Il legale rappresentante di un esercizio di ristorazione che detenga per la
somministrazione alimenti vari in condizioni di promiscuità e senza involti
protettivi all’interno di frigoriferi, siti in un vetusto ambiente esterno ai
locali del ristorante totalmente privo dei requisiti igienico-sanitari, commette
il reato di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.
Qualora il soggetto di cui sopra non ottemperi alle ordinanze del sindaco che
gli imponevano il divieto di utilizzo del forno e la chiusura di due locali
esterni alla cucina utilizzati come deposito, commette il reato di cui all’art.
650 del Codice Penale.
La sentenza è rimarchevole perché, pur
affrontando il tema arcinoto delle condizioni alle quali è integrata la
violazione dell’art. 5, lett. b), della legge 283 del 1962, espone i concetti
essenziali in forma nel contempo “densa” e succinta e, perfino, con qualche
innovazione interpretativa degna di nota. Inoltre, offre lo spunto per
introdurre qualche osservazione a proposito di una norma del codice penale che,
pur non avendo attinenza strettamente “alimentare”, si presta talvolta a
intervenire in situazioni proprie di questa materia.
Nella specie, a seguito
di un accesso del NAS dei Carabinieri presso un ristorante, veniva rilevato che
i locali erano privi dei requisiti sostanziali igienico-sanitari, che cibi crudi
e cotti erano affastellati senza protezione nei frigoriferi e che il titolare
aveva disatteso due ordinanze sindacali attinenti rispettivamente all’uso del
forno e di due locali in cui erano depositate derrate alimentari.
Contro la
condanna del giudice di merito il difensore dell’imputato presentava ricorso
osservando che non vi era prova del deterioramento degli alimenti né
dell’infrazione alle ordinanze del sindaco, anche in ragione del fatto che il
locale era chiuso al momento della ispezione.
Come era facile pronosticare,
la Cassazione ha respinto l’interpretazione proposta dalla difesa, tendente ad
assimilare il “cattivo stato di conservazione” al deterioramento intrinseco del
prodotto, essendo invece notorio che secondo la giurisprudenza la violazione
della norma di cui all’art. 5, lett. b) è concretizzata dal fatto che gli
alimenti, pur potendo essere perfettamente commestibili, si presentano mal
conservati in quanto detenuti e/o preparati senza l’osservanza delle
prescrizioni di legge o di regolamento che li riguardano o anche di quelle che
si fanno discendere dalla comune esperienza in materia di igiene. Si ribadisce,
quindi, che non occorre l’accertamento di un deterioramento intrinseco del
prodotto, poiché – si afferma nella sentenza – quella disegnata dall’art. 5,
lett. b) è una fattispecie autonoma rispetto a quelle previste dalle altre
lettere dello stesso articolo, volta a garantire il benessere del consumatore,
consistente nell’assicurargli una protezione immediata e anticipata rispetto a
più gravi pericoli di alterazione o degrado effettivo dell’alimento.
E fin
qui il discorso è in linea con tutta la giurisprudenza sul tema. Semmai, sembra
che uno spunto di novità venga inserito nel sostenere che il “cattivo stato di
conservazione” può anche riguardare “le caratteristiche intrinseche del
prodotto”, in alternativa alle cattive condizioni estrinseche di conservazione.
