Nei procedimenti riuniti C 23/07 e C 24/07,
aventi ad oggetto le
domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234
CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con decisioni 4 dicembre
2006, pervenute in cancelleria il 25 gennaio 2007, nelle cause
Confcooperative Friuli Venezia Giulia e altri (C 23/07),
Luigi Soini (C
23/07 e C 24/07),
Azienda Agricola Vivai Pinat Mario & Figlio (C 23/07),
Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C 24/07)
contro
Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali,
Regione Friuli Venezia
Giulia,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di sezione,
dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, J. C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader,
giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R.
Grass
informato il giudice del rinvio che la Corte si propone di statuire
sulle prime cinque questioni con ordinanza motivata conformemente all’art. 104,
n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura,
invitati gli
interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a
presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo,
intendendo la Corte
statuire sulle questioni sesta e settima con ordinanza motivata in conformità
all’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,
sentito
l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono, da un lato,
sull’interpretazione dell’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione
europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di
Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della
Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia,
della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei
trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in
prosieguo: l’«atto di adesione»), nonché del regolamento (CE) del Consiglio 17
maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), e, dall’altro, sull’interpretazione e sulla
validità del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che
fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la
presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag.
1), nonché del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429,
recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 (GU L 263, pag. 11).
2
Tali domande sono state proposte nell’ambito delle controversie tra le
Confcooperative Friuli Venezia Giulia, il sig. Soini e l’Azienda Agricola Vivai
Pinat Mario & Figlio (causa C 23/07), nonché la Cantina Produttori Cormòns
Soc. cons. arl e il sig. Soini (causa C 24/07) (in prosieguo, unitamente,
«Confcooperative e a.»), da un lato, e il Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali e la Regione Friuli Venezia Giulia (in prosieguo: la
«Regione»), dall’altro, quanto alla validità del decreto ministeriale 28 luglio
2006, recante modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite (GURI n.
193 del 21 agosto 2006, pag. 16; in prosieguo: il «decreto 28 luglio 2006»), che
aggiunge alla varietà di vite «Tocai friulano B.» il sinonimo «Friulano».
Contesto normativo
La normativa internazionale
La convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati
3 Ai sensi dell’art. 59, n. 1, della
convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (in prosieguo:
la «convenzione di Vienna»):
«Si ritiene che un trattato abbia avuto termine
qualora tutte le parti del trattato abbiano concluso successivamente un trattato
sullo stesso argomento e:
a) se risulta dal trattato successivo od è in
altro modo accertato che era intenzione delle parti di regolare la materia in
questione con tale trattato; o
b) se le disposizioni del trattato successivo
sono incompatibili con quelle del trattato precedente in modo tale che non sia
possibile applicare due trattati contemporaneamente».
La disciplina
derivante dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio
4 L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti
al commercio (in prosieguo: l’«accordo ADPIC») [in lingua inglese denominato
accordo TRIPs], costituente l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è stato firmato a Marrakech il 15
aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994,
94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le
materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali
dell’Uruguay Round (1986 1994) (GU L 336, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo
OMC»).
5 Gli artt. 22 24 dell’accordo ADPIC figurano nella sezione 3,
intitolata «Indicazioni geografiche», della parte II dello stesso accordo, a sua
volta intitolata «Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei
diritti di proprietà intellettuale».
6 Ai sensi dell’art. 22, n. 1, di tale
accordo, intitolato «Protezione delle indicazioni geografiche»:
«Ai fini del
presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che
identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una
regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la
notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili
alla sua origine geografica».
7 L’art. 23 del detto accordo, intitolato
«Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici»,
così recita:
«1. Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire
alle parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica che
identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall’indicazione
geografica in questione, o di un’indicazione geografica che identifichi degli
alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall’indicazione
geografica in questione (…)
(…)
3. Nel caso di indicazioni
geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna
indicazione (…). Ciascun membro determina le condizioni pratiche alle quali le
indicazioni omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra, tenendo
conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un
trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.
(…)».
8 L’art. 24 dello stesso accordo, intitolato «Negoziati
internazionali. Eccezioni», dispone quanto segue:
«1. I membri convengono di
avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni
geografiche ai sensi dell’articolo 23. (…)
(…)
3. Nell’attuare la
presente sezione, un membro non può diminuire la protezione delle indicazioni
geografiche vigente nel suo ambito immediatamente prima della data di entrata in
vigore dell’accordo OMC.
4. Nessuna disposizione della presente sezione
obbliga un membro ad impedire l’uso continuato e simile di una particolare
indicazione geografica di un altro membro che identifichi vini o alcolici, in
relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel
suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo
continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi
affini nel territorio di detto membro a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile
1994 o b) in buona fede prima di tale data.
(…)
6. (…) La presente
sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in
relazione ad un’indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i
quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una
varietà d’uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in
vigore dell’accordo OMC.
(…)».
L’accordo CE Ungheria sui vini
9
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il
controllo reciproci delle denominazioni dei vini, sottoscritto a Bruxelles il 29
novembre 1993, è stato concluso ed approvato a nome della Comunità con decisione
del Consiglio 23 novembre 1993, 93/724/CE (GU L 337, pag. 93; in prosieguo:
l’«accordo CE Ungheria sui vini»). Esso è entrato in vigore il 1° aprile 1994.
10 L’art. 2, n. 2, dell’accordo CE Ungheria sui vini prevede:
«Ai fini
dell’applicazione del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie si
intende per:
(…)
– “indicazione geografica”, un’indicazione, inclusa la
“denominazione d’origine”, che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e
regolamentari di una delle parti contraenti per la descrizione e la
presentazione di un vino originario del territorio della parte contraente di cui
trattasi o di una regione o località di tale territorio in cui una determinata
qualità, la rinomanza o altre caratteristiche del vino sono sostanzialmente
attribuibili alla sua origine geografica;
(…)».
11 Ai sensi dell’art. 4
di detto accordo:
«1. Sono protetti i seguenti nomi:
a) per quanto
concerne i vini originari della Comunità:
(…)
– le indicazioni
geografiche e le espressioni tradizionali di cui all’allegato;
b) per quanto
concerne i vini originari dell’Ungheria:
(…)
– le indicazioni
geografiche e le espressioni tradizionali di cui all’allegato, quali figurano
nella legislazione ungherese sul vino (…).
(…)
3. Nella Comunità, le
denominazioni ungheresi protette:
– sono riservate esclusivamente ai vini
originari dell’Ungheria a cui si applicano, e
– possono essere utilizzate
esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in Ungheria.
(…)».
12 Nella parte B («Vini
originari della Repubblica d’Ungheria»), sub I («Indicazioni geografiche»),
punto 3.4 («Regione di produzione determinata Tokaj Hegyalia»), dell’allegato
dell’accordo CE Ungheria sui vini, intitolato «Lista dei nomi protetti per i
vini menzionati all’articolo 4», figura, in particolare, la denominazione
«Tokaj». La parte A («Per quanto riguarda la Comunità europea») dell’allegato
non comprende le menzioni «Tocai friulano» o «Tocai italico».
13 Lo scambio
di lettere concernente l’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni
dei vini (GU 1993, L 337, pag. 169; in prosieguo: lo «scambio di lettere sul
Tocai»), che costituisce uno degli atti di cui all’art. 1, primo comma, della
decisione 93/724, è a sua volta entrato in vigore il 1° aprile 1994.
14 Dopo
aver fatto riferimento in particolare all’art. 4, n. 3, dell’accordo CE Ungheria
sui vini, i firmatari di dette lettere confermano quanto segue:
«1) Per un
periodo transitorio di tredici anni a decorrere dall’entrata in vigore del
suddetto accordo, l’applicazione del medesimo non osta alla lecita utilizzazione
del termine “Tocai” per la designazione e la presentazione di taluni [vini di
qualità prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.)] italiani alle
condizioni che seguono.
Fatte salve le disposizioni comunitarie particolari
ed eventualmente nazionali più restrittive, detto vino deve essere:
–
ottenuto dalla varietà di vite “Tocai friulano”;
– prodotto a partire da uve
raccolte interamente nelle regioni italiane Veneto o Friuli,
– designato e
presentato unicamente con il nome della varietà “Tocai friulano” o con il suo
sinonimo “Tocai italico”; tali termini devono figurare insieme, senza alcuna
menzione intermediaria e in caratteri dello stesso tipo e delle stesse
dimensioni su una sola riga nonché separatamente dal nome dell’unità geografica
da cui proviene il vino; inoltre, la dimensione dei caratteri utilizzati per
tali termini non può superare quella dei caratteri che indicano il nome della
suddetta unità geografica;
– commercializzato al di fuori del territorio
dell’Ungheria.
(…)
4) (…) la possibilità di utilizzare la
denominazione “Tocai”, conformemente alle condizioni di cui al punto 1, scade al
termine del periodo transitorio di cui allo stesso punto.
(…)».
L’atto
di adesione
15 L’art. 2 dell’atto di adesione dispone:
«Dalla data di
adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle
istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione vincolano i nuovi
Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti
trattati e dal presente atto».
16 Ai sensi dell’art. 20 dell’atto di
adesione:
«Gli atti elencati nell’allegato II del presente atto formano
oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato».
17 L’art. 24
dell’atto di adesione prevede:
«Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV del presente atto si applicano nei confronti
dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati».
18
L’allegato X dell’atto di adesione, intitolato «Elenco di cui all’articolo 24
dell’atto di adesione: Ungheria», dispone nel capitolo 5, parte A, punto 3,
quanto segue:
«32002 R 0753: Regolamento (CE) n. 753/2002 (…)
In deroga
all’allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002, fino al 31 dicembre 2008 è
permesso l’uso del nome “Rizlingszilváni” come sinonimo della varietà “Müller
Thurgau” per i vini prodotti in Ungheria e commercializzati esclusivamente in
tale paese».
La normativa comunitaria
19 L’art. 19, n. 1, del regolamento
n. 1493/1999 dispone:
«Gli Stati membri compilano una classificazione delle
varietà di viti per la produzione di vino. (…)».
20 Le disposizioni sulla
designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti
vitivinicoli e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini si
trovano negli artt. 47 53 e negli allegati VII e VIII di detto regolamento.
21 L’art. 50 del regolamento n. 1493/1999 stabilisce:
«1. Gli Stati
membri adottano tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di
impedire, secondo le condizioni previste dagli articoli 23 e 24 dell’accordo
[ADPIC], l’utilizzazione nella Comunità di un’indicazione geografica volta ad
identificare i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per
prodotti che non sono originari del luogo designato dall’indicazione geografica
in questione (…)
2. Ai fini del presente articolo, per “indicazione
geografica” si intende l’indicazione che serve a identificare un prodotto come
originario del territorio di un paese terzo membro dell’Organizzazione mondiale
del commercio, oppure di una regione o di una località di questo territorio,
qualora una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto
possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.
(…)».
22 Ai sensi dell’art. 52, n. 1, dello stesso
regolamento:
«(…)
Fatte salve le disposizioni comunitarie riguardanti
specificamente taluni tipi di v.q.p.r.d., gli Stati membri possono consentire,
secondo condizioni di produzione da essi fissate, che il nome di una regione
determinata sia connesso con una precisazione relativa alle modalità di
preparazione o al tipo di prodotto, ovvero con il nome di una varietà di [vite]
od un suo sinonimo.
(…)».
23 L’allegato VII, sezione B, punti 1 e 4,
del regolamento n. 1493/1999 prevede:
«1. L’etichettatura dei prodotti
ottenuti nella Comunità può essere completata dalle seguenti indicazioni, in
base a condizioni da determinarsi:
(…)
b) per i vini da tavola con
indicazione geografica e per i v.q.p.r.d.:
(…)
– il nome di una o più
varietà di vite,
(…)
4. Gli Stati membri produttori possono rendere
obbligatorie talune indicazioni di cui ai punti 1 e 2, proibirle o limitarne
l’utilizzazione, per i vini ottenuti nel loro territorio».
24 L’art. 53 di
tale regolamento recita:
«1. Le modalità di applicazione del presente capo e
degli allegati VII e VIII sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo
75. Tali modalità disciplinano in particolare le deroghe, le condizioni e le
autorizzazioni previste nei suddetti allegati.
2. Le disposizioni seguenti
sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 75:
(…)
e) le
condizioni alle quali le indicazioni di cui alla sezione B, punto 1,
dell’allegato VII (…);
(…)».
