CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee,sentenza della Corte(Terza Sezione)del
17 gennaio 2008
«Regolamento (CE) n. 615/98 – Direttiva 91/628/CEE –
Restituzioni all’esportazione – Protezione dei bovini durante il trasporto –
Subordinazione del pagamento delle restituzioni all’esportazione dei bovini
all’osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE – Principio di
proporzionalità – Perdita del diritto a restituzione»
Nei procedimenti
riuniti C-37/06 e C-58/06, aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale
proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg
(Germania), con decisioni 10 e 12 gennaio 2006, pervenute in cancelleria,
rispettivamente, il 23 gennaio e il 3 febbraio 2006, nelle cause Viamex Agrar
Handels GmbH (C-37/06)
Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK)
(C-58/06)
contro
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA CORTE
(Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg.
J.N. Cunha Rodrigues, J. Klucka (relatore), A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. B.
Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
alla trattazione orale del 1° marzo 2007,
considerate le osservazioni
presentate:
– per la Viamex Agrar Handels GmbH, dall’avv. W. Schedl,
Rechtsanwalt;
– per la Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK), dall’avv. K. Landry,
Rechtsanwalt;
– per lo Haupzollamt Hamburg-Jonas, dalla sig.ra G. Seber,
in qualità di agente;
– per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in
qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig.
F. Erlbacher, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato
generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2007,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla
validità degli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 18
marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime
delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli
animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag.
19).
2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie che
oppongono la Viamex Agrar Handels GmbH (in prosieguo: la «Viamex») e la
Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (in prosieguo: la «ZVK») allo Hauptzollamt
Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in merito a restituzioni
all’esportazione di bovini vivi, rispettivamente, verso il Libano e
l’Egitto.
Contesto normativo
3 L’art. 13, n. 9, secondo comma, del
regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148,
pag. 24), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1997,
n. 2634 (GU L 356, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 805/68»), prevede
che il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi è
subordinato al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria in merito
al benessere degli animali, in particolare, quelle relative alla protezione
degli animali durante il trasporto.
4 Le modalità di applicazione del
regolamento n. 805/68 sono state precisate dal regolamento n. 615/98.
5
L’art. 1 del regolamento n. 615/98 dispone che il pagamento delle restituzioni
all’esportazione di animali vivi della specie bovina è subordinato al rispetto,
durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese
terzo di destinazione finale, delle disposizioni della direttiva del Consiglio
19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il
trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340,
pag. 17), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE
(GU L 148, pag. 52; in prosieguo: la «direttiva 91/628»), nonché delle
disposizioni del detto regolamento.
6 Ai sensi dell’art. 2 di tale
regolamento si procede ad un controllo degli animali all’uscita dal territorio
doganale della Comunità europea. Un veterinario ufficiale deve verificare e
certificare che gli animali siano idonei ad effettuare il viaggio previsto
conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628, che il mezzo di
trasporto sul quale gli animali lasceranno il territorio doganale della Comunità
sia conforme alle disposizioni di tale direttiva e che siano state prese le
disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio conformemente
alle disposizioni della detta direttiva.
7 Ai sensi dell’art. 5, n. 2,
del regolamento n. 615/98, alla domanda di pagamento relativa alle restituzioni
all’esportazione dev’essere aggiunta la prova della conformità all’art. 1 di
tale regolamento, prova costituita dalla produzione dell’esemplare di controllo
T5 e del rapporto di controllo di una società di controllo, corredato del
certificato veterinario.
8 L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98,
dispone tuttavia che la restituzione all’esportazione non è versata per gli
animali deceduti durante il trasporto o per gli animali per i quali l’autorità
competente, in base ai documenti di cui al n. 2 del detto art. 5, ai rapporti
dei controlli di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a qualsiasi altro
elemento di cui disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1 del medesimo regolamento, ritenga che la direttiva 91/628 non sia
stata rispettata.
9 L’art. 3, n. 1, della direttiva 91/628 dispone che
gli Stati membri vigilino affinché le durate del trasporto e del periodo di
riposo, nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio, siano conformi
alle norme stabilite nel capitolo VII dell’allegato di quest’ultima.
10
In caso di trasporto stradale di animali vivi della specie bovina, il punto 48,
n. 4, lett. d), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628 impone il
rispetto di un periodo di riposo sufficiente di almeno un’ora dopo quattordici
ore di viaggio. Dopo questo periodo di riposo il viaggio può continuare per
altre quattordici ore. La durata massima del viaggio è quindi fissata a
ventinove ore. Il n. 8 del detto punto 48 prevede tuttavia che, nell’interesse
degli animali, la durata del viaggio possa essere prolungata di due ore tenendo
conto, in particolare, della vicinanza del luogo di destinazione.
11 Ai
sensi del punto 48, n. 5, del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628,
gli animali devono beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro
ore dopo il periodo di viaggio stabilito.
Controversie nelle cause
principali e questioni pregiudiziali
12 Nella prima causa principale la
Viamex ha dichiarato, presso lo Hauptzollamt Kiel, l’esportazione in Libano di
35 bovini vivi. Con decisione 1° febbraio 2001, lo Hauptzollamt, fondandosi
segnatamente sugli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, ha respinto la
domanda di restituzione all’esportazione presentatagli dalla Viamex perché, in
seguito all’esame del ruolino di marcia fornito da tale società, è emerso che
non è stato rispettato il periodo di riposo di ventiquattro ore prescritto al
punto 48, n. 5, del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628. La Viamex
ha tuttavia fatto valere che il mancato rispetto di tale disposizione era dovuto
alla circostanza che il veterinario ufficiale le aveva ordinato di riprendere il
viaggio prima di aver osservato il periodo di riposo di ventiquattro ore. Lo
Hauptzollamt ritiene che, malgrado tale circostanza, la Viamex avrebbe dovuto
informarsi sulla durata dei periodi di riposo prescritti dalla direttiva 91/628.
