Reati e responsabilità, decisioni opposte per il colorante Sudan 1

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Cassazione penale, sentenza n. 574 dell’8 gennaio 2008 (riferimenti normativi: l. 283/1962, art. 5, lett. g)

Cassazione, sentenza n. 15670 del 16 aprile 2008 (riferimento normativo: art. 5,
lett. g, l. 283/1962)

Non è ravvisabile alcuna colpa nella condotta del
legale rappresentante di una impresa alimentare che mette in commercio dei
pomodori secchi in cui venga rinvenuta la presenza della sostanza colorante
Sudan 1, avendo egli acquistato in confezioni originali il peperoncino
additivato utilizzato per la preparazione dei pomodori secchi. Ne consegue che
il fatto non costituisce reato.

Cassazione, sentenza n. 574 del 8 gennaio
2008 (riferimento normativo: art. 5, lett. g, l. 283/1962)

La
responsabilità per colpa nei reati alimentari è esclusa soltanto dalla forza
maggiore o dal caso fortuito, ipotesi che non ricorrono nel caso
dell’amministratore delegato di una impresa alimentare che mette in commercio
dei fagioli alla messicana con presenza di Sudan 1 a causa della loro
preparazione con peperoncino indiano, anche se etichettato dal produttore come
“Sudan 1 free”.

