Protezione degli animali durante il trasporto

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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione III, sentenza del 21 dicembre 2011, causa C-316/10

Nel procedimento C-316/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art.267TFUE, dal Vestre Landsret
(Danimarca), con decisione 28 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 1° luglio
2010, come rettificata dalla decisione 24 agosto 2010, pervenuta in cancelleria
il 26 agosto 2010, nella causa

Danske Svineproducenter

contro

Justitsministeriet,

con l’intervento di:

Union européenne du commerce de bétail et de la
viande,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig.K.Lenaerts, presidente di
sezione, dal sig.J.Malenovský, dalla
sig.raR.SilvadeLapuerta, dai sigg.E.Juhász e
D.Šváby (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.Y.Bot

cancelliere: sig.raA.Impellizzeri,
amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 15 settembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

-per la
Danske Svineproducenter, dall’avv.H.SønderbyChristensen,
advokat,

-per
l’Union européenne du commerce de bétail e de la viande, dagli
avv.tiJ.-F.Bellis, A.Bailleux, avocats, e E.Werlauff,
advokat,

-per il
governo danese, dalla sig.raV.PasternakJørgensen, in qualità
di agente, assistita dall’avv.P.Biering, advokat,

-per la
Commissione europea, dai sigg.B.Schima e H.Støvlbæk, in
qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato
generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

La domanda di
pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art.288, secondo
comma, TFUE, degli artt.3, secondo comma, lett.f) e g), e 37, del
regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n.1/2005, sulla
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che
modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE)
n.1255/97 (GU 2005, L3, pag.1), nonché del capoII, punti
1.1, lett.f), e 1.2, e del capo VII, parte D, dell’allegatoI di
detto regolamento n.1/2005.

Tale domanda è
stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Danske Svineproducenter,
organizzazione di categoria di allevatori di suini, e lo Justitsministeriet
(Ministero della Giustizia) in merito, segnatamente, alla compatibilità con il
regolamento n.1/2005 di una normativa nazionale complementare diretta a
precisare su alcuni punti l’applicazione di quest’ultimo, quale il decreto 21
dicembre 2006, n.1729, concernente la protezione degli animali durante il
trasporto (bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport,
Lovtidende 2006A; in prosieguo: il «decreto n.1729/2006»), e
alla conformità di alcune disposizioni di tale decreto con detto
regolamento.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

Il regolamento n.1/2005

Il secondo,
sesto, ottavo, decimo e undicesimo ‘considerando’ del regolamento n.1/2005
così recitano:

«(2)Ai sensi
della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla
protezione degli animali durante il trasporto [e recante modifica delle
direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GUL340, pag.17), come
modificata dalla direttiva del Consiglio 29giugno1995, 95/29/CE
(GUL148, pag.52; in prosieguo: la “direttiva 91/628”)], il
Consiglio ha adottato regole nell’ambito del trasporto di animali per eliminare
gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e consentire il buon
funzionamento delle organizzazioni di mercato, assicurando nel contempo un
livello soddisfacente di protezione degli animali in questione.

(…)

(6)Il
Consiglio ha invitato la Commissione il 19 giugno 2001 (…) a presentare
proposte per provvedere all’effettiva attuazione e garantire un controllo
rigoroso della legislazione comunitaria vigente, migliorare la protezione e il
benessere degli animali e prevenire l’insorgere e la propagazione di malattie
infettive degli animali e creare condizioni più rigorose per evitare dolore e
sofferenza, al fine di salvaguardare il benessere e la salute degli animali
durante e dopo il trasporto.

(…)

(8)Il comitato
scientifico della salute e del benessere degli animali ha adottato l’11 marzo
2002 un parere sul benessere degli animali durante il trasporto. Sulla base di
esso la legislazione comunitaria dovrebbe essere modificata per tener conto
delle nuove prove scientifiche, dando al tempo stesso la priorità all’esigenza
di assicurare adeguatamente nell’immediato futuro l’attuabilità di detta
legislazione.

(…)

(10)Alla luce
dell’esperienza acquisita nel contesto della direttiva [91/628] per quanto
concerne l’armonizzazione della legislazione comunitaria sul trasporto di
animali e date le difficoltà incontrate a causa del diverso recepimento di tale
direttiva a livello nazionale, appare più appropriato stabilire regole
comunitarie in tale ambito sotto forma di regolamento. In attesa dell’adozione
di disposizioni dettagliate per talune specie con particolari esigenze e che
costituiscono una parte molto limitata del patrimonio zootecnico della Comunità,
occorre consentire agli Stati membri di stabilire o mantenere norme nazionali
supplementari applicabili al trasporto degli animali di dette specie.

