Svolgimento del processo
Con ricorso
depositato il 24.6.1998, Benoit Lheureux, legale rappresentante della s.r.l.
Centri Commerciali Moderni Piacenza Nord, esercente ipermercato “Auchan” in S.
Rocco al Porto, propose opposizione davanti al pretore di Lodi, sezione
distaccata di Codogno, avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’ufficio
provinciale per l’industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) di Lodi in
data 4.5.1998, notificata il 25.5.1998, con la quale veniva ingiunto il
pagamento della somma di Lire 6.000.000 per la violazione dell’articolo 3, co.1,
lett. d), D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, consistente – come accertato in data
27.2.1997 dai carabinieri del nucleo anti – sofisticazioni (N.A.S.) di Cremona –
nella messa in vendita di alcune confezioni di carne, esposte in un bancone
frigorifero a disposizione dei clienti, con etichetta priva dell’indicazione del
termine minimo di conservazione.
Chiedeva l’opponente che l’ingiunzione
fosse dichiarata nulla o revocata, per carenza di motivazione e per
insussistenza della violazione contestata.
L’ufficio opposto, costituendosi
in giudizio, contestò le deduzioni avversarie, siccome infondate in fatto ed in
diritto, e chiese il rigetto del ricorso.
Il pretore, con sentenza
depositata il 1^.4.1999, ritenuta l’insussistenza, stante il richiamo ai
rapporti del N.A.S., del lamentato difetto di motivazione dell’ordinanza
ingiunzione e l’infondatezza delle altre argomentazioni poste a base
dell’opposizione, rigettò il ricorso e compensò le spese processuali.
Avverso tale sentenza Benoit Lheureux, nella suddetta qualità, propone
ricorso per cassazione, ritualmente notificato, articolato in due motivi.
Resiste, mediante controricorso, l’U.P.I.C.A. di Lodi, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello
Stato.
Motivi della decisione
I due motivi del
ricorso – concernenti violazione di legge ed omissione o insufficienza e
contraddittorietà della motivazione – vanno opportunamente trattati in unico
contesto argomentativo, stante la loro stretta connessione logica e giuridica.
Sostiene il ricorrente che il pretore ha male interpretato ed applicato la
normativa in materia (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione delle
direttive europee 89/395/CE e 89/396/CE concernenti l’etichettatura, la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), omettendo altresì di
motivare, o fornendo una motivazione insufficiente e contraddittoria, in ordine
alla differenza, posta dalla legge, fra prodotti preconfezionati e preincartati,
con riferimento all’obbligo – sussistente solo per i primi – di indicare in
etichetta il termine minimo di conservazione.
In particolare, il giudice di
merito avrebbe, secondo il ricorrente, illegittimamente attribuito rilievo,
nell’operare tale differenza, alle diverse caratteristiche dell’involucro,
anziché al diverso luogo di confezionamento; avrebbe, quindi, disatteso senza
ragione e senza adeguata motivazione le circolari 27.4.1993, n. 140, del
ministero dell’industria, e n. 53/1993 della regione Lombardia, a mente delle
quali sarebbe da considerare preincartato (e quindi sfuggirebbe alla necessità
dell’indicazione della data di scadenza) anche il prodotto avente i caratteri di
preconfezionato, quando l’operazione di preconfezionamento sia eseguita nello
stesso punto di vendita.
Per conseguenza di tale inesatta interpretazione,
il giudice di merito avrebbe applicato ad un prodotto alimentare imballato nello
stesso esercizio commerciale, e perciò da ritenere, secondo la tesi difensiva,
“preincartato”, la disposizione relativa all’indicazione di scadenza in
etichetta, riguardante invece soltanto i prodotti impacchettati in luogo diverso
dall’esercizio di vendita, descritti dalla legge come “preconfezionati”.
Il
ricorso è infondato.
