenti (non
vincolanti) concernenti gli aspetti più strettamente economici della
coesistenza. Secondo la Commissione, “gli agricoltori dovrebbero poter scegliere
liberamente quale tipo di coltura praticare, convenzionale, transgenica o
biologica e nessuna di queste forme di agricoltura dovrebbe essere esclusa
nell’Unione europea. (…) La coesistenza si riferisce alla possibilità per i
conduttori agricoli di praticare una scelta tra colture geneticamente
modificate, produzione convenzionale e biologica, nel rispetto degli obblighi
regolamentari in materia di etichettatura o di standard di purezza” (all.
raccomandazione 2003/556 Ce, par. 1.1).
Il d.l. n. 279/2004 è stato
espressamente adottato “in attuazione della raccomandazione della Commissione
2003/556/CE del 23 luglio 2003” (art. 1), atto comunitario che
disciplina
“(l’)organizzazione della produzione agricola” per gli aspetti
“economici” conseguenti all’utilizzo in agricoltura di OGM ed, invece, estraneo
a profili “ambientali e sanitari”. Si tratta di un atto comunitario che si
inserisce in un preesistente quadro normativo vincolante, relativo alla
prevenzione di potenziali pregiudizi per l’ambiente e la salute umana legati
all’impiego di OGM. Inoltre, nel formulare tale raccomandazione, la Commissione
europea muove dal presupposto, ormai non più controverso nel diritto
comunitario, costituito dalla facoltà di impiego di OGM in agricoltura, purché
autorizzati (Corte cost. n. 116/2006).
Per la parte, quindi, che si riferisce
al principio di coesistenza e che implicitamente ribadisce la liceità
dell’utilizzazione in agricoltura degli OGM autorizzati a livello comunitario,
il legislatore statale con l’adozione del citato d.l. ha esercitato la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela dell’ambiente
(art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione), nonché quella
concorrente in tema di tutela della salute (art. 117, terzo comma, della
Costituzione), con ciò anche determinando l’abrogazione per incompatibilità dei
divieti e delle limitazioni in tema di coltivazione di OGM che erano contenuti
in alcune legislazioni regionali.
Infatti, la formulazione e specificazione
del principio di coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e
convenzionali, rappresenta il punto di sintesi fra i divergenti interessi, di
rilievo costituzionale, costituiti da un lato dalla libertà di iniziativa
economica dell’imprenditore agricolo e dall’altro lato dall’ esigenza che tale
libertà non sia esercitata in contrasto con l’utilità sociale, ed in particolare
recando danni sproporzionati all’ambiente e alla salute.
Con la sentenza
della Corte costituzionale n. 116/2006 è stata dichiarata l’incostituzionalità
degli artt. 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 1 e 2, 7 e 8, del citato d.l., in
quanto ritenuti irrispettosi della competenza legislativa regionale in materia
di agricoltura, atteso che disciplinavano l’adozione da parte delle Regioni di
piani di coesistenza, anziché lasciare alle Regioni la competenza a disciplinare
con proprie leggi tali piani. Più in particolare, ad avviso della Consulta,
spetta alle Regioni disciplinare la produzione agricola in presenza anche di
colture transgeniche, e segnatamente “le modalità di applicazione del principio
di coesistenza nei diversi territori regionali, notoriamente molto differenziati
dal punto di vista morfologico e produttivo” (C. cost. n. 116/2006).
Giova
sottolineare che la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato anche
l’art. 8 del citato d.l., che in via transitoria vietava le coltivazioni
transgeniche a fini commerciali nelle more dell’adozione dei piani di
coesistenza.
8. Ciò premesso in diritto, in punto di fatto si deve osservare
che dalle stesse deduzioni depositate dall’Amministrazione emerge che non è
contestato che le varietà di mais geneticamente modificate per le quali è stata
richiesta l’autorizzazione alla messa a coltura sono già iscritte nel catalogo
comune europeo, e dunque non vi sono ostacoli di carattere sanitario o
ambientale che ai sensi dell’art. 23, direttiva 18/2001, giustifichino un
intervento precauzionale dello Stato membro in termini di divieto o di
limitazione della coltivazione.
Non è dunque contestato che la richiesta di
autorizzazione è in astratto accoglibile.
Sotto tale profilo, non possono
trovare accoglimento le censure secondo cui si sarebbe introdotta una deroga ai
sensi dell’art. 23, direttiva 18/2001, come tale necessitante di notifica agli
organi comunitari.
9. Invece, da parte appellata viene opposto l’ostacolo
della mancata adozione dei piani regionali di coesistenza.
La questione di
diritto è dunque se la mancata adozione di tali piani possa costituire ostacolo
al rilascio dell’autorizzazione.
Considerati i profili prettamente economici
che devono essere regolamentati dai piani di coesistenza, e considerato che a
tali piani sono estranei i profili ambientali e sanitari, e il principio
comunitario della coltivabilità degli OGM se autorizzati, il rilascio
dell’autorizzazione alla coltivazione non può essere condizionato alla previa
adozione dei piani di coesistenza.
Pertanto, non si può ritenere che in
attesa dei c.d. piani di coesistenza regionali, venga meno l’obbligo di
istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori disciplinati, con
disposizioni specifiche non toccate, neppure indirettamente, dalla declaratoria
di incostituzionalità, da fonti legislative (e regolamentari) diverse dal d.l.
n. 279/2004. Tanto più che, per stessa affermazione della Consulta, non è più
discutibile il principio comunitario, ormai recepito nell’ordinamento nazionale,
“costituito dalla facoltà di impiego di OGM in agricoltura, purché autorizzati”.
Ne discende, con tutta evidenza, che il blocco generalizzato dei procedimenti di
autorizzazione in attesa dei c.d. piani di coesistenza regionali, esporrebbe lo
Stato italiano a responsabilità sul piano comunitario, rendendo di fatto
inapplicabile nell’ordinamento nazionale quello che è un principio imposto dal
diritto comunitario.
A ciò può essere aggiunto che anche il richiamo al
principio di precauzione, a sostegno dell’impossibilità per l’Amministrazione di
istruire e concludere i procedimenti autorizzativi, si palesa nella specie
inconferente, non avendo l’Amministrazione indicato specifici studi scientifici
ai quali potrebbe essere eventualmente ricondotto un rischio per la salute
umana, o altri beni o diritti fondamentali, derivante dalla conclusione positiva
dei medesimi procedimenti.
10. Per quanto esposto, l’appello va accolto e per
l’effetto vanno annullati gli atti impugnati e va dichiarato l’obbligo
dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di autorizzazione, entro un
termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore,
notificazione della sentenza. Resta fermo il potere dell’Amministrazione statale
di avviare i procedimenti sostitutivi che l’ordinamento appresta per il caso di
inerzia delle Regioni nel dare attuazione a obblighi comunitari.
11. Va
invece respinta, per difetto di prova, che era onere di parte appellante
fornire, la domanda di risarcimento del danno.
12. La novità e complessità
delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di
cui in motivazione e, per l’effetto:
a) annulla i provvedimenti
impugnati;
b) ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento
autorizzatorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
c) respinge la
domanda di risarcimento del danno.

Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’autorità amministrativa.

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