L’ospite di un albergo con pensione
completa, che agisca in giudizio contro il suo titolare per il risarcimento dei
danni dovuti a una infezione da Salmonella asseritamente contratta a seguito
dell’ingestione di cibo assunto durante il soggiorno, deve dimostrare
rigorosamente il nesso causale tra la malattia contratta e la somministrazione
dell’alimento.
Un versante non molto esplorato della materia alimentare
in campo giudiziario è quello risarcitorio. Questa sentenza ce ne offra una
volta tanto lo spunto, anche se non mancano precedenti come il caso della
bottiglia di succo di frutta che, essendo fermentato, esplose in faccia allo
sfortunato consumatore o l’illustre leading case degli anni ’60, relativo ai
danni (disturbi gastrointestinali) derivanti dalla ingestione di biscotti
avariati di una nota casa produttrice.
Nel presente caso, una signora, che
aveva soggiornato in albergo con la propria famiglia, ha adito il giudice civile
per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patiti, a suo dire, a causa di
una Salmonellosi contratta nel consumare un pasto presso l’albergo di cui era
ospite. Il risarcimento era richiesto invocando alternativamente la
responsabilità contrattuale del gestore discendente dalla stipulazione del
contratto relativo al pernottamento e al consumo dei pasti in loco (pensione
completa) oppure la responsabilità extracontrattuale derivante dalla commissione
del fatto illecito che le aveva cagionato la malattia.
Sul piano della prova
non era indifferente la scelta dell’inquadramento del tipo di responsabilità per
ragioni tecnico-giuridiche che ora è inutile approfondire. Ciò che in ogni caso
doveva essere provato era che la Salmonellosi fosse stata contratta a seguito
della ingestione di un qualche alimento somministrato nell’albergo: proprio tale
prova, secondo i giudici, è mancata e la ricorrente ha perso la causa. Infatti,
chi lamenta di avere subito un danno deve dimostrare non solo il danno in sé, ma
anche che esso è collegato eziologicamente a una certa causa imputabile a
taluno, nonché il dolo o la colpa di questi.
La prova del cosiddetto “nesso
causale” non è stata raggiunta, poiché i giudici hanno valorizzato la
circostanza che vi erano stati in quel torno di tempo altri casi di Salmonellosi
di ospiti presenti in altri alberghi della zona e non era stata individuata una
causa comune di tali episodi. Ne conseguiva che non poteva escludersi in maniera
assoluta e tranquillizzante che la scaturigine dell’infezione fosse da ricercare
nella assunzione di qualche cibo o bevanda in altro locale, diverso dall’albergo
in cui la donna soggiornava.
La ricorrente aveva cercato di contrastare
questa supposizione facendo sentire come testimoni il marito e la figlia, che
avevano affermato che il loro congiunto non aveva preso alcuna consumazione
fuori dell’albergo, senza però riuscire a “smuovere” i giudici a proprio favore.
Invero, un punto importante contro la richiesta di risarcimento era anche dato
dal fatto che gli esami microbiologici eseguiti tempestivamente presso
l’esercizio avevano dato esito negativo.
La decisione ci insegna – nel campo
civilistico, ma le considerazioni possono essere trasposte ugualmente in sede
penale – quanto sia difficile dimostrare giudiziariamente che una certa
tossinfezione o intossicazione alimentare sia attribuibile a quel soggetto che
ha fornito la sostanza alimentare che si assume esserne stata la causa. Le
ragioni di questa difficoltà sono molteplici.
Innanzitutto, il malessere
derivante da una infezione da salmonella ha sempre un tempo più o meno lungo di
incubazione, durante il quale è normale che il soggetto colpito abbia mangiato
altro e altrove, sicché – come appunto ha sottolineato la sentenza – il più
delle volte manca la prova ferrea che la malattia non sia imputabile a causa
diversa da quella che si pretende (altro cibo in altro bar, ristorante o
albergo). Nel caso di specie, la testimonianza sul punto dei congiunti della
ricorrente non è stata ritenuta dirimente a favore sia perché, si può immaginare
sebbene non sia detto espressamente, tali testi non erano “indifferenti”
rispetto al processo, sia perché è parso illogico supporre che la donna non
avesse mai neppure mangiato, per esempio, un gelato (che può essere un ottimo
veicolo per la Salmonella) fuori dell’albergo, per il solo fatto che questo
offriva la pensione completa. Inoltre, è spesso molto difficile individuare
l’alimento che può avere provocato la malattia, sebbene vi siano alcuni
ingredienti sospettabili a seconda del tipo di tossinfezione che si manifesta
(per esempio, elettivamente le uova per la salmonella).
Quando poi i
controlli igienici effettuati presso il locale “incriminato” siano negativi, si
erge perlopiù un baluardo insormontabile alla prova della responsabilità del
gestore. Anche se bisogna dire che frequentemente questi controlli non trovano
quello che non è più possibile trovare (per esempio, perché il cibo contaminato
è stato eliminato come rifiuto). Occorre quindi che, sul piano giudiziario, si
realizzi una “costellazione” piuttosto fortunata di circostanze e indizi per
arrivare alla prova che il danneggiato è interessato a raggiungere (o il
pubblico ministero in campo penale, poiché questi episodi come quello descritto
in sentenza integrano anche un illecito penale piuttosto grave). Maggiori chance
si hanno nel caso di intossicazioni di massa (per esempio, nelle mense
scolastiche), dove la mole degli elementi che si riescono in genere a
raccogliere è tale da permettere di individuare le responsabilità penali e/o
civili.
