Nel procedimento C-119/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dallo Hoge Raad der
Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 19 febbraio 2010, pervenuta in
cancelleria il 4 marzo 2010, nella causa
Frisdranken Industrie Winters BV
contro
Red Bull GmbH,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig.
A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, M. Ilešic (relatore), E.
Levits e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig.ra J.
Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase
scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 marzo
2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Frisdranken
Industrie Winters BV, dall’avv. P.N.A.M. Claassen, advocaat;
– per la Red
Bull GmbH, dagli avv.ti S. Klos e A. Alkema, advocaten;
– per il governo
polacco, dalla sig.ra M. Laszuk, in qualità di agente;
– per la Commissione
europea, dai sigg. A. Nijenhuis e F.W. Bulst, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile
2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, nn. 1 e 3, della prima
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40,
pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia
tra la Red Bull GmbH (in prosieguo: la «Red Bull») e la Frisdranken Industrie
Winters BV (in prosieguo: la «Winters») in merito al fatto che quest’ultima
riempie con una bevanda rinfrescante lattine recanti segni simili a marchi della
Red Bull.
Contesto normativo
3 L’art. 5, nn. 1 3, della direttiva 89/104
dispone quanto segue:
«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al
titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi,
salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al
marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato
registrato;
b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di
detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o
servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a
un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di
associazione tra il segno e il marchio di impresa.
2. Uno Stato membro può
inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo
proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio
di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è
stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro
e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio
agli stessi.
3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al
paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:
a) di apporre il segno sui prodotti o sul
loro condizionamento;
b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o
di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti
dal segno;
c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal
segno;
d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella
pubblicità».
Causa principale e questioni pregiudiziali
4 La Red Bull
produce e commercializza una bevanda energetica contraddistinta dal marchio RED
BULL, noto a livello mondiale. Essa ha effettuato per questo marchio
registrazioni internazionali che valgono, tra l’altro, per i paesi del
Benelux.
5 La Winters è un’impresa che si occupa principalmente del
riempimento di lattine con bevande prodotte da essa stessa o da terzi.
6 La
Smart Drinks Ltd (in prosieguo: la «Smart Drinks»), una persona giuridica di
diritto delle Isole Vergini britanniche, è una società concorrente della Red
Bull.
7 Su incarico della Smart Drinks, la Winters ha riempito lattine con
bevande rinfrescanti. A tal fine, la Smart Drinks ha fornito lattine vuote alla
Winters, con le relative chiusure, recanti vari segni, decorazioni e testi. Le
lattine fornite alla Winters erano provviste, in particolare, dei segni
«BULLFIGHTER, «PITTBULL», «RED HORN» (divenuto, in seguito, «LONG HORN») e «LIVE
WIRE». La Smart Drinks ha inoltre fornito alla Winters l’estratto della bevanda
rinfrescante. La Winters, seguendo le indicazioni e le ricette della Smart
Drinks, ha riempito le lattine con una certa quantità di estratto, lo ha
allungato con acqua ed eventualmente anidride carbonica e ha chiuso le lattine.
La Winters ha messo poi le lattine riempite nuovamente a disposizione della
Smart Drinks, che le ha esportate al di fuori del Benelux.
8 La Winters si è
limitata a fornire alla Smart Drinks tali servizi di riempimento, senza spedire
le lattine riempite a quest’ultima società. Essa, inoltre, non ha consegnato né
venduto tali lattine a terzi.
9 Il 2 agosto 2006, la Red Bull ha citato la
Winters, con procedimento sommario, dinanzi al Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, per
far intimare a quest’ultima di cessare immediatamente e per l’avvenire ogni uso
di segni simili o associati a vari suoi marchi. La Red Bull ha affermato, a tale
riguardo, che riempiendo lattine recanti i segni «BULLFIGHTER», «PITTBULL», «RED
HORN», «LONG HORN» e «LIVE WIRE», la Winters violerebbe i suoi diritti di
marchio. Il giudice del procedimento d’urgenza ha ritenuto che il riempimento
delle lattine debba essere assimilato a un uso di detti segni, ma che solamente
il segno «BULLFIGHTER», in combinazione con le lattine utilizzate a tal fine,
somigli ai marchi della Red Bull. Esso ha quindi ordinato alla Winters, con
sentenza 26 settembre 2006, di cessare il riempimento delle lattine
BULLFIGHTER.
10 La Red Bull e la Winters hanno rispettivamente proposto un
appello e un appello incidentale avverso tale sentenza dinanzi Gerechtshof te ‘s
Hertogenbosch.
11 Il Gerechtshof ha condiviso la conclusione del Rechtbank
secondo cui il riempimento delle lattine da parte della Winters deve essere
assimilato a un uso dei segni apposti sulle medesime dalla Smart Drinks. Esso ha
fatto riferimento, a tale riguardo, alla funzione di origine del marchio nonché
alla circostanza che, per il tipo di prodotti di cui trattasi – vale a dire
bevande – un marchio o segno non può essere apposto in altro modo che combinando
la bevanda con una confezione già provvista di quel marchio. Combinando
l’estratto allungato e le lattine recanti i segni controversi per ricavarne il
prodotto finale, la Winters apporrebbe tali segni su detto prodotto, pur non
avendoli apposti sulle lattine.
