Igiene dei prodotti alimentari

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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione VIII, sentenza del 6 ottobre 2011 nella causa C-381/10

L’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento CE
852/2004 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non richiede
che i lavabi in essa previsti debbano essere destinati esclusivamente al
lavaggio delle mani, né che il rubinetto e il sistema di asciugatura debbano
poter essere utilizzati senza contatto con le mani
.

Come è noto, il
regolamento CE 852/2004 ha disciplinato ex
novo
la materia dell’igiene degli alimenti. Esso è direttamente applicabile
nell’ordinamento interno nazionale e ha così soppiantato il d.lgs. 155/1997,
creando peraltro problemi di coordinamento normativo fino all’abrogazione
esplicita di tale decreto. Con la sentenza in commento, la Corte di giustizia si è espressa
in via pregiudiziale sull’interpretazione della disciplina dei lavabi, di cui
all’allegato II del predetto regolamento. La controversia opponeva il
governatore del Land di Vienna a una società austriaca, in merito all’installazione
di un lavabo nella toilette del personale di un esercizio commerciale, ove
venivano venduti prodotti alimentari. Più precisamente, si è fatta questione se
il regolamento imponga di tenere separati i lavabi destinati al lavaggio delle
mani da quelli in cui vengono puliti gli alimenti e se l’impianto debba essere
strutturato in modo che le mani non vengano a contatto con il rubinetto o con il
sistema di asciugatura. È evidente la differente implicazione igienica dell’una
o dell’altra soluzione, almeno in astratto. Ma occorre, poi, verificare qual è
il livello di igiene richiesto dalla disciplina positiva.

Quanto al primo
punto (separazione tra lavabi per il personale e per gli alimenti) la Corte si è richiamata al
tenore logico-letterale dell’ultima parte del punto 4, ove si stabilisce
l’obbligo di separazione, alla condizione però che ciò sia necessario (“ove
necessario”). Tale inciso è frequentemente utilizzato nel corpo del regolamento
comunitario per imporre obblighi supplementari rispetto a quelli standard, nel
caso che essi si presentino come necessari in relazione a specifiche
situazioni. Nel caso in oggetto, argomenta in modo ineccepibile il giudice
comunitario, se la separazione dei lavabi è prescritta solo “ove necessario”, ciò
significa che non esiste un corrispondente obbligo generalizzato. Tale
necessità va rapportata, nelle situazioni contingenti in cui emerge, alla
finalità di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, con
riguardo alla sicurezza degli alimenti (così il settimo considerando del
regolamento). Anche riguardo al presunto obbligo di predisposizione
dell’impianto, in modo da evitare il contatto con le mani, la Corte ha escluso che il
riferimento al termine “igienico” (peraltro riferito letteralmente al solo impianto
di asciugatura) debba comportare una simile conclusione sul piano generale. Anche
in questo caso, i giudici hanno ribadito che solo situazioni particolari
possono giustificare l’imposizione di tale obbligo supplementare. Va ricordato
che la Corte di
giustizia non entra mai nel merito delle singole vicende processuali e si
limita a fornire al giudice nazionale la corretta interpretazione della normativa
comunitaria. Ciò significa che il giudice austriaco dovrà valutare se, nel caso
sottopostigli, esisteva o meno la necessità di imporre quegli obblighi
supplementari di separazione dei lavabi e di divieto di contatto con le mani di
cui si è discusso.

Riferimento normativo: reg. CE 852/2004,
allegato II

 