Inoltre, a causa di un verbale d’incidente e di un controllo sugli automezzi
pesanti, la Viamex non avrebbe osservato la durata massima della seconda fase
del viaggio fissata al punto 48, n. 4, lett. d), del capitolo VII, dell’allegato
della direttiva 91/628.
13 Nella seconda causa principale, la ZVK ha
dichiarato, presso lo Hauptzollamt Bamberg, l’esportazione in Egitto di 32
bovini vivi e, a tale titolo, ha chiesto la concessione di una restituzione
all’esportazione anticipata che lo Hauptzollamt le ha accordato. Con decisione
modificativa 1° settembre 2003 lo Hauptzollamt ha tuttavia deciso di reclamare
il rimborso di tale restituzione, con una maggiorazione del 10%, segnatamente in
quanto gli animali erano stati trasportati per più di quattordici ore, in
violazione delle disposizioni della direttiva 91/628. La seconda fase del
viaggio sarebbe infatti durata 15 ore e 45 minuti. Il superamento della durata
massima della seconda fase del viaggio avrebbe inoltre avuto come conseguenza la
violazione, da parte della ZVK, della norma prevista al punto 48, n. 5, del
capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, secondo cui, dopo un periodo
di viaggio di massimo ventinove ore, gli animali devono essere scaricati,
alimentati, abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore.
14 Poiché i reclami presentati dalla Viamex e dalla ZVK
avverso le decisioni dello Hauptzollamt, rispettivamente, del 1° febbraio 2001 e
del 1° settembre 2003 non sono stati accolti, tali società hanno deciso di
proporre un ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg, il quale, ritenendo che la
soluzione delle due cause di cui è investito dipendesse dall’interpretazione di
disposizioni comunitarie, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici in
ciascuna delle dette cause:
«1) Se l’art. 1 del regolamento (…) n.
615/98 sia valido nella parte in cui subordina la concessione della restituzione
all’esportazione all’osservanza della direttiva 91/628 (…).
2) In caso
di soluzione affermativa della questione di cui sopra: se sia compatibile con il
principio di proporzionalità il disposto di cui all’art. 5, n. 3, del
regolamento n. 615/98, secondo cui la restituzione all’esportazione non viene
versata per gli animali per i quali l’autorità competente – in base ad altre
informazioni in merito al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del
regolamento n. 615/98 – ritiene che non sia stata rispettata la direttiva
[91/628]».
15 Con ordinanza del Presidente della Corte 17 febbraio 2006,
le cause C-37/06 e C-58/06 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale
del procedimento nonché della sentenza. Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla prima questione
16 Con la prima questione il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 1 del regolamento n. 615/98
sia valido laddove subordina il versamento della restituzione all’esportazione
di animali vivi all’osservanza della direttiva 91/628. Il giudice del rinvio si
pone, in particolare, la questione dell’esistenza di un nesso fra il regime
delle restituzioni all’esportazione, rientrante nella politica agricola comune,
e il diritto comunitario relativo alla protezione degli animali.
17
L’art. 1 del regolamento n. 615/98, relativo alle modalità particolari di
applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda
il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto,
dispone che, per l’applicazione dell’art. 13, n. 9, secondo comma, del
regolamento n. 805/68, il pagamento delle restituzioni all’esportazione di
animali vivi della specie bovina di cui alla voce 0102 della nomenclatura
combinata è subordinato al rispetto, in particolare, delle disposizioni della
direttiva 91/628.
18 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi
28-33 delle sue conclusioni, giova rammentare, in primo luogo, che tale rinvio
che viene operato dall’art. 1 del regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628 e
che crea un collegamento tra il regime delle restituzioni all’esportazione e la
protezione degli animali durante il trasporto, risulta dalla scelta effettuata
dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del regolamento n. 805/68 e di cui
la Commissione delle Comunità europee si è limitata a precisare le modalità di
applicazione nel regolamento n. 615/98.
19 L’art. 1 del regolamento n.
615/98 ha lo scopo di applicare l’art. 13, n. 9, del regolamento n. 805/68, in
base al quale il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi è
subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria
relativa al benessere degli animali e, in particolare, alla protezione degli
animali durante il trasporto. Il detto art. 13, n. 9, è stato introdotto per
rimediare alla prassi secondo cui non sempre si è tenuto conto del benessere
degli animali durante il loro trasporto.
20 Infatti, dai due
‘considerando’ del regolamento n. 2634/97 che ha provveduto all’inserimento
dell’ultimo comma dell’art. 13, n. 9, del regolamento n. 805/68, emerge che
l’esperienza acquisita nell’attuazione della direttiva 91/628 aveva mostrato che
il benessere degli animali vivi non era sempre rispettato nei casi di
esportazione di animali e che occorreva, per ragioni pratiche, affidare alla
Commissione il compito di definire le modalità di applicazione delle norme in
materia. A tal proposito, il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 615/98
precisa che qualora si constati, in base alle condizioni fisiche o allo stato di
salute di un certo numero di animali facenti parte di una partita, che non sono
state rispettate le disposizioni in materia di protezione degli animali durante
il trasporto, è necessario adottare e applicare uniformemente misure
sufficientemente dissuasive.
21 Considerazioni analoghe hanno peraltro
indotto le istituzioni comunitarie a sostituire la direttiva 91/628 con il
regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione
degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le
direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005, L 3,
pag. 1).
22 In secondo luogo, è importante ricordare che la protezione
del benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo di interesse
generale la cui importanza ha dato luogo, in particolare, all’adozione, da parte
degli Stati membri, del protocollo sulla protezione ed il benessere degli
animali, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea (GU 1997, C
340, pag. 110) come pure alla firma, da parte della Comunità, della Convenzione
europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta)
[decisione del Consiglio 21 giugno 2004, 2004/544/CE, relativa alla firma della
Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali
(riveduta), GU L 241, pag. 21]. L’importanza di tale obiettivo trova altresì
riscontro nella dichiarazione n. 24, sulla protezione degli animali, allegata
all’atto finale del Trattato sull’Unione europea.