12 Per quanto riguarda la somiglianza tra i
suddetti segni ed i marchi della Red Bull, il Gerechtshof l’ha ravvisata per i
segni «BULLFIGHTER», «PITTBULL» e «LIVE WIRE». In tale contesto, esso ha
ritenuto che, quanto al tipo di pubblico da prendere in considerazione, la
natura dei prodotti imponga di considerare un pubblico generico e – posto che i
prodotti trattati dalla Winters per la Smart Drinks non sono destinati al
Benelux, ma ad altri paesi – nel senso astratto di un consumatore medio del
Benelux.
13 Di conseguenza, con sentenza 29 gennaio 2008, il Gerechtshof,
basandosi sulle disposizioni della Convenzione in materia di proprietà
intellettuale (marchi, disegni o modelli) del Benelux, firmata a L’Aia il 25
febbraio 2005, corrispondenti all’art. 5, nn. 1, lett. b), e 2 della direttiva
89/104, ha ingiunto alla Winters di cessare il riempimento delle lattine
BULLFIGHTER, PITTBULL e LIVE WIRE. La Winters ha presentato ricorso per
cassazione.
14 In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) a) Se il mero “riempimento” di confezioni già provviste di
un segno (…) debba essere inteso come uso di detto segno nel commercio, ai
sensi dell’art. 5 della direttiva [89/104] sui marchi d’impresa, anche se detto
riempimento avviene come servizio reso ad un terzo, e su suo incarico, per
contraddistinguere i prodotti di detto committente.
b) Se, ai fini della
soluzione della questione 1) a), rilevi se sussista una violazione di cui
all’art. 5, n. 1, parte iniziale e lett. a), ovvero lett. b) [della direttiva
sui marchi d’impresa].
2) In caso di soluzione affermativa della questione
1) a), se l’uso del segno possa essere vietato nel Benelux, anche in forza
dell’art. 5 della direttiva [89/104] sui marchi d’impresa, qualora i prodotti
recanti il segno siano esclusivamente destinati all’esportazione verso paesi al
di fuori del territorio (a) del Benelux ovvero (b) dell’Unione europea ed essi
all’interno di detto territorio – salvo nell’azienda dove ha avuto luogo il
riempimento – non possano essere percepiti dal pubblico.
3) In caso di
soluzione affermativa della questione 2) a) o b), quale criterio debba essere
applicato per giudicare se si configuri una violazione del marchio: se valga il
criterio della percezione del consumatore (medio, normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto) nel Benelux o nell’Unione europea – che in
tal caso, nelle circostanze della fattispecie, non può essere determinato se non
in via presuntiva o astratta – ovvero se al riguardo occorra seguire un altro
criterio, ad esempio la percezione del consumatore nel paese in cui i prodotti
vengono esportati».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/104 debba essere interpretato
nel senso che un fornitore di servizi il quale, su incarico e secondo le
direttive di un terzo, riempie confezioni fornitegli da detto terzo che vi ha
fatto precedentemente apporre un segno identico o simile ad un segno tutelato
come marchio, faccia esso stesso un uso di tale segno che può essere vietato ai
sensi della suddetta disposizione.
Osservazioni presentate alla Corte
16
La Winters ritiene che il mero riempimento di una confezione provvista di un
segno, effettuato a titolo di servizio per un terzo, non costituisca un uso di
detto segno ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104. Essa si basa, in
particolare, sulla sentenza 23 marzo 2010, cause riunite da C 236/08 a C 238/08,
Google France e Google (Racc. pag. I 2417, punti 50, 56 e 57), nella quale la
Corte avrebbe dichiarato che il prestatore di un servizio di posizionamento
consente ai propri clienti di usare i segni costituenti le parole chiave, senza
tuttavia farne a sua volta uso e nonostante il fatto che tale servizio non solo
fosse retribuito e creasse le condizioni tecniche necessarie per l’uso di detti
segni da parte dei clienti, ma comportasse anche un contatto diretto con il
pubblico. La Winters ne deduce che, a maggior ragione, i suoi servizi, che si
limitano al mero riempimento nell’ambito del processo di produzione, senza
implicare un ruolo nella vendita delle bevande o la minima forma di
comunicazione con il pubblico, non possono essere qualificati come «uso».
17
Tale posizione è in sostanza condivisa dal governo polacco, il quale sottolinea,
in particolare, che l’aspetto esteriore delle lattine non ha alcuna incidenza
sull’attività della Winters né sui vantaggi economici che tale impresa ricava
dall’attività medesima, i quali sarebbero indipendenti dalla presenza, o meno,
dei suddetti segni sulle lattine. La Winters, indubbiamente, eserciterebbe
un’attività economica, ma questa avrebbe carattere puramente tecnico, dato che
la Winters agisce in qualità di mero esecutore.
18 Inoltre, le attività
elencate all’art. 5, n. 3, della direttiva 89/104 costituirebbero una violazione
solamente in caso di sussistenza delle condizioni previste al n. 1 di detto
articolo. Poiché tali condizioni non sarebbero soddisfatte, la possibilità di
qualificare il riempimento di una lattina provvista di un segno come
«apposizione» di tale segno avrebbe poca importanza. La tesi difesa dalla Red
Bull e dalla Commissione europea sarebbe, peraltro, contestabile in quanto il
segno è apposto non sul prodotto, bensì, in realtà, sul condizionamento.
Inoltre, se si accogliesse tale tesi, si dovrebbe allora stabilire quale
impresa, fra quella che ha impresso il segno sulle lattine e quella che ha
proceduto al loro riempimento, è responsabile della violazione del diritto dei
marchi.
19 La Red Bull e la Commissione affermano, in senso contrario, che
l’uso di un segno, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, comprende
il riempimento di confezioni recanti un segno, anche se tale riempimento è
effettuato a titolo di servizio, secondo le direttive del cliente e per
distinguere i prodotti di quest’ultimo.
20 Anzitutto, il riempimento di
lattine provviste di segni equivarrebbe ad un’«apposizione» di detti segni sul
prodotto, ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. a), della direttiva 89/104, dato che
è a tale momento del processo di produzione che il segno viene associato al
prodotto. Infatti, la nozione di «apporre» andrebbe intesa come riferita alla
creazione del nesso fisico tra il segno e il prodotto, indipendentemente dalla
tecnica tramite cui tale nesso è creato. Emergerebbe, inoltre, dal punto 61
della citata sentenza Google France e Google che gli atti elencati all’art. 5,
n. 3, della direttiva 89/104 costituiscono esempi di «uso» ai sensi del suddetto
art. 5, n. 1.
21 Inoltre, quando un prestatore fornisce a un cliente, a
titolo oneroso, un servizio basato sull’uso di un segno, tale uso dovrebbe
essere qualificato come «uso nel commercio». Il fatto che il prestatore agisca
secondo le direttive del cliente sarebbe privo di incidenza, poiché il servizio
resterebbe un’attività commerciale.
22 Infine, la circostanza che la società
che appone il segno sui prodotti o sul loro condizionamento lo faccia per
prodotti propri ovvero a titolo di prestazione di servizi per un terzo sarebbe
irrilevante. In tal senso, la direttiva 89/104 si fonderebbe sul principio che
taluni atti, e in particolare quelli previsti dal suo art. 5, n. 3, sono
riservati al titolare del marchio registrato. Sarebbe incompatibile con tale
principio e con la finalità del citato art. 5 sottrarre al suo campo di
applicazione gli atti di produzione e di commercializzazione compiuti da un
soggetto, senza il consenso del suddetto titolare, per il solo motivo che i
prodotti non appartengono a tale soggetto. Infatti, l’obiettivo di tale
disposizione non potrebbe essere conseguito se fosse possibile aggirare la
tutela del titolare del marchio semplicemente scindendo il processo di
produzione ed affidando i vari elementi di tale processo a contraenti diversi.
23 Tale interpretazione sarebbe confermata dalla citata sentenza Google
France e Google (punti 60 e 61), nonché dall’ordinanza 19 febbraio 2009, causa C
62/08, UDV North America (Racc. pag. I 1279, punti 39 43). Inoltre,
dall’economia del citato art. 5, n. 3, deriverebbe che il titolare del marchio
può vietare gli atti da questo previsti separatamente gli uni dagli altri e può
quindi opporsi all’apposizione del suo marchio, indipendentemente dalla
circostanza che il soggetto che lo appone commercializzi, in seguito, i prodotti
interessati.
Giudizio della Corte
24 In via preliminare, si deve rilevare
che dalla decisione di rinvio risulta che i segni controversi figuranti sulle
lattine riempite dalla Winters sono, tutt’al più, simili, e non identici, ai
segni tutelati della Red Bull. Pertanto, è anzitutto escluso che la Red Bull,
sulla base dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 – che richiede
l’identità dei segni interessati – possa far vietare alla Winters il riempimento
di tali lattine. Di conseguenza la Corte, nell’ambito del presente procedimento,
è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sull’interpretazione del suddetto art.
5, n. 1, lett. b), per l’applicazione del quale è sufficiente la somiglianza dei
segni in questione.
25 In applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. b), della
direttiva 89/104, il titolare di un marchio può vietare che un terzo, senza il
suo consenso, faccia uso di un segno identico o simile al suo marchio qualora
tale uso abbia luogo nel commercio, avvenga per prodotti o servizi identici o
simili a quelli per i quali il marchio è registrato e, a causa dell’esistenza di
un rischio di confusione per il pubblico, pregiudichi ovvero sia idoneo a
pregiudicare la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire ai
consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi [v., in particolare,
sentenza 12 giugno 2008, causa C 533/06, O2 Holdings e O2 (UK), Racc. pag. I
4231, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].
26 Nella causa principale, è
pacifico che la Winters esercita un’attività commerciale e persegue un vantaggio
economico nel riempire, in qualità di prestatore di servizio, su incarico e
secondo le direttive della Smart Drinks, lattine che le sono state fornite da
quest’ultima impresa, la quale vi ha precedentemente fatto apporre segni simili
ai marchi della Red Bull.
27 È altresì pacifico che la precedente apposizione
di tali segni sulle lattine, il loro riempimento con la bevanda rinfrescante e
la successiva esportazione del prodotto finito – vale a dire delle lattine
riempite e provviste di detti segni – avvengono senza il consenso della Red
Bull.
28 Se da tali elementi risulta che un prestatore di servizio quale la
Winters opera nel commercio allorquando riempie, su incarico di un terzo, simili
lattine, ciò non significa che il prestatore faccia a sua volta «uso» di tali
segni ai sensi dell’art. 5 della direttiva 89/104 (v., per analogia, sentenza
Google France e Google, cit., punto 55).
29 La Corte, infatti, ha già
dichiarato che il fatto di creare le condizioni tecniche necessarie per l’uso di
un segno e di percepire un compenso per tale servizio non significa che colui
che fornisce tale servizio faccia a sua volta uso di detto segno (sentenza
Google France e Google, cit., punto 57).
30 Orbene, è necessario rilevare che
un prestatore di servizi che, in condizioni analoghe a quelle della causa
principale, si limiti al riempimento, su incarico e secondo le direttive di un
terzo, di lattine già provviste di segni simili a marchi e quindi alla mera
esecuzione di una parte tecnica del processo di produzione del prodotto finale,
senza avere il minimo interesse nella presentazione esterna di tali lattine e,
in particolare, dei segni che vi figurano, non fa a sua volta «uso» di tali
segni ai sensi dell’art. 5 della direttiva 89/104, ma crea unicamente le
condizioni tecniche necessarie per consentire a detto terzo di fare siffatto
uso.
31 A tale osservazione si aggiunge il fatto che un prestatore di
servizio nella situazione della Winters non farebbe, in ogni caso, uso di detti
segni «per prodotti o servizi» identici o simili a quelli per i quali il marchio
è stato registrato, ai sensi di detto articolo. La Corte, infatti, ha già
rilevato che tale espressione riguarda, in linea di principio, i prodotti o i
servizi del terzo che fa uso del segno (v. sentenze 25 gennaio 2007, causa C
48/05, Adam Opel, Racc. pag. I 1017, punti 28 e 29; O2 Holdings e O2 (UK), cit.,
punto 34, nonché Google France e Google, cit., punto 60). È pacifico che, nella
causa principale, il servizio fornito dalla Winters consiste nel riempimento
delle lattine e che tale servizio non presenta alcuna somiglianza con il
prodotto per il quale i marchi della Red Bull sono stati registrati.
32 È pur
vero che la Corte ha altresì dichiarato che la suddetta espressione può, a
determinate condizioni, includere prodotti o servizi di un altro soggetto per
conto del quale il terzo agisce. In tal senso, essa ha affermato che una
situazione in cui il prestatore di un servizio fa uso di un segno corrispondente
ad un marchio altrui, per promuovere prodotti che uno dei suoi clienti
commercializza grazie a tale servizio, rientra nella medesima espressione
laddove detto uso abbia luogo in modo tale da creare un nesso tra il suddetto
segno ed il citato servizio del prestatore (v., in tal senso, sentenze Google
France e Google, cit., punto 60; 12 luglio 2011, causa C 324/09, L’Oréal e a.,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 91 e 92, nonché ordinanza UDV North
America, cit., punti 43 51).
33 Tuttavia, come sottolineato, in sostanza,
dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, il riempimento di
lattine provviste di segni simili a marchi non è, per sua natura, paragonabile
ad un servizio volto a promuovere la commercializzazione di prodotti recanti
siffatti segni e non comporta, in particolare, la creazione di un nesso tra
detti segni ed il servizio di riempimento. Infatti, l’impresa che procede al
riempimento non ha visibilità per il consumatore, il che esclude ogni
associazione tra i suoi servizi e i suddetti segni.
34 Risulta pertanto dalle
precedenti considerazioni che, in una situazione come quella di cui alla causa
principale, le condizioni stabilite dall’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva
89/104 non sono soddisfatte, di modo che il titolare non può, su tale base,
vietare al prestatore di servizio il riempimento di lattine recanti segni simili
ai suoi marchi; è irrilevante determinare se tale riempimento costituisca o meno
un’apposizione dei segni sui prodotti o sul loro condizionamento ai sensi del n.
3, lett. a), di detto articolo.
35 Dal momento che siffatto prestatore
consente ai suoi clienti di fare uso di segni simili a marchi, il suo ruolo non
può essere valutato alla luce delle disposizioni della direttiva 89/104, ma va,
eventualmente, esaminato nella prospettiva di altre norme di diritto (v., per
analogia, sentenze citate Google France e Google, punto 57, nonché L’Oréal e a.,
punto 104).
36 Peraltro, contrariamente a quanto paventato dalla Red Bull e
dalla Commissione, la conclusione secondo cui il titolare di un marchio non può
agire, sul solo fondamento della direttiva 89/104, nei confronti del prestatore
di servizio non determina affatto la conseguenza di consentire al cliente di
tale prestatore di aggirare la tutela offerta al suddetto titolare dalla
direttiva in esame, scindendo il processo di produzione ed affidando i vari
elementi di tale processo a prestatori di servizi. È sufficiente osservare, a
tale riguardo, che dette prestazioni potrebbero essere imputabili al citato
cliente, il quale rimane dunque responsabile ai sensi della suddetta
direttiva.
37 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la
prima questione dichiarando che l’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104
deve essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi che, su incarico
e secondo le direttive di un terzo, riempie confezioni fornitegli dal terzo
medesimo, il quale vi ha fatto precedentemente apporre un segno identico o
simile a un segno tutelato come marchio, non fa a sua volta un uso di tale segno
che può essere vietato ai sensi della suddetta disposizione.
Sulla seconda e
sulla terza questione
38 In considerazione della soluzione fornita alla
prima questione, non occorre risolvere la seconda e la terza questione.
Sulle
spese
39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
L’art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21
dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che un
prestatore di servizi che, su incarico e secondo le direttive di un terzo,
riempie confezioni fornitegli dal terzo medesimo, il quale vi ha fatto
precedentemente apporre un segno identico o simile a un segno tutelato come
marchio, non fa a sua volta un uso di tale segno che può essere vietato ai sensi
della suddetta disposizione.
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Marchio d’impresa
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 15 dicembre 2011, causa C-119/10
Nel procedimento C-119/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dallo Hoge Raad der
Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 19 febbraio 2010, pervenuta in
cancelleria il 4 marzo 2010, nella causa
Frisdranken Industrie Winters BV
contro
Red Bull GmbH,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig.
A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, M. Ilešic (relatore), E.
Levits e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig.ra J.
Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase
scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 marzo
2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Frisdranken
Industrie Winters BV, dall’avv. P.N.A.M. Claassen, advocaat;
– per la Red
Bull GmbH, dagli avv.ti S. Klos e A. Alkema, advocaten;
– per il governo
polacco, dalla sig.ra M. Laszuk, in qualità di agente;
– per la Commissione
europea, dai sigg. A. Nijenhuis e F.W. Bulst, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile
2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, nn. 1 e 3, della prima
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40,
pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia
tra la Red Bull GmbH (in prosieguo: la «Red Bull») e la Frisdranken Industrie
Winters BV (in prosieguo: la «Winters») in merito al fatto che quest’ultima
riempie con una bevanda rinfrescante lattine recanti segni simili a marchi della
Red Bull.
Contesto normativo
3 L’art. 5, nn. 1 3, della direttiva 89/104
dispone quanto segue:
«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al
titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi,
salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al
marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato
registrato;
b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di
detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o
servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a
un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di
associazione tra il segno e il marchio di impresa.
2. Uno Stato membro può
inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo
proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio
di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è
stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro
e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio
agli stessi.
3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al
paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:
a) di apporre il segno sui prodotti o sul
loro condizionamento;
b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o
di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti
dal segno;
c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal
segno;
d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella
pubblicità».
Causa principale e questioni pregiudiziali
4 La Red Bull
produce e commercializza una bevanda energetica contraddistinta dal marchio RED
BULL, noto a livello mondiale. Essa ha effettuato per questo marchio
registrazioni internazionali che valgono, tra l’altro, per i paesi del
Benelux.
5 La Winters è un’impresa che si occupa principalmente del
riempimento di lattine con bevande prodotte da essa stessa o da terzi.
6 La
Smart Drinks Ltd (in prosieguo: la «Smart Drinks»), una persona giuridica di
diritto delle Isole Vergini britanniche, è una società concorrente della Red
Bull.
7 Su incarico della Smart Drinks, la Winters ha riempito lattine con
bevande rinfrescanti. A tal fine, la Smart Drinks ha fornito lattine vuote alla
Winters, con le relative chiusure, recanti vari segni, decorazioni e testi. Le
lattine fornite alla Winters erano provviste, in particolare, dei segni
«BULLFIGHTER, «PITTBULL», «RED HORN» (divenuto, in seguito, «LONG HORN») e «LIVE
WIRE». La Smart Drinks ha inoltre fornito alla Winters l’estratto della bevanda
rinfrescante. La Winters, seguendo le indicazioni e le ricette della Smart
Drinks, ha riempito le lattine con una certa quantità di estratto, lo ha
allungato con acqua ed eventualmente anidride carbonica e ha chiuso le lattine.
La Winters ha messo poi le lattine riempite nuovamente a disposizione della
Smart Drinks, che le ha esportate al di fuori del Benelux.
8 La Winters si è
limitata a fornire alla Smart Drinks tali servizi di riempimento, senza spedire
le lattine riempite a quest’ultima società. Essa, inoltre, non ha consegnato né
venduto tali lattine a terzi.
9 Il 2 agosto 2006, la Red Bull ha citato la
Winters, con procedimento sommario, dinanzi al Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, per
far intimare a quest’ultima di cessare immediatamente e per l’avvenire ogni uso
di segni simili o associati a vari suoi marchi. La Red Bull ha affermato, a tale
riguardo, che riempiendo lattine recanti i segni «BULLFIGHTER», «PITTBULL», «RED
HORN», «LONG HORN» e «LIVE WIRE», la Winters violerebbe i suoi diritti di
marchio. Il giudice del procedimento d’urgenza ha ritenuto che il riempimento
delle lattine debba essere assimilato a un uso di detti segni, ma che solamente
il segno «BULLFIGHTER», in combinazione con le lattine utilizzate a tal fine,
somigli ai marchi della Red Bull. Esso ha quindi ordinato alla Winters, con
sentenza 26 settembre 2006, di cessare il riempimento delle lattine
BULLFIGHTER.
10 La Red Bull e la Winters hanno rispettivamente proposto un
appello e un appello incidentale avverso tale sentenza dinanzi Gerechtshof te ‘s
Hertogenbosch.
11 Il Gerechtshof ha condiviso la conclusione del Rechtbank
secondo cui il riempimento delle lattine da parte della Winters deve essere
assimilato a un uso dei segni apposti sulle medesime dalla Smart Drinks. Esso ha
fatto riferimento, a tale riguardo, alla funzione di origine del marchio nonché
alla circostanza che, per il tipo di prodotti di cui trattasi – vale a dire
bevande – un marchio o segno non può essere apposto in altro modo che combinando
la bevanda con una confezione già provvista di quel marchio. Combinando
l’estratto allungato e le lattine recanti i segni controversi per ricavarne il
prodotto finale, la Winters apporrebbe tali segni su detto prodotto, pur non
avendoli apposti sulle lattine.
12 Per quanto riguarda la somiglianza tra i
suddetti segni ed i marchi della Red Bull, il Gerechtshof l’ha ravvisata per i
segni «BULLFIGHTER», «PITTBULL» e «LIVE WIRE». In tale contesto, esso ha
ritenuto che, quanto al tipo di pubblico da prendere in considerazione, la
natura dei prodotti imponga di considerare un pubblico generico e – posto che i
prodotti trattati dalla Winters per la Smart Drinks non sono destinati al
Benelux, ma ad altri paesi – nel senso astratto di un consumatore medio del
Benelux.
13 Di conseguenza, con sentenza 29 gennaio 2008, il Gerechtshof,
basandosi sulle disposizioni della Convenzione in materia di proprietà
intellettuale (marchi, disegni o modelli) del Benelux, firmata a L’Aia il 25
febbraio 2005, corrispondenti all’art. 5, nn. 1, lett. b), e 2 della direttiva
89/104, ha ingiunto alla Winters di cessare il riempimento delle lattine
BULLFIGHTER, PITTBULL e LIVE WIRE. La Winters ha presentato ricorso per
cassazione.
14 In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) a) Se il mero “riempimento” di confezioni già provviste di
un segno (…) debba essere inteso come uso di detto segno nel commercio, ai
sensi dell’art. 5 della direttiva [89/104] sui marchi d’impresa, anche se detto
riempimento avviene come servizio reso ad un terzo, e su suo incarico, per
contraddistinguere i prodotti di detto committente.
b) Se, ai fini della
soluzione della questione 1) a), rilevi se sussista una violazione di cui
all’art. 5, n. 1, parte iniziale e lett. a), ovvero lett. b) [della direttiva
sui marchi d’impresa].
2) In caso di soluzione affermativa della questione
1) a), se l’uso del segno possa essere vietato nel Benelux, anche in forza
dell’art. 5 della direttiva [89/104] sui marchi d’impresa, qualora i prodotti
recanti il segno siano esclusivamente destinati all’esportazione verso paesi al
di fuori del territorio (a) del Benelux ovvero (b) dell’Unione europea ed essi
all’interno di detto territorio – salvo nell’azienda dove ha avuto luogo il
riempimento – non possano essere percepiti dal pubblico.
3) In caso di
soluzione affermativa della questione 2) a) o b), quale criterio debba essere
applicato per giudicare se si configuri una violazione del marchio: se valga il
criterio della percezione del consumatore (medio, normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto) nel Benelux o nell’Unione europea – che in
tal caso, nelle circostanze della fattispecie, non può essere determinato se non
in via presuntiva o astratta – ovvero se al riguardo occorra seguire un altro
criterio, ad esempio la percezione del consumatore nel paese in cui i prodotti
vengono esportati».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/104 debba essere interpretato
nel senso che un fornitore di servizi il quale, su incarico e secondo le
direttive di un terzo, riempie confezioni fornitegli da detto terzo che vi ha
fatto precedentemente apporre un segno identico o simile ad un segno tutelato
come marchio, faccia esso stesso un uso di tale segno che può essere vietato ai
sensi della suddetta disposizione.
Osservazioni presentate alla Corte
16
La Winters ritiene che il mero riempimento di una confezione provvista di un
segno, effettuato a titolo di servizio per un terzo, non costituisca un uso di
detto segno ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104. Essa si basa, in
particolare, sulla sentenza 23 marzo 2010, cause riunite da C 236/08 a C 238/08,
Google France e Google (Racc. pag. I 2417, punti 50, 56 e 57), nella quale la
Corte avrebbe dichiarato che il prestatore di un servizio di posizionamento
consente ai propri clienti di usare i segni costituenti le parole chiave, senza
tuttavia farne a sua volta uso e nonostante il fatto che tale servizio non solo
fosse retribuito e creasse le condizioni tecniche necessarie per l’uso di detti
segni da parte dei clienti, ma comportasse anche un contatto diretto con il
pubblico. La Winters ne deduce che, a maggior ragione, i suoi servizi, che si
limitano al mero riempimento nell’ambito del processo di produzione, senza
implicare un ruolo nella vendita delle bevande o la minima forma di
comunicazione con il pubblico, non possono essere qualificati come «uso».
17
Tale posizione è in sostanza condivisa dal governo polacco, il quale sottolinea,
in particolare, che l’aspetto esteriore delle lattine non ha alcuna incidenza
sull’attività della Winters né sui vantaggi economici che tale impresa ricava
dall’attività medesima, i quali sarebbero indipendenti dalla presenza, o meno,
dei suddetti segni sulle lattine. La Winters, indubbiamente, eserciterebbe
un’attività economica, ma questa avrebbe carattere puramente tecnico, dato che
la Winters agisce in qualità di mero esecutore.
18 Inoltre, le attività
elencate all’art. 5, n. 3, della direttiva 89/104 costituirebbero una violazione
solamente in caso di sussistenza delle condizioni previste al n. 1 di detto
articolo. Poiché tali condizioni non sarebbero soddisfatte, la possibilità di
qualificare il riempimento di una lattina provvista di un segno come
«apposizione» di tale segno avrebbe poca importanza. La tesi difesa dalla Red
Bull e dalla Commissione europea sarebbe, peraltro, contestabile in quanto il
segno è apposto non sul prodotto, bensì, in realtà, sul condizionamento.
Inoltre, se si accogliesse tale tesi, si dovrebbe allora stabilire quale
impresa, fra quella che ha impresso il segno sulle lattine e quella che ha
proceduto al loro riempimento, è responsabile della violazione del diritto dei
marchi.
19 La Red Bull e la Commissione affermano, in senso contrario, che
l’uso di un segno, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, comprende
il riempimento di confezioni recanti un segno, anche se tale riempimento è
effettuato a titolo di servizio, secondo le direttive del cliente e per
distinguere i prodotti di quest’ultimo.
20 Anzitutto, il riempimento di
lattine provviste di segni equivarrebbe ad un’«apposizione» di detti segni sul
prodotto, ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. a), della direttiva 89/104, dato che
è a tale momento del processo di produzione che il segno viene associato al
prodotto. Infatti, la nozione di «apporre» andrebbe intesa come riferita alla
creazione del nesso fisico tra il segno e il prodotto, indipendentemente dalla
tecnica tramite cui tale nesso è creato. Emergerebbe, inoltre, dal punto 61
della citata sentenza Google France e Google che gli atti elencati all’art. 5,
n. 3, della direttiva 89/104 costituiscono esempi di «uso» ai sensi del suddetto
art. 5, n. 1.
21 Inoltre, quando un prestatore fornisce a un cliente, a
titolo oneroso, un servizio basato sull’uso di un segno, tale uso dovrebbe
essere qualificato come «uso nel commercio». Il fatto che il prestatore agisca
secondo le direttive del cliente sarebbe privo di incidenza, poiché il servizio
resterebbe un’attività commerciale.
22 Infine, la circostanza che la società
che appone il segno sui prodotti o sul loro condizionamento lo faccia per
prodotti propri ovvero a titolo di prestazione di servizi per un terzo sarebbe
irrilevante. In tal senso, la direttiva 89/104 si fonderebbe sul principio che
taluni atti, e in particolare quelli previsti dal suo art. 5, n. 3, sono
riservati al titolare del marchio registrato. Sarebbe incompatibile con tale
principio e con la finalità del citato art. 5 sottrarre al suo campo di
applicazione gli atti di produzione e di commercializzazione compiuti da un
soggetto, senza il consenso del suddetto titolare, per il solo motivo che i
prodotti non appartengono a tale soggetto. Infatti, l’obiettivo di tale
disposizione non potrebbe essere conseguito se fosse possibile aggirare la
tutela del titolare del marchio semplicemente scindendo il processo di
produzione ed affidando i vari elementi di tale processo a contraenti diversi.
23 Tale interpretazione sarebbe confermata dalla citata sentenza Google
France e Google (punti 60 e 61), nonché dall’ordinanza 19 febbraio 2009, causa C
62/08, UDV North America (Racc. pag. I 1279, punti 39 43). Inoltre,
dall’economia del citato art. 5, n. 3, deriverebbe che il titolare del marchio
può vietare gli atti da questo previsti separatamente gli uni dagli altri e può
quindi opporsi all’apposizione del suo marchio, indipendentemente dalla
circostanza che il soggetto che lo appone commercializzi, in seguito, i prodotti
interessati.
Giudizio della Corte
24 In via preliminare, si deve rilevare
che dalla decisione di rinvio risulta che i segni controversi figuranti sulle
lattine riempite dalla Winters sono, tutt’al più, simili, e non identici, ai
segni tutelati della Red Bull. Pertanto, è anzitutto escluso che la Red Bull,
sulla base dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 – che richiede
l’identità dei segni interessati – possa far vietare alla Winters il riempimento
di tali lattine. Di conseguenza la Corte, nell’ambito del presente procedimento,
è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sull’interpretazione del suddetto art.
5, n. 1, lett. b), per l’applicazione del quale è sufficiente la somiglianza dei
segni in questione.
25 In applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. b), della
direttiva 89/104, il titolare di un marchio può vietare che un terzo, senza il
suo consenso, faccia uso di un segno identico o simile al suo marchio qualora
tale uso abbia luogo nel commercio, avvenga per prodotti o servizi identici o
simili a quelli per i quali il marchio è registrato e, a causa dell’esistenza di
un rischio di confusione per il pubblico, pregiudichi ovvero sia idoneo a
pregiudicare la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire ai
consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi [v., in particolare,
sentenza 12 giugno 2008, causa C 533/06, O2 Holdings e O2 (UK), Racc. pag. I
4231, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].
26 Nella causa principale, è
pacifico che la Winters esercita un’attività commerciale e persegue un vantaggio
economico nel riempire, in qualità di prestatore di servizio, su incarico e
secondo le direttive della Smart Drinks, lattine che le sono state fornite da
quest’ultima impresa, la quale vi ha precedentemente fatto apporre segni simili
ai marchi della Red Bull.
27 È altresì pacifico che la precedente apposizione
di tali segni sulle lattine, il loro riempimento con la bevanda rinfrescante e
la successiva esportazione del prodotto finito – vale a dire delle lattine
riempite e provviste di detti segni – avvengono senza il consenso della Red
Bull.
28 Se da tali elementi risulta che un prestatore di servizio quale la
Winters opera nel commercio allorquando riempie, su incarico di un terzo, simili
lattine, ciò non significa che il prestatore faccia a sua volta «uso» di tali
segni ai sensi dell’art. 5 della direttiva 89/104 (v., per analogia, sentenza
Google France e Google, cit., punto 55).
29 La Corte, infatti, ha già
dichiarato che il fatto di creare le condizioni tecniche necessarie per l’uso di
un segno e di percepire un compenso per tale servizio non significa che colui
che fornisce tale servizio faccia a sua volta uso di detto segno (sentenza
Google France e Google, cit., punto 57).
30 Orbene, è necessario rilevare che
un prestatore di servizi che, in condizioni analoghe a quelle della causa
principale, si limiti al riempimento, su incarico e secondo le direttive di un
terzo, di lattine già provviste di segni simili a marchi e quindi alla mera
esecuzione di una parte tecnica del processo di produzione del prodotto finale,
senza avere il minimo interesse nella presentazione esterna di tali lattine e,
in particolare, dei segni che vi figurano, non fa a sua volta «uso» di tali
segni ai sensi dell’art. 5 della direttiva 89/104, ma crea unicamente le
condizioni tecniche necessarie per consentire a detto terzo di fare siffatto
uso.
31 A tale osservazione si aggiunge il fatto che un prestatore di
servizio nella situazione della Winters non farebbe, in ogni caso, uso di detti
segni «per prodotti o servizi» identici o simili a quelli per i quali il marchio
è stato registrato, ai sensi di detto articolo. La Corte, infatti, ha già
rilevato che tale espressione riguarda, in linea di principio, i prodotti o i
servizi del terzo che fa uso del segno (v. sentenze 25 gennaio 2007, causa C
48/05, Adam Opel, Racc. pag. I 1017, punti 28 e 29; O2 Holdings e O2 (UK), cit.,
punto 34, nonché Google France e Google, cit., punto 60). È pacifico che, nella
causa principale, il servizio fornito dalla Winters consiste nel riempimento
delle lattine e che tale servizio non presenta alcuna somiglianza con il
prodotto per il quale i marchi della Red Bull sono stati registrati.
32 È pur
vero che la Corte ha altresì dichiarato che la suddetta espressione può, a
determinate condizioni, includere prodotti o servizi di un altro soggetto per
conto del quale il terzo agisce. In tal senso, essa ha affermato che una
situazione in cui il prestatore di un servizio fa uso di un segno corrispondente
ad un marchio altrui, per promuovere prodotti che uno dei suoi clienti
commercializza grazie a tale servizio, rientra nella medesima espressione
laddove detto uso abbia luogo in modo tale da creare un nesso tra il suddetto
segno ed il citato servizio del prestatore (v., in tal senso, sentenze Google
France e Google, cit., punto 60; 12 luglio 2011, causa C 324/09, L’Oréal e a.,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 91 e 92, nonché ordinanza UDV North
America, cit., punti 43 51).
33 Tuttavia, come sottolineato, in sostanza,
dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, il riempimento di
lattine provviste di segni simili a marchi non è, per sua natura, paragonabile
ad un servizio volto a promuovere la commercializzazione di prodotti recanti
siffatti segni e non comporta, in particolare, la creazione di un nesso tra
detti segni ed il servizio di riempimento. Infatti, l’impresa che procede al
riempimento non ha visibilità per il consumatore, il che esclude ogni
associazione tra i suoi servizi e i suddetti segni.
34 Risulta pertanto dalle
precedenti considerazioni che, in una situazione come quella di cui alla causa
principale, le condizioni stabilite dall’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva
89/104 non sono soddisfatte, di modo che il titolare non può, su tale base,
vietare al prestatore di servizio il riempimento di lattine recanti segni simili
ai suoi marchi; è irrilevante determinare se tale riempimento costituisca o meno
un’apposizione dei segni sui prodotti o sul loro condizionamento ai sensi del n.
3, lett. a), di detto articolo.
35 Dal momento che siffatto prestatore
consente ai suoi clienti di fare uso di segni simili a marchi, il suo ruolo non
può essere valutato alla luce delle disposizioni della direttiva 89/104, ma va,
eventualmente, esaminato nella prospettiva di altre norme di diritto (v., per
analogia, sentenze citate Google France e Google, punto 57, nonché L’Oréal e a.,
punto 104).
36 Peraltro, contrariamente a quanto paventato dalla Red Bull e
dalla Commissione, la conclusione secondo cui il titolare di un marchio non può
agire, sul solo fondamento della direttiva 89/104, nei confronti del prestatore
di servizio non determina affatto la conseguenza di consentire al cliente di
tale prestatore di aggirare la tutela offerta al suddetto titolare dalla
direttiva in esame, scindendo il processo di produzione ed affidando i vari
elementi di tale processo a prestatori di servizi. È sufficiente osservare, a
tale riguardo, che dette prestazioni potrebbero essere imputabili al citato
cliente, il quale rimane dunque responsabile ai sensi della suddetta
direttiva.
37 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la
prima questione dichiarando che l’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104
deve essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi che, su incarico
e secondo le direttive di un terzo, riempie confezioni fornitegli dal terzo
medesimo, il quale vi ha fatto precedentemente apporre un segno identico o
simile a un segno tutelato come marchio, non fa a sua volta un uso di tale segno
che può essere vietato ai sensi della suddetta disposizione.
Sulla seconda e
sulla terza questione
38 In considerazione della soluzione fornita alla
prima questione, non occorre risolvere la seconda e la terza questione.
Sulle
spese
39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
L’art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21
dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che un
prestatore di servizi che, su incarico e secondo le direttive di un terzo,
riempie confezioni fornitegli dal terzo medesimo, il quale vi ha fatto
precedentemente apporre un segno identico o simile a un segno tutelato come
marchio, non fa a sua volta un uso di tale segno che può essere vietato ai sensi
della suddetta disposizione.
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