Prodotti preconfezionati e termine minimo di conservazione

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Cassazione civile, sentenza n. 17696 del 14 agosto 2007 (riferimenti normativi: articolo 3, decreto legislativo 109/1992; articolo 23, legge 689/1981)

Costituiscono
prodotto preconfezionato delle salsicce esposte in vendita in imballo di
polistirolo e cellophane. Pertanto, esse devono recare l’indicazione del termine
minimo di conservazione. Nel caso di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, la
contumacia della Pubblica Amministrazione non impedisce al giudice di ritenere
provata la violazione sulla base degli elementi raccolti, anche
d’ufficio.
Per la sanzionabilità dell’illecito amministrativo non occorre la
consapevolezza della antigiuridicità della condotta.

La vicenda da cui
trae origine la pronuncia ha riguardato l’irrogazione di una sanzione pecuniaria
da parte dell’UPICA a carico di una società esercente un supermercato per avere
messo in commercio della salsiccia di suino priva del termine minimo di
conservazione. In sede di opposizione giudiziale la società contestò la
conclusione dell’organo accertatore, obiettando che la salsiccia non doveva
riportare alcuna indicazione in merito, in quanto era stata preparata
nell’esercizio stesso e doveva farsi rientrare nei prodotti sfusi di gastronomia
di cui all’art. 16 del d.lgs. 109/1992. Tale tesi è stata respinta sia dal
giudice di merito che dalla Cassazione sotto due profili. Si è in primo luogo
richiamata la precedente giurisprudenza secondo la quale al fine che qui
interessa è irrilevante il luogo di confezionamento del prodotto. Ciò che rileva
è soltanto che il prodotto sia o meno confezionato ai sensi della normativa
vigente. Era stato infatti già affermato che:

“Costituisce “prodotto
alimentare preconfezionato” quello che corrisponde alle caratteristiche
stabilite dalla disposizione dell’art. 1, secondo comma, lett. b) del d.lgs. n.
109 del 1992, senza che abbia rilievo qualsiasi riferimento al luogo di
confezionamento. Ne consegue che tale prodotto, sia esso imballato all’interno
dello stesso esercizio di vendita o in un luogo diverso, deve indicare in
etichetta il termine minimo di conservazione con la conseguenza che, ai sensi
delle lettere “b” e “d” della predetta disposizione normativa, la differenza tra
prodotto alimentare “preconfezionato” e prodotto “preincartato” – per il primo
dei quali soltanto esiste l’obbligo di indicazione del termine minimo di
conservazione – non va individuata in ragione del luogo in cui avviene
l’imballaggio, bensì delle caratteristiche dell’imballaggio stesso”. (Cass.
13412/2002).

Nella specie non era contestabile che si fosse in presenza
di prodotto confezionato, poiché le salsicce, una volta preparate in loco, erano
state inserite in un imballaggio di polistirolo e cellophane per porle in
vendite. Si era, dunque, in presenza di una chiusura ermetica, che non
permetteva l’accesso alla merce senza la rottura della confezione. I giudici
hanno in subordine richiamato una precedente decisione (Cass. 10744/1998)
secondo cui l’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione
varrebbe anche per i prodotti non preconfezionati o venduti al dettaglio previo
frazionamento.

Il secondo motivo di ricorso presentato dalla società ha
riguardato un aspetto processuale, precisamente in merito alla distribuzione
dell’onere della prova dei fatti. Si sosteneva dal ricorrente che
l’amministrazione, essendo rimasta contumace (cioè non avendo voluto partecipare
al giudizio di opposizione) aveva fallito la prova che il prodotto fosse
confezionato, non potendo invece gravare sull’opponente la prova del contrario,
come aveva preteso il giudice di merito.

La Cassazione ha osservato che la
conclusione proposta dall’opponente sarebbe stata corretta se agli atti non vi
fosse stato alcun elemento da cui poter desumere la natura di prodotto
confezionato della merce messa in vendita. Ma quel dato già emergeva dai
documenti messi a disposizione dall’organo accertatore (evidentemente il verbale
di accertamento), sicché il giudice di primo grado aveva legittimamente
approfondito la tematica probatoria di propria iniziativa, come consentitogli
dall’art. 23 della l. 689/1981, attraverso l’assunzione della deposizione dei
verbalizzanti. Infatti, il procedimento di opposizione non è un qualsiasi
procedimento civile, dove vige il principio della disponibilità della prova in
capo alle parti, e si caratterizza invece per una certa dose di officiosità.
Ultimo tema affrontato dalla sentenza è stato quello dell’elemento soggettivo
che deve accompagnare la condotta illecita per renderla punibile.

L’opponente aveva segnalato la buona fede dell’amministratore della società,
che sarebbe stato sviato nella corretta interpretazione della normativa a causa
delle inesatte informazioni ricevute da un pubblico funzionario. La tesi è stata
respinta, innanzitutto perché tale circostanza non era stata sufficientemente
provata. Si è comunque aggiunto che per la punibilità della violazione non
occorre la consapevolezza della contrarietà alla legge della condotta tenuta
(secondo il noto principio che “l’ignoranza della legge non scusa”). È vero che
a seguito di una nota sentenza della Corte costituzionale è diventato possibile,
a certe restrittive condizioni, riconoscere rilevanza giustificativa a questo
tipo di buona fede, ma non poteva essere questo il caso, secondo i giudici,
poiché l’amministratore della società – in quanto imprenditore del settore
alimentare – non poteva legittimamente ignorare l’esistenza della norma che gli
imponeva di apporre il termine minimo di conservazione sul prodotto posto in
vendita.

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