25 L’art. 54, n. 4, del regolamento n.
1493/1999 dispone:
«Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco
dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle
norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l’elaborazione».
26
L’art. 53 nonché gli allegati VII e VIII del regolamento n. 1493/1999 sono stati
attuati dal regolamento n. 753/2002.
27 L’art. 19 del regolamento n.
753/2002, intitolato «Indicazione delle varietà di viti», prevede quanto
segue:
«1. I nomi delle varietà di vite utilizzate per l’elaborazione di un
vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d., o i relativi
sinonimi, possono figurare sull’etichetta dei vini in questione a condizione
che:
(…)
c) il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi non comprenda
un’indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. o un vino da
tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli accordi conclusi tra i
paesi terzi e la Comunità, e, se è accompagnato da un altro termine geografico,
figuri sull’etichetta senza questo termine geografico;
(…)
2. In deroga
al paragrafo 1, lettera c):
a) il nome di una varietà di vite, o un suo
sinonimo, che comprenda un’indicazione geografica può figurare sull’etichetta di
un vino designato con tale indicazione geografica;
b) i nomi delle varietà e
i relativi sinonimi elencati nell’allegato II possono essere utilizzati secondo
le condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla data dell’entrata in
vigore del presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione, anteriormente al 1° ottobre 2002, le misure di cui al paragrafo 2,
lettera b). La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla
pubblicità di tali misure».
28 Nell’allegato II del regolamento n. 753/2002,
intitolato «Nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti
un’indicazione geografica che possono figurare sull’etichettatura dei vini
conformemente all’articolo 19, paragrafo 2», figura in particolare, per
l’Italia, la menzione «Tocai Friulano, Tocai Italico». Secondo una nota a fondo
pagina relativa a tale menzione, «[i]l nome “Tocai friulano” e il sinonimo
“Tocai italico” possono essere utilizzati durante un periodo transitorio, fino
al 31 marzo 2007».
29 Su questo punto, l’allegato non ha subìto modifiche a
seguito dell’intervento del regolamento n. 1429/2004, inteso ad adeguare il
regolamento n. 753/2002 all’allargamento dell’Unione europea e all’adesione a
quest’ultima, in particolare, della Repubblica di Ungheria.
30 A partire dal
1° aprile 2007 la Commissione, con il regolamento (CE) 4 aprile 2007, n. 382,
recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 (GU L 95, pag. 12), ha
soppresso le denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» del detto allegato
II e ha sostituito, in questo allegato, la denominazione «Tocai friulano» con la
nuova denominazione «Friulano».
La normativa nazionale
31 L’articolo
unico, n. 1, del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 26
settembre 2002, concernente condizioni nazionali per l’utilizzo, in deroga al
disposto dell’art. 19, par. 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 753/2002, dei
nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione
geografica, elencati nell’allegato II del citato regolamento, che possono
figurare nell’etichettatura dei VQPRD e vini IGT [indicazione geografica tipica]
italiani (GURI n. 247 del 21 ottobre 2002, pag. 3; in prosieguo: il «decreto 26
settembre 2002»), dispone:
«Le condizioni nazionali per l’utilizzo, in
deroga al disposto dell’art. 19, par. 1, lettera [c]), del regolamento (CE) n.
753/2002, dei nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi comprendenti
un’indicazione geografica che possono figurare nell’etichettatura dei VQPRD e
dei vini ad indicazione geografica tipica italiani sono riportate nell’allegato
1, che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono elencati i
nomi di varietà di vite o sinonimi riguardanti l’Italia che figurano
nell’allegato II del citato regolamento (…)».
32 Nell’allegato 1 del
decreto 26 settembre 2002, alla rubrica «Nomi delle varietà di vite o dei loro
sinonimi», figura, in particolare, la menzione «Tocai friulano o Tocai italico»,
alla quale corrisponde, nell’ambito della rubrica «Ambito della deroga
(territorio amministrativo e/o specifici VQPRD e/o [vini] IGT)», la seguente
frase:
«Per alcuni VQPRD delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto per un
periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007, secondo l’accordo tra l'[Unione
europea] e la Repubblica d’Ungheria».
33 Il decreto del 28 luglio 2006
prevede nel suo articolo unico:
«Il registro nazionale delle varietà di vite,
aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 30 marzo 2006 richiamato nelle
premesse, è integrato come segue: all’allegato 1, sezione I – vitigni ad uve da
vino – al codice 235 – varietà Tocai friulano B. – è inserito, nell’apposita
colonna, il sinonimo «Friulano», con la seguente annotazione: “Ai soli fini
della designazione dei v.q.p.r.d. provenienti da uve raccolte nella Regione
Friuli Venezia Giulia”».
Causa principale e questioni pregiudiziali
34
Nelle sue decisioni, il giudice del rinvio rileva che, a sostegno della loro
domanda di annullamento del decreto 28 luglio 2006, le Confcooperative e a.
hanno sollevato i seguenti motivi:
– errore sui presupposti d’applicazione
dell’accordo CE Ungheria sui vini dal momento che nella sentenza 12 maggio 2005,
causa C 347/03, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ERSA (Racc. pag. I
3785), la Corte avrebbe confermato la validità di tale accordo, ma non avrebbe
tenuto conto dell’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione europea.
Orbene, l’entrata in vigore dell’atto di adesione avrebbe avuto l’effetto, in
conformità all’art. 59, n. 1, lett. a) e b), della convenzione di Vienna, di
invalidare l’accordo CE Ungheria sui vini, dal momento che quest’ultimo sarebbe
venuto meno in quanto trattato anteriore incompatibile con il trattato
posteriore costituito dall’atto di adesione;
– incompetenza della
Commissione a sopprimere il diritto all’uso di denominazioni di vini nell’ambito
di applicazione dell’art. 19 del regolamento n. 753/2002;
– violazione del
principio di non discriminazione contenuto nell’art. 34, n. 2, secondo comma, CE
dal momento che la discriminazione dei produttori italiani rispetto ai
produttori ungheresi sarebbe illegittima, dato che le denominazioni
rispettivamente utilizzate non sarebbero confondibili;
– violazione del
principio di proporzionalità, dal momento che la gravità delle conseguenze per i
produttori italiani del divieto di utilizzare la denominazione «Tocai» dopo il
periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007 sarebbe sproporzionata
rispetto alla rilevanza dell’obbiettivo perseguito da tale divieto;
–
violazione del diritto al rispetto della proprietà previsto nell’art. 1 del
protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in
quanto esso vieta la privazione della proprietà se non per causa di utilità
pubblica e alle condizioni previste dalla legge e dal diritto internazionale;
– violazione del principio della prevalenza del diritto internazionale
figurante nell’accordo ADPIC, in particolare delle disposizioni di tale accordo
sull’omonimia, di cui all’art. 24, n. 6, di detto accordo, e
– violazione
del principio di coerenza, in quanto l’applicazione dell’accordo ADPIC a tutti
gli Stati parti di tale accordo ad esclusione dello Stato italiano avrebbe
l’anormale risultato che la Comunità avrebbe ammesso l’uso della denominazione
«Tokay» per vini australiani, anche nel caso di vendita nella Comunità, mentre
avrebbe, d’altro lato, soppresso l’uso della denominazione «Tocai friulano» per
i vini italiani interessati.
35 Il giudice del rinvio rileva che nel
preambolo del decreto 28 luglio 2006 è indicato che, ai sensi della deroga
prevista nell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002, l’utilizzazione della
varietà di vite «Tocai friulano» è consentita esclusivamente per la designazione
e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. per un periodo transitorio avente
termine il 31 marzo 2007, in conformità alle disposizioni previste dall’accordo
CE Ungheria sui vini.
36 Lo stesso aggiunge che in questo preambolo si
afferma altresì che, alla scadenza di tale periodo, tale utilizzazione sarà
vietata in quanto il termine «Tocai» è tale da generare confusione con la
denominazione di origine ungherese «Tokaji», riservata ai produttori ungheresi
in forza della normativa comunitaria in materia di protezione delle
denominazioni geografiche dei vini.
37 Secondo lo stesso giudice, tale
provvedimento è stato adottato anche in considerazione dell’istanza della
Regione intesa ad inserire nel registro nazionale, per la varietà di vite «Tocai
friulano B.», il sinonimo «Friulano B.», identificato dai produttori dei
v.q.p.r.d. interessati quale unica e valida alternativa al nome «Tocai friulano
B.», da poter utilizzare nell’etichettatura di detti vini, in quanto tale da ben
identificare una varietà di vite tradizionalmente connaturata al territorio
regionale.
38 Il giudice del rinvio rileva che per tali considerazioni il
decreto 28 luglio 2006 ha proceduto, in via del tutto eccezionale, al
riconoscimento del sinonimo «Friulano B.» per la varietà di vite «Tocai friulano
B.», esclusivamente per la designazione e la presentazione dei v.q.p.r.d.
interessati, ai sensi della deroga prevista nell’art. 19, n. 2, del regolamento
n. 753/2002.
39 È pertanto evidente, secondo tale giudice, che la lesione
lamentata nelle cause principali, conseguente al divieto di utilizzare la
denominazione «Tocai friulano» o «Tocai italico» oltre il 31 marzo 2007, deriva
direttamente da due fonti normative comunitarie, vale a dire l’accordo
CE-Ungheria sui vini di cui alla decisione 93/724 e il regolamento n. 753/2002.
40 Il giudice del rinvio ritiene che persistano seri dubbi
sull’interpretazione di tali disposizioni comunitarie atteso che, nelle
precedenti decisioni della Corte, non si sarebbe tenuto sufficientemente conto
delle seguenti circostanze, vale a dire:
– l’entrata in vigore dell’atto di
adesione avrebbe potuto porre fine all’accordo CE-Ungheria sui vini in
applicazione dell’art. 59, n. 1, lett. a) e b), della convenzione di Vienna,
poiché esso non ha espressamente richiamato le dette disposizioni comunitarie,
– sarebbe lecito dubitare del potere assunto dalla Commissione di stabilire
una limitazione temporale all’uso della denominazione «Tocai friulano» ai sensi
dell’art. 19 del regolamento n. 753/2002, poiché l’atto di adesione non ha
espressamente richiamato queste stesse disposizioni comunitarie;
– il
principio di non discriminazione enunciato nell’art. 34, n. 2, secondo comma, CE
potrebbe opporsi alla menzionata limitazione temporale in quanto il regolamento
n. 1429/2004 è stato adottato dalla Commissione dopo l’adesione della Repubblica
di Ungheria all’Unione europea;
– tale limitazione temporale potrebbe
comportare una violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, e
– infine, non sarebbero stati in precedenza valutati aspetti
derivanti dall’applicabilità dell’accordo ADPIC.
41 Per le suddette
considerazioni, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ritenendo
indispensabile risolvere alcune questioni di diritto comunitario per la
decisione delle due cause di cui è adito, ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali,
formulate in termini identici per ciascuna causa:
«1) Se il Trattato di
adesione (…) debba essere interpretato in modo da far ritenere che, per quanto
riguarda la denominazione dei vini prodotti in Ungheria e nella Comunità (…),
a partire dal 1° maggio 2004 si applichino unicamente le disposizioni contenute
nella normativa comunitaria di cui al regolamento n. 1493/99 e al regolamento n.
753/2002, come modificato dal regolamento n. 1429/2004.
2) Se l’art. 52 del
regolamento n. 1493/99 costituisca una base giuridica sufficiente per
autorizzare la Commissione (…) a sopprimere la denominazione di un vino, nella
specie “Tocai friulano”, derivata da una varietà di vite legittimamente
registrata negli appositi registri dello Stato italiano e riportata nei relativi
regolamenti comunitari.
3) Se l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che
proibisce le discriminazioni tra produttori o consumatori di prodotti agricoli
all’interno della Comunità (…), comporti il divieto di discriminare i
produttori o gli utilizzatori di una sola denominazione di vino, [vale a dire]
quella relativa al vino “Tocai friulano”, fra le 122 denominazioni elencate
nell’allegato [II] del regolamento n. 753/2002, come modificato dal regolamento
n. 1429/2004, nel senso di impedire che tale ultima denominazione possa
continuare ad essere utilizzata dopo il 31 marzo 2007.
4) Se l’art. 19, n.