23 La Corte ha
d’altronde rilevato più volte l’interesse che la Comunità nutre per la salute e
la protezione degli animali (sentenze 1° aprile 1982, cause riunite da 141/81 a
143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 13, e 23 febbraio 1988, causa
131/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. 905, punto 17). Essa ha dichiarato, in
particolare, che il perseguimento delle finalità della politica agricola comune
non può prescindere da esigenze di interesse generale, come la tutela della
salute e della vita degli animali, esigenze di cui le istituzioni comunitarie
devono tener conto nell’esercizio delle loro competenze e, in particolare,
nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato.
24 Ne consegue che il
legislatore comunitario, vincolando in tal modo il pagamento delle restituzioni
all’esportazione degli animali vivi della specie bovina al rispetto della
normativa comunitaria riguardante il benessere degli animali, tende alla
salvaguardia di esigenze di interesse generale, obiettivo il cui perseguimento
non può, di per sé, condurre ad accertare l’invalidità dell’art. 1 del
regolamento n. 615/98. Inoltre, il rinvio così operato presenta il vantaggio di
garantire che il bilancio della Comunità non finanzi esportazioni effettuate in
violazione delle disposizioni comunitarie relative al benessere degli
animali.
25 Il giudice del rinvio osserva, tuttavia, sostanzialmente, che
il regolamento n. 615/98 e la direttiva 91/628 perseguono obiettivi di natura
diversa e che un regolamento non può pertanto rinviare globalmente ad una
direttiva peraltro «gravemente indeterminata».
26 A tal riguardo, va
sottolineato che il semplice fatto che il pagamento delle restituzioni
all’esportazione degli animali vivi della specie bovina sia subordinato dal
regolamento n. 615/98 all’osservanza di una serie di condizioni definite da una
normativa che persegue obiettivi ad essa propri, non può, di per sé, essere
considerato una causa di invalidità di detto regolamento, poiché, come
constatato dalla Corte ai punti 22-24 della presente sentenza, gli obiettivi
così perseguiti non solo sono perfettamente legittimi ma, in forza del diritto
comunitario, costituiscono inoltre obblighi gravanti in modo costante e
permanente sull’insieme degli Stati membri e delle istituzioni nell’ambito della
formulazione e dell’attuazione della politica agricola comune.
27 Certo,
in forza di una giurisprudenza costante, una direttiva non può, di per sé
stessa, creare obblighi a carico di singoli (v., in particolare, sentenze 26
febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48; 5 ottobre 2004,
cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto
108; 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e
a., Racc. pag. I-3565, punto 73, nonché 7 giugno 2007, causa C-80/06, Carp, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20).
28 Tuttavia, in via di
principio, non può essere escluso che le disposizioni di una direttiva possano
trovare applicazione tramite un rinvio esplicito di un regolamento alle sue
disposizioni, fermo restando il rispetto dei principi generali di diritto e, in
particolare, del principio della certezza del diritto.
29 Inoltre, è
giocoforza rilevare che il rinvio generale operato dal regolamento n. 615/98
alla direttiva 91/628 ha lo scopo di garantire, per l’applicazione dell’art. 13,
n. 9, del regolamento n. 805/68, il rispetto delle disposizioni di detta
direttiva rilevanti in materia di benessere degli animali vivi e, in
particolare, di protezione degli animali durante il trasporto. Detto rinvio,
stabilendo le condizioni per la concessione delle restituzioni, non può pertanto
essere interpretato come riferito all’insieme delle disposizioni della direttiva
91/628 e, in particolare, a quelle che non hanno nessun nesso con lo scopo
principale perseguito da detta direttiva.
30 Di conseguenza, non può
essere validamente sostenuto, come fatto valere dalla ricorrente nella causa
principale nel procedimento C-58/06, che detto rinvio è contrario al principio
della certezza del diritto poiché si riferisce all’insieme delle disposizioni
della direttiva 91/628.
31 Dal complesso delle considerazioni sin qui
svolte risulta che l’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento
atto ad inficiare la validità dell’art. 1 del regolamento n.
615/98.
Sulla seconda questione
32 Con la seconda questione il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5, n. 3, del regolamento n.
615/98 sia compatibile con il principio di proporzionalità laddove, secondo la
lettera di tale disposizione, qualsiasi violazione di una delle disposizioni
della direttiva 91/628 è automaticamente sanzionata con la perdita totale della
restituzione all’esportazione, a prescindere dall’accertamento di un pregiudizio
al benessere degli animali.
33 Occorre anzitutto precisare che il
principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto
comunitario e che è stato più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte,
segnatamente nell’ambito della politica agricola comune (v., in particolare,
sentenze 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes e a., Racc. pag. I-5689, punto
81, nonché 7 settembre 2006, causa C-310/04, Spagna/Consiglio, Racc. pag.
I-7285, punto 97), deve essere rispettato in quanto tale sia dal legislatore
comunitario sia dai legislatori e giudici nazionali che applicano il diritto
comunitario. Tale principio deve essere altresì rispettato dalle autorità
nazionali competenti nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del
regolamento n. 615/98.
34 Si deve poi ricordare che il legislatore
comunitario, pur essendo vincolato dal principio di proporzionalità, dispone in
materia di politica agricola comune di un ampio potere discrezionale
corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 34 CE – 37 CE gli
attribuiscono. Conseguentemente, il controllo giurisdizionale deve limitarsi ad
accertare che il provvedimento di cui trattasi non sia viziato da errore
manifesto o da sviamento di potere ovvero che l’autorità in questione non abbia
manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale (v., in tal senso,
sentenza Jippes e a., cit., punto 80).