Home » Risarcimenti, il nesso tra tossinfezione e alimento somministrato va dimostrato
Risarcimenti, il nesso tra tossinfezione e alimento somministrato va dimostrato
Cassazione civile, sentenza n. 13082 del 5 giugno 2007 (riferimenti normativi: articolo 2043, codice civile)
L’ospite di un albergo con pensione
completa, che agisca in giudizio contro il suo titolare per il risarcimento dei
danni dovuti a una infezione da Salmonella asseritamente contratta a seguito
dell’ingestione di cibo assunto durante il soggiorno, deve dimostrare
rigorosamente il nesso causale tra la malattia contratta e la somministrazione
dell’alimento.
Un versante non molto esplorato della materia alimentare
in campo giudiziario è quello risarcitorio. Questa sentenza ce ne offra una
volta tanto lo spunto, anche se non mancano precedenti come il caso della
bottiglia di succo di frutta che, essendo fermentato, esplose in faccia allo
sfortunato consumatore o l’illustre leading case degli anni ’60, relativo ai
danni (disturbi gastrointestinali) derivanti dalla ingestione di biscotti
avariati di una nota casa produttrice.
Nel presente caso, una signora, che
aveva soggiornato in albergo con la propria famiglia, ha adito il giudice civile
per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patiti, a suo dire, a causa di
una Salmonellosi contratta nel consumare un pasto presso l’albergo di cui era
ospite. Il risarcimento era richiesto invocando alternativamente la
responsabilità contrattuale del gestore discendente dalla stipulazione del
contratto relativo al pernottamento e al consumo dei pasti in loco (pensione
completa) oppure la responsabilità extracontrattuale derivante dalla commissione
del fatto illecito che le aveva cagionato la malattia.
Sul piano della prova
non era indifferente la scelta dell’inquadramento del tipo di responsabilità per
ragioni tecnico-giuridiche che ora è inutile approfondire. Ciò che in ogni caso
doveva essere provato era che la Salmonellosi fosse stata contratta a seguito
della ingestione di un qualche alimento somministrato nell’albergo: proprio tale
prova, secondo i giudici, è mancata e la ricorrente ha perso la causa. Infatti,
chi lamenta di avere subito un danno deve dimostrare non solo il danno in sé, ma
anche che esso è collegato eziologicamente a una certa causa imputabile a
taluno, nonché il dolo o la colpa di questi.
La prova del cosiddetto “nesso
causale” non è stata raggiunta, poiché i giudici hanno valorizzato la
circostanza che vi erano stati in quel torno di tempo altri casi di Salmonellosi
di ospiti presenti in altri alberghi della zona e non era stata individuata una
causa comune di tali episodi. Ne conseguiva che non poteva escludersi in maniera
assoluta e tranquillizzante che la scaturigine dell’infezione fosse da ricercare
nella assunzione di qualche cibo o bevanda in altro locale, diverso dall’albergo
in cui la donna soggiornava.
La ricorrente aveva cercato di contrastare
questa supposizione facendo sentire come testimoni il marito e la figlia, che
avevano affermato che il loro congiunto non aveva preso alcuna consumazione
fuori dell’albergo, senza però riuscire a “smuovere” i giudici a proprio favore.
Invero, un punto importante contro la richiesta di risarcimento era anche dato
dal fatto che gli esami microbiologici eseguiti tempestivamente presso
l’esercizio avevano dato esito negativo.
La decisione ci insegna – nel campo
civilistico, ma le considerazioni possono essere trasposte ugualmente in sede
penale – quanto sia difficile dimostrare giudiziariamente che una certa
tossinfezione o intossicazione alimentare sia attribuibile a quel soggetto che
ha fornito la sostanza alimentare che si assume esserne stata la causa. Le
ragioni di questa difficoltà sono molteplici.
Innanzitutto, il malessere
derivante da una infezione da salmonella ha sempre un tempo più o meno lungo di
incubazione, durante il quale è normale che il soggetto colpito abbia mangiato
altro e altrove, sicché – come appunto ha sottolineato la sentenza – il più
delle volte manca la prova ferrea che la malattia non sia imputabile a causa
diversa da quella che si pretende (altro cibo in altro bar, ristorante o
albergo). Nel caso di specie, la testimonianza sul punto dei congiunti della
ricorrente non è stata ritenuta dirimente a favore sia perché, si può immaginare
sebbene non sia detto espressamente, tali testi non erano “indifferenti”
rispetto al processo, sia perché è parso illogico supporre che la donna non
avesse mai neppure mangiato, per esempio, un gelato (che può essere un ottimo
veicolo per la Salmonella) fuori dell’albergo, per il solo fatto che questo
offriva la pensione completa. Inoltre, è spesso molto difficile individuare
l’alimento che può avere provocato la malattia, sebbene vi siano alcuni
ingredienti sospettabili a seconda del tipo di tossinfezione che si manifesta
(per esempio, elettivamente le uova per la salmonella).
Quando poi i
controlli igienici effettuati presso il locale “incriminato” siano negativi, si
erge perlopiù un baluardo insormontabile alla prova della responsabilità del
gestore. Anche se bisogna dire che frequentemente questi controlli non trovano
quello che non è più possibile trovare (per esempio, perché il cibo contaminato
è stato eliminato come rifiuto). Occorre quindi che, sul piano giudiziario, si
realizzi una “costellazione” piuttosto fortunata di circostanze e indizi per
arrivare alla prova che il danneggiato è interessato a raggiungere (o il
pubblico ministero in campo penale, poiché questi episodi come quello descritto
in sentenza integrano anche un illecito penale piuttosto grave). Maggiori chance
si hanno nel caso di intossicazioni di massa (per esempio, nelle mense
scolastiche), dove la mole degli elementi che si riescono in genere a
raccogliere è tale da permettere di individuare le responsabilità penali e/o
civili.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’