In tutti i casi in cui l’apparato produttivo di una società di notevoli
dimensioni sia articolato in una serie di unità territoriali autonome, ciascuna
affidata a un soggetto all’uopo investito di mansioni direttive, il problema
della responsabilità per l’osservanza delle disposizioni poste a carico della
società va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale
interessata, all’interno della quale soltanto dovrà ricercarsi il responsabile,
senza perciò esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale
rappresentante.
Tema vecchio, ma sempre nuovo, questo della
responsabilità – vuoi amministrativa vuoi penale – nell’ambito di società di
grosse dimensioni, con ripartizioni di competenze, che la sentenza in commento
affronta in maniera sintetica eppure esemplare.
Si trattava del ricorso
avverso la sentenza di merito che aveva respinto l’opposizione alla
ordinanza-ingiunzione, emessa dalla Regione Emilia Romagna nei confronti del
legale rappresentante di una società, nonché nei confronti della società stessa,
in relazione a violazioni del regolamento CE 2377/99 in materia di
commercializzazione degli asparagi. A parte una serie di questioni, anche di
carattere procedurale, che non sono particolarmente rilevanti, e sulle quali non
ci si intratterrà, il tema sostanziale era quello della riconosciuta
responsabilità del rappresentante legale della società sotto il profilo
quantomeno di un difetto di vigilanza. Va in proposito ricordato che anche le
sanzioni amministrative, avendo carattere punitivo, sono irrogabili solo nel
caso che le violazioni siano state commesse con dolo o con colpa, precetto
discendente dai principi del codice penale, sussunti dalla legge 689/81.
Da
tale principio discende che responsabile della violazione può essere
riconosciuto non solo chi l’ha materialmente commessa, ma anche chi aveva
l’obbligo di impedirla attraverso una appropriata vigilanza, attraverso
l’imposizione di regole di condotta ecc.. Quindi, il datore di lavoro in una
piccola azienda potrà essere responsabile per colpa per il fatto del dipendente,
così come può esserlo l’amministratore di una società.
Da tempo, però, la
giurisprudenza – specie penalistica – ha ammesso che nelle realtà
imprenditoriali di maggiori dimensioni, dal momento che gli organi apicali, come
l’amministratore delegato, per esempio, non sono materialmente in grado di
sovrintendere ad ogni singola fase della produzione o della commercializzazione
del prodotto, possono essere delegati dei sottoposti a curare quello specifico
aspetto del ciclo, purché, tra le altre cose, siano dotati della necessaria
autonomia organizzativa. In altri termini, la giurisprudenza, sebbene all’esito
di una evoluzione laboriosa, ha dovuto adeguarsi alle realtà economiche che si
trovava a giudicare. Specialmente nel penale, la giurisprudenza ha dovuto perciò
riconoscere che l’organo di vertice può essere chiamato a rispondere solo se gli
sia imputabile una qualche colpa e non per responsabilità oggettiva, cioè per il
solo fatto di rivestire una certa posizione nella gerarchia aziendale.
In
altra occasione, sulle pagine di questa rivista, abbiamo avuto modo di
analizzare le condizioni alle quali opera o meno questa responsabilità dei
vertici, cioè le condizioni alle quali è operante e valida una delega di
funzioni ad altri soggetti, che per il fatto di assumere su di sé l’obbligo del
rispetto di obblighi discendenti dalle legge ne rispondono in caso di
inottemperanza. Perciò non vi ritorneremo sopra in questa sede, anche perché la
strada seguita dalla sentenza in oggetto va oltre i confini, per certi versi
angusti o, perlomeno, rigidi, della delega.
In verità la sentenza, facendo
implicitamente propri i principi espressi dalla giurisprudenza più attenta ed
evoluta, ha affermato la non necessità di una esplicita delega di funzioni
quando la struttura aziendale sia già ab origine suddivisa in settori autonomi
di attività, con le conseguenti responsabilità.
Così, nel caso di specie – ma
il discorso è ovviamente valido per i casi analoghi -, la Cassazione ha
affermato che non poteva ravvisarsi responsabilità, neppure per colpa, del
legale rappresentante di una società di grandi dimensioni, suddivisa in autonome
unità, ciascuna con a capo un preposto. Ne è derivato l’annullamento
dell’ordinanza-ingiunzione nei confronti dell’amministratore della
società.
Peraltro, e giustamente, la Cassazione non ha seguito il
ragionamento della difesa, che avrebbe voluto escludere la responsabilità della
società stessa.
Va, infatti, ricordato che la società in casi del genere
risponde a titolo di solidarietà con l’autore della violazione (ex art. 6 della
l. 689/81). È vero che in questo caso non era stato individuato l’effettivo
responsabile della violazione (da identificare nel preposto della unità
commerciale all’interno della quale si era verificata la violazione), ma la
sentenza ha osservato che, anche quando l’autore materiale resta ignoto, il
principio di solidarietà opera comunque. Nel caso di specie era certo che la
violazione fosse riferibile alla società stessa, in quanto era stato il preposto
a quella specifica unità aziendale a rendersi autore della violazione.