35 Per quanto riguarda il
principio di proporzionalità, esso esige che gli atti delle istituzioni
comunitarie non eccedano i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il
conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui
trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure
appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti
causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in
tal senso, sentenze 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag.
I-4023, punto 13, nonché Jippes e a., cit., punto 81).
36 Infine, per
quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione di
un siffatto principio, considerato l’ampio potere discrezionale di cui dispone
il legislatore comunitario in materia di politica agricola comune, solo il
carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito,
in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può
inficiare la legittimità di tale provvedimento (v. citate sentenze Fedesa e a.,
punto 14, nonché Jippes e a., punto 82). Così, si tratta di sapere non se il
provvedimento adottato dal legislatore fosse il solo o il migliore possibile, ma
se esso fosse manifestamente inidoneo (sentenza Jippes e a., cit., punto
83).
37 Nel caso di specie, si deve ricordare che, alla luce della
formulazione degli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 e della finalità
del detto regolamento, il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628
costituisce una condizione preliminare al pagamento delle restituzioni
all’esportazione. Infatti, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 sancisce la
perdita del diritto alla restituzione con il mancato pagamento di quest’ultima,
come conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni della detta direttiva. Si
deve dunque accertare se le condizioni di concessione della restituzione
all’esportazione di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 siano
conformi al principio di proporzionalità.
38 Occorre rilevare a tale
proposito che le autorità competenti degli Stati membri possono decidere
l’importo della restituzione all’esportazione solo in ricorrenza delle due
fattispecie ben distinte previste dall’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98.
Nel primo caso, qualora la morte degli animali sia imputabile al mancato
rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628, il legislatore comunitario
non concede alcun margine discrezionale all’autorità competente poiché prevede
espressamente che la restituzione non venga pagata. Per contro, nel secondo
caso, qualora detta autorità ritenga che la direttiva 91/628 non sia stata
osservata senza, tuttavia, che tale inosservanza abbia comportato la morte degli
animali, il legislatore comunitario concede un certo margine discrezionale
all’autorità competente per decidere se l’inosservanza di una disposizione di
detta direttiva possa comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento
della restituzione all’esportazione.
39 Un tale margine discrezionale non
è tuttavia illimitato poiché viene circoscritto dall’art. 5 del regolamento n.
615/98. È solo in base ai documenti di cui al n. 2 del detto art. 5, dei
rapporti di controllo di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a qualsiasi
altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1 dello stesso regolamento, che l’autorità competente può ritenere che
la direttiva 91/628 non sia stata rispettata.
40 Orbene, i documenti di
cui all’art. 5 del regolamento n. 615/98 e i rapporti di cui all’art. 4 del
medesimo regolamento si riferiscono tutti alle condizioni fisiche e/o alla
salute degli animali durante il loro trasporto. L’autorità competente può dunque
considerare che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata solo sulla base dei
documenti relativi alla salute degli animali che devono essere forniti
dall’esportatore, quali l’esemplare di controllo T5 che permette di verificare,
in particolare, se gli animali fossero idonei al viaggio e se il mezzo di
trasporto fosse conforme alle disposizioni della detta direttiva.
41 Tale
interpretazione non può essere rimessa in questione dai termini dell’art. 5, n.
3, del regolamento n. 615/98, secondo i quali l’autorità competente può altresì
ritenere che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata in base a qualsiasi
altro elemento di cui disponga. Infatti, tali termini devono anche essere
interpretati nel senso che riguardano elementi aventi un’incidenza sul benessere
degli animali.
42 Di conseguenza, l’art. 5, n. 3, del regolamento n.
615/98 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza della direttiva
91/628, la quale può comportare una riduzione o una perdita della restituzione
all’esportazione, riguarda le disposizioni di tale direttiva aventi un’incidenza
sul benessere degli animali, vale a dire sulle loro condizioni fisiche e/o sulla
loro salute e non quelle fra tali disposizioni che, in linea di principio, non
hanno una tale incidenza.
43 Le condizioni stabilite dall’art. 5, n. 3,
del regolamento n. 615/98 sono dunque conformi al principio di
proporzionalità.
44 Spetta all’autorità competente valutare se la
trasgressione di una disposizione della direttiva 91/628 abbia avuto
un’incidenza sul benessere degli animali, se una tale trasgressione possa,
all’occorrenza, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la
riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione. Spetta altresì
a questa stessa autorità decidere se occorra ridurre la restituzione
all’esportazione in proporzione al numero di animali che, a suo giudizio,
possono avere sofferto a seguito dell’inosservanza della direttiva 91/628 o se
tale restituzione non vada pagata in quanto l’inosservanza di una disposizione
di detta direttiva abbia avuto ripercussioni sul benessere dell’insieme degli
animali.
45 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte,
è giocoforza concludere che l’esame delle condizioni di concessione delle
restituzioni all’esportazione non ha rivelato alcun elemento che consenta di
ritenere l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, manifestamente inidoneo in
relazione allo scopo perseguito, ossia quello di garantire la protezione degli
animali vivi durante il trasporto nell’ambito del regime delle restituzioni
all’esportazione.
46 Ne consegue che l’esame della seconda questione non
ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 5, n. 3, del
regolamento n. 615/98 alla luce del principio di proporzionalità. Spetterà al
giudice del rinvio verificare che le autorità competenti abbiano applicato le
disposizioni pertinenti del regolamento n. 615/98 in modo conforme al detto
principio.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute
da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)
dichiara:
1) L’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento
atto ad inficiare la validità dell’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione
18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime
delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli
animali vivi della specie bovina durante il trasporto.
2) L’esame della
seconda questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità
dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 alla luce del principio di
proporzionalità. Spetterà al giudice del rinvio verificare che le autorità
competenti abbiano applicato le disposizioni pertinenti del regolamento n.
615/98 in modo conforme al detto principio.