SENTENZA DELLA CORTE

(Ottava Sezione)
6 ottobre 2011

Nel procedimento C 381/10,
avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE,
dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) con decisione 22 luglio 2010,
pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2010, nella causa
Astrid Preissl
KEG
contro
Landeshauptmann von Wien,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, dalla
sig.ra A. Prechal (relatore) e dal sig. E. Jarašiunas, giudici,
avvocato
generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase
scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo ceco, dai sigg. M. Smolek e J. Vlácil, in qualità di agenti;
– per
l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente;
– per la Commissione
europea, dal sig. B. Schima e dalla sig.ra A. Marcoulli, in qualità di
agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale,
di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 852, sull’igiene dei
prodotti alimentari (GU L 139, pag. 1, e rettifica in GU L 226, pag. 3; in
prosieguo: il «regolamento»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di
una controversia tra la Astrid Preissl KEG e il Landeshauptmann von Wien
(governatore del Land di Vienna) attinente ad una decisione sull’installazione
di un lavabo nelle toilette del personale nel locale gestito dalla ricorrente
nella causa principale, nel quale vengono commercializzati taluni prodotti
alimentari.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 Il settimo
‘considerando’ del regolamento sancisce quanto segue:
«L’obiettivo
fondamentale delle nuove norme d’igiene generali e specifiche è quello di
garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla
sicurezza degli alimenti».
4 L’art. 1 del regolamento, intitolato «Ambito di
applicazione», al suo n. 1 prevede quanto segue:
«Il presente regolamento
stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate
agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti
principi:
a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti
incombe all’operatore del settore alimentare;
(…)
d) l’applicazione
generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP [principi del
sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo], unitamente
all’applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la
responsabilità degli operatori del settore alimentare;
(…)».
5 Ai sensi
dell’art. 2, n. 3, del regolamento:
«Negli allegati del presente regolamento
per “ove necessario”, “ove opportuno”, “adeguato” e “sufficiente” si intendono
rispettivamente laddove risulti necessario, opportuno, adeguato o sufficiente
per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento».
6 L’art.
4 del regolamento, intitolato «Requisiti generali e specifici in materia
d’igiene», prevede, al suo n. 2:
«Gli operatori del settore alimentare che
eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della
distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al paragrafo 1, rispettano
i requisiti generali in materia d’igiene di cui all’allegato II (…)».
7
L’art. 5 del regolamento, intitolato «Analisi dei pericoli e punti critici di
controllo», dispone, nei suoi nn. 1 e 2, quanto segue:
«1. Gli operatori del
settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure
permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.
2. I principi del sistema
HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) identificare ogni pericolo
che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
(…)».

8 Nell’allegato II del regolamento, intitolato «Requisiti generali in
materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare
(diversi da quelli di cui all’allegato I)», il capitolo I di tale allegato,
intitolato «Requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli
alimenti (diversi da quelli indicati nel capitolo III)», contiene un punto 4
formulato come segue:
«Deve essere disponibile un sufficiente numero di
lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. I lavabi devono
disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un
sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio
degli alimenti devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani».

La normativa nazionale
9 Emerge dalla decisione di rinvio che, ai sensi
dell’art. 39, n. 1, punto 13, della legge in materia di sicurezza dei prodotti
alimentari e di tutela dei consumatori (Lebensmittelsicherheits- und
Verbraucherschutzgesetz, BGBl. I, 13/2006), qualora vengano accertate violazioni
delle disposizioni applicabili in materia di prodotti alimentari, il
Landeshauptmann adotta le misure necessarie, in base al tipo di violazione ed in
osservanza del principio di proporzionalità, ai fini dell’eliminazione dei
difetti e della diminuzione dei rischi, stabilendo, laddove necessario, un
termine adeguato nonché i requisiti o le condizioni necessarie. Tali misure
possono consistere, in particolare, nella realizzazione di miglioramenti delle
strutture, delle installazioni tecniche e delle attrezzature. L’imprenditore
deve sopportare i costi connessi con l’adozione di tali misure.
10 Ai sensi
dell’art. 90, n. 3, punto 1, della citata legge, chi contravviene alle
prescrizioni di cui agli artt. 96 e 97 della stessa commette un’infrazione
amministrativa e deve essere punito dall’autorità amministrativa distrettuale
con una pena pecuniaria fino a EUR 20 0000, aumentata per la recidiva fino a EUR
40 000, e, in caso di mancata liquidazione della somma, con una pena detentiva
sostitutiva fino a sei settimane.
Causa principale e questioni
pregiudiziali
11 Con decisione 10 marzo 2010, il Landeshauptmann von Wien ha
ordinato alla ricorrente nella causa principale di installare nelle toilette
riservate al personale del locale da essa gestito un lavabo con impianto di
acqua corrente calda e fredda, un dispensatore di sapone e un dispensatore di
carta per l’asciugatura igienica delle mani. Nella medesima decisione era
inoltre prescritto che i rubinetti non dovevano poter essere azionati a mano.