Le circostanze di fatto che definiscono il caso
concreto sono pacifiche tra le parti: in un banco frigorifero di esposizione
dell’ipermercato Auchan di S. Rocco al Porto, all’atto dell’ispezione compiuta
dai carabinieri del N.A.S., erano offerte in vendita direttamente ai clienti
trenta confezioni di carne macinata equina e sei di trippa bovina, consistenti
in altrettante vaschette di idoneo materiale contenenti il prodotto alimentare,
interamente ricoperto e protetto da una pellicola trasparente, con sovrastante
etichetta che, fra diverse indicazioni, non riportava quella attinente alla
scadenza (c.d. “termine minimo di conservazione”, da intendere come termine
massimo per la sicurezza dell’uso alimentare).
L’unica questione controversa
riguarda l’interpretazione del combinato disposto degli articoli 3, lett. d), e
1, secondo comma, lett. b) e d), del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, che ha dato
attuazione alle direttive CE 89/395 e 89/396: la prima di tali norme, infatti,
include l’indicazione del “termine minimo di conservazione” fra i dati
obbligatori da inserire nell’etichetta apposta sui prodotti preconfezionati; la
seconda norma citata, alle lettere b) e d), pone la distinzione fra prodotti
alimentari “preconfezionati” (la cui etichetta deve indicare, fra l’altro, il
suddetto termine di scadenza) e “preincartati” (per i quali tale indicazione non
è necessaria). Più precisamente, quindi, la discussione s’incentra sull’esatto
contenuto e significato dell’espressione normativa “prodotto alimentare
preconfezionato”.
Le caratteristiche del “prodotto alimentare
preconfezionato”, secondo l’articolo 1, co. 2, lett. b, cit., sono le seguenti:
destinazione ad essere presentato “come tale” (cioé senza ulteriori
manipolazioni e modifiche, di contenuto o di confezionamento) al consumatore;
inclusione, avvenuta prima della presentazione alla vendita, del prodotto
alimentare in un imballaggio; attitudine dell’imballaggio, intero o parziale, ad
impedire modifiche del contenuto, se non attraverso l’apertura o l’alterazione
della stessa confezione. In questo senso, durante il periodo di
vigenza del
D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, contenente analoghe indicazioni, Cass. nn.
10179/1997, 9755/1996, 9212/1992.
In conformità alla lett. d) della stessa
norma, il “prodotto alimentare preincartato” ha invece, come unica peculiarità,
quella di essere stato posto o avvolto in un involucro (di cui non sono
specificate le caratteristiche) nello stesso esercizio di
vendita.
Nell’interpretare queste disposizioni si deve, anzitutto, aver
riguardo al fatto che esse sono inserite in un provvedimento delegato, inteso a
dare attuazione a direttive comunitarie dal cui contenuto, pertanto, non possono
discostarsi (Cass. n. 10821/1995).
Sotto l’aspetto della conformità alle
direttive comunitarie, tendenti ad uniformare le legislazioni dei paesi membri
in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari
senza scendere in particolari sottodistinzioni – e quindi sotto l’aspetto della
ratio legis -, sembra evidente che qualsiasi specificazione e distinzione di
ipotesi normative, come quelle ora considerate, deve trovare unica o principale
giustificazione nella maggior tutela del consumatore. In questa ottica,
l’indicazione in etichetta della data entro la quale il prodotto può essere
consumato senza pericolo per la salute del consumatore (“termine minimo di
conservazione”) è giustamente richiesta per gli alimenti preconfezionati che
vengono acquistati, per così dire, “a scatola chiusa”, essendo protetti da un
imballaggio a prova di rottura; diversamente si deve opinare riguardo agli
alimenti preincartati, il cui involucro non ha la stessa conformazione né le
stesse finalità.