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Benessere animale e controlli ufficiali
Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenza del 17 gennaio 2008, cause C-37/06, C-58/06
CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee,sentenza della Corte(Terza Sezione)del
17 gennaio 2008
«Regolamento (CE) n. 615/98 – Direttiva 91/628/CEE –
Restituzioni all’esportazione – Protezione dei bovini durante il trasporto –
Subordinazione del pagamento delle restituzioni all’esportazione dei bovini
all’osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE – Principio di
proporzionalità – Perdita del diritto a restituzione»
Nei procedimenti
riuniti C-37/06 e C-58/06, aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale
proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg
(Germania), con decisioni 10 e 12 gennaio 2006, pervenute in cancelleria,
rispettivamente, il 23 gennaio e il 3 febbraio 2006, nelle cause Viamex Agrar
Handels GmbH (C-37/06)
Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK)
(C-58/06)
contro
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA CORTE
(Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg.
J.N. Cunha Rodrigues, J. Klucka (relatore), A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. B.
Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
alla trattazione orale del 1° marzo 2007,
considerate le osservazioni
presentate:
– per la Viamex Agrar Handels GmbH, dall’avv. W. Schedl,
Rechtsanwalt;
– per la Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK), dall’avv. K. Landry,
Rechtsanwalt;
– per lo Haupzollamt Hamburg-Jonas, dalla sig.ra G. Seber,
in qualità di agente;
– per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in
qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig.
F. Erlbacher, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato
generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2007,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla
validità degli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 18
marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime
delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli
animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag.
19).
2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie che
oppongono la Viamex Agrar Handels GmbH (in prosieguo: la «Viamex») e la
Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (in prosieguo: la «ZVK») allo Hauptzollamt
Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in merito a restituzioni
all’esportazione di bovini vivi, rispettivamente, verso il Libano e
l’Egitto.
Contesto normativo
3 L’art. 13, n. 9, secondo comma, del
regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148,
pag. 24), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1997,
n. 2634 (GU L 356, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 805/68»), prevede
che il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi è
subordinato al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria in merito
al benessere degli animali, in particolare, quelle relative alla protezione
degli animali durante il trasporto.
4 Le modalità di applicazione del
regolamento n. 805/68 sono state precisate dal regolamento n. 615/98.
5
L’art. 1 del regolamento n. 615/98 dispone che il pagamento delle restituzioni
all’esportazione di animali vivi della specie bovina è subordinato al rispetto,
durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese
terzo di destinazione finale, delle disposizioni della direttiva del Consiglio
19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il
trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340,
pag. 17), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE
(GU L 148, pag. 52; in prosieguo: la «direttiva 91/628»), nonché delle
disposizioni del detto regolamento.
6 Ai sensi dell’art. 2 di tale
regolamento si procede ad un controllo degli animali all’uscita dal territorio
doganale della Comunità europea. Un veterinario ufficiale deve verificare e
certificare che gli animali siano idonei ad effettuare il viaggio previsto
conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628, che il mezzo di
trasporto sul quale gli animali lasceranno il territorio doganale della Comunità
sia conforme alle disposizioni di tale direttiva e che siano state prese le
disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio conformemente
alle disposizioni della detta direttiva.
7 Ai sensi dell’art. 5, n. 2,
del regolamento n. 615/98, alla domanda di pagamento relativa alle restituzioni
all’esportazione dev’essere aggiunta la prova della conformità all’art. 1 di
tale regolamento, prova costituita dalla produzione dell’esemplare di controllo
T5 e del rapporto di controllo di una società di controllo, corredato del
certificato veterinario.
8 L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98,
dispone tuttavia che la restituzione all’esportazione non è versata per gli
animali deceduti durante il trasporto o per gli animali per i quali l’autorità
competente, in base ai documenti di cui al n. 2 del detto art. 5, ai rapporti
dei controlli di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a qualsiasi altro
elemento di cui disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1 del medesimo regolamento, ritenga che la direttiva 91/628 non sia
stata rispettata.
9 L’art. 3, n. 1, della direttiva 91/628 dispone che
gli Stati membri vigilino affinché le durate del trasporto e del periodo di
riposo, nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio, siano conformi
alle norme stabilite nel capitolo VII dell’allegato di quest’ultima.
10
In caso di trasporto stradale di animali vivi della specie bovina, il punto 48,
n. 4, lett. d), del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628 impone il
rispetto di un periodo di riposo sufficiente di almeno un’ora dopo quattordici
ore di viaggio. Dopo questo periodo di riposo il viaggio può continuare per
altre quattordici ore. La durata massima del viaggio è quindi fissata a
ventinove ore. Il n. 8 del detto punto 48 prevede tuttavia che, nell’interesse
degli animali, la durata del viaggio possa essere prolungata di due ore tenendo
conto, in particolare, della vicinanza del luogo di destinazione.
11 Ai
sensi del punto 48, n. 5, del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628,
gli animali devono beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro
ore dopo il periodo di viaggio stabilito.
Controversie nelle cause
principali e questioni pregiudiziali
12 Nella prima causa principale la
Viamex ha dichiarato, presso lo Hauptzollamt Kiel, l’esportazione in Libano di
35 bovini vivi. Con decisione 1° febbraio 2001, lo Hauptzollamt, fondandosi
segnatamente sugli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, ha respinto la
domanda di restituzione all’esportazione presentatagli dalla Viamex perché, in
seguito all’esame del ruolino di marcia fornito da tale società, è emerso che
non è stato rispettato il periodo di riposo di ventiquattro ore prescritto al
punto 48, n. 5, del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628. La Viamex
ha tuttavia fatto valere che il mancato rispetto di tale disposizione era dovuto
alla circostanza che il veterinario ufficiale le aveva ordinato di riprendere il
viaggio prima di aver osservato il periodo di riposo di ventiquattro ore. Lo
Hauptzollamt ritiene che, malgrado tale circostanza, la Viamex avrebbe dovuto
informarsi sulla durata dei periodi di riposo prescritti dalla direttiva 91/628.