Questa impostazione porta poi la Corte ad affermare che la fattispecie di cui
all’art. 5, lett. b) può concorrere in relazione al medesimo fatto concreto con
le altre fattispecie previste dall’art. 5, ossia che – si potrebbe immaginare –
se un alimento è contemporaneamente alterato (lett. d) e in cattivo stato di
conservazione nel senso suddetto, il fatto sarebbe punibile sia alla stregua
della lettera b) che della lettera d). Se non ci inganniamo questa
interpretazione si discosta dai risultati a cui è giunta finora la
giurisprudenza. Infatti, si è di regola affermato che il cattivo stato di
conservazione prescinde del tutto dallo stato intrinseco dell’alimento, anche
perché, altrimenti ragionando, non vi sarebbe autonomo spazio applicativo della
lett. b), dal momento che ogni vizio intrinseco del prodotto rientrerebbe già in
qualcuna delle altre fattispecie dell’art. 5. Con l’ulteriore conseguenza che
dove ricorrono queste ultime non vi è spazio né necessità di prevedere una
applicazione – sostanzialmente duplicativa – anche della lett. b). Semmai, si
potrebbe aggiungere che non vi sarebbe duplicazione dove i fatti siano e restino
autonomi. Pensiamo a della frutta conservata in ambiente sudicio e nella quale
sia anche accertata la presenza di antiparassitari non consentiti. Qui, in
effetti, i due aspetti sono distinti e le relative sanzioni possono
concorrere.
Accanto al versante di diritto “sostanziale” finora esposto, la
Corte affronta anche un’ulteriore questione di diritto processuale nel
rispondere alle censure della difesa, che si era lamentata che l’affermazione di
responsabilità fosse avvenuta senza un accertamento analitico sul prodotto. In
realtà, le due questioni sono strettamente collegate. Infatti, se la violazione
sussiste pur in mancanza di un vizio intrinseco del prodotto, ne deriva che per
averne la dimostrazione non sarà necessaria alcuna attività peritale, essendo
sufficiente che il cattivo stato di conservazione venga riferito attraverso la
testimonianza dell’organo di controllo che ha proceduto all’accesso, meglio
ancora se documentato da reperti fotografici.
Nel caso sottoposto alla Corte
compare, come dicevamo, una disposizione che raramente troviamo nei repertori di
giurisprudenza associata alla materia alimentare, cioè l’art. 650 del Codice
Penale, ma che in realtà ben si presta a costituire un ulteriore avamposto della
tutela della salute del consumatore. Infatti, la norma consente alla autorità
amministrativa – di volta in volta competente a seconda della materia in oggetto
– di impartire prescrizioni o imporre divieti per ragioni, tra l’altro, di
igiene e sanità, a cui il destinatario deve attenersi. La conseguenza
dell’infrazione può essere di per sé modesta sul piano strettamente
sanzionatorio (essendo limitata l’entità della pena), ma – riversando la
contravvenzione nel campo penale – consente al pubblico ministero e/o al giudice
di intervenire ben più incisivamente con provvedimenti di natura cautelare anche
molto penalizzanti, sul piano sostanziale, per l’imprenditore.
Prendiamo il
caso dell’assenza della autorizzazione sanitaria che la sentenza in commento ci
offre. Ebbene, l’esercizio di attività di
detenzione/preparazione/commercializzazione di alimenti senza autorizzazione
sanitaria costituiva reato ai sensi dell’art. 2 della l. 283/1962, che però è
poi stato depenalizzato con il decreto legislativo 507/1999, con espunzione
dall’illecito penale. Per cui, mentre fino al 1999 l’accertamento della
violazione dell’art. 2 citato avrebbe potuto portare l’autorità giudiziaria, nei
congrui casi di elevata gravità, a emettere un decreto di sequestro
dell’esercizio o dello stabilimento irregolare, determinando in pratica una
chiusura temporanea della stessa, dopo di allora l’autorità giudiziaria non può
più intervenire (anche se l’autorità amministrativa ha a disposizione mezzi
analoghi, come ad esempio l’art. 8 del d.lgs. 507/1999 in caso di mancanza dei
requisiti igienico-sanitari). Ma se in difetto della autorizzazione sanitaria
l’autorità amministrativa detti delle prescrizioni a cui il destinatario non
ottempera, ecco che “scatta” il reato di cui all’art. 650 del Codice Penale, con
nuova investitura del pubblico ministero e possibili interventi cautelari. Si
ricordi, peraltro, che l’art. 650 è applicabile solo come norma residuale,
quando la violazione non integri alcun altro illecito specifico, anche
amministrativo.