In questa visuale interpretativa, il luogo di esecuzione del
confezionamento non riveste significato ed importanza tali da giustificare,
insieme con la differenza fra “preconfezionato” e “preincartato” (peraltro non
prevista nella direttiva CE all’epoca vigente), la limitazione dell’obbligo
d’indicazione della scadenza a quei soli prodotti che, pur avendo uguali
caratteristiche d’imballo, si distinguerebbero dagli altri soltanto per essere
stati confezionati in luogo diverso.
Si deve convenire, d’altra parte, che
il testo normativo non obbliga ad una interpretazione difforme da quella sopra
indicata, ricavabile dalla mens legis, con preminente riferimento al legislatore
europeo.
Infatti la legge non richiede che lo speciale imballaggio del
prodotto “preconfezionato” sia eseguito in luogo diverso dall’esercizio
commerciale in cui viene venduto. Il confezionamento nello stesso luogo di
vendita è bensì richiesto (art. 1/2/d) per il prodotto “preincartato”: ma non è
prescritto, né deriva da necessità logica, che l’impacchettamento del prodotto
“preconfezionato” debba essere eseguito, pur senza un’espressa previsione
legislativa, in luogo diverso da quello di vendita. Fermo restando che,
legalmente, prodotto “preincartato” è quello posto o avvolto nell’involucro
all’interno dello stesso esercizio di vendita., il prodotto “preconfezionato”
può essere invece liberamente imballato nello stesso luogo o in luogo diverso,
nulla disponendo la legge in proposito.
Il riferimento al luogo di
confezionamento, pertanto, è estraneo alla ratio della direttiva comunitaria, è
inconferente rispetto al principio di tutela del consumatore ed è escluso dalla
disposizione dell’articolo 1, secondo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 109/1992,
che non contempla, fra gli elementi caratterizzanti il prodotto alimentare
preconfezionato, quello del luogo d’imballaggio.
In conclusione, è prodotto
alimentare preconfezionato quello che corrisponde alle caratteristiche stabilite
nella norma da ultimo citata, escluso qualsiasi riferimento al luogo di
confezionamento.
Tali caratteristiche sussistevano nel caso concreto,
secondo l’apprezzamento correttamente motivato, e quindi incensurabile (Cass. n.
5094/1997), del giudice di merito. Sussisteva, pertanto, anche l’obbligo di
indicare in etichetta il “termine minimo di conservazione”.
La sentenza
impugnata è esente, per le ragioni esposte, dal vizio di violazione di legge e,
relativamente a questo profilo, anche da quello di motivazione giacché,
richiamando esplicitamente i rilievi contenuti nel verbale dei carabinieri del
N.A.S., il pretore espone che le confezioni in questione erano destinate alla
vendita “come tali”, chiuse in un imballaggio trasparente che impediva la
manipolazione del contenuto senza apertura o alterazione dell’involucro; che
quindi possedevano, a suo giudizio, le caratteristiche legali tipiche dei
prodotti preconfezionati.
Sotto altro profilo, il ricorrente ritiene che il
pretore sia incorso in vizio di motivazione, laddove ha ritenuto –
asseritamente, senza darne debita ragione – di disattendere una circolare del
ministero dell’industria ed una della regione Lombardia (sopra citate), a mente
delle quali sarebbero “preincartati” (non preconfezionati, e perciò non soggetti
all’obbligo d’indicazione della data di scadenza) i prodotti alimentari che
subiscano l’operazione di confezionamento nello stesso esercizio di vendita.
Il rilievo è parimenti infondato, giacché il giudice di merito, dopo avere
genericamente premesso che le istruzioni amministrative non sono vincolanti per
l’autorità giudiziaria, non omette di chiarire specificamente le ragioni per cui
ritiene “che quanto contenuto nella citata circolare non sia conforme al dettato
del D.Lgs. 109/92”, argomentando in particolare sulla illegittimità del criterio
di distinzione, fra prodotti preconfezionati e preincartati, basato sul diverso
luogo di confezionamento. Non è pertanto ravvisabile il lamentato vizio di
motivazione né quello di violazione di legge, per le ragioni sopra esposte in
merito al criterio legale di distinzione fra le due categorie di confezioni.