Due casi molto simili hanno portato a decisioni opposte a
distanza di pochi mesi da parte della stessa sezione della Corte di Cassazione
(sebbene in composizione giudicante differente). Il risultato complessivo
rischia di apparire piuttosto sconcertante per l’opinione pubblica, non senza
buone ragioni, anche perché la terza sezione è quella che ha competenza sui
reati alimentari e dovrebbe avere una sua giurisprudenza ben consolidata.
Se
ci si consente un brevissimo cenno di carattere generale, bisogna dire che
purtroppo la Cassazione ha abdicato ormai da troppo tempo – come è stato
lamentato in più occasioni dai giuristi – alla sua principale funzione, che è
quella di fissare principi comuni che possano trovare tra gli operatori del
diritto una applicazione tendenzialmente costante. Questo fenomeno ha molteplici
radici e dipende, tra l’altro – solo per citare due fattori importanti – dalla
sempre maggiore complessità del diritto e, prima ancora, della società di cui
esso è espressione, tale da non consentire più, in numerosi casi, la formazione
di orientamenti largamente condivisi. Ciò ha indubbiamente anche aspetti
positivi nella evoluzione del diritto, ma nell’immediato mostra i suoi lati
negativi, in particolare determinando incertezza nella applicazione delle norme,
tanto più criticabile quando si tratta di reati, il cui giudizio può determinare
l’irrogazione di una pena che incide sulla libertà della persona.
Per tornare
a noi, vediamo come in entrambi i casi sottoposti al vaglio giudiziale si è
trattato di imprese che hanno preparato dei prodotti alimentari (pomodori secchi
e, rispettivamente, fagioli alla messicana) condendoli con peperoncino risultato
additivato con Sudan 1 all’esito degli accertamenti degli organi di controllo.
Dall’istruttoria era emerso come circostanza pacifica che il peperoncino era
stato acquistato in confezioni originali con etichetta che non indicava
(ovviamente) la presenza della sostanza vietata; anzi, nel secondo caso vi era
una espressa esclusione dell’aggiunta di quella sostanza. Se questa era la
situazione di partenza, del tutto analoga, dei due casi, ben diverso è stato il
trattamento che i giudici della Cassazione gli hanno riservato, mentre in
entrambi i casi i giudici del merito erano identicamente pervenuti alla condanna
degli imputati.
La sentenza n. 15670 ha escluso, peraltro con motivazione
piuttosto sbrigativa e vagamente apodittica, che potesse ravvisarsi una qualche
forma di negligenza o imperizia per l’uso del peperoncino al Sudan, poiché
questo era stato acquistato presso l’importatore confezionato e con etichetta
che non menzionava il colorante, sicché non si poteva pretendere – come aveva
sostenuto il giudice di primo grado – che l’operatore/imputato fosse tenuto a
sottoporlo ad analisi di laboratorio come garanzia piena di salubrità
dell’alimento finale. In altri termini, si afferma che l’operatore aveva il
diritto di fidarsi delle indicazioni di etichettatura che non riportavano la
presenza dell’additivo.
La sentenza n. 574 si appella, per contro, al
consolidato orientamento in base al quale l’operatore alimentare è tenuto a fare
tutto il possibile per evitare che vengano commercializzati prodotti irregolari,
nel caso di specie controllando che i fagioli non contenessero additivi vietati.
Infatti, prosegue la sentenza, solo fatti che vadano oltre la massima diligenza
dell’imprenditore, tali da rientrare nella nozione di caso fortuito o forza
maggiore, possono esimerlo da responsabilità per colpa. Il che non poteva dirsi
nella specie per il solo fatto che l’esportatore indiano avesse rilasciato una
dichiarazione di assenza di Sudan.
Che dire di questo contrasto tra le due
decisioni?
L’impressione è che la prima risponda maggiormente a una scelta di
buon senso comune, in quanto è probabile che a livello di opinione pubblica
appaia ben riposta la fiducia del produttore dei pomodori secchi nella garanzia
che l’etichetta del peperoncino confezionato poteva offrire sulla assenza
dell’additivo vietato (in quanto non indicato in etichetta). Ciò nonostante, ad
un livello diverso – ossia quello di interpretazione delle norme di riferimento
secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali – non si può sottacere che la
sentenza in parola ha tralasciato del tutto di considerare che l’esonero da
responsabilità inerente il commercio di prodotti preconfezionati (art. 19, l.
283/1962) non si attaglia al caso di chi acquisti tali prodotti, non per
rivenderli, bensì per utilizzarli in una preparazione gastronomica più complessa
(nella specie i pomodori secchi al peperoncino), della quale egli diventa in
toto garante per la sicurezza alimentare nei confronti dei consumatori, con
riguardo a tutti i singoli ingredienti del prodotto, anche se acquistati presso
terzi. Ora, ciò avrebbe comportato la necessità di procedere, secondo
l’insegnamento della giurisprudenza, anche ad analisi di laboratorio
sull’ingrediente (peperoncino) che si intendeva utilizzare, a meno che – forse –
si potesse dimostrare che all’epoca (siamo a fine 2003) non vi fossero
avvisaglie del rischio Sudan in ingredienti di quel tipo, specie se provenienti
da certi Paesi.
Tutto questo è lettera morta nella motivazione della
sentenza. Certo, la giurisprudenza alimentare è severissima nei principi e nelle
conseguenze sanzionatorie che ne fa discendere, tanto da incontrare una
(possiamo immaginare) diffusa resistenza, specie presso gli operatori di più
ridotte dimensioni, ad adeguarsi a quei principi, essenzialmente per ragioni di
costi (che, invece, la giurisprudenza ha sempre ritenuto irrilevanti come
scusante). E severissima a buon diritto, poiché è in gioco la salute dei
consumatori. Ma quand’anche, poi, dovesse infine apparire una pretesa non
sufficientemente ragionevole quella di imporre sempre all’operatore l’analisi
dei componenti che utilizza nella produzione alimentare, prenda la Cassazione
una posizione chiara e argomentata sul punto, senza pensare di poter ricorrere a
scorciatoie che magari possono anche apparire di buon senso spicciolo, ma
finiscono con il porsi in (inconsapevole?!) contrasto con radicati orientamenti,
incrementando l’incertezza del diritto.
Caso inversamente esemplare, invece,
la seconda sentenza e, forse, inversamente stridente con un certo buon senso
semplicistico.
Qui può apparire abbastanza “clamorosa” ai non-giuristi la
decisione di reputare ininfluente l’assicurazione che il peperoncino fosse
“Sudan 1 free”. Eppure essa è in perfetta sintonia con precedenti sentenze in
cui, per esempio, si è affermata la responsabilità ai sensi dell’art. 5, lett.
h), l. 283/1962 di un rivenditore di frutta sfusa risultata contaminata da
antiparassitari non consentiti, nonostante che il produttore avesse garantito il
loro non utilizzo sulla partita di merce venduta. In altri termini, secondo la
giurisprudenza non si può fare totale affidamento sulle rassicurazioni di terzi
in merito alla igienicità del prodotto che si acquista e che dovrà essere
manipolato o anche solo commercializzato (sfuso). Così come non esonera da
responsabilità il fatto che la merce sia passata indenne ai controlli doganali o
anche a quelli sanitari, proprio perché essi non danno la sicurezza della
conformità alimentare del prodotto (tanto meno quelli doganali che hanno una
finalità diversa).
In conclusione, dobbiamo convenire che è la sentenza n.
574 quella che applica coerentemente i principi finora fissati in materia,
mentre l’altra sembra quasi essere stata ispirata da una intenzione equitativa,
che però è carente di ogni rigorosa argomentazione ed elusiva, senza convincere,
delle reali questioni sottostanti al caso deciso.

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