Home » Responsabilità del legale rappresentante di una società
Responsabilità del legale rappresentante di una società
Cassazione civile, sentenza n. 11481 del 25 maggio 2011 (riferimenti normativi: reg. CE 2377/99)
In tutti i casi in cui l’apparato produttivo di una società di notevoli
dimensioni sia articolato in una serie di unità territoriali autonome, ciascuna
affidata a un soggetto all’uopo investito di mansioni direttive, il problema
della responsabilità per l’osservanza delle disposizioni poste a carico della
società va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale
interessata, all’interno della quale soltanto dovrà ricercarsi il responsabile,
senza perciò esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale
rappresentante.
Tema vecchio, ma sempre nuovo, questo della
responsabilità – vuoi amministrativa vuoi penale – nell’ambito di società di
grosse dimensioni, con ripartizioni di competenze, che la sentenza in commento
affronta in maniera sintetica eppure esemplare.
Si trattava del ricorso
avverso la sentenza di merito che aveva respinto l’opposizione alla
ordinanza-ingiunzione, emessa dalla Regione Emilia Romagna nei confronti del
legale rappresentante di una società, nonché nei confronti della società stessa,
in relazione a violazioni del regolamento CE 2377/99 in materia di
commercializzazione degli asparagi. A parte una serie di questioni, anche di
carattere procedurale, che non sono particolarmente rilevanti, e sulle quali non
ci si intratterrà, il tema sostanziale era quello della riconosciuta
responsabilità del rappresentante legale della società sotto il profilo
quantomeno di un difetto di vigilanza. Va in proposito ricordato che anche le
sanzioni amministrative, avendo carattere punitivo, sono irrogabili solo nel
caso che le violazioni siano state commesse con dolo o con colpa, precetto
discendente dai principi del codice penale, sussunti dalla legge 689/81.
Da
tale principio discende che responsabile della violazione può essere
riconosciuto non solo chi l’ha materialmente commessa, ma anche chi aveva
l’obbligo di impedirla attraverso una appropriata vigilanza, attraverso
l’imposizione di regole di condotta ecc.. Quindi, il datore di lavoro in una
piccola azienda potrà essere responsabile per colpa per il fatto del dipendente,
così come può esserlo l’amministratore di una società.
Da tempo, però, la
giurisprudenza – specie penalistica – ha ammesso che nelle realtà
imprenditoriali di maggiori dimensioni, dal momento che gli organi apicali, come
l’amministratore delegato, per esempio, non sono materialmente in grado di
sovrintendere ad ogni singola fase della produzione o della commercializzazione
del prodotto, possono essere delegati dei sottoposti a curare quello specifico
aspetto del ciclo, purché, tra le altre cose, siano dotati della necessaria
autonomia organizzativa. In altri termini, la giurisprudenza, sebbene all’esito
di una evoluzione laboriosa, ha dovuto adeguarsi alle realtà economiche che si
trovava a giudicare. Specialmente nel penale, la giurisprudenza ha dovuto perciò
riconoscere che l’organo di vertice può essere chiamato a rispondere solo se gli
sia imputabile una qualche colpa e non per responsabilità oggettiva, cioè per il
solo fatto di rivestire una certa posizione nella gerarchia aziendale.
In
altra occasione, sulle pagine di questa rivista, abbiamo avuto modo di
analizzare le condizioni alle quali opera o meno questa responsabilità dei
vertici, cioè le condizioni alle quali è operante e valida una delega di
funzioni ad altri soggetti, che per il fatto di assumere su di sé l’obbligo del
rispetto di obblighi discendenti dalle legge ne rispondono in caso di
inottemperanza. Perciò non vi ritorneremo sopra in questa sede, anche perché la
strada seguita dalla sentenza in oggetto va oltre i confini, per certi versi
angusti o, perlomeno, rigidi, della delega.
In verità la sentenza, facendo
implicitamente propri i principi espressi dalla giurisprudenza più attenta ed
evoluta, ha affermato la non necessità di una esplicita delega di funzioni
quando la struttura aziendale sia già ab origine suddivisa in settori autonomi
di attività, con le conseguenti responsabilità.
Così, nel caso di specie – ma
il discorso è ovviamente valido per i casi analoghi -, la Cassazione ha
affermato che non poteva ravvisarsi responsabilità, neppure per colpa, del
legale rappresentante di una società di grandi dimensioni, suddivisa in autonome
unità, ciascuna con a capo un preposto. Ne è derivato l’annullamento
dell’ordinanza-ingiunzione nei confronti dell’amministratore della
società.
Peraltro, e giustamente, la Cassazione non ha seguito il
ragionamento della difesa, che avrebbe voluto escludere la responsabilità della
società stessa.
Va, infatti, ricordato che la società in casi del genere
risponde a titolo di solidarietà con l’autore della violazione (ex art. 6 della
l. 689/81). È vero che in questo caso non era stato individuato l’effettivo
responsabile della violazione (da identificare nel preposto della unità
commerciale all’interno della quale si era verificata la violazione), ma la
sentenza ha osservato che, anche quando l’autore materiale resta ignoto, il
principio di solidarietà opera comunque. Nel caso di specie era certo che la
violazione fosse riferibile alla società stessa, in quanto era stato il preposto
a quella specifica unità aziendale a rendersi autore della violazione.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’