Inoltre, a causa di un verbale d’incidente e di un controllo sugli automezzi
pesanti, la Viamex non avrebbe osservato la durata massima della seconda fase
del viaggio fissata al punto 48, n. 4, lett. d), del capitolo VII, dell’allegato
della direttiva 91/628.
13 Nella seconda causa principale, la ZVK ha
dichiarato, presso lo Hauptzollamt Bamberg, l’esportazione in Egitto di 32
bovini vivi e, a tale titolo, ha chiesto la concessione di una restituzione
all’esportazione anticipata che lo Hauptzollamt le ha accordato. Con decisione
modificativa 1° settembre 2003 lo Hauptzollamt ha tuttavia deciso di reclamare
il rimborso di tale restituzione, con una maggiorazione del 10%, segnatamente in
quanto gli animali erano stati trasportati per più di quattordici ore, in
violazione delle disposizioni della direttiva 91/628. La seconda fase del
viaggio sarebbe infatti durata 15 ore e 45 minuti. Il superamento della durata
massima della seconda fase del viaggio avrebbe inoltre avuto come conseguenza la
violazione, da parte della ZVK, della norma prevista al punto 48, n. 5, del
capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, secondo cui, dopo un periodo
di viaggio di massimo ventinove ore, gli animali devono essere scaricati,
alimentati, abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore.
14 Poiché i reclami presentati dalla Viamex e dalla ZVK
avverso le decisioni dello Hauptzollamt, rispettivamente, del 1° febbraio 2001 e
del 1° settembre 2003 non sono stati accolti, tali società hanno deciso di
proporre un ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg, il quale, ritenendo che la
soluzione delle due cause di cui è investito dipendesse dall’interpretazione di
disposizioni comunitarie, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici in
ciascuna delle dette cause:
«1) Se l’art. 1 del regolamento (…) n.
615/98 sia valido nella parte in cui subordina la concessione della restituzione
all’esportazione all’osservanza della direttiva 91/628 (…).
2) In caso
di soluzione affermativa della questione di cui sopra: se sia compatibile con il
principio di proporzionalità il disposto di cui all’art. 5, n. 3, del
regolamento n. 615/98, secondo cui la restituzione all’esportazione non viene
versata per gli animali per i quali l’autorità competente – in base ad altre
informazioni in merito al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del
regolamento n. 615/98 – ritiene che non sia stata rispettata la direttiva
[91/628]».
15 Con ordinanza del Presidente della Corte 17 febbraio 2006,
le cause C-37/06 e C-58/06 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale
del procedimento nonché della sentenza. Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla prima questione
16 Con la prima questione il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 1 del regolamento n. 615/98
sia valido laddove subordina il versamento della restituzione all’esportazione
di animali vivi all’osservanza della direttiva 91/628. Il giudice del rinvio si
pone, in particolare, la questione dell’esistenza di un nesso fra il regime
delle restituzioni all’esportazione, rientrante nella politica agricola comune,
e il diritto comunitario relativo alla protezione degli animali.
17
L’art. 1 del regolamento n. 615/98, relativo alle modalità particolari di
applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda
il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto,
dispone che, per l’applicazione dell’art. 13, n. 9, secondo comma, del
regolamento n. 805/68, il pagamento delle restituzioni all’esportazione di
animali vivi della specie bovina di cui alla voce 0102 della nomenclatura
combinata è subordinato al rispetto, in particolare, delle disposizioni della
direttiva 91/628.
18 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi
28-33 delle sue conclusioni, giova rammentare, in primo luogo, che tale rinvio
che viene operato dall’art. 1 del regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628 e
che crea un collegamento tra il regime delle restituzioni all’esportazione e la
protezione degli animali durante il trasporto, risulta dalla scelta effettuata
dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del regolamento n. 805/68 e di cui
la Commissione delle Comunità europee si è limitata a precisare le modalità di
applicazione nel regolamento n. 615/98.
19 L’art. 1 del regolamento n.
615/98 ha lo scopo di applicare l’art. 13, n. 9, del regolamento n. 805/68, in
base al quale il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi è
subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria
relativa al benessere degli animali e, in particolare, alla protezione degli
animali durante il trasporto. Il detto art. 13, n. 9, è stato introdotto per
rimediare alla prassi secondo cui non sempre si è tenuto conto del benessere
degli animali durante il loro trasporto.
20 Infatti, dai due
‘considerando’ del regolamento n. 2634/97 che ha provveduto all’inserimento
dell’ultimo comma dell’art. 13, n. 9, del regolamento n. 805/68, emerge che
l’esperienza acquisita nell’attuazione della direttiva 91/628 aveva mostrato che
il benessere degli animali vivi non era sempre rispettato nei casi di
esportazione di animali e che occorreva, per ragioni pratiche, affidare alla
Commissione il compito di definire le modalità di applicazione delle norme in
materia. A tal proposito, il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 615/98
precisa che qualora si constati, in base alle condizioni fisiche o allo stato di
salute di un certo numero di animali facenti parte di una partita, che non sono
state rispettate le disposizioni in materia di protezione degli animali durante
il trasporto, è necessario adottare e applicare uniformemente misure
sufficientemente dissuasive.
21 Considerazioni analoghe hanno peraltro
indotto le istituzioni comunitarie a sostituire la direttiva 91/628 con il
regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione
degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le
direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005, L 3,
pag. 1).
22 In secondo luogo, è importante ricordare che la protezione
del benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo di interesse
generale la cui importanza ha dato luogo, in particolare, all’adozione, da parte
degli Stati membri, del protocollo sulla protezione ed il benessere degli
animali, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea (GU 1997, C
340, pag. 110) come pure alla firma, da parte della Comunità, della Convenzione
europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta)
[decisione del Consiglio 21 giugno 2004, 2004/544/CE, relativa alla firma della
Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali
(riveduta), GU L 241, pag. 21]. L’importanza di tale obiettivo trova altresì
riscontro nella dichiarazione n. 24, sulla protezione degli animali, allegata
all’atto finale del Trattato sull’Unione europea.