2, del regolamento n. 753/2002, che sancisce la legittimità dell’utilizzo delle
denominazioni delle varietà di vite elencate nell’allegato [II] dello stesso
regolamento, come modificato dal regolamento n. 1429/2004, debba essere
interpretato in modo da far ritenere possibile e legittimamente ammessa
l’esistenza di casi di omonimia tra nomi di varietà di vite e indicazioni
geografiche riferite ai vini prodotti nella Comunità (…).
5) Se, in caso
di risposta affermativa al precedente quesito, l’art 34, n. 2, secondo comma,
CE, che proibisce le discriminazioni tra produttori o consumatori di prodotti
agricoli all’interno della Comunità (…), vieti alla Commissione di applicare
in un proprio regolamento (il regolamento n. 753/2002), il criterio
dell’omonimia nel modo risultante dall’allegato [II] di tale regolamento, nel
senso cioè di riconoscere la legittimità dell’uso di numerosi nomi di varietà di
vite che contengono denominazioni parzialmente e totalmente omonime di
altrettante indicazioni geografiche, escludendo la predetta legittimità di uso
per un solo nome di varietà di vite (“Tocai friulano”) legittimamente usato da
secoli sul mercato europeo.
6) Se l’art. 50 del regolamento n. 1493/99 debba
essere interpretato nel senso che, nell’applicare le disposizioni degli artt. 23
24 dell’accordo ADPIC e, in particolare, la disposizione dell’art. 24, n. 6,
dello stesso accordo, in materia di denominazioni omonime dei vini, il Consiglio
dei Ministri e gli Stati membri, e a maggior ragione la Commissione europea, non
possono adottare od autorizzare provvedimenti, come il regolamento n. 753/2002
della Commissione, che in materia di denominazioni omonime riservino un
trattamento diverso alle denominazioni di vini che presentano le stesse
caratteristiche sotto il profilo dell’omonimia.
7) Se l’esplicito
riferimento agli artt. 23 e 24 dell’accordo ADPIC, contenuto nel ‘considerando’
56 e nell’art. 50 del regolamento n. 1493/99, renda direttamente applicabile
nell’ordinamento giuridico comunitario, alla luce della giurisprudenza della
Corte, la disposizione dell’art. 24, n. 6, che sancisce il diritto degli Stati
aderenti al predetto accordo di tutelare le denominazioni omonime».
42 Con
ordinanza del presidente della Corte 26 marzo 2007 le cause C 23/07 e C 24/07
sono state riunite ai fini della trattazione scritta e orale nonché della
sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
43 La
Commissione ritiene le questioni pregiudiziali irricevibili in quanto
manifestamente irrilevanti per la soluzione della causa principale.
44 Essa
sostiene che le Confcooperative e a. chiedono l’annullamento del decreto 28
luglio 2006 laddove questo si limita a introdurre il nuovo nome di vitigno
«Friulano».
45 Orbene, anche se questo decreto dovesse essere annullato, i
produttori italiani non potrebbero comunque utilizzare le denominazioni «Tocai
friulano» o «Tocai italico» dal momento che il divieto di tale utilizzazione, in
vigore a partire dal 1° aprile 2007, è previsto in un altro decreto, in
particolare quello del 26 settembre 2002.
46 Le domande di pronuncia
pregiudiziale sarebbero altresì irricevibili in quanto il giudice del rinvio non
avrebbe spiegato perché l’interpretazione richiesta alla Corte sia necessaria
per risolvere la causa principale.
47 Questa argomentazione non può essere
accolta.
48 Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative
all’interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale nel
contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria
responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono
di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di statuire
su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora
appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta
non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale,
qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non
disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo
utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza 7 giugno
2007, cause riunite da C 222/05 a C 225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I
4233, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
49 Nella fattispecie, la
questione se, come sostiene la Commissione, in caso di annullamento del decreto
28 luglio 2006 i produttori italiani non possano comunque utilizzare le
denominazioni «Tocai friulano» o «Tocai italico» poiché, anche in tal caso, il
divieto di una siffatta utilizzazione, previsto dal decreto 26 settembre 2002,
resterebbe intatto, richiede un esame del diritto italiano riguardante, in
particolare, la relazione tra i due decreti controversi, esame che può essere
effettuato soltanto dal giudice del rinvio e non dalla Corte nell’ambito di un
rinvio pregiudiziale al fine di verificare la propria competenza.
50
Inoltre, come risulta dal preambolo del decreto 28 luglio 2006 quale richiamato
dal giudice del rinvio (punti 35 38 della presente ordinanza), l’introduzione da
parte di tale decreto del nuovo nome di vitigno risulta dal fatto che
l’utilizzazione delle denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» è vietata
a partire dal 1° aprile 2007. Si tratta quindi di misure che appaiono
inscindibilmente connesse.
51 Non sembra quindi, perlomeno in modo
manifesto, che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non abbia
alcun rapporto con il contesto o con l’oggetto delle cause principali.
52
Pertanto, la presunzione di rilevanza di cui godono le domande di pronuncia
pregiudiziale non è messa in discussione dagli elementi avanzati dalla
Commissione (v., in particolare, sentenza van der Weerd e a., cit., punti 22 e
23).
53 La Corte deve pertanto rispondere alle questioni
pregiudiziali.
Nel merito
54 In conformità all’art. 104, n. 3, del
regolamento di procedura, vale a dire, in particolare, qualora la soluzione di
una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla
giurisprudenza o qualora la soluzione di tale questione non dia adito a dubbi
ragionevoli, la Corte può statuire con ordinanza motivata.
Sulle prime
cinque questioni
55 Considerando che la soluzione delle prime cinque
questioni non dà adito a ragionevoli dubbi, la Corte, in conformità all’art.
104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura, ha informato il
giudice di rinvio che intendeva statuire con ordinanza motivata e ha invitato
gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a
presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.
56 Le Confcooperative
e a., la Regione, i governi italiano e ungherese nonché la Commissione hanno
risposto all’invito della Corte. Il governo ungherese e la Commissione hanno
indicato nelle loro risposte che essi non avevano obiezioni al fatto che la
Corte statuisse con ordinanza motivata. Le Confcooperative e a., la Regione e il
governo italiano hanno in sostanza reiterato gli argomenti già sollevati nelle
loro osservazioni scritte. La Regione ha chiesto che la Corte fissasse
un’udienza. Tali elementi non conducono tuttavia la Corte ad escludere la
procedura prevista.
– Sulla prima questione
57 Risulta dalle decisioni di
rinvio che la prima questione discende dalla tesi, difesa dalle Confcooperative
e a., dalla Regione e dal governo italiano, secondo la quale l’atto di adesione
ha posto fine all’accordo CE Ungheria sui vini per quanto riguarda il divieto
per i produttori italiani interessati di utilizzare il termine «Tocai» dopo il
periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
58 Ciò deriverebbe dal
fatto che il trattato successivo costituito dall’atto di adesione non prevede,
perlomeno espressamente, tale divieto. Pertanto, in conformità all’art. 59 della
convenzione di Vienna, solo tale atto, da considerare come un trattato
successivo con disposizioni contrarie a quelle di un trattato anteriore,
disciplinerebbe la materia. Orbene, l’atto di adesione non comporterebbe un
siffatto divieto. Pertanto le denominazioni italiana e ungherese potrebbero
coesistere.
59 Questa tesi non può essere accolta.
60 Infatti, il divieto
di utilizzare il termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di
taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31
marzo 2007, pur trovando la sua origine nell’accordo CE Ungheria sui vini, è
stato ripreso, prima dell’entrata in vigore dell’atto di adesione, nel
regolamento n. 753/2002.
61 Tale regolamento, compreso il divieto in
questione, forma parte integrante dell’acquis comunitario ai sensi dell’art. 2
dell’atto di adesione.
62 Inoltre il citato regolamento figura espressamente
nel capo 5, parte A, punto 3, dell’allegato X dell’atto di adesione.
63 Tale
punto 3 prevede peraltro che, in deroga all’allegato II del regolamento n.
753/2002, l’uso del nome «Rizlingszilváni» come sinonimo della varietà «Müller
Thurgau» è permesso fino al 31 dicembre 2008 per i vini prodotti in Ungheria e
commercializzati esclusivamente in Ungheria.
64 L’esistenza di tale deroga
conferma che l’atto di adesione non ha minimamente inteso mettere in discussione
la persistenza del regime previsto in detto allegato II per quanto riguarda
l’uso delle denominazioni «Tocai friulano» o «Tocai italico».
65 In seguito
all’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione europea, l’atto di adesione
ha incorporato, in quanto facente parte dell’acquis comunitario, il divieto,
previsto dal regolamento n. 753/2002, di utilizzare il termine «Tocai» per la
designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo
transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
66 La continuità di tale
divieto è stata in seguito confermata dai regolamenti nn. 1429/2004 e
382/2007.
67 Ciò è adeguatamente riassunto nel quinto considerando del
regolamento n. 382/2007, che recita:
«La denominazione “Tokaj” designa un
“vino di qualità prodotto in una regione determinata”, originario di una regione
situata lungo la frontiera tra l’Ungheria e la Slovacchia e fa parte anche delle
denominazioni delle varietà di viti italiane e francesi “Tocai italico”, “Tocai
friulano” e “Tokay Pinot gris”. La coesistenza di queste tre denominazioni di
varietà di viti e [del]l’indicazione geografica [è] stata limitata fino al 31
marzo 2007 in virtù [dell’accordo CE-Ungheria sui vini], che fa parte
dell’acquis comunitario dal 1° maggio 2004. A partire dal 1° aprile 2007 queste
tre denominazioni di varietà di viti saranno soppresse dall’allegato II del
regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione e la denominazione “Tocai
friulano” sarà sostituita dalla nuova denominazione “Friulano”».
68 Ai fini
della soluzione della prima questione l’atto di adesione deve essere
interpretato nel senso che, in conformità al suo art. 2, le disposizioni del
regolamento n. 753/2002, in quanto vietano l’uso del termine «Tocai» per la
designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo
transitorio avente termine il 31 marzo 2007, costituiscono parte integrante
dell’acquis comunitario esistente il 1° maggio 2004 e, dopo essere state
richiamate dal regolamento n. 1429/2004, hanno continuato ad avere applicazione
oltre questa data.
– Sulla seconda questione
69 Con la seconda questione
il giudice del rinvio chiede alla Corte se la Commissione potesse basarsi
giuridicamente sull’art. 52 del regolamento n. 1493/1999 per sopprimere la
denominazione di varietà di vite «Tocai friulano».
70 Secondo il giudice del
rinvio, è lecito dubitare del potere della Commissione di decidere tale
soppressione dal momento che quest’ultima non sarebbe stata prevista nell’atto
di adesione.
71 A tale proposito, come già indicato nel punto 68 della
presente ordinanza, l’atto di adesione deve essere interpretato nel senso che,
in conformità al suo art. 2, le disposizioni del regolamento n. 753/2002, in
quanto vietano l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione
di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31
marzo 2007, costituiscono parte integrante dell’acquis comunitario esistente il
1° maggio 2004 e hanno continuato ad avere applicazione oltre questa data dopo
essere state richiamate dal regolamento n. 1429/2004.
72 Ne consegue che
l’atto di adesione non consente di dubitare del potere della Commissione di
adottare dette disposizioni del regolamento n. 753/2002.
73 Al contrario, il
potere della Commissione è, nel caso di specie, ancor meno contestabile poiché,
adottando le disposizioni dei regolamenti nn. 753/2002 e 1429/2004 relative al
divieto di utilizzare il termine «Tocai» per la designazione e la presentazione
di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31
marzo 2007, quest’ultima si è limitata a recepire una disposizione già prevista
in un accordo bilaterale, vale a dire l’accordo CE-Ungheria sui vini che,
successivamente, è stato integrato quale acquis comunitario nell’atto di
adesione.
74 Quanto sopra è confermato dal testo dell’art. 19, n. 2, lett.
b), del regolamento n. 753/2002, secondo il quale i nomi delle varietà di vite
elencati nell’allegato II di tale regolamento, allegato nel quale figura detto
divieto, possono essere utilizzati «secondo le condizioni nazionali e
comunitarie in applicazione alla data dell’entrata in vigore del presente
regolamento».
75 Si deve inoltre constatare che dai ‘visto’ dei regolamenti
nn. 753/2002 e 1429/2004 risulta che tali atti non sono stati adottati sulla
base dell’art. 52 del regolamento n. 1493/1999, bensì sulla base dell’art. 53 di
tale regolamento.