12 Investito di un ricorso avverso tale decisione, il giudice del rinvio
esclude l’interpretazione fornita dalle autorità austriache, secondo la quale
solo un lavabo installato nelle toilette costituirebbe un lavabo ai sensi
dell’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento. A suo parere, un
siffatto requisito supplementare non compare nel testo di quest’ultimo.
13
Detto giudice precisa, tuttavia, che tale valutazione non è sufficiente, nel
caso di specie, a consentirgli di statuire sull’intera controversia
sottopostagli, dal momento che non gli spetta, peraltro, nella sua qualità di
istanza d’appello, verificare se le installazioni di cui trattasi nella causa
principale soddisfino i requisiti posti dal citato punto 4.
14 A tale
proposito il giudice del rinvio osserva che, nel citato locale, il quale è un
bar non adibito alla ristorazione, fatta eccezione per la preparazione di toast,
si trova un lavandino con acqua calda corrente, utilizzabile per lavarsi le
mani, ma anche per sciacquare le stoviglie. Egli si interroga sulla questione se
tale lavandino soddisfi i requisiti posti dall’allegato II, capitolo I, punto 4,
del regolamento.
15 Il giudice del rinvio precisa che, dal momento che nel
locale gestito dalla ricorrente nella causa principale non vengono preparati
generi alimentari freschi, si deve muovere dal presupposto che, in siffatta
circostanza, non sia applicabile la prescrizione di cui all’ultima frase del
citato punto 4.
16 Tuttavia, il giudice del rinvio si interroga sulla
questione se il termine «lavabo», contemplato nell’allegato II, capitolo I,
punto 4, del regolamento si riferisca ad ogni impianto, il quale disponga di
acqua calda corrente, che consente di lavare le mani, ovvero se, tenendo conto
della versione in lingua tedesca dello stesso punto 4, nella quale compare il
termine «Handwaschbecken», tale disposizione imponga che il lavabo sia
esclusivamente destinato al lavaggio delle mani. Inoltre, egli nutre dubbi sul
fatto che il citato punto 4 consenta di imporre che un lavabo e un dispositivo
di asciugatura delle mani funzionino senza alcun contatto con le mani.
17
Ritenendo che la soluzione della controversia sottopostagli esiga
l’interpretazione del citato punto 4, l’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se la prescrizione di cui all’allegato II,
capitolo I, punto 4, del [regolamento], secondo la quale deve essere disponibile
“un sufficiente numero di lavabi [che dispongano] di acqua corrente fredda e
calda”, debba essere interpretata nel senso che per “Handwaschbecken” [lavabo],
termine utilizzato nella versione in lingua tedesca, debba intendersi qualsiasi
impianto (con acqua calda corrente) che consenta il lavaggio delle mani ovvero
solo un lavabo destinato esclusivamente al lavaggio delle mani.
2) In base a
quali criteri debba stabilirsi quando sia soddisfatto il requisito di igiene di
cui all’allegato II, capitolo I, punto 4, del [regolamento], come risulta, in
particolare, dall’obbligo di disporre di “materiale per lavarsi le mani e un
sistema igienico di asciugatura”, e se tale disposizione dell’allegato debba
interpretarsi, in particolare, nel senso che un apparecchio per l’asciugatura
delle mani o un rubinetto soddisfano i requisiti igienici [da essa previsti] solo se possono essere usati senza contatto con le mani».
Sulle questioni
pregiudiziali
18 Con le sue questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il
giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’allegato II, capitolo I, punto
4, del regolamento debba essere interpretato nel senso che tale disposizione
richiede che i lavabi in essa previsti debbano essere destinati esclusivamente
al lavaggio delle mani e che il rubinetto nonché il sistema di asciugatura
debbano poter essere utilizzati senza contatto con le mani.
19 A tale
proposito si deve rilevare che il citato punto 4 sancisce una norma generale di
igiene alla quale gli operatori del settore alimentare, menzionati nell’art. 4,
n. 2, del regolamento, devono conformarsi in forza di tale medesima
disposizione.
20 Lo stesso punto 4, in combinato disposto con l’art. 4, n.
2, del regolamento, impone quindi ai citati operatori di rispettare taluni
requisiti precisi relativi alla presenza e all’equipaggiamento di lavabi nei
loro locali.
21 A tale proposito si deve constatare, in primo luogo, che la
formulazione stessa dell’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento non
consente di concludere che, in forza di tale disposizione, un lavabo come quelli
in esso previsti debba essere destinato esclusivamente al lavaggio delle mani e
che il rubinetto nonché il sistema di asciugatura debbano poter essere
utilizzati senza contatto con le mani.
22 Da un lato, l’ultima frase del
citato punto 4 prevede che, «[o]ve necessario, gli impianti per il lavaggio
degli alimenti devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani».
Orbene, come correttamente rilevato dal governo ceco e dalla Commissione
europea, tale frase ha un senso unicamente se, a priori, i lavabi di cui
trattasi nella citata disposizione non sono esclusivamente destinati al lavaggio
delle mani, ma possono servire anche al lavaggio degli alimenti.
23 Come
emerge, del resto, dalla definizione contenuta nell’art. 2, n. 3, del
regolamento, con la locuzione «[o]ve necessario» si indica «laddove risulti
necessario (…) per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal presente
regolamento» e non può pertanto essere intesa nel senso che è sempre necessario
disporre di un impianto di lavaggio destinato unicamente al lavaggio delle mani
qualora esista un impianto per il lavaggio degli alimenti, come rilevato, in
particolare, dall’Irlanda.
24 Ne consegue che il termine «Handwaschbecken»,
utilizzato nella versione tedesca della formulazione del citato punto 4, cui fa
riferimento il giudice del rinvio nella sua prima questione, termine che
contiene, contrariamente alla terminologia utilizzata in altre versioni
linguistiche di tale disposizione, un riferimento espresso al lavaggio delle
mani, non può essere interpretato, nel contesto del citato punto 4, considerato
nel suo insieme, nel senso che esso indica un dispositivo che debba
necessariamente essere destinato esclusivamente al lavaggio delle mani.
25
D’altra parte, come fatto correttamente valere dal governo ceco e dalla
Commissione, la formulazione dell’allegato II, capitolo I, punto 4, del
regolamento non impone che il rubinetto e il sistema di asciugatura debbano
poter essere utilizzati senza contatto con le mani. In particolare, il termine
«igienico» utilizzato nella citata disposizione non è tale da condurre alla
generalizzazione di un requisito di tal tipo, a prescindere dalle circostanze di
ciascun caso di specie.
26 In secondo luogo, relativamente al contesto più
generale nel quale è collocato tale stesso punto 4 e di cui si deve parimenti
tener conto ai fini interpretativi (v., in tal senso, sentenza 22 dicembre 2010,
causa C 116/10, Feltgen e Bacino Charter Company, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 12 e giurisprudenza ivi citata), occorre prendere in
considerazione l’art. 5 del regolamento, come fatto valere correttamente dal
governo ceco e dalla Commissione.
27 Ai sensi del n. 1 del citato art. 5,
gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o
più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP. Tra tali
principi è menzionato quello contenuto nell’art. 5, n. 2, lett. a), del
regolamento, il quale impone di identificare ogni pericolo che deve essere
prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili.
28 Come emerge, in
particolare, dall’art. 1, n. 1, lett. a) e d), del regolamento, l’obbligo di cui
all’art. 5, n. 1, dello stesso è espressione dello scopo perseguito dal
legislatore dell’Unione di attribuire la responsabilità principale in materia di
sicurezza degli alimenti agli operatori del settore alimentare.
29 A tale
proposito occorre rilevare che, certamente, possono essere applicati requisiti
supplementari rispetto a quelli che emergono esplicitamente dall’allegato II,
capitolo I, punto 4, del regolamento al fine di conseguire lo scopo principale
perseguito dal citato legislatore con l’adozione del regolamento il quale
consiste, come emerge dal settimo ‘considerando’ di quest’ultimo, nel «garantire
un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli
alimenti».
30 Tuttavia, tenuto conto dello scopo cui mirava il medesimo
legislatore inserendo l’art. 5 nel regolamento, come rammentato al punto 28
della presente sentenza, occorre considerare che requisiti supplementari di tal
tipo non risultano tanto, in modo generale e a prescindere dalle citate
circostanze, dall’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento, quanto
piuttosto, se necessario, da un’applicazione di tale articolo caso per caso,
tenuto conto delle circostanze particolari di ciascuno di essi.
31 Occorre
dunque risolvere le questioni sottoposte dichiarando che l’allegato II, capitolo
I, punto 4, del regolamento deve essere interpretato nel senso che tale
disposizione non richiede che i lavabi in essa previsti debbano essere destinati
esclusivamente al lavaggio delle mani, né che il rubinetto e il sistema di
asciugatura debbano poter essere utilizzati senza contatto con le mani.

Sulle spese
32 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione)
dichiara:

L’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 852, sull’igiene dei
prodotti alimentari, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione
non richiede che i lavabi in essa previsti debbano essere destinati
esclusivamente al lavaggio delle mani, né che il rubinetto e il sistema di
asciugatura debbano poter essere utilizzati senza contatto con le
mani.
Firme

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