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Conservazione degli alimenti e responsabilità
Cassazione penale, sentenza n. 1938 del 21 settembre 2007 (riferimenti normativi: articolo 5, lettera b), legge 283/1962; articolo 650, codice penale)
Il legale rappresentante di un esercizio di ristorazione che detenga per la
somministrazione alimenti vari in condizioni di promiscuità e senza involti
protettivi all’interno di frigoriferi, siti in un vetusto ambiente esterno ai
locali del ristorante totalmente privo dei requisiti igienico-sanitari, commette
il reato di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.
Qualora il soggetto di cui sopra non ottemperi alle ordinanze del sindaco che
gli imponevano il divieto di utilizzo del forno e la chiusura di due locali
esterni alla cucina utilizzati come deposito, commette il reato di cui all’art.
650 del Codice Penale.
La sentenza è rimarchevole perché, pur
affrontando il tema arcinoto delle condizioni alle quali è integrata la
violazione dell’art. 5, lett. b), della legge 283 del 1962, espone i concetti
essenziali in forma nel contempo “densa” e succinta e, perfino, con qualche
innovazione interpretativa degna di nota. Inoltre, offre lo spunto per
introdurre qualche osservazione a proposito di una norma del codice penale che,
pur non avendo attinenza strettamente “alimentare”, si presta talvolta a
intervenire in situazioni proprie di questa materia.
Nella specie, a seguito
di un accesso del NAS dei Carabinieri presso un ristorante, veniva rilevato che
i locali erano privi dei requisiti sostanziali igienico-sanitari, che cibi crudi
e cotti erano affastellati senza protezione nei frigoriferi e che il titolare
aveva disatteso due ordinanze sindacali attinenti rispettivamente all’uso del
forno e di due locali in cui erano depositate derrate alimentari.
Contro la
condanna del giudice di merito il difensore dell’imputato presentava ricorso
osservando che non vi era prova del deterioramento degli alimenti né
dell’infrazione alle ordinanze del sindaco, anche in ragione del fatto che il
locale era chiuso al momento della ispezione.
Come era facile pronosticare,
la Cassazione ha respinto l’interpretazione proposta dalla difesa, tendente ad
assimilare il “cattivo stato di conservazione” al deterioramento intrinseco del
prodotto, essendo invece notorio che secondo la giurisprudenza la violazione
della norma di cui all’art. 5, lett. b) è concretizzata dal fatto che gli
alimenti, pur potendo essere perfettamente commestibili, si presentano mal
conservati in quanto detenuti e/o preparati senza l’osservanza delle
prescrizioni di legge o di regolamento che li riguardano o anche di quelle che
si fanno discendere dalla comune esperienza in materia di igiene. Si ribadisce,
quindi, che non occorre l’accertamento di un deterioramento intrinseco del
prodotto, poiché – si afferma nella sentenza – quella disegnata dall’art. 5,
lett. b) è una fattispecie autonoma rispetto a quelle previste dalle altre
lettere dello stesso articolo, volta a garantire il benessere del consumatore,
consistente nell’assicurargli una protezione immediata e anticipata rispetto a
più gravi pericoli di alterazione o degrado effettivo dell’alimento.
E fin
qui il discorso è in linea con tutta la giurisprudenza sul tema. Semmai, sembra
che uno spunto di novità venga inserito nel sostenere che il “cattivo stato di
conservazione” può anche riguardare “le caratteristiche intrinseche del
prodotto”, in alternativa alle cattive condizioni estrinseche di conservazione.