23 La Corte ha
d’altronde rilevato più volte l’interesse che la Comunità nutre per la salute e
la protezione degli animali (sentenze 1° aprile 1982, cause riunite da 141/81 a
143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 13, e 23 febbraio 1988, causa
131/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. 905, punto 17). Essa ha dichiarato, in
particolare, che il perseguimento delle finalità della politica agricola comune
non può prescindere da esigenze di interesse generale, come la tutela della
salute e della vita degli animali, esigenze di cui le istituzioni comunitarie
devono tener conto nell’esercizio delle loro competenze e, in particolare,
nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato.
24 Ne consegue che il
legislatore comunitario, vincolando in tal modo il pagamento delle restituzioni
all’esportazione degli animali vivi della specie bovina al rispetto della
normativa comunitaria riguardante il benessere degli animali, tende alla
salvaguardia di esigenze di interesse generale, obiettivo il cui perseguimento
non può, di per sé, condurre ad accertare l’invalidità dell’art. 1 del
regolamento n. 615/98. Inoltre, il rinvio così operato presenta il vantaggio di
garantire che il bilancio della Comunità non finanzi esportazioni effettuate in
violazione delle disposizioni comunitarie relative al benessere degli
animali.
25 Il giudice del rinvio osserva, tuttavia, sostanzialmente, che
il regolamento n. 615/98 e la direttiva 91/628 perseguono obiettivi di natura
diversa e che un regolamento non può pertanto rinviare globalmente ad una
direttiva peraltro «gravemente indeterminata».
26 A tal riguardo, va
sottolineato che il semplice fatto che il pagamento delle restituzioni
all’esportazione degli animali vivi della specie bovina sia subordinato dal
regolamento n. 615/98 all’osservanza di una serie di condizioni definite da una
normativa che persegue obiettivi ad essa propri, non può, di per sé, essere
considerato una causa di invalidità di detto regolamento, poiché, come
constatato dalla Corte ai punti 22-24 della presente sentenza, gli obiettivi
così perseguiti non solo sono perfettamente legittimi ma, in forza del diritto
comunitario, costituiscono inoltre obblighi gravanti in modo costante e
permanente sull’insieme degli Stati membri e delle istituzioni nell’ambito della
formulazione e dell’attuazione della politica agricola comune.
27 Certo,
in forza di una giurisprudenza costante, una direttiva non può, di per sé
stessa, creare obblighi a carico di singoli (v., in particolare, sentenze 26
febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48; 5 ottobre 2004,
cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto
108; 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e
a., Racc. pag. I-3565, punto 73, nonché 7 giugno 2007, causa C-80/06, Carp, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20).
28 Tuttavia, in via di
principio, non può essere escluso che le disposizioni di una direttiva possano
trovare applicazione tramite un rinvio esplicito di un regolamento alle sue
disposizioni, fermo restando il rispetto dei principi generali di diritto e, in
particolare, del principio della certezza del diritto.
29 Inoltre, è
giocoforza rilevare che il rinvio generale operato dal regolamento n. 615/98
alla direttiva 91/628 ha lo scopo di garantire, per l’applicazione dell’art. 13,
n. 9, del regolamento n. 805/68, il rispetto delle disposizioni di detta
direttiva rilevanti in materia di benessere degli animali vivi e, in
particolare, di protezione degli animali durante il trasporto. Detto rinvio,
stabilendo le condizioni per la concessione delle restituzioni, non può pertanto
essere interpretato come riferito all’insieme delle disposizioni della direttiva
91/628 e, in particolare, a quelle che non hanno nessun nesso con lo scopo
principale perseguito da detta direttiva.
30 Di conseguenza, non può
essere validamente sostenuto, come fatto valere dalla ricorrente nella causa
principale nel procedimento C-58/06, che detto rinvio è contrario al principio
della certezza del diritto poiché si riferisce all’insieme delle disposizioni
della direttiva 91/628.
31 Dal complesso delle considerazioni sin qui
svolte risulta che l’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento
atto ad inficiare la validità dell’art. 1 del regolamento n.
615/98.
Sulla seconda questione
32 Con la seconda questione il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5, n. 3, del regolamento n.
615/98 sia compatibile con il principio di proporzionalità laddove, secondo la
lettera di tale disposizione, qualsiasi violazione di una delle disposizioni
della direttiva 91/628 è automaticamente sanzionata con la perdita totale della
restituzione all’esportazione, a prescindere dall’accertamento di un pregiudizio
al benessere degli animali.
33 Occorre anzitutto precisare che il
principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto
comunitario e che è stato più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte,
segnatamente nell’ambito della politica agricola comune (v., in particolare,
sentenze 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes e a., Racc. pag. I-5689, punto
81, nonché 7 settembre 2006, causa C-310/04, Spagna/Consiglio, Racc. pag.
I-7285, punto 97), deve essere rispettato in quanto tale sia dal legislatore
comunitario sia dai legislatori e giudici nazionali che applicano il diritto
comunitario. Tale principio deve essere altresì rispettato dalle autorità
nazionali competenti nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del
regolamento n. 615/98.
34 Si deve poi ricordare che il legislatore
comunitario, pur essendo vincolato dal principio di proporzionalità, dispone in
materia di politica agricola comune di un ampio potere discrezionale
corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 34 CE – 37 CE gli
attribuiscono. Conseguentemente, il controllo giurisdizionale deve limitarsi ad
accertare che il provvedimento di cui trattasi non sia viziato da errore
manifesto o da sviamento di potere ovvero che l’autorità in questione non abbia
manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale (v., in tal senso,
sentenza Jippes e a., cit., punto 80).
