Vendere prodotti scaduti non è reato

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Cassazione civile, sentenza n. 27508 del 29 dicembre 2009 (riferimenti normativi: art. 10, d.lgs. 109/92 e art. 24, l. 689/81)

La messa in vendita di prodotti confezionati con data di scadenza superata
non costituisce reato, ma soltanto la violazione amministrativa di cui all’art.
10, d.lgs. 109/92 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Va
annullata l’ordinanza-ingiunzione al pagamento di una somma di denaro
relativamente a un illecito amministrativo connesso alla commissione di un
reato.

Con questa sentenza la Cassazione si è occupata alla fine del
2009 di una vicenda che aveva preso avvio da un accertamento del NAS del marzo
1997. E già questo dato merita una sconfortata sottolineatura negativa per il
tempo biblico che ha richiesto la sua definizione. Ritardo esorbitante,
superiore alla media – già alta – di durata dei procedimenti civili, ma
significativo in maniera allarmante della frustrante inottemperanza al precetto
costituzionale della ragionevole durata del processo.
I fatti. A carico del
legale rappresentante di una società di ristorazione veniva emessa
ordinanza-ingiunzione al pagamento della somma di € 75.660 per una serie di
violazioni amministrative in materia di alimenti.
Il primo punto oggetto di
opposizione davanti al Tribunale competente ha riguardato la presunta nullità
della contestazione dell’addebito in ragione del fatto che questa non era stata
fatta immediatamente, nonostante l’accertamento fosse avvenuto alla presenza
dell’interessato, ma con successiva notifica. Effettivamente l’art. 14 della l.
689/81 prevede la contestazione immediata, quando possibile. Ciò nonostante la
Cassazione si è richiamata all’orientamento interpretativo secondo il quale il
mancato rispetto della disposizione non determina l’estinzione dell’obbligazione
e non invalida il procedimento, sempre che la contestazione venga notificata nei
termini di legge (entro 90 giorni).
Altro motivo di ricorso riguardava il
fatto che il giudice non avesse riconosciuto la connessione tra gli illeciti
amministrativi, per i quali era stata emanata l’ordinanza-ingiunzione, e i reati
accertati nella medesima occasione, in particolare quelli di tentata frode in
commercio e di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di
conservazione. Con riguardo a quest’ultima ipotesi di reato (art. 5, lett. b, l.
283/62), il ricorrente sosteneva che essa avesse il medesimo contenuto della
violazione, contestata in sede amministrativa, di cui all’art. 10, d.lgs.
109/92, per avere messo in vendita prodotti alimentari confezionati con data di
scadenza superata. Sul punto la Corte si è limitata a osservare che per
giurisprudenza ormai consolidata tale condotta non costituisce reato, poiché la
data di scadenza non attiene alle modalità di conservazione del prodotto,
essendo piuttosto una informazione fornita al consumatore sulla sua
durabilità.
Peraltro, al di là della correttezza dell’affermazione, conviene
soffermarsi sulla connessione prevista dall’art. 24, l. 689/81. A tenore di
questo articolo, quando l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di un
illecito amministrativo, competente a giudicare anche di quest’ultimo è il
giudice penale, salvo che non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta della sanzione amministrativa. Per esempio, in materia di trattamento
degli animali da ingrasso è sanzionata come illecito amministrativo la
somministrazione di determinate sostanze. Nel contempo l’accertamento di tale
somministrazione può costituire la fonte probatoria per l’imputazione del reato
di frode in commercio o dell’art. 5, lett. a, l. 283/62 o addirittura di
adulterazione di sostanze alimentari in maniera pericolosa per la salute (art.
440 del codice penale). È, dunque, una ragione di economia processuale che
impone una soluzione unitaria, anche al fine di evitare contrasti logici di
giudicati.
Sebbene nella sentenza, come si è visto, non sia stato affrontato
espressamente il problema della connessione, si dà atto che il tribunale aveva
già parzialmente annullato l’ordinanza-ingiunzione perché alcuni addebiti
amministrativi erano connessi a reati contestati al legale rappresentante della
società e, quindi, dovevano essere giudicati insieme a questi ultimi.
Se ne
deduce che, in caso di connessione, la pubblica amministrazione, sotto pena di
invalidazione del procedimento, deve trasmettere gli atti all’autorità
giudiziaria, che per parte sua provvederà alla contestazione sia del reato che
dell’illecito amministrativo connesso e, in caso di prova della responsabilità,
condannerà il colpevole a una pena per i reati commessi e al pagamento di una
somma di denaro per le violazioni amministrative.

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