Il ricorrente tuttavia ha ragione di lamentare l’errore interpretativo
contenuto nella sentenza impugnata, laddove si afferma che, per alimento
“preincartato”, debba intendersi quello non imballato “prima” di essere posto in
vendita, bensì avvolto in un involucro (non sigillato) dallo stesso venditore,
soltanto dopo l’indicazione e la scelta del prodotto (sfuso) da parte del
consumatore.
Così opinando si introduce, secondo il ricorrente, un fattore
temporale di distinzione – che la legge, usando in entrambe le ipotesi il
prefisso “pre” (pre – incartato e pre – confezionato), mostra di non ammettere –
ed un’indebita commistione fra i concetti – che la legge tiene distinti – di
prodotto “preincartato” e di prodotto “sfuso”.
Questo specifico profilo di
censura è fondato, poiché s’inserisce nel quadro dell’interpretazione data alle
norme in esame, secondo cui la categoria dei prodotti alimentari preconfezionati
si distingue dall’altra non per fattori di tipo locale (dove è fatto il
preconfezionamento) o temporale (quando è fatto), ma soltanto in virtù delle
specifiche caratteristiche risultanti dal testo normativo, attinenti al diverso
tipo ed alla diversa funzione dell’imballaggio, nell’ottica della tutela del
consumatore.
Limitatamente a questo profilo, la motivazione della sentenza
impugnata va quindi corretta, nei sensi suespressi, in base all’articolo 384,
secondo comma, c.p.c., essendo il dispositivo conforme al diritto.
Peraltro
il ricorso, per tutte le ragioni esposte, deve essere rigettato.
Sussistono
giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso. Dichiara interamente
compensate fra le parti le spese di giudizio.
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Prodotto ‘preincartato’ e prodotto ‘sfuso’
Cassazione civile, Sezione I, sentenza n. 13412 del 13 settembre 2002 (udienza del 23 maggio 2002)
Svolgimento del processo
Con ricorso
depositato il 24.6.1998, Benoit Lheureux, legale rappresentante della s.r.l.
Centri Commerciali Moderni Piacenza Nord, esercente ipermercato “Auchan” in S.
Rocco al Porto, propose opposizione davanti al pretore di Lodi, sezione
distaccata di Codogno, avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’ufficio
provinciale per l’industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) di Lodi in
data 4.5.1998, notificata il 25.5.1998, con la quale veniva ingiunto il
pagamento della somma di Lire 6.000.000 per la violazione dell’articolo 3, co.1,
lett. d), D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, consistente – come accertato in data
27.2.1997 dai carabinieri del nucleo anti – sofisticazioni (N.A.S.) di Cremona –
nella messa in vendita di alcune confezioni di carne, esposte in un bancone
frigorifero a disposizione dei clienti, con etichetta priva dell’indicazione del
termine minimo di conservazione.
Chiedeva l’opponente che l’ingiunzione
fosse dichiarata nulla o revocata, per carenza di motivazione e per
insussistenza della violazione contestata.
L’ufficio opposto, costituendosi
in giudizio, contestò le deduzioni avversarie, siccome infondate in fatto ed in
diritto, e chiese il rigetto del ricorso.
Il pretore, con sentenza
depositata il 1^.4.1999, ritenuta l’insussistenza, stante il richiamo ai
rapporti del N.A.S., del lamentato difetto di motivazione dell’ordinanza
ingiunzione e l’infondatezza delle altre argomentazioni poste a base
dell’opposizione, rigettò il ricorso e compensò le spese processuali.
Avverso tale sentenza Benoit Lheureux, nella suddetta qualità, propone
ricorso per cassazione, ritualmente notificato, articolato in due motivi.
Resiste, mediante controricorso, l’U.P.I.C.A. di Lodi, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello
Stato.