(11)Al fine di
garantire un’applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in
tutta la Comunità in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali
non debbono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a
sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni particolareggiate per far
fronte alle particolari esigenze che emergono in relazione ai vari tipi di
trasporto. Siffatte disposizioni particolareggiate dovrebbero essere
interpretate ed applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate
tempestivamente ogniqualvolta, alla luce in particolare di nuovi pareri
scientifici, non siano più tali da garantire la conformità con il suddetto
principio per determinate specie o tipi di trasporto».

Ai sensi
dell’art.1 del regolamento n.1/2005:

«1.Il presente
regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della
Comunità (…)

(…)

3.Il presente
regolamento non osta ad eventuali misure più vincolanti degli Stati membri
intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati
interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza dal
loro territorio.

(…)».

L’art.3
di tale regolamento, intitolato «Condizioni generali per il trasporto di
animali», così dispone:

«Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare
animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili».

Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(…)

f)(…) le
condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e
opportunamente preservate;

g)agli animali
è garantito un sufficiente spazio d’impiantito e un’altezza sufficiente
considerati la loro taglia e il viaggio previsto;

(…)».

Ai sensi
dell’art.6, n.3, di detto regolamento:

«I trasportatori trasportano gli animali conformemente
alle specifiche tecniche di cui all’allegatoI».

Il capoII
dell’allegatoI del regolamento n.1/2005 contiene le specifiche
tecniche relative ai mezzi di trasporto. Il suo punto 1, che raggruppa le
disposizioni applicabili a tutti i mezzi di trasporto, è formulato nei termini
seguenti:

«1.1I mezzi di
trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti,
mantenuti e usati in modo da:

(…)

f)garantire
l’accesso agli animali in modo da consentirne l’ispezione e la cura;

(…)

1.2.Nel
compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev’essere
garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione
adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta
naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.

(…)».

Il
capoIII di tale allegato riguarda le pratiche di trasporto. Il suo punto
2, intitolato «Durante il trasporto», contiene la seguente disposizione:

«2.1.Gli spazi messi a disposizione devono
corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i
rispettivi mezzi di trasporto, nel capoVII».

Dedicato in
particolare alla durata del viaggio, il capoV di detto allegato, al suo
punto 1, riguardante inter alia gli animali domestici della specie suina,
stabilisce le seguenti norme:

«(…)

1.2.La durata
di viaggio degli animali delle specie di cui (…) non deve essere superiore a 8
ore.

1.3.La durata
massima del viaggio di cui al punto 1.2 può essere prolungata se si soddisfano
le disposizioni addizionali di cui al capoVI.

(…)».

Detto capoVI
contiene le disposizioni addizionali applicabili ai viaggi di lunga durata, in
particolare di animali domestici della specie suina, esposte in quattro
punti.

Il punto 1 di tale capo,
che concerne tutti i viaggi di lunga durata, elenca requisiti concernenti il
tetto, il pavimento e la lettiera, l’alimentazione e i divisori, nonché criteri
minimi per talune specie. A tale ultimo proposito, la sola condizione
applicabile ai suini è che il peso degli animali trasportati nell’ambito di un
viaggio di lunga durata sia superiore a 10kg, salvo se accompagnati dalla
madre. I punti 2-4 di detto capo riguardano rispettivamente la riserva d’acqua
per il trasporto in contenitori, la ventilazione nonché il controllo della
temperatura per i mezzi di trasporto su strada e l’impiego di un sistema di
navigazione.

Il capo VII del medesimo
allegatoI stabilisce le norme in materia di densità di carico ed è
formulato nei termini seguenti:

«Gli spazi disponibili per gli animali devono
corrispondere almeno alle dimensioni in appresso:

(…)

D.Suini

Trasporto ferroviario e stradale

Tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare
naturalmente in posizione eretta.

Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto
la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore
a 235 kg/m2.

Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini può
essere necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa può
essere aumentata fino al 20% anche in base alle condizioni meteorologiche e alla
durata del viaggio.

(…)».

In conformità
dell’art.37 del regolamento n.1/2005, le disposizioni summenzionate
sono applicabili, in linea di principio, a decorrere dal
5gennaio2007. L’ultimo comma di tale articolo così dispone:

«Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

La direttiva 91/628 e il regolamento (CE)
n.411/98

La direttiva 91/628 è
stata abrogata dal regolamento n.1/2005, in conformità dell’art.33
di quest’ultimo. Tale direttiva si applicava, in particolare, al trasporto di
animali domestici della specie suina all’interno di uno Stato membro e/o da uno
Stato membro ad un altro.

Per quanto riguarda in
particolare i suini, l’allegato della direttiva 91/628, al suo capitoloI,
letteraA, punto2, lett.a) e b), enunciava i requisiti da
rispettare relativamente all’altezza minima dei compartimenti destinati agli
animali in termini simili a quelli che figurano nel regolamento
n.1/2005.