Questa impostazione porta poi la Corte ad affermare che la fattispecie di cui
all’art. 5, lett. b) può concorrere in relazione al medesimo fatto concreto con
le altre fattispecie previste dall’art. 5, ossia che – si potrebbe immaginare –
se un alimento è contemporaneamente alterato (lett. d) e in cattivo stato di
conservazione nel senso suddetto, il fatto sarebbe punibile sia alla stregua
della lettera b) che della lettera d). Se non ci inganniamo questa
interpretazione si discosta dai risultati a cui è giunta finora la
giurisprudenza. Infatti, si è di regola affermato che il cattivo stato di
conservazione prescinde del tutto dallo stato intrinseco dell’alimento, anche
perché, altrimenti ragionando, non vi sarebbe autonomo spazio applicativo della
lett. b), dal momento che ogni vizio intrinseco del prodotto rientrerebbe già in
qualcuna delle altre fattispecie dell’art. 5. Con l’ulteriore conseguenza che
dove ricorrono queste ultime non vi è spazio né necessità di prevedere una
applicazione – sostanzialmente duplicativa – anche della lett. b). Semmai, si
potrebbe aggiungere che non vi sarebbe duplicazione dove i fatti siano e restino
autonomi. Pensiamo a della frutta conservata in ambiente sudicio e nella quale
sia anche accertata la presenza di antiparassitari non consentiti. Qui, in
effetti, i due aspetti sono distinti e le relative sanzioni possono
concorrere.
Accanto al versante di diritto “sostanziale” finora esposto, la
Corte affronta anche un’ulteriore questione di diritto processuale nel
rispondere alle censure della difesa, che si era lamentata che l’affermazione di
responsabilità fosse avvenuta senza un accertamento analitico sul prodotto. In
realtà, le due questioni sono strettamente collegate. Infatti, se la violazione
sussiste pur in mancanza di un vizio intrinseco del prodotto, ne deriva che per
averne la dimostrazione non sarà necessaria alcuna attività peritale, essendo
sufficiente che il cattivo stato di conservazione venga riferito attraverso la
testimonianza dell’organo di controllo che ha proceduto all’accesso, meglio
ancora se documentato da reperti fotografici.
Nel caso sottoposto alla Corte
compare, come dicevamo, una disposizione che raramente troviamo nei repertori di
giurisprudenza associata alla materia alimentare, cioè l’art. 650 del Codice
Penale, ma che in realtà ben si presta a costituire un ulteriore avamposto della
tutela della salute del consumatore. Infatti, la norma consente alla autorità
amministrativa – di volta in volta competente a seconda della materia in oggetto
– di impartire prescrizioni o imporre divieti per ragioni, tra l’altro, di
igiene e sanità, a cui il destinatario deve attenersi. La conseguenza
dell’infrazione può essere di per sé modesta sul piano strettamente
sanzionatorio (essendo limitata l’entità della pena), ma – riversando la
contravvenzione nel campo penale – consente al pubblico ministero e/o al giudice
di intervenire ben più incisivamente con provvedimenti di natura cautelare anche
molto penalizzanti, sul piano sostanziale, per l’imprenditore.
Prendiamo il
caso dell’assenza della autorizzazione sanitaria che la sentenza in commento ci
offre. Ebbene, l’esercizio di attività di
detenzione/preparazione/commercializzazione di alimenti senza autorizzazione
sanitaria costituiva reato ai sensi dell’art. 2 della l. 283/1962, che però è
poi stato depenalizzato con il decreto legislativo 507/1999, con espunzione
dall’illecito penale. Per cui, mentre fino al 1999 l’accertamento della
violazione dell’art. 2 citato avrebbe potuto portare l’autorità giudiziaria, nei
congrui casi di elevata gravità, a emettere un decreto di sequestro
dell’esercizio o dello stabilimento irregolare, determinando in pratica una
chiusura temporanea della stessa, dopo di allora l’autorità giudiziaria non può
più intervenire (anche se l’autorità amministrativa ha a disposizione mezzi
analoghi, come ad esempio l’art. 8 del d.lgs. 507/1999 in caso di mancanza dei
requisiti igienico-sanitari). Ma se in difetto della autorizzazione sanitaria
l’autorità amministrativa detti delle prescrizioni a cui il destinatario non
ottempera, ecco che “scatta” il reato di cui all’art. 650 del Codice Penale, con
nuova investitura del pubblico ministero e possibili interventi cautelari. Si
ricordi, peraltro, che l’art. 650 è applicabile solo come norma residuale,
quando la violazione non integri alcun altro illecito specifico, anche
amministrativo.
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