Motivi della decisione
I due motivi del
ricorso – concernenti violazione di legge ed omissione o insufficienza e
contraddittorietà della motivazione – vanno opportunamente trattati in unico
contesto argomentativo, stante la loro stretta connessione logica e giuridica.
Sostiene il ricorrente che il pretore ha male interpretato ed applicato la
normativa in materia (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione delle
direttive europee 89/395/CE e 89/396/CE concernenti l’etichettatura, la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), omettendo altresì di
motivare, o fornendo una motivazione insufficiente e contraddittoria, in ordine
alla differenza, posta dalla legge, fra prodotti preconfezionati e preincartati,
con riferimento all’obbligo – sussistente solo per i primi – di indicare in
etichetta il termine minimo di conservazione.
In particolare, il giudice di
merito avrebbe, secondo il ricorrente, illegittimamente attribuito rilievo,
nell’operare tale differenza, alle diverse caratteristiche dell’involucro,
anziché al diverso luogo di confezionamento; avrebbe, quindi, disatteso senza
ragione e senza adeguata motivazione le circolari 27.4.1993, n. 140, del
ministero dell’industria, e n. 53/1993 della regione Lombardia, a mente delle
quali sarebbe da considerare preincartato (e quindi sfuggirebbe alla necessità
dell’indicazione della data di scadenza) anche il prodotto avente i caratteri di
preconfezionato, quando l’operazione di preconfezionamento sia eseguita nello
stesso punto di vendita.
Per conseguenza di tale inesatta interpretazione,
il giudice di merito avrebbe applicato ad un prodotto alimentare imballato nello
stesso esercizio commerciale, e perciò da ritenere, secondo la tesi difensiva,
“preincartato”, la disposizione relativa all’indicazione di scadenza in
etichetta, riguardante invece soltanto i prodotti impacchettati in luogo diverso
dall’esercizio di vendita, descritti dalla legge come “preconfezionati”.
Il
ricorso è infondato.
Le circostanze di fatto che definiscono il caso
concreto sono pacifiche tra le parti: in un banco frigorifero di esposizione
dell’ipermercato Auchan di S. Rocco al Porto, all’atto dell’ispezione compiuta
dai carabinieri del N.A.S., erano offerte in vendita direttamente ai clienti
trenta confezioni di carne macinata equina e sei di trippa bovina, consistenti
in altrettante vaschette di idoneo materiale contenenti il prodotto alimentare,
interamente ricoperto e protetto da una pellicola trasparente, con sovrastante
etichetta che, fra diverse indicazioni, non riportava quella attinente alla
scadenza (c.d. “termine minimo di conservazione”, da intendere come termine
massimo per la sicurezza dell’uso alimentare).
L’unica questione controversa
riguarda l’interpretazione del combinato disposto degli articoli 3, lett. d), e
1, secondo comma, lett. b) e d), del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, che ha dato
attuazione alle direttive CE 89/395 e 89/396: la prima di tali norme, infatti,
include l’indicazione del “termine minimo di conservazione” fra i dati
obbligatori da inserire nell’etichetta apposta sui prodotti preconfezionati; la
seconda norma citata, alle lettere b) e d), pone la distinzione fra prodotti
alimentari “preconfezionati” (la cui etichetta deve indicare, fra l’altro, il
suddetto termine di scadenza) e “preincartati” (per i quali tale indicazione non
è necessaria). Più precisamente, quindi, la discussione s’incentra sull’esatto
contenuto e significato dell’espressione normativa “prodotto alimentare
preconfezionato”.