76 Secondo il n. 1 di quest’ultimo articolo, le modalità
di applicazione del capo cui tale articolo appartiene, intitolato «Designazione,
denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti», sono adottate
secondo la procedura di cui all’art. 75 del regolamento n. 1493/1999, procedura
di comitologia del tipo detto «di gestione», e riguardano in particolare le
deroghe, le condizioni e le autorizzazioni previste negli allegati VII e VIII di
detto regolamento.
77 Ai sensi dell’art. 53, n. 2, lett. e), del regolamento
n. 1493/1999, sono adottate secondo tale procedura di comitologia le
disposizioni riguardanti le condizioni alle quali sono utilizzate le indicazioni
di cui alla sezione B, punto 1, dell’allegato VII di tale regolamento.
78
Orbene, l’allegato VII, sezione B, punto 1, lett. b), del regolamento n.
1493/1999 segnala specificamente che l’etichettatura dei prodotti ottenuti nella
Comunità per i vini da tavola con indicazione geografica e per i v.q.p.r.d., in
base a condizioni da determinarsi, può essere completata da determinate
indicazioni, in particolare dal nome di una o più varietà di vite.
79 Alla
luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione che l’art. 53
del regolamento n. 1493/1999 costituisce una base giuridica sufficiente per
consentire alla Commissione di adottare le disposizioni del regolamento n.
753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l’uso del termine
«Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani
dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
– Sulla terza
questione
80 Con riferimento all’asserita violazione dell’art. 34, n. 2,
secondo comma, CE da parte delle disposizioni dei regolamenti nn. 753/2002 e
1429/2004 che vietano l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la
presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente
termine il 31 marzo 2007, il giudice del rinvio chiede alla Corte se tali
disposizioni debbano essere considerate discriminatorie in quanto esse
riguardano la sola denominazione italiana di vitigno «Tocai friulano» tra le 122
denominazioni che figurano nell’allegato II del regolamento n. 753/2002.
81
Si deve constatare anzitutto che siffatte misure, che trovano altresì la loro
origine nell’accordo CE-Ungheria sui vini, vale a dire il divieto di utilizzare
il nome di un vitigno dopo un periodo transitorio di tredici anni avente termine
il 31 marzo 2007, si applicano alla denominazione francese di vitigno «Tokay
Pinot gris».
82 Trattandosi di denominazioni di vitigno simili
all’indicazione geografica ungherese «Tokaji» o «Tokaj», è quindi assodato che
situazioni simili sono rigorosamente trattate nello stesso modo.
83 Sul
piano esterno, si può peraltro indicare che nemmeno l’accordo tra la Comunità
europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, concluso in nome
della Comunità con la decisione del Consiglio 20 dicembre 2005, 2006/232/CE (GU
2006, L 87, pag. 1), consente di aggiungere tali denominazioni di varietà di
viti nell’etichettatura di vini originari degli Stati Uniti importati nella
Comunità, e ciò senza neanche prevedere un periodo di transizione a tale
effetto.
84 Le disposizioni dei regolamenti nn. 753/2002 e 1429/2004
controversi nella causa principale trovano la loro origine in un accordo
bilaterale. Come osserva la Commissione, misure simili figurano tipicamente in
una serie di accordi bilaterali sul commercio dei vini conclusi dalla Comunità
con Stati terzi. Si tratta di misure gradualmente attuate per risolvere problemi
di denominazione di vini insorgenti nel contesto del commercio di tali prodotti.
85 Nelle loro osservazioni scritte, le Confcooperative e a., la Regione
nonché il governo italiano sostengono che le disposizioni dei regolamenti nn.
753/2002 e 1429/2004 controversi nella causa principale accordano una priorità
ingiustificata alla denominazione ungherese «Tokaj» in danno delle denominazioni
italiane «Tocai friulano» e «Tocai italico» che ne risulterebbero discriminate.
86 Orbene, si deve a tal proposito ricordare che, come la Corte ha
sottolineato nei punti 88 97 e 108 della citata sentenza Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia e ERSA, le rispettive denominazioni non sono in una
situazione paragonabile.
87 È infatti assodato che le denominazioni italiane
«Tocai friulano» e «Tocai italico» corrispondono al nome di una varietà di vite
o di un vitigno, mentre la denominazione ungherese «Tokaj» costituisce
un’indicazione geografica.
88 Tale circostanza differenzia peraltro in modo
decisivo la presente fattispecie da quella oggetto della causa C 309/89, che ha
dato luogo alla sentenza 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I 1853,
punti 28, 33 e 34), alla quale si riferisce il governo italiano.
89 La
priorità data all’indicazione geografica rispetto al nome di un vitigno ad essa
somigliante concorda peraltro con l’insieme delle disposizioni dell’art. 19 del
regolamento n. 753/2002 e con l’economia generale di tale articolo.
90
Infatti, secondo il n. 1, lett. c), di detto articolo, il nome di un vitigno non
può figurare sull’etichetta di un vino se comprende un’indicazione geografica
utilizzata per designare un v.q.p.r.d. Il divieto di utilizzare tale nome
costituisce quindi la regola generale.
91 Ai sensi del n. 2, lett. b), di
questo stesso articolo, l’uso di un tale nome è ammesso soltanto «in deroga» a
questa regola generale, e ciò unicamente secondo le condizioni nazionali e
comunitarie in applicazione alla data di entrata in vigore del regolamento n.
753/2002.
92 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla terza
questione che l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE non osta alle disposizioni del
regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano
l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni
v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
– Sulla quarta questione
93 Con la quarta questione il giudice del rinvio
chiede se l’art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002, che sancisce la
legittimità dell’uso di denominazioni delle varietà di vite elencate
nell’allegato II dello stesso regolamento, debba essere interpretato in modo da
far ritenere possibile e legittimamente ammessa l’esistenza di casi di omonimia
tra nomi di varietà di vite e indicazioni geografiche riferite ai vini prodotti
nella Comunità.
94 A tale proposito, risulta già dai punti 87 89 della
presente ordinanza che dall’art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento n. 753/2002
deriva che, come regola generale, il nome di un vitigno non può figurare
sull’etichetta di un vino se comprende un’indicazione geografica utilizzata per
designare un v.q.p.r.d. e che, soltanto in deroga a tale regola, il n. 2, lett.
b), di questo stesso articolo stabilisce che l’uso di un siffatto nome è
ammesso, e ciò unicamente secondo le condizioni nazionali e comunitarie in
applicazione alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.
95
Occorre quindi rispondere alla quarta questione che l’art. 19, n. 2, del
regolamento n. 753/2002 deve essere interpretato nel senso che esso non osta
alle disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n.
1429/2004, che vietano l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la
presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente
termine il 31 marzo 2007.
96 Dal momento che la quinta questione è sollevata
soltanto nel caso di risposta affermativa alla quarta questione, non occorre
rispondervi.
Sulle questioni sesta e settima
– Sulla sesta
questione
97 Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza
se l’art. 50 del regolamento n. 1493/1999 debba essere interpretato nel senso
che, nell’applicare le disposizioni degli artt. 23 e 24, in particolare
dell’art. 24, n. 6, dell’accordo ADPIC, in materia di denominazioni omonime dei
vini, non possono essere adottate misure quali quelle previste dal regolamento
n. 753/2002, dal momento che esse riservano, in materia di denominazioni
omonime, un trattamento differente alle denominazioni di vini che presentano le
stesse caratteristiche dal punto di vista dell’omonimia.
98 La risposta a
tale questione può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza della
Corte.
99 Infatti, come la Corte ha sottolineato nei punti 88 97 e 108 della
citata sentenza Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, le denominazioni
italiane «Tocai friulano» e «Tocai italico» corrispondono al nome di una varietà
di vite o di vitigno e, a differenza delle denominazioni ungheresi «Tokaj» o
«Tokaji», dette denominazioni italiane non costituiscono indicazioni
geografiche.
100 Al punto 115 della citata sentenza Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia e ERSA la Corte ha deciso che gli artt. 22 24 dell’accordo
ADPIC devono essere interpretati nel senso che, in un caso quale quello della
causa principale, relativo ad un’omonimia tra un’indicazione geografica di uno
Stato terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato
per la designazione e la presentazione di taluni vini comunitari che ne
derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa
continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che
essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o
per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente lo
Stato o la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre
in errore i consumatori.
101 Per quanto riguarda, in particolare, l’art. 24,
n. 6, dell’accordo ADPIC, la Corte ha parimenti statuito, al punto 113 della
citata sentenza Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ERSA, che questa
disposizione consente in particolare alla Comunità di applicare, in quanto
membro dell’OMC, le disposizioni di detto accordo in relazione a un’indicazione
geografica di qualsiasi altro membro dell’OMC per vini per i quali la pertinente
indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d’uva
esistente nel territorio di uno Stato membro alla data di entrata in vigore
dell’accordo OMC.
102 La Corte ha concluso, al punto 114 della stessa
sentenza, che tale disposizione, così come quella dell’art. 24, n. 4,
dell’accordo ADPIC, prevede la facoltà e non l’obbligo per la Comunità di
accordare una protezione a una varietà d’uva o di vite comunitaria, in
particolare se questa è omonima di un’indicazione geografica relativa a un vino
originario di un paese terzo.
103 Ne deriva che occorre rispondere alla
sesta questione che l’art. 50 del regolamento n. 1493/1999 deve essere
interpretato nel senso che, nell’applicazione delle disposizioni degli artt. 23
e 24, in particolare dell’art. 24, n. 6, dell’accordo ADPIC, tali disposizioni
non ostano all’adozione di misure quali quelle previste dal regolamento n.
753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l’uso del termine
«Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani
dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
104 Tenuto
conto di tale risposta, non è più necessario rispondere alla settima questione,
poiché quest’ultima, relativa all’eventuale efficacia diretta degli artt. 22 24
dell’accordo ADPIC, sarebbe rilevante soltanto nell’ipotesi in cui il
regolamento n. 753/2002, in quanto vieta l’uso del termine «Tocai» per la
designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo
transitorio avente termine il 31 marzo 2007, potesse essere incompatibile con le
dette disposizioni dell’accordo ADPIC, dal momento che, secondo le stesse, in
caso di omonimia ciascuna delle denominazioni dovrebbe continuare a poter essere
utilizzata in futuro.
105 Dalla risposta fornita alla sesta questione e, in
particolare, dal punto 102 della presente ordinanza risulta infatti che una
siffatta ipotesi non è in ogni caso riscontrabile nelle controversie di cui alle
cause principali, che riguardano un dispositivo, attuato dall’accordo
CE-Ungheria sui vini e richiamato dal regolamento n. 753/2002, inteso a
disciplinare una situazione di omonimia tra un’indicazione geografica ungherese
e una denominazione italiana che riprende il nome di un vitigno utilizzato per
la designazione e la presentazione di taluni vini comunitari.
Sulle
spese
106 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’atto relativo alle
condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia,
della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di
Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione
europea, deve essere interpretato nel senso che, in conformità al suo art. 2, le
disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che
fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la
presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, in quanto vietano
l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini
italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo
transitorio avente termine il 31 marzo 2007, costituiscono parte integrante
dell’acquis comunitario esistente il 1° maggio 2004 e, dopo essere state
richiamate dal regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429,
recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, hanno continuato ad avere
applicazione oltre questa data.
2) L’art. 53 del regolamento (CE) del
Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, costituisce una base giuridica sufficiente per consentire
alla Commissione delle Comunità europee di adottare le disposizioni del
regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano
l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini
italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo
transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
3) L’art. 34, n. 2, secondo
comma, CE non osta alle disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal
regolamento n. 1429/2004, che vietano l’uso del termine «Tocai» per la
designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in
una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo
2007.
4) L’art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002 deve essere
interpretato nel senso che esso non osta alle disposizioni del regolamento n.
753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l’uso del termine
«Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di
qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente
termine il 31 marzo 2007.
5) L’art. 50 del regolamento n. 1493/1999 deve
essere interpretato nel senso che, nell’applicazione delle disposizioni degli
artt. 23 e 24, in particolare dell’art. 24, n. 6, dell’accordo sugli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente
l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del
commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la
decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a
nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei
negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986 1994), tali disposizioni non
ostano all’adozione di misure quali quelle previste dal regolamento n. 753/2002,
richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l’uso del termine «Tocai»
per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità
prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine
il 31 marzo 2007.
