Agropirateria, la tutela del prodotto DOP spetta al paese di origine

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Corte di Giustizia CE, sentenza del 26/02/2008, causa C-132/05 (riferimenti normativi: reg. CEE 2081/1992 e reg. CE 510/2006)

La denominazione “parmesan”, con cui vengono venduti in Germania formaggi a
pasta dura, viola la registrazione della DOP “Parmigiano Reggiano”. Deve essere
respinto il ricorso della Commissione Ce inteso a far dichiarare che la
Repubblica federale di Germania è venuta meno ai suoi obblighi di contrastare la
commercializzazione sul suo territorio di formaggi con denominazione
“parmesan”.

Decisione bifronte, questa della Corte di giustizia, con
la quale si dà quasi “un colpo al cerchio e un colpo alla botte”.
Da una
parte, infatti, viene riconosciuto l’uso illegittimo della denominazione
usurpatrice della DOP italiana (e comunitaria), dall’altra, però, il Paese di
commercializzazione dei prodotti che la utilizzano è stato mandato assolto
dall’accusa di non avere adempiuto all’obbligo di protezione della DOP. Una
mezza vittoria, quindi, per i produttori italiani. O una mezza sconfitta, a
seconda del punto di vista.
Il caso è nato a seguito delle lamentele rivolte
alla Commissione europea da diversi produttori relativamente alla vendita in
Germania di un formaggio etichettato come “parmesan” in contrasto con la
registrazione della DOP “Parmigiano Reggiano”. La Commissione chiedeva alla
Repubblica federale di impartire istruzioni agli organi pubblici antifrode
affinché cessasse la vendita del prodotto in questione. La Germania rispondeva
che il termine “parmesan” doveva ritenersi generico e che non avrebbe adottato
alcun provvedimento particolare. A questo punto, la Commissione si è rivolta
alla Corte di Giustizia affinché questa dichiarasse che la Germania, rifiutando
di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione
“parmesan” nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare
della denominazione d’origine protetta “Parmigiano Reggiano”, favorendo così
l’usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto
autentico, aveva violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 13,
n. 1, lett. b), del regolamento Cee 2081/1992 (oggi ripreso dal nuovo
regolamento Ce 510/2006).
La Corte ha in primo luogo esaminato la questione
se la denominazione “parmesan” dovesse considerarsi una evocazione vietata della
DOP comunitaria registrata. La risposta è stata giustamente positiva. Si è
evidenziato, in proposito, che tra le due denominazioni esistono analogie
ottiche e fonetiche, peraltro rafforzate dal fatto di essere associate a
formaggi simili nel modo in cui si presentano al pubblico (formaggi a pasta dura
grattugiati o da grattugiare), con il conseguente rischio di induzione in errore
dei consumatori, portati indebitamente a conferire al “parmesan” le qualità
tipiche del “Parmigiano Reggiano”.
A fronte della obiezione della Repubblica
di Germania, secondo cui il termine “parmesan” era diventato generico, i giudici
comunitari hanno tagliato corto, rispondendo che sarebbe stato onere del
deducente di provare il fatto della avvenuta “volgarizzazione” della
denominazione, prova totalmente mancata.
E fin qui tutto bene per la
produzione nazionale del formaggio DOP. È subito dopo che arrivano le “dolenti
note”. Infatti, sul punto sostanziale dell’omesso impegno della Germania nel
combattere il fenomeno abusivo la Corte ha respinto le doglianze della
Commissione.
Quest’ultima ha ricordato che gli Stati membri sono tenuti, ai
sensi del regolamento Ce 2081/1992 (vedi, ora, il reg. Ce 510/2006), a prendere
d’ufficio le misure necessarie per reprimere i comportamenti lesivi delle DOP,
sia sul piano amministrativo che penale.
La Repubblica tedesca ha per contro
segnalato che, pur non prevedendo la propria legislazione in materia sanzioni
penali (del resto non obbligatorie secondo l’ordinamento comunitario), essa si
era dotata di adeguate normative contro la concorrenza sleale e a tutela dei
marchi, che potevano essere attivate non solo dal soggetto direttamente leso (il
titolare della DOP), ma anche da associazioni di imprese e associazioni di
consumatori, ampliando così il ventaglio della protezione.
La Corte,
osservando che l’esistenza di tale normativa non era controversa, ha sostenuto
che la Commissione non aveva dimostrato che essa fosse insufficiente allo scopo
e ha così respinto il ricorso, dichiarando che la Germania non era venuta meno
agli obblighi internazionali di tutela della DOP “Parmigiano Reggiano” sul
proprio territorio. In questi termini la decisione appare poco soddisfacente e
un po’ troppo spiccia.
Intanto, sarà anche che non esiste un obbligo
specifico di presidio penale a salvaguardia delle frodi commerciali, ma è
altrettanto vero che per principio comunitario generale gli Stati membri devono
adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare
l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato (art. 10 Trattato Ce), tra
cui anche il rispetto dei regolamenti comunitari.
Inoltre, come è stato
acutamente osservato (Pisanello), essendo i formaggi sostanze alimentari,
dovrebbero trovare applicazione le normative generali sul controllo ufficiale di
tali prodotti e, in particolare, il reg. Ce 882/2004.
Questo prevede che a
tutela, tra l’altro, della lealtà nelle pratiche commerciali (art. 1), gli Stati
membri sono tenuti a predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive
(art. 55). Orbene, se non è automaticamente imposta la sanzione penale, questa
non può essere elusa laddove risulti essere il sistema più appropriato a
raggiungere lo scopo di protezione perseguito. Del resto, a quanto pare, la
Germania non si è dotata neppure di sanzioni di tipo amministrativo, ma soltanto
di una legislazione di carattere civilistico che rimette completamente al
privato l’attivazione del rimedio, abdicando al compito precipuo che le
appartiene di sancire un intervento pubblico di repressione delle pratiche
scorrette.

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