35 Per quanto riguarda il
principio di proporzionalità, esso esige che gli atti delle istituzioni
comunitarie non eccedano i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il
conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui
trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure
appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti
causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in
tal senso, sentenze 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag.
I-4023, punto 13, nonché Jippes e a., cit., punto 81).
36 Infine, per
quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione di
un siffatto principio, considerato l’ampio potere discrezionale di cui dispone
il legislatore comunitario in materia di politica agricola comune, solo il
carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito,
in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può
inficiare la legittimità di tale provvedimento (v. citate sentenze Fedesa e a.,
punto 14, nonché Jippes e a., punto 82). Così, si tratta di sapere non se il
provvedimento adottato dal legislatore fosse il solo o il migliore possibile, ma
se esso fosse manifestamente inidoneo (sentenza Jippes e a., cit., punto
83).
37 Nel caso di specie, si deve ricordare che, alla luce della
formulazione degli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 e della finalità
del detto regolamento, il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628
costituisce una condizione preliminare al pagamento delle restituzioni
all’esportazione. Infatti, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 sancisce la
perdita del diritto alla restituzione con il mancato pagamento di quest’ultima,
come conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni della detta direttiva. Si
deve dunque accertare se le condizioni di concessione della restituzione
all’esportazione di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 siano
conformi al principio di proporzionalità.
38 Occorre rilevare a tale
proposito che le autorità competenti degli Stati membri possono decidere
l’importo della restituzione all’esportazione solo in ricorrenza delle due
fattispecie ben distinte previste dall’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98.
Nel primo caso, qualora la morte degli animali sia imputabile al mancato
rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628, il legislatore comunitario
non concede alcun margine discrezionale all’autorità competente poiché prevede
espressamente che la restituzione non venga pagata. Per contro, nel secondo
caso, qualora detta autorità ritenga che la direttiva 91/628 non sia stata
osservata senza, tuttavia, che tale inosservanza abbia comportato la morte degli
animali, il legislatore comunitario concede un certo margine discrezionale
all’autorità competente per decidere se l’inosservanza di una disposizione di
detta direttiva possa comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento
della restituzione all’esportazione.
39 Un tale margine discrezionale non
è tuttavia illimitato poiché viene circoscritto dall’art. 5 del regolamento n.
615/98. È solo in base ai documenti di cui al n. 2 del detto art. 5, dei
rapporti di controllo di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a qualsiasi
altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1 dello stesso regolamento, che l’autorità competente può ritenere che
la direttiva 91/628 non sia stata rispettata.
40 Orbene, i documenti di
cui all’art. 5 del regolamento n. 615/98 e i rapporti di cui all’art. 4 del
medesimo regolamento si riferiscono tutti alle condizioni fisiche e/o alla
salute degli animali durante il loro trasporto. L’autorità competente può dunque
considerare che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata solo sulla base dei
documenti relativi alla salute degli animali che devono essere forniti
dall’esportatore, quali l’esemplare di controllo T5 che permette di verificare,
in particolare, se gli animali fossero idonei al viaggio e se il mezzo di
trasporto fosse conforme alle disposizioni della detta direttiva.
41 Tale
interpretazione non può essere rimessa in questione dai termini dell’art. 5, n.
3, del regolamento n. 615/98, secondo i quali l’autorità competente può altresì
ritenere che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata in base a qualsiasi
altro elemento di cui disponga. Infatti, tali termini devono anche essere
interpretati nel senso che riguardano elementi aventi un’incidenza sul benessere
degli animali.
42 Di conseguenza, l’art. 5, n. 3, del regolamento n.
615/98 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza della direttiva
91/628, la quale può comportare una riduzione o una perdita della restituzione
all’esportazione, riguarda le disposizioni di tale direttiva aventi un’incidenza
sul benessere degli animali, vale a dire sulle loro condizioni fisiche e/o sulla
loro salute e non quelle fra tali disposizioni che, in linea di principio, non
hanno una tale incidenza.
43 Le condizioni stabilite dall’art. 5, n. 3,
del regolamento n. 615/98 sono dunque conformi al principio di
proporzionalità.
44 Spetta all’autorità competente valutare se la
trasgressione di una disposizione della direttiva 91/628 abbia avuto
un’incidenza sul benessere degli animali, se una tale trasgressione possa,
all’occorrenza, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la
riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione. Spetta altresì
a questa stessa autorità decidere se occorra ridurre la restituzione
all’esportazione in proporzione al numero di animali che, a suo giudizio,
possono avere sofferto a seguito dell’inosservanza della direttiva 91/628 o se
tale restituzione non vada pagata in quanto l’inosservanza di una disposizione
di detta direttiva abbia avuto ripercussioni sul benessere dell’insieme degli
animali.
45 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte,
è giocoforza concludere che l’esame delle condizioni di concessione delle
restituzioni all’esportazione non ha rivelato alcun elemento che consenta di
ritenere l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, manifestamente inidoneo in
relazione allo scopo perseguito, ossia quello di garantire la protezione degli
animali vivi durante il trasporto nell’ambito del regime delle restituzioni
all’esportazione.
46 Ne consegue che l’esame della seconda questione non
ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 5, n. 3, del
regolamento n. 615/98 alla luce del principio di proporzionalità. Spetterà al
giudice del rinvio verificare che le autorità competenti abbiano applicato le
disposizioni pertinenti del regolamento n. 615/98 in modo conforme al detto
principio.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute
da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)
dichiara:
1) L’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento
atto ad inficiare la validità dell’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione
18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime
delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli
animali vivi della specie bovina durante il trasporto.
2) L’esame della
seconda questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità
dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 alla luce del principio di
proporzionalità. Spetterà al giudice del rinvio verificare che le autorità
competenti abbiano applicato le disposizioni pertinenti del regolamento n.
615/98 in modo conforme al detto principio.
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