Al capitoloVI di
tale allegato, il punto 47 dello stesso riguardava la densità di carico. La
lettera D di tale punto, dedicata ai suini, era formulata in termini identici a
quelli della parte D del capoVII dell’allegatoI del regolamento
n.1/2005, riprodotto al punto 12 della presente sentenza.

Il punto 48, che
costituisce il capitolo VII di detto allegato, relativo in particolare alla
durata del viaggio, conteneva le seguenti disposizioni:

«(…)

2.La durata di
viaggio [degli animali domestici della specie suina, inter alia] non deve essere
superiore a 8 ore.

3.La durata
massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di
trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:

(…)

-accesso
diretto agli animali;

(…)».

Adottato conformemente
all’art.13, n.1, della direttiva 91/628, il regolamento (CE) del
Consiglio 16 febbraio 1998, n.411, che stabilisce norme complementari
relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al
trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore
(GUL52, pag.8), è entrato in vigore il
1°luglio1999. Ai sensi del suo art.1, in combinato disposto
con il punto 3 del suo allegato, detto regolamento disponeva che tali veicoli,
quando sono utilizzati per il trasporto in particolare di suini, sono
«attrezzati in modo da consentire in qualsiasi momento un accesso diretto a
tutti gli animali trasportati per poterli ispezionare e prestare loro tutte le
cure adeguate».

Il regolamento
n.411/98 è stato anch’esso abrogato dal regolamento n.1/2005, ai
sensi dell’art.33 di quest’ultimo.

Nella sentenza 8 maggio
2008, causa C-491/06, Danske Svineproducenter (Racc.pag.I-3339), la
Corte ha dichiarato:

«1)Una
normativa nazionale (…) contenente valori numerici per quanto attiene
all’altezza dei compartimenti degli animali affinché i trasportatori possano
fare riferimento a norme più precise rispetto a quelle indicate dalla direttiva
91/628 (…) può rientrare nel margine di discrezionalità attribuito agli Stati
membri dall’art.249CE, a condizione che tale normativa, volta al
rispetto dell’obiettivo di protezione degli animali durante il trasporto
perseguito da tale direttiva (…) non impedisca, in violazione del principio di
proporzionalità, il conseguimento degli obiettivi di eliminazione degli ostacoli
tecnici agli scambi di animali vivi e di buon funzionamento delle organizzazioni
di mercato, perseguiti anche essi dalla detta direttiva (…). Spetta al giudice
del rinvio accertare se la detta normativa rispetti tali principi.

2)Il
capitoloVI, punto 47, parte D, dell’allegato alla direttiva 91/628 (…)
deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato ad
istituire un regime nazionale secondo cui, in caso di trasporto di durata
superiore ad otto ore, la superficie disponibile per animali è quantomeno pari a
0,50m2 per suini di 100kg».

Il diritto nazionale

Il decreto
n.1729/2006 impone il rispetto di talune norme per il trasporto di
suini.

Per quanto attiene
all’altezza minima dei compartimenti, l’art.9, n.1, di tale decreto
così dispone:

«1. In caso di trasporto di suini del peso di 40kg
e oltre, l’altezza interna di ciascun piano di carico – calcolata dal punto più
alto del pianale al punto più basso del soffitto (ad esempio, bordo inferiore di
eventuali travi o montanti) – deve rispondere ai seguenti requisiti minimi:

Peso medio [(in
kg)]

Altezza interna con
sistema di ventilazione meccanica

Altezza interna con
diverso sistema di ventilazione

40

74 cm

89 cm

50

77 cm

92 cm

70

84 cm

99 cm

90

90 cm

105 cm

100

92 cm

107 cm

110

95 cm

110 cm

130

99 cm

114 cm

150

103 cm

118 cm

170

106 cm

121 cm

190

109 cm

124 cm

210

111 cm

126 cm

230

112 cm

127
cm»

 

Il n.5 del medesimo
articolo disciplina l’altezza per l’ispezione in caso di viaggio di durata
superiore a otto ore nei termini seguenti:

«Se la durata complessiva del trasporto di suini del peso
di 40kg o oltre eccede le 8 ore, il mezzo di trasporto utilizzato deve
essere attrezzato in modo tale da garantire, in ogni momento, il rispetto di
un’altezza interna per ispezioni di almeno 140cm per ogni piano, misurato
dal punto più alto del pianale fino al punto più basso del soffitto (ad esempio,
bordo inferiore di eventuali travi o montanti), ad esempio, mediante un tetto
amovibile combinato con piani di carico mobili, o strutture analoghe. Nel
predisporre l’altezza interna di 140cm per ispezioni, nel caso di
trasporto di animali su più piani, per gli altri piani deve essere rispettata
quantomeno l’altezza minima netta di cui al menzionato paragrafo1».