Le caratteristiche del “prodotto alimentare
preconfezionato”, secondo l’articolo 1, co. 2, lett. b, cit., sono le seguenti:
destinazione ad essere presentato “come tale” (cioé senza ulteriori
manipolazioni e modifiche, di contenuto o di confezionamento) al consumatore;
inclusione, avvenuta prima della presentazione alla vendita, del prodotto
alimentare in un imballaggio; attitudine dell’imballaggio, intero o parziale, ad
impedire modifiche del contenuto, se non attraverso l’apertura o l’alterazione
della stessa confezione. In questo senso, durante il periodo di
vigenza del
D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, contenente analoghe indicazioni, Cass. nn.
10179/1997, 9755/1996, 9212/1992.
In conformità alla lett. d) della stessa
norma, il “prodotto alimentare preincartato” ha invece, come unica peculiarità,
quella di essere stato posto o avvolto in un involucro (di cui non sono
specificate le caratteristiche) nello stesso esercizio di
vendita.
Nell’interpretare queste disposizioni si deve, anzitutto, aver
riguardo al fatto che esse sono inserite in un provvedimento delegato, inteso a
dare attuazione a direttive comunitarie dal cui contenuto, pertanto, non possono
discostarsi (Cass. n. 10821/1995).
Sotto l’aspetto della conformità alle
direttive comunitarie, tendenti ad uniformare le legislazioni dei paesi membri
in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari
senza scendere in particolari sottodistinzioni – e quindi sotto l’aspetto della
ratio legis -, sembra evidente che qualsiasi specificazione e distinzione di
ipotesi normative, come quelle ora considerate, deve trovare unica o principale
giustificazione nella maggior tutela del consumatore. In questa ottica,
l’indicazione in etichetta della data entro la quale il prodotto può essere
consumato senza pericolo per la salute del consumatore (“termine minimo di
conservazione”) è giustamente richiesta per gli alimenti preconfezionati che
vengono acquistati, per così dire, “a scatola chiusa”, essendo protetti da un
imballaggio a prova di rottura; diversamente si deve opinare riguardo agli
alimenti preincartati, il cui involucro non ha la stessa conformazione né le
stesse finalità.
In questa visuale interpretativa, il luogo di esecuzione del
confezionamento non riveste significato ed importanza tali da giustificare,
insieme con la differenza fra “preconfezionato” e “preincartato” (peraltro non
prevista nella direttiva CE all’epoca vigente), la limitazione dell’obbligo
d’indicazione della scadenza a quei soli prodotti che, pur avendo uguali
caratteristiche d’imballo, si distinguerebbero dagli altri soltanto per essere
stati confezionati in luogo diverso.
Si deve convenire, d’altra parte, che
il testo normativo non obbliga ad una interpretazione difforme da quella sopra
indicata, ricavabile dalla mens legis, con preminente riferimento al legislatore
europeo.
Infatti la legge non richiede che lo speciale imballaggio del
prodotto “preconfezionato” sia eseguito in luogo diverso dall’esercizio
commerciale in cui viene venduto. Il confezionamento nello stesso luogo di
vendita è bensì richiesto (art. 1/2/d) per il prodotto “preincartato”: ma non è
prescritto, né deriva da necessità logica, che l’impacchettamento del prodotto
“preconfezionato” debba essere eseguito, pur senza un’espressa previsione
legislativa, in luogo diverso da quello di vendita. Fermo restando che,
legalmente, prodotto “preincartato” è quello posto o avvolto nell’involucro
all’interno dello stesso esercizio di vendita., il prodotto “preconfezionato”
può essere invece liberamente imballato nello stesso luogo o in luogo diverso,
nulla disponendo la legge in proposito.
Il riferimento al luogo di
confezionamento, pertanto, è estraneo alla ratio della direttiva comunitaria, è
inconferente rispetto al principio di tutela del consumatore ed è escluso dalla
disposizione dell’articolo 1, secondo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 109/1992,
che non contempla, fra gli elementi caratterizzanti il prodotto alimentare
preconfezionato, quello del luogo d’imballaggio.
In conclusione, è prodotto
alimentare preconfezionato quello che corrisponde alle caratteristiche stabilite
nella norma da ultimo citata, escluso qualsiasi riferimento al luogo di
confezionamento.
Tali caratteristiche sussistevano nel caso concreto,
secondo l’apprezzamento correttamente motivato, e quindi incensurabile (Cass. n.
5094/1997), del giudice di merito. Sussisteva, pertanto, anche l’obbligo di
indicare in etichetta il “termine minimo di conservazione”.
La sentenza
impugnata è esente, per le ragioni esposte, dal vizio di violazione di legge e,
relativamente a questo profilo, anche da quello di motivazione giacché,
richiamando esplicitamente i rilievi contenuti nel verbale dei carabinieri del
N.A.S., il pretore espone che le confezioni in questione erano destinate alla
vendita “come tali”, chiuse in un imballaggio trasparente che impediva la
manipolazione del contenuto senza apertura o alterazione dell’involucro; che
quindi possedevano, a suo giudizio, le caratteristiche legali tipiche dei
prodotti preconfezionati.
Sotto altro profilo, il ricorrente ritiene che il
pretore sia incorso in vizio di motivazione, laddove ha ritenuto –
asseritamente, senza darne debita ragione – di disattendere una circolare del
ministero dell’industria ed una della regione Lombardia (sopra citate), a mente
delle quali sarebbero “preincartati” (non preconfezionati, e perciò non soggetti
all’obbligo d’indicazione della data di scadenza) i prodotti alimentari che
subiscano l’operazione di confezionamento nello stesso esercizio di vendita.
Il rilievo è parimenti infondato, giacché il giudice di merito, dopo avere
genericamente premesso che le istruzioni amministrative non sono vincolanti per
l’autorità giudiziaria, non omette di chiarire specificamente le ragioni per cui
ritiene “che quanto contenuto nella citata circolare non sia conforme al dettato
del D.Lgs. 109/92”, argomentando in particolare sulla illegittimità del criterio
di distinzione, fra prodotti preconfezionati e preincartati, basato sul diverso
luogo di confezionamento. Non è pertanto ravvisabile il lamentato vizio di
motivazione né quello di violazione di legge, per le ragioni sopra esposte in
merito al criterio legale di distinzione fra le due categorie di confezioni.
Il ricorrente tuttavia ha ragione di lamentare l’errore interpretativo
contenuto nella sentenza impugnata, laddove si afferma che, per alimento
“preincartato”, debba intendersi quello non imballato “prima” di essere posto in
vendita, bensì avvolto in un involucro (non sigillato) dallo stesso venditore,
soltanto dopo l’indicazione e la scelta del prodotto (sfuso) da parte del
consumatore.
Così opinando si introduce, secondo il ricorrente, un fattore
temporale di distinzione – che la legge, usando in entrambe le ipotesi il
prefisso “pre” (pre – incartato e pre – confezionato), mostra di non ammettere –
ed un’indebita commistione fra i concetti – che la legge tiene distinti – di
prodotto “preincartato” e di prodotto “sfuso”.
Questo specifico profilo di
censura è fondato, poiché s’inserisce nel quadro dell’interpretazione data alle
norme in esame, secondo cui la categoria dei prodotti alimentari preconfezionati
si distingue dall’altra non per fattori di tipo locale (dove è fatto il
preconfezionamento) o temporale (quando è fatto), ma soltanto in virtù delle
specifiche caratteristiche risultanti dal testo normativo, attinenti al diverso
tipo ed alla diversa funzione dell’imballaggio, nell’ottica della tutela del
consumatore.
Limitatamente a questo profilo, la motivazione della sentenza
impugnata va quindi corretta, nei sensi suespressi, in base all’articolo 384,
secondo comma, c.p.c., essendo il dispositivo conforme al diritto.
Peraltro
il ricorso, per tutte le ragioni esposte, deve essere rigettato.
Sussistono
giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso. Dichiara interamente
compensate fra le parti le spese di giudizio.
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