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Illegittimità dell’uso del termine Tocaj per i vini prodotti in Italia
Corte di Giustizia CE, sentenza del 12 giugno 2008, cause 23/07 e 24/07
Nei procedimenti riuniti C 23/07 e C 24/07,
aventi ad oggetto le
domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234
CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con decisioni 4 dicembre
2006, pervenute in cancelleria il 25 gennaio 2007, nelle cause
Confcooperative Friuli Venezia Giulia e altri (C 23/07),
Luigi Soini (C
23/07 e C 24/07),
Azienda Agricola Vivai Pinat Mario & Figlio (C 23/07),
Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C 24/07)
contro
Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali,
Regione Friuli Venezia
Giulia,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di sezione,
dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, J. C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader,
giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R.
Grass
informato il giudice del rinvio che la Corte si propone di statuire
sulle prime cinque questioni con ordinanza motivata conformemente all’art. 104,
n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura,
invitati gli
interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a
presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo,
intendendo la Corte
statuire sulle questioni sesta e settima con ordinanza motivata in conformità
all’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,
sentito
l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono, da un lato,
sull’interpretazione dell’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione
europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di
Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della
Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia,
della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei
trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in
prosieguo: l’«atto di adesione»), nonché del regolamento (CE) del Consiglio 17
maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), e, dall’altro, sull’interpretazione e sulla
validità del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che
fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la
presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag.
1), nonché del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429,
recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 (GU L 263, pag. 11).
2
Tali domande sono state proposte nell’ambito delle controversie tra le
Confcooperative Friuli Venezia Giulia, il sig. Soini e l’Azienda Agricola Vivai
Pinat Mario & Figlio (causa C 23/07), nonché la Cantina Produttori Cormòns
Soc. cons. arl e il sig. Soini (causa C 24/07) (in prosieguo, unitamente,
«Confcooperative e a.»), da un lato, e il Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali e la Regione Friuli Venezia Giulia (in prosieguo: la
«Regione»), dall’altro, quanto alla validità del decreto ministeriale 28 luglio
2006, recante modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite (GURI n.
193 del 21 agosto 2006, pag. 16; in prosieguo: il «decreto 28 luglio 2006»), che
aggiunge alla varietà di vite «Tocai friulano B.» il sinonimo «Friulano».
Contesto normativo
La normativa internazionale
La convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati
3 Ai sensi dell’art. 59, n. 1, della
convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (in prosieguo:
la «convenzione di Vienna»):
«Si ritiene che un trattato abbia avuto termine
qualora tutte le parti del trattato abbiano concluso successivamente un trattato
sullo stesso argomento e:
a) se risulta dal trattato successivo od è in
altro modo accertato che era intenzione delle parti di regolare la materia in
questione con tale trattato; o
b) se le disposizioni del trattato successivo
sono incompatibili con quelle del trattato precedente in modo tale che non sia
possibile applicare due trattati contemporaneamente».
La disciplina
derivante dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio
4 L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti
al commercio (in prosieguo: l’«accordo ADPIC») [in lingua inglese denominato
accordo TRIPs], costituente l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è stato firmato a Marrakech il 15
aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994,
94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le
materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali
dell’Uruguay Round (1986 1994) (GU L 336, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo
OMC»).
5 Gli artt. 22 24 dell’accordo ADPIC figurano nella sezione 3,
intitolata «Indicazioni geografiche», della parte II dello stesso accordo, a sua
volta intitolata «Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei
diritti di proprietà intellettuale».
6 Ai sensi dell’art. 22, n. 1, di tale
accordo, intitolato «Protezione delle indicazioni geografiche»:
«Ai fini del
presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che
identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una
regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la
notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili
alla sua origine geografica».
7 L’art. 23 del detto accordo, intitolato
«Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici»,
così recita:
«1. Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire
alle parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica che
identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall’indicazione
geografica in questione, o di un’indicazione geografica che identifichi degli
alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall’indicazione
geografica in questione (…)
(…)
3. Nel caso di indicazioni
geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna
indicazione (…). Ciascun membro determina le condizioni pratiche alle quali le
indicazioni omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra, tenendo
conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un
trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.
(…)».
8 L’art. 24 dello stesso accordo, intitolato «Negoziati
internazionali. Eccezioni», dispone quanto segue:
«1. I membri convengono di
avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni
geografiche ai sensi dell’articolo 23. (…)
(…)
3. Nell’attuare la
presente sezione, un membro non può diminuire la protezione delle indicazioni
geografiche vigente nel suo ambito immediatamente prima della data di entrata in
vigore dell’accordo OMC.
4. Nessuna disposizione della presente sezione
obbliga un membro ad impedire l’uso continuato e simile di una particolare
indicazione geografica di un altro membro che identifichi vini o alcolici, in
relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel
suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo
continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi
affini nel territorio di detto membro a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile
1994 o b) in buona fede prima di tale data.
(…)
6. (…) La presente
sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in
relazione ad un’indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i
quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una
varietà d’uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in
vigore dell’accordo OMC.
(…)».
L’accordo CE Ungheria sui vini
9
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il
controllo reciproci delle denominazioni dei vini, sottoscritto a Bruxelles il 29
novembre 1993, è stato concluso ed approvato a nome della Comunità con decisione
del Consiglio 23 novembre 1993, 93/724/CE (GU L 337, pag. 93; in prosieguo:
l’«accordo CE Ungheria sui vini»). Esso è entrato in vigore il 1° aprile 1994.
10 L’art. 2, n. 2, dell’accordo CE Ungheria sui vini prevede:
«Ai fini
dell’applicazione del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie si
intende per:
(…)
– “indicazione geografica”, un’indicazione, inclusa la
“denominazione d’origine”, che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e
regolamentari di una delle parti contraenti per la descrizione e la
presentazione di un vino originario del territorio della parte contraente di cui
trattasi o di una regione o località di tale territorio in cui una determinata
qualità, la rinomanza o altre caratteristiche del vino sono sostanzialmente
attribuibili alla sua origine geografica;
(…)».
11 Ai sensi dell’art. 4
di detto accordo:
«1. Sono protetti i seguenti nomi:
a) per quanto
concerne i vini originari della Comunità:
(…)
– le indicazioni
geografiche e le espressioni tradizionali di cui all’allegato;
b) per quanto
concerne i vini originari dell’Ungheria:
(…)
– le indicazioni
geografiche e le espressioni tradizionali di cui all’allegato, quali figurano
nella legislazione ungherese sul vino (…).
(…)
3. Nella Comunità, le
denominazioni ungheresi protette:
– sono riservate esclusivamente ai vini
originari dell’Ungheria a cui si applicano, e
– possono essere utilizzate
esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in Ungheria.
(…)».
12 Nella parte B («Vini
originari della Repubblica d’Ungheria»), sub I («Indicazioni geografiche»),
punto 3.4 («Regione di produzione determinata Tokaj Hegyalia»), dell’allegato
dell’accordo CE Ungheria sui vini, intitolato «Lista dei nomi protetti per i
vini menzionati all’articolo 4», figura, in particolare, la denominazione
«Tokaj». La parte A («Per quanto riguarda la Comunità europea») dell’allegato
non comprende le menzioni «Tocai friulano» o «Tocai italico».
13 Lo scambio
di lettere concernente l’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la
Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni
dei vini (GU 1993, L 337, pag. 169; in prosieguo: lo «scambio di lettere sul
Tocai»), che costituisce uno degli atti di cui all’art. 1, primo comma, della
decisione 93/724, è a sua volta entrato in vigore il 1° aprile 1994.
14 Dopo
aver fatto riferimento in particolare all’art. 4, n. 3, dell’accordo CE Ungheria
sui vini, i firmatari di dette lettere confermano quanto segue:
«1) Per un
periodo transitorio di tredici anni a decorrere dall’entrata in vigore del
suddetto accordo, l’applicazione del medesimo non osta alla lecita utilizzazione
del termine “Tocai” per la designazione e la presentazione di taluni [vini di
qualità prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.)] italiani alle
condizioni che seguono.
Fatte salve le disposizioni comunitarie particolari
ed eventualmente nazionali più restrittive, detto vino deve essere:
–
ottenuto dalla varietà di vite “Tocai friulano”;
– prodotto a partire da uve
raccolte interamente nelle regioni italiane Veneto o Friuli,
– designato e
presentato unicamente con il nome della varietà “Tocai friulano” o con il suo
sinonimo “Tocai italico”; tali termini devono figurare insieme, senza alcuna
menzione intermediaria e in caratteri dello stesso tipo e delle stesse
dimensioni su una sola riga nonché separatamente dal nome dell’unità geografica
da cui proviene il vino; inoltre, la dimensione dei caratteri utilizzati per
tali termini non può superare quella dei caratteri che indicano il nome della
suddetta unità geografica;
– commercializzato al di fuori del territorio
dell’Ungheria.
(…)
4) (…) la possibilità di utilizzare la
denominazione “Tocai”, conformemente alle condizioni di cui al punto 1, scade al
termine del periodo transitorio di cui allo stesso punto.
(…)».
L’atto
di adesione
15 L’art. 2 dell’atto di adesione dispone:
«Dalla data di
adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle
istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione vincolano i nuovi
Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti
trattati e dal presente atto».
16 Ai sensi dell’art. 20 dell’atto di
adesione:
«Gli atti elencati nell’allegato II del presente atto formano
oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato».
17 L’art. 24
dell’atto di adesione prevede:
«Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV del presente atto si applicano nei confronti
dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati».
18
L’allegato X dell’atto di adesione, intitolato «Elenco di cui all’articolo 24
dell’atto di adesione: Ungheria», dispone nel capitolo 5, parte A, punto 3,
quanto segue:
«32002 R 0753: Regolamento (CE) n. 753/2002 (…)
In deroga
all’allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002, fino al 31 dicembre 2008 è
permesso l’uso del nome “Rizlingszilváni” come sinonimo della varietà “Müller
Thurgau” per i vini prodotti in Ungheria e commercializzati esclusivamente in
tale paese».
La normativa comunitaria
19 L’art. 19, n. 1, del regolamento
n. 1493/1999 dispone:
«Gli Stati membri compilano una classificazione delle
varietà di viti per la produzione di vino. (…)».
20 Le disposizioni sulla
designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti
vitivinicoli e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini si
trovano negli artt. 47 53 e negli allegati VII e VIII di detto regolamento.
21 L’art. 50 del regolamento n. 1493/1999 stabilisce:
«1. Gli Stati
membri adottano tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di
impedire, secondo le condizioni previste dagli articoli 23 e 24 dell’accordo
[ADPIC], l’utilizzazione nella Comunità di un’indicazione geografica volta ad
identificare i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per
prodotti che non sono originari del luogo designato dall’indicazione geografica
in questione (…)
2. Ai fini del presente articolo, per “indicazione
geografica” si intende l’indicazione che serve a identificare un prodotto come
originario del territorio di un paese terzo membro dell’Organizzazione mondiale
del commercio, oppure di una regione o di una località di questo territorio,
qualora una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto
possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.
(…)».
22 Ai sensi dell’art. 52, n. 1, dello stesso
regolamento:
«(…)
Fatte salve le disposizioni comunitarie riguardanti
specificamente taluni tipi di v.q.p.r.d., gli Stati membri possono consentire,
secondo condizioni di produzione da essi fissate, che il nome di una regione
determinata sia connesso con una precisazione relativa alle modalità di
preparazione o al tipo di prodotto, ovvero con il nome di una varietà di [vite] od un suo sinonimo.
(…)».
23 L’allegato VII, sezione B, punti 1 e 4,
del regolamento n. 1493/1999 prevede:
«1. L’etichettatura dei prodotti
ottenuti nella Comunità può essere completata dalle seguenti indicazioni, in
base a condizioni da determinarsi:
(…)
b) per i vini da tavola con
indicazione geografica e per i v.q.p.r.d.:
(…)
– il nome di una o più
varietà di vite,
(…)
4. Gli Stati membri produttori possono rendere
obbligatorie talune indicazioni di cui ai punti 1 e 2, proibirle o limitarne
l’utilizzazione, per i vini ottenuti nel loro territorio».
24 L’art. 53 di
tale regolamento recita:
«1. Le modalità di applicazione del presente capo e
degli allegati VII e VIII sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo
75. Tali modalità disciplinano in particolare le deroghe, le condizioni e le
autorizzazioni previste nei suddetti allegati.
2. Le disposizioni seguenti
sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 75:
(…)
e) le
condizioni alle quali le indicazioni di cui alla sezione B, punto 1,
dell’allegato VII (…);
(…)».
25 L’art. 54, n. 4, del regolamento n.
1493/1999 dispone:
«Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco
dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle
norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l’elaborazione».
26
L’art. 53 nonché gli allegati VII e VIII del regolamento n. 1493/1999 sono stati
attuati dal regolamento n. 753/2002.
27 L’art. 19 del regolamento n.
753/2002, intitolato «Indicazione delle varietà di viti», prevede quanto
segue:
«1. I nomi delle varietà di vite utilizzate per l’elaborazione di un
vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d., o i relativi
sinonimi, possono figurare sull’etichetta dei vini in questione a condizione
che:
(…)
c) il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi non comprenda
un’indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. o un vino da
tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli accordi conclusi tra i
paesi terzi e la Comunità, e, se è accompagnato da un altro termine geografico,
figuri sull’etichetta senza questo termine geografico;
(…)
2. In deroga
al paragrafo 1, lettera c):
a) il nome di una varietà di vite, o un suo
sinonimo, che comprenda un’indicazione geografica può figurare sull’etichetta di
un vino designato con tale indicazione geografica;
b) i nomi delle varietà e
i relativi sinonimi elencati nell’allegato II possono essere utilizzati secondo
le condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla data dell’entrata in
vigore del presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione, anteriormente al 1° ottobre 2002, le misure di cui al paragrafo 2,
lettera b). La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla
pubblicità di tali misure».
28 Nell’allegato II del regolamento n. 753/2002,
intitolato «Nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti
un’indicazione geografica che possono figurare sull’etichettatura dei vini
conformemente all’articolo 19, paragrafo 2», figura in particolare, per
l’Italia, la menzione «Tocai Friulano, Tocai Italico». Secondo una nota a fondo
pagina relativa a tale menzione, «[i]l nome “Tocai friulano” e il sinonimo
“Tocai italico” possono essere utilizzati durante un periodo transitorio, fino
al 31 marzo 2007».
29 Su questo punto, l’allegato non ha subìto modifiche a
seguito dell’intervento del regolamento n. 1429/2004, inteso ad adeguare il
regolamento n. 753/2002 all’allargamento dell’Unione europea e all’adesione a
quest’ultima, in particolare, della Repubblica di Ungheria.
30 A partire dal
1° aprile 2007 la Commissione, con il regolamento (CE) 4 aprile 2007, n. 382,
recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 (GU L 95, pag. 12), ha
soppresso le denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» del detto allegato
II e ha sostituito, in questo allegato, la denominazione «Tocai friulano» con la
nuova denominazione «Friulano».
La normativa nazionale
31 L’articolo
unico, n. 1, del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 26
settembre 2002, concernente condizioni nazionali per l’utilizzo, in deroga al
disposto dell’art. 19, par. 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 753/2002, dei
nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione
geografica, elencati nell’allegato II del citato regolamento, che possono
figurare nell’etichettatura dei VQPRD e vini IGT [indicazione geografica tipica] italiani (GURI n. 247 del 21 ottobre 2002, pag. 3; in prosieguo: il «decreto 26
settembre 2002»), dispone:
«Le condizioni nazionali per l’utilizzo, in
deroga al disposto dell’art. 19, par. 1, lettera [c]), del regolamento (CE) n.
753/2002, dei nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi comprendenti
un’indicazione geografica che possono figurare nell’etichettatura dei VQPRD e
dei vini ad indicazione geografica tipica italiani sono riportate nell’allegato
1, che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono elencati i
nomi di varietà di vite o sinonimi riguardanti l’Italia che figurano
nell’allegato II del citato regolamento (…)».
32 Nell’allegato 1 del
decreto 26 settembre 2002, alla rubrica «Nomi delle varietà di vite o dei loro
sinonimi», figura, in particolare, la menzione «Tocai friulano o Tocai italico»,
alla quale corrisponde, nell’ambito della rubrica «Ambito della deroga
(territorio amministrativo e/o specifici VQPRD e/o [vini] IGT)», la seguente
frase:
«Per alcuni VQPRD delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto per un
periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007, secondo l’accordo tra l'[Unione
europea] e la Repubblica d’Ungheria».
33 Il decreto del 28 luglio 2006
prevede nel suo articolo unico:
«Il registro nazionale delle varietà di vite,
aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 30 marzo 2006 richiamato nelle
premesse, è integrato come segue: all’allegato 1, sezione I – vitigni ad uve da
vino – al codice 235 – varietà Tocai friulano B. – è inserito, nell’apposita
colonna, il sinonimo «Friulano», con la seguente annotazione: “Ai soli fini
della designazione dei v.q.p.r.d. provenienti da uve raccolte nella Regione
Friuli Venezia Giulia”».
Causa principale e questioni pregiudiziali
34
Nelle sue decisioni, il giudice del rinvio rileva che, a sostegno della loro
domanda di annullamento del decreto 28 luglio 2006, le Confcooperative e a.
hanno sollevato i seguenti motivi:
– errore sui presupposti d’applicazione
dell’accordo CE Ungheria sui vini dal momento che nella sentenza 12 maggio 2005,
causa C 347/03, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ERSA (Racc. pag. I
3785), la Corte avrebbe confermato la validità di tale accordo, ma non avrebbe
tenuto conto dell’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione europea.
Orbene, l’entrata in vigore dell’atto di adesione avrebbe avuto l’effetto, in
conformità all’art. 59, n. 1, lett. a) e b), della convenzione di Vienna, di
invalidare l’accordo CE Ungheria sui vini, dal momento che quest’ultimo sarebbe
venuto meno in quanto trattato anteriore incompatibile con il trattato
posteriore costituito dall’atto di adesione;
– incompetenza della
Commissione a sopprimere il diritto all’uso di denominazioni di vini nell’ambito
di applicazione dell’art. 19 del regolamento n. 753/2002;
– violazione del
principio di non discriminazione contenuto nell’art. 34, n. 2, secondo comma, CE
dal momento che la discriminazione dei produttori italiani rispetto ai
produttori ungheresi sarebbe illegittima, dato che le denominazioni
rispettivamente utilizzate non sarebbero confondibili;
– violazione del
principio di proporzionalità, dal momento che la gravità delle conseguenze per i
produttori italiani del divieto di utilizzare la denominazione «Tocai» dopo il
periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007 sarebbe sproporzionata
rispetto alla rilevanza dell’obbiettivo perseguito da tale divieto;
–
violazione del diritto al rispetto della proprietà previsto nell’art. 1 del
protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in
quanto esso vieta la privazione della proprietà se non per causa di utilità
pubblica e alle condizioni previste dalla legge e dal diritto internazionale;
– violazione del principio della prevalenza del diritto internazionale
figurante nell’accordo ADPIC, in particolare delle disposizioni di tale accordo
sull’omonimia, di cui all’art. 24, n. 6, di detto accordo, e
– violazione
del principio di coerenza, in quanto l’applicazione dell’accordo ADPIC a tutti
gli Stati parti di tale accordo ad esclusione dello Stato italiano avrebbe
l’anormale risultato che la Comunità avrebbe ammesso l’uso della denominazione
«Tokay» per vini australiani, anche nel caso di vendita nella Comunità, mentre
avrebbe, d’altro lato, soppresso l’uso della denominazione «Tocai friulano» per
i vini italiani interessati.
35 Il giudice del rinvio rileva che nel
preambolo del decreto 28 luglio 2006 è indicato che, ai sensi della deroga
prevista nell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002, l’utilizzazione della
varietà di vite «Tocai friulano» è consentita esclusivamente per la designazione
e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. per un periodo transitorio avente
termine il 31 marzo 2007, in conformità alle disposizioni previste dall’accordo
CE Ungheria sui vini.
36 Lo stesso aggiunge che in questo preambolo si
afferma altresì che, alla scadenza di tale periodo, tale utilizzazione sarà
vietata in quanto il termine «Tocai» è tale da generare confusione con la
denominazione di origine ungherese «Tokaji», riservata ai produttori ungheresi
in forza della normativa comunitaria in materia di protezione delle
denominazioni geografiche dei vini.
37 Secondo lo stesso giudice, tale
provvedimento è stato adottato anche in considerazione dell’istanza della
Regione intesa ad inserire nel registro nazionale, per la varietà di vite «Tocai
friulano B.», il sinonimo «Friulano B.», identificato dai produttori dei
v.q.p.r.d. interessati quale unica e valida alternativa al nome «Tocai friulano
B.», da poter utilizzare nell’etichettatura di detti vini, in quanto tale da ben
identificare una varietà di vite tradizionalmente connaturata al territorio
regionale.
38 Il giudice del rinvio rileva che per tali considerazioni il
decreto 28 luglio 2006 ha proceduto, in via del tutto eccezionale, al
riconoscimento del sinonimo «Friulano B.» per la varietà di vite «Tocai friulano
B.», esclusivamente per la designazione e la presentazione dei v.q.p.r.d.
interessati, ai sensi della deroga prevista nell’art. 19, n. 2, del regolamento
n. 753/2002.
39 È pertanto evidente, secondo tale giudice, che la lesione
lamentata nelle cause principali, conseguente al divieto di utilizzare la
denominazione «Tocai friulano» o «Tocai italico» oltre il 31 marzo 2007, deriva
direttamente da due fonti normative comunitarie, vale a dire l’accordo
CE-Ungheria sui vini di cui alla decisione 93/724 e il regolamento n. 753/2002.
40 Il giudice del rinvio ritiene che persistano seri dubbi
sull’interpretazione di tali disposizioni comunitarie atteso che, nelle
precedenti decisioni della Corte, non si sarebbe tenuto sufficientemente conto
delle seguenti circostanze, vale a dire:
– l’entrata in vigore dell’atto di
adesione avrebbe potuto porre fine all’accordo CE-Ungheria sui vini in
applicazione dell’art. 59, n. 1, lett. a) e b), della convenzione di Vienna,
poiché esso non ha espressamente richiamato le dette disposizioni comunitarie,
– sarebbe lecito dubitare del potere assunto dalla Commissione di stabilire
una limitazione temporale all’uso della denominazione «Tocai friulano» ai sensi
dell’art. 19 del regolamento n. 753/2002, poiché l’atto di adesione non ha
espressamente richiamato queste stesse disposizioni comunitarie;
– il
principio di non discriminazione enunciato nell’art. 34, n. 2, secondo comma, CE
potrebbe opporsi alla menzionata limitazione temporale in quanto il regolamento
n. 1429/2004 è stato adottato dalla Commissione dopo l’adesione della Repubblica
di Ungheria all’Unione europea;
– tale limitazione temporale potrebbe
comportare una violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, e
– infine, non sarebbero stati in precedenza valutati aspetti
derivanti dall’applicabilità dell’accordo ADPIC.
41 Per le suddette
considerazioni, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ritenendo
indispensabile risolvere alcune questioni di diritto comunitario per la
decisione delle due cause di cui è adito, ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali,
formulate in termini identici per ciascuna causa:
«1) Se il Trattato di
adesione (…) debba essere interpretato in modo da far ritenere che, per quanto
riguarda la denominazione dei vini prodotti in Ungheria e nella Comunità (…),
a partire dal 1° maggio 2004 si applichino unicamente le disposizioni contenute
nella normativa comunitaria di cui al regolamento n. 1493/99 e al regolamento n.
753/2002, come modificato dal regolamento n. 1429/2004.
2) Se l’art. 52 del
regolamento n. 1493/99 costituisca una base giuridica sufficiente per
autorizzare la Commissione (…) a sopprimere la denominazione di un vino, nella
specie “Tocai friulano”, derivata da una varietà di vite legittimamente
registrata negli appositi registri dello Stato italiano e riportata nei relativi
regolamenti comunitari.
3) Se l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che
proibisce le discriminazioni tra produttori o consumatori di prodotti agricoli
all’interno della Comunità (…), comporti il divieto di discriminare i
produttori o gli utilizzatori di una sola denominazione di vino, [vale a dire] quella relativa al vino “Tocai friulano”, fra le 122 denominazioni elencate
nell’allegato [II] del regolamento n. 753/2002, come modificato dal regolamento
n. 1429/2004, nel senso di impedire che tale ultima denominazione possa
continuare ad essere utilizzata dopo il 31 marzo 2007.
4) Se l’art. 19, n.
2, del regolamento n. 753/2002, che sancisce la legittimità dell’utilizzo delle
denominazioni delle varietà di vite elencate nell’allegato [II] dello stesso
regolamento, come modificato dal regolamento n. 1429/2004, debba essere
interpretato in modo da far ritenere possibile e legittimamente ammessa
l’esistenza di casi di omonimia tra nomi di varietà di vite e indicazioni
geografiche riferite ai vini prodotti nella Comunità (…).
5) Se, in caso
di risposta affermativa al precedente quesito, l’art 34, n. 2, secondo comma,
CE, che proibisce le discriminazioni tra produttori o consumatori di prodotti
agricoli all’interno della Comunità (…), vieti alla Commissione di applicare
in un proprio regolamento (il regolamento n. 753/2002), il criterio
dell’omonimia nel modo risultante dall’allegato [II] di tale regolamento, nel
senso cioè di riconoscere la legittimità dell’uso di numerosi nomi di varietà di
vite che contengono denominazioni parzialmente e totalmente omonime di
altrettante indicazioni geografiche, escludendo la predetta legittimità di uso
per un solo nome di varietà di vite (“Tocai friulano”) legittimamente usato da
secoli sul mercato europeo.
6) Se l’art. 50 del regolamento n. 1493/99 debba
essere interpretato nel senso che, nell’applicare le disposizioni degli artt. 23
24 dell’accordo ADPIC e, in particolare, la disposizione dell’art. 24, n. 6,
dello stesso accordo, in materia di denominazioni omonime dei vini, il Consiglio
dei Ministri e gli Stati membri, e a maggior ragione la Commissione europea, non
possono adottare od autorizzare provvedimenti, come il regolamento n. 753/2002
della Commissione, che in materia di denominazioni omonime riservino un
trattamento diverso alle denominazioni di vini che presentano le stesse
caratteristiche sotto il profilo dell’omonimia.
7) Se l’esplicito
riferimento agli artt. 23 e 24 dell’accordo ADPIC, contenuto nel ‘considerando’
56 e nell’art. 50 del regolamento n. 1493/99, renda direttamente applicabile
nell’ordinamento giuridico comunitario, alla luce della giurisprudenza della
Corte, la disposizione dell’art. 24, n. 6, che sancisce il diritto degli Stati
aderenti al predetto accordo di tutelare le denominazioni omonime».
42 Con
ordinanza del presidente della Corte 26 marzo 2007 le cause C 23/07 e C 24/07
sono state riunite ai fini della trattazione scritta e orale nonché della
sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
43 La
Commissione ritiene le questioni pregiudiziali irricevibili in quanto
manifestamente irrilevanti per la soluzione della causa principale.
44 Essa
sostiene che le Confcooperative e a. chiedono l’annullamento del decreto 28
luglio 2006 laddove questo si limita a introdurre il nuovo nome di vitigno
«Friulano».
45 Orbene, anche se questo decreto dovesse essere annullato, i
produttori italiani non potrebbero comunque utilizzare le denominazioni «Tocai
friulano» o «Tocai italico» dal momento che il divieto di tale utilizzazione, in
vigore a partire dal 1° aprile 2007, è previsto in un altro decreto, in
particolare quello del 26 settembre 2002.
46 Le domande di pronuncia
pregiudiziale sarebbero altresì irricevibili in quanto il giudice del rinvio non
avrebbe spiegato perché l’interpretazione richiesta alla Corte sia necessaria
per risolvere la causa principale.
47 Questa argomentazione non può essere
accolta.
48 Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative
all’interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale nel
contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria
responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono
di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di statuire
su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora
appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta
non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale,
qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non
disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo
utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza 7 giugno
2007, cause riunite da C 222/05 a C 225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I
4233, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
49 Nella fattispecie, la
questione se, come sostiene la Commissione, in caso di annullamento del decreto
28 luglio 2006 i produttori italiani non possano comunque utilizzare le
denominazioni «Tocai friulano» o «Tocai italico» poiché, anche in tal caso, il
divieto di una siffatta utilizzazione, previsto dal decreto 26 settembre 2002,
resterebbe intatto, richiede un esame del diritto italiano riguardante, in
particolare, la relazione tra i due decreti controversi, esame che può essere
effettuato soltanto dal giudice del rinvio e non dalla Corte nell’ambito di un
rinvio pregiudiziale al fine di verificare la propria competenza.
50
Inoltre, come risulta dal preambolo del decreto 28 luglio 2006 quale richiamato
dal giudice del rinvio (punti 35 38 della presente ordinanza), l’introduzione da
parte di tale decreto del nuovo nome di vitigno risulta dal fatto che
l’utilizzazione delle denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» è vietata
a partire dal 1° aprile 2007. Si tratta quindi di misure che appaiono
inscindibilmente connesse.
51 Non sembra quindi, perlomeno in modo
manifesto, che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non abbia
alcun rapporto con il contesto o con l’oggetto delle cause principali.
52
Pertanto, la presunzione di rilevanza di cui godono le domande di pronuncia
pregiudiziale non è messa in discussione dagli elementi avanzati dalla
Commissione (v., in particolare, sentenza van der Weerd e a., cit., punti 22 e
23).
53 La Corte deve pertanto rispondere alle questioni
pregiudiziali.
Nel merito
54 In conformità all’art. 104, n. 3, del
regolamento di procedura, vale a dire, in particolare, qualora la soluzione di
una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla
giurisprudenza o qualora la soluzione di tale questione non dia adito a dubbi
ragionevoli, la Corte può statuire con ordinanza motivata.
Sulle prime
cinque questioni
55 Considerando che la soluzione delle prime cinque
questioni non dà adito a ragionevoli dubbi, la Corte, in conformità all’art.
104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura, ha informato il
giudice di rinvio che intendeva statuire con ordinanza motivata e ha invitato
gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a
presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.
56 Le Confcooperative
e a., la Regione, i governi italiano e ungherese nonché la Commissione hanno
risposto all’invito della Corte. Il governo ungherese e la Commissione hanno
indicato nelle loro risposte che essi non avevano obiezioni al fatto che la
Corte statuisse con ordinanza motivata. Le Confcooperative e a., la Regione e il
governo italiano hanno in sostanza reiterato gli argomenti già sollevati nelle
loro osservazioni scritte. La Regione ha chiesto che la Corte fissasse
un’udienza. Tali elementi non conducono tuttavia la Corte ad escludere la
procedura prevista.
– Sulla prima questione
57 Risulta dalle decisioni di
rinvio che la prima questione discende dalla tesi, difesa dalle Confcooperative
e a., dalla Regione e dal governo italiano, secondo la quale l’atto di adesione
ha posto fine all’accordo CE Ungheria sui vini per quanto riguarda il divieto
per i produttori italiani interessati di utilizzare il termine «Tocai» dopo il
periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
58 Ciò deriverebbe dal
fatto che il trattato successivo costituito dall’atto di adesione non prevede,
perlomeno espressamente, tale divieto. Pertanto, in conformità all’art. 59 della
convenzione di Vienna, solo tale atto, da considerare come un trattato
successivo con disposizioni contrarie a quelle di un trattato anteriore,
disciplinerebbe la materia. Orbene, l’atto di adesione non comporterebbe un
siffatto divieto. Pertanto le denominazioni italiana e ungherese potrebbero
coesistere.
59 Questa tesi non può essere accolta.
60 Infatti, il divieto
di utilizzare il termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di
taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31
marzo 2007, pur trovando la sua origine nell’accordo CE Ungheria sui vini, è
stato ripreso, prima dell’entrata in vigore dell’atto di adesione, nel
regolamento n. 753/2002.
61 Tale regolamento, compreso il divieto in
questione, forma parte integrante dell’acquis comunitario ai sensi dell’art. 2
dell’atto di adesione.
62 Inoltre il citato regolamento figura espressamente
nel capo 5, parte A, punto 3, dell’allegato X dell’atto di adesione.
63 Tale
punto 3 prevede peraltro che, in deroga all’allegato II del regolamento n.
753/2002, l’uso del nome «Rizlingszilváni» come sinonimo della varietà «Müller
Thurgau» è permesso fino al 31 dicembre 2008 per i vini prodotti in Ungheria e
commercializzati esclusivamente in Ungheria.
64 L’esistenza di tale deroga
conferma che l’atto di adesione non ha minimamente inteso mettere in discussione
la persistenza del regime previsto in detto allegato II per quanto riguarda
l’uso delle denominazioni «Tocai friulano» o «Tocai italico».
65 In seguito
all’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione europea, l’atto di adesione
ha incorporato, in quanto facente parte dell’acquis comunitario, il divieto,
previsto dal regolamento n. 753/2002, di utilizzare il termine «Tocai» per la
designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo
transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
66 La continuità di tale
divieto è stata in seguito confermata dai regolamenti nn. 1429/2004 e
382/2007.
67 Ciò è adeguatamente riassunto nel quinto considerando del
regolamento n. 382/2007, che recita:
«La denominazione “Tokaj” designa un
“vino di qualità prodotto in una regione determinata”, originario di una regione
situata lungo la frontiera tra l’Ungheria e la Slovacchia e fa parte anche delle
denominazioni delle varietà di viti italiane e francesi “Tocai italico”, “Tocai
friulano” e “Tokay Pinot gris”. La coesistenza di queste tre denominazioni di
varietà di viti e [del]l’indicazione geografica [è] stata limitata fino al 31
marzo 2007 in virtù [dell’accordo CE-Ungheria sui vini], che fa parte
dell’acquis comunitario dal 1° maggio 2004. A partire dal 1° aprile 2007 queste
tre denominazioni di varietà di viti saranno soppresse dall’allegato II del
regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione e la denominazione “Tocai
friulano” sarà sostituita dalla nuova denominazione “Friulano”».
68 Ai fini
della soluzione della prima questione l’atto di adesione deve essere
interpretato nel senso che, in conformità al suo art. 2, le disposizioni del
regolamento n. 753/2002, in quanto vietano l’uso del termine «Tocai» per la
designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo
transitorio avente termine il 31 marzo 2007, costituiscono parte integrante
dell’acquis comunitario esistente il 1° maggio 2004 e, dopo essere state
richiamate dal regolamento n. 1429/2004, hanno continuato ad avere applicazione
oltre questa data.
– Sulla seconda questione
69 Con la seconda questione
il giudice del rinvio chiede alla Corte se la Commissione potesse basarsi
giuridicamente sull’art. 52 del regolamento n. 1493/1999 per sopprimere la
denominazione di varietà di vite «Tocai friulano».
70 Secondo il giudice del
rinvio, è lecito dubitare del potere della Commissione di decidere tale
soppressione dal momento che quest’ultima non sarebbe stata prevista nell’atto
di adesione.
71 A tale proposito, come già indicato nel punto 68 della
presente ordinanza, l’atto di adesione deve essere interpretato nel senso che,
in conformità al suo art. 2, le disposizioni del regolamento n. 753/2002, in
quanto vietano l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione
di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31
marzo 2007, costituiscono parte integrante dell’acquis comunitario esistente il
1° maggio 2004 e hanno continuato ad avere applicazione oltre questa data dopo
essere state richiamate dal regolamento n. 1429/2004.
72 Ne consegue che
l’atto di adesione non consente di dubitare del potere della Commissione di
adottare dette disposizioni del regolamento n. 753/2002.
73 Al contrario, il
potere della Commissione è, nel caso di specie, ancor meno contestabile poiché,
adottando le disposizioni dei regolamenti nn. 753/2002 e 1429/2004 relative al
divieto di utilizzare il termine «Tocai» per la designazione e la presentazione
di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31
marzo 2007, quest’ultima si è limitata a recepire una disposizione già prevista
in un accordo bilaterale, vale a dire l’accordo CE-Ungheria sui vini che,
successivamente, è stato integrato quale acquis comunitario nell’atto di
adesione.
74 Quanto sopra è confermato dal testo dell’art. 19, n. 2, lett.
b), del regolamento n. 753/2002, secondo il quale i nomi delle varietà di vite
elencati nell’allegato II di tale regolamento, allegato nel quale figura detto
divieto, possono essere utilizzati «secondo le condizioni nazionali e
comunitarie in applicazione alla data dell’entrata in vigore del presente
regolamento».
75 Si deve inoltre constatare che dai ‘visto’ dei regolamenti
nn. 753/2002 e 1429/2004 risulta che tali atti non sono stati adottati sulla
base dell’art. 52 del regolamento n. 1493/1999, bensì sulla base dell’art. 53 di
tale regolamento.