Le norme in materia di
densità di carico sono previste dall’allegato 2 del decreto n.1729/2006,
la cui parte D, dedicata ai suini, è formulata come segue:

«Trasporto ferroviario e trasporto stradale, inclusi
autorimorchi

1.Trasporto di durata
inferiore a otto ore:

Peso vivo (in
kg)

Superficie (in
m2) per animale

25

0,17

50

0,26

75

0,33

100

0,42

200

0,70

250 o oltre

0,80

 

Può rendersi necessario aumentare la superficie minima
indicata supra in considerazione della razza, delle dimensioni e dello stato di
salute dell’animale. Può anche rendersi necessario un aumento della superficie
fino al venti per cento in base alle condizioni atmosferiche e alla durata del
trasporto.

2.Trasporto di durata
superiore a otto ore:

Peso vivo (in
kg)

Superficie (in
m2) per animale

25

0,20

50

0,31

75

0,39

100

0,50

200

0,84

250 o oltre

0,96

(…)».

L’art.36,
n.4, secondo comma, di detto decreto contiene una disposizione transitoria
di cui i trasportatori potevano avvalersi fino al 15agosto2010 per
gli autoveicoli immatricolati entro e non oltre il 15agosto2005.
Secondo tale disposizione:

«In caso di trasporto [di durata superiore a otto ore] di
suini di 40 Kg o oltre, l’altezza interna tra ciascun piano di carico –
calcolata dal punto più alto del pianale fino al punto più basso del soffitto
(ad esempio, bordo inferiore di eventuali travi o montanti) – deve rispondere ai
seguenti requisiti minimi:

Peso medio in
kg

Altezza interna con
sistema di ventilazione meccanica

Altezza interna con
diverso sistema di ventilazione

Suini del peso da 40
kg a 110 kg

100 cm

107 cm

Suini del peso da 110
kg a 150 kg

110 cm

118 cm

Suini del peso da 150
kg a 230 kg

112 cm

127 cm

Suini di peso
superiore a 230 kg

> 112 cm

> 127
cm»

 

Causa principale e questione pregiudiziale

Il 14 maggio 2005, la
Danske Svineproducenter ha proposto dinanzi al Vestre Landsret (Corte della
regione occidentale) un ricorso contro lo Justitsministeriet, sostenendo che la
normativa danese relativa al trasporto di animali in vigore prima del decreto
n.1729/2006 prevedeva, per il trasporto di suini, alcune norme relative
all’altezza minima dei compartimenti, all’altezza minima per l’ispezione e alla
densità massima di carico, incompatibili con varie norme di diritto comunitario,
e in particolare a disposizioni della direttiva 91/628. In seguito a un primo
rinvio pregiudiziale, la Corte si è pronunciata sull’interpretazione, in
proposito, di tale direttiva nella citata sentenza Danske Svineproducenter, nei
termini riportati al punto 20 della presente sentenza.

Nell’ambito del medesimo
procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, la ricorrente nella causa
principale ha in seguito sostenuto che le norme simili contenute nel decreto
n.1729/2006, ormai vigenti, sono in contrasto con il regolamento
n.1/2005.

In tale contesto, il
Vestre Landsret ha nuovamente deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art.[288, secondo comma,] TFUE e
l’art.37 del regolamento (…) n.1/2005 (…) nonché l’art.3,
[secondo comma,] lett.f) e g), [di tale regolamento] in combinato disposto
con il capoII, punti 1.1, lett.f), e 1.2, [dell’allegatoI
dello stesso] e l’art.3, [secondo comma,] lett.g), [del medesimo
regolamento] in combinato disposto con il capo VII, parte D, di [tale] allegato
(…) debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione, da parte di
uno Stato membro, di norme nazionali che prevedano requisiti dettagliati [in
materia di trasporto stradale di suini] per l’altezza interna di trasporto, per
l’altezza per ispezioni e per la densità di carico».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni preliminairi

La Danske
Svineproducenter e l’Union européenne du commerce de bétail et de la viande
chiedono alla Corte di riformulare la questione sollevata dal giudice del rinvio
in modo tale da ampliarne o precisarne la portata.

Pertanto, da un lato, la
ricorrente nella causa principale invita la Corte a risolvere tre questioni
corrispondenti a quelle sollevate nell’ambito del rinvio pregiudiziale che ha
dato luogo alla citata sentenza Danske Svineproducenter.

D’altro lato, l’Union
européenne du commerce de bétail et de la viande suggerisce di riformulare la
questione pregiudiziale in maniera da ricomprendervi anche il principio di
libera circolazione delle merci, il principio di leale collaborazione e
l’art.30, n.2, del regolamento n.1/2005. Sarebbe d’altronde
necessario far rientrare in tale questione norme nazionali che prevedono non
requisiti dettagliati, ma valori numerici che non compaiono nel regolamