L’obbligo, ex art. 3 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 109, di applicare, sui
prodotti alimentari offerti in vendita, le etichette contenenti le informazioni
relative al prodotto in lingua italiana sussiste anche in relazione alle merci
di provenienza estera, ciò in ossequio alla ratio della normativa applicabile,
la quale si prefigge l’obbiettivo di fornire al consumatore ogni informazione
utile sui prodotti alimentari; tuttavia ai fini della valida contestazione della
violazione della disposizione in esame è necessario che l’ente accertatore
fornisca la prova, peraltro non raggiungibile mediante semplici presunzioni,
essendo al contrario necessario il supporto di certificazioni scientifiche,
dell’effettiva appartenenza dei prodotti in relazione ai quali è sollevata la
contestazione, alla categoria merceologica degli alimenti.
Testo della sentenza
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Etichettatura e alimenti di provenienza estera
Giudice di Pace di Milano, Sezione IX, sentenza n. 1859 del 4 febbraio 2009
L’obbligo, ex art. 3 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 109, di applicare, sui
prodotti alimentari offerti in vendita, le etichette contenenti le informazioni
relative al prodotto in lingua italiana sussiste anche in relazione alle merci
di provenienza estera, ciò in ossequio alla ratio della normativa applicabile,
la quale si prefigge l’obbiettivo di fornire al consumatore ogni informazione
utile sui prodotti alimentari; tuttavia ai fini della valida contestazione della
violazione della disposizione in esame è necessario che l’ente accertatore
fornisca la prova, peraltro non raggiungibile mediante semplici presunzioni,
essendo al contrario necessario il supporto di certificazioni scientifiche,
dell’effettiva appartenenza dei prodotti in relazione ai quali è sollevata la
contestazione, alla categoria merceologica degli alimenti.
Testo della sentenza
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