Gli illeciti amministrativi previsti dal d.lgs. n.109 del
1992, che disciplina la materia della etichettatura, presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari, sono finalizzati a garantire, attraverso la disciplina
del commercio, la correttezza e completezza delle indicazioni riportate dai
produttori e, con esse, la tutela dei consumatori; ne deriva che l’opposizione
all’ordinanza ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa per la
violazione del disposto di cui all’art. 5, quarto comma, del decreto citato, che
prescrive di indicare come ingrediente di un prodotto alimentare l’acqua
aggiunta qualora superi un dato peso, rientra nella competenza del giudice di
pace, non essendo riconducibile alla materia dell’igiene degli alimenti e delle
bevande che l’art. 22 bis, secondo comma lett.e), della legge n.689 del 1981
riserva alla competenza del tribunale.
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Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 8452 dell’11 aprile 2006
Gli illeciti amministrativi previsti dal d.lgs. n.109 del
1992, che disciplina la materia della etichettatura, presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari, sono finalizzati a garantire, attraverso la disciplina
del commercio, la correttezza e completezza delle indicazioni riportate dai
produttori e, con esse, la tutela dei consumatori; ne deriva che l’opposizione
all’ordinanza ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa per la
violazione del disposto di cui all’art. 5, quarto comma, del decreto citato, che
prescrive di indicare come ingrediente di un prodotto alimentare l’acqua
aggiunta qualora superi un dato peso, rientra nella competenza del giudice di
pace, non essendo riconducibile alla materia dell’igiene degli alimenti e delle
bevande che l’art. 22 bis, secondo comma lett.e), della legge n.689 del 1981
riserva alla competenza del tribunale.
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