76 Secondo il n. 1 di quest’ultimo articolo, le modalità
di applicazione del capo cui tale articolo appartiene, intitolato «Designazione,
denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti», sono adottate
secondo la procedura di cui all’art. 75 del regolamento n. 1493/1999, procedura
di comitologia del tipo detto «di gestione», e riguardano in particolare le
deroghe, le condizioni e le autorizzazioni previste negli allegati VII e VIII di
detto regolamento.
77 Ai sensi dell’art. 53, n. 2, lett. e), del regolamento
n. 1493/1999, sono adottate secondo tale procedura di comitologia le
disposizioni riguardanti le condizioni alle quali sono utilizzate le indicazioni
di cui alla sezione B, punto 1, dell’allegato VII di tale regolamento.
78
Orbene, l’allegato VII, sezione B, punto 1, lett. b), del regolamento n.
1493/1999 segnala specificamente che l’etichettatura dei prodotti ottenuti nella
Comunità per i vini da tavola con indicazione geografica e per i v.q.p.r.d., in
base a condizioni da determinarsi, può essere completata da determinate
indicazioni, in particolare dal nome di una o più varietà di vite.
79 Alla
luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione che l’art. 53
del regolamento n. 1493/1999 costituisce una base giuridica sufficiente per
consentire alla Commissione di adottare le disposizioni del regolamento n.
753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l’uso del termine
«Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani
dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
– Sulla terza
questione
80 Con riferimento all’asserita violazione dell’art. 34, n. 2,
secondo comma, CE da parte delle disposizioni dei regolamenti nn. 753/2002 e
1429/2004 che vietano l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la
presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente
termine il 31 marzo 2007, il giudice del rinvio chiede alla Corte se tali
disposizioni debbano essere considerate discriminatorie in quanto esse
riguardano la sola denominazione italiana di vitigno «Tocai friulano» tra le 122
denominazioni che figurano nell’allegato II del regolamento n. 753/2002.
81
Si deve constatare anzitutto che siffatte misure, che trovano altresì la loro
origine nell’accordo CE-Ungheria sui vini, vale a dire il divieto di utilizzare
il nome di un vitigno dopo un periodo transitorio di tredici anni avente termine
il 31 marzo 2007, si applicano alla denominazione francese di vitigno «Tokay
Pinot gris».
82 Trattandosi di denominazioni di vitigno simili
all’indicazione geografica ungherese «Tokaji» o «Tokaj», è quindi assodato che
situazioni simili sono rigorosamente trattate nello stesso modo.
83 Sul
piano esterno, si può peraltro indicare che nemmeno l’accordo tra la Comunità
europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, concluso in nome
della Comunità con la decisione del Consiglio 20 dicembre 2005, 2006/232/CE (GU
2006, L 87, pag. 1), consente di aggiungere tali denominazioni di varietà di
viti nell’etichettatura di vini originari degli Stati Uniti importati nella
Comunità, e ciò senza neanche prevedere un periodo di transizione a tale
effetto.
84 Le disposizioni dei regolamenti nn. 753/2002 e 1429/2004
controversi nella causa principale trovano la loro origine in un accordo
bilaterale. Come osserva la Commissione, misure simili figurano tipicamente in
una serie di accordi bilaterali sul commercio dei vini conclusi dalla Comunità
con Stati terzi. Si tratta di misure gradualmente attuate per risolvere problemi
di denominazione di vini insorgenti nel contesto del commercio di tali prodotti.
85 Nelle loro osservazioni scritte, le Confcooperative e a., la Regione
nonché il governo italiano sostengono che le disposizioni dei regolamenti nn.
753/2002 e 1429/2004 controversi nella causa principale accordano una priorità
ingiustificata alla denominazione ungherese «Tokaj» in danno delle denominazioni
italiane «Tocai friulano» e «Tocai italico» che ne risulterebbero discriminate.
86 Orbene, si deve a tal proposito ricordare che, come la Corte ha
sottolineato nei punti 88 97 e 108 della citata sentenza Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia e ERSA, le rispettive denominazioni non sono in una
situazione paragonabile.
87 È infatti assodato che le denominazioni italiane
«Tocai friulano» e «Tocai italico» corrispondono al nome di una varietà di vite
o di un vitigno, mentre la denominazione ungherese «Tokaj» costituisce
un’indicazione geografica.
88 Tale circostanza differenzia peraltro in modo
decisivo la presente fattispecie da quella oggetto della causa C 309/89, che ha
dato luogo alla sentenza 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I 1853,
punti 28, 33 e 34), alla quale si riferisce il governo italiano.
89 La
priorità data all’indicazione geografica rispetto al nome di un vitigno ad essa
somigliante concorda peraltro con l’insieme delle disposizioni dell’art. 19 del
regolamento n. 753/2002 e con l’economia generale di tale articolo.
90
Infatti, secondo il n. 1, lett. c), di detto articolo, il nome di un vitigno non
può figurare sull’etichetta di un vino se comprende un’indicazione geografica
utilizzata per designare un v.q.p.r.d. Il divieto di utilizzare tale nome
costituisce quindi la regola generale.
91 Ai sensi del n. 2, lett. b), di
questo stesso articolo, l’uso di un tale nome è ammesso soltanto «in deroga» a
questa regola generale, e ciò unicamente secondo le condizioni nazionali e
comunitarie in applicazione alla data di entrata in vigore del regolamento n.
753/2002.
92 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla terza
questione che l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE non osta alle disposizioni del
regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano
l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni
v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
– Sulla quarta questione
93 Con la quarta questione il giudice del rinvio
chiede se l’art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002, che sancisce la
legittimità dell’uso di denominazioni delle varietà di vite elencate
nell’allegato II dello stesso regolamento, debba essere interpretato in modo da
far ritenere possibile e legittimamente ammessa l’esistenza di casi di omonimia
tra nomi di varietà di vite e indicazioni geografiche riferite ai vini prodotti
nella Comunità.
94 A tale proposito, risulta già dai punti 87 89 della
presente ordinanza che dall’art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento n. 753/2002
deriva che, come regola generale, il nome di un vitigno non può figurare
sull’etichetta di un vino se comprende un’indicazione geografica utilizzata per
designare un v.q.p.r.d. e che, soltanto in deroga a tale regola, il n. 2, lett.
b), di questo stesso articolo stabilisce che l’uso di un siffatto nome è
ammesso, e ciò unicamente secondo le condizioni nazionali e comunitarie in
applicazione alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.
95
Occorre quindi rispondere alla quarta questione che l’art. 19, n. 2, del
regolamento n. 753/2002 deve essere interpretato nel senso che esso non osta
alle disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n.
1429/2004, che vietano l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la
presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente
termine il 31 marzo 2007.
96 Dal momento che la quinta questione è sollevata
soltanto nel caso di risposta affermativa alla quarta questione, non occorre
rispondervi.
Sulle questioni sesta e settima
– Sulla sesta
questione
97 Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza
se l’art. 50 del regolamento n. 1493/1999 debba essere interpretato nel senso
che, nell’applicare le disposizioni degli artt. 23 e 24, in particolare
dell’art. 24, n. 6, dell’accordo ADPIC, in materia di denominazioni omonime dei
vini, non possono essere adottate misure quali quelle previste dal regolamento
n. 753/2002, dal momento che esse riservano, in materia di denominazioni
omonime, un trattamento differente alle denominazioni di vini che presentano le
stesse caratteristiche dal punto di vista dell’omonimia.
98 La risposta a
tale questione può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza della
Corte.
99 Infatti, come la Corte ha sottolineato nei punti 88 97 e 108 della
citata sentenza Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, le denominazioni
italiane «Tocai friulano» e «Tocai italico» corrispondono al nome di una varietà
di vite o di vitigno e, a differenza delle denominazioni ungheresi «Tokaj» o
«Tokaji», dette denominazioni italiane non costituiscono indicazioni
geografiche.
100 Al punto 115 della citata sentenza Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia e ERSA la Corte ha deciso che gli artt. 22 24 dell’accordo
ADPIC devono essere interpretati nel senso che, in un caso quale quello della
causa principale, relativo ad un’omonimia tra un’indicazione geografica di uno
Stato terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato
per la designazione e la presentazione di taluni vini comunitari che ne
derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa
continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che
essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o
per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente lo
Stato o la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre
in errore i consumatori.
101 Per quanto riguarda, in particolare, l’art. 24,
n. 6, dell’accordo ADPIC, la Corte ha parimenti statuito, al punto 113 della
citata sentenza Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ERSA, che questa
disposizione consente in particolare alla Comunità di applicare, in quanto
membro dell’OMC, le disposizioni di detto accordo in relazione a un’indicazione
geografica di qualsiasi altro membro dell’OMC per vini per i quali la pertinente
indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d’uva
esistente nel territorio di uno Stato membro alla data di entrata in vigore
dell’accordo OMC.
102 La Corte ha concluso, al punto 114 della stessa
sentenza, che tale disposizione, così come quella dell’art. 24, n. 4,
dell’accordo ADPIC, prevede la facoltà e non l’obbligo per la Comunità di
accordare una protezione a una varietà d’uva o di vite comunitaria, in
particolare se questa è omonima di un’indicazione geografica relativa a un vino
originario di un paese terzo.
103 Ne deriva che occorre rispondere alla
sesta questione che l’art. 50 del regolamento n. 1493/1999 deve essere
interpretato nel senso che, nell’applicazione delle disposizioni degli artt. 23
e 24, in particolare dell’art. 24, n. 6, dell’accordo ADPIC, tali disposizioni
non ostano all’adozione di misure quali quelle previste dal regolamento n.
753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l’uso del termine
«Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani
dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
104 Tenuto
conto di tale risposta, non è più necessario rispondere alla settima questione,
poiché quest’ultima, relativa all’eventuale efficacia diretta degli artt. 22 24
dell’accordo ADPIC, sarebbe rilevante soltanto nell’ipotesi in cui il
regolamento n. 753/2002, in quanto vieta l’uso del termine «Tocai» per la
designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo
transitorio avente termine il 31 marzo 2007, potesse essere incompatibile con le
dette disposizioni dell’accordo ADPIC, dal momento che, secondo le stesse, in
caso di omonimia ciascuna delle denominazioni dovrebbe continuare a poter essere
utilizzata in futuro.
105 Dalla risposta fornita alla sesta questione e, in
particolare, dal punto 102 della presente ordinanza risulta infatti che una
siffatta ipotesi non è in ogni caso riscontrabile nelle controversie di cui alle
cause principali, che riguardano un dispositivo, attuato dall’accordo
CE-Ungheria sui vini e richiamato dal regolamento n. 753/2002, inteso a
disciplinare una situazione di omonimia tra un’indicazione geografica ungherese
e una denominazione italiana che riprende il nome di un vitigno utilizzato per
la designazione e la presentazione di taluni vini comunitari.
Sulle
spese
106 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’atto relativo alle
condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia,
della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di
Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione
europea, deve essere interpretato nel senso che, in conformità al suo art. 2, le
disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che
fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la
presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, in quanto vietano
l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini
italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo
transitorio avente termine il 31 marzo 2007, costituiscono parte integrante
dell’acquis comunitario esistente il 1° maggio 2004 e, dopo essere state
richiamate dal regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429,
recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, hanno continuato ad avere
applicazione oltre questa data.
2) L’art. 53 del regolamento (CE) del
Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, costituisce una base giuridica sufficiente per consentire
alla Commissione delle Comunità europee di adottare le disposizioni del
regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano
l’uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini
italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo
transitorio avente termine il 31 marzo 2007.
3) L’art. 34, n. 2, secondo
comma, CE non osta alle disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal
regolamento n. 1429/2004, che vietano l’uso del termine «Tocai» per la
designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in
una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo
2007.
4) L’art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002 deve essere
interpretato nel senso che esso non osta alle disposizioni del regolamento n.
753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l’uso del termine
«Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di
qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente
termine il 31 marzo 2007.
5) L’art. 50 del regolamento n. 1493/1999 deve
essere interpretato nel senso che, nell’applicazione delle disposizioni degli
artt. 23 e 24, in particolare dell’art. 24, n. 6, dell’accordo sugli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente
l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del
commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la
decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a
nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei
negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986 1994), tali disposizioni non
ostano all’adozione di misure quali quelle previste dal regolamento n. 753/2002,
richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l’uso del termine «Tocai»
per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità
prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine
il 31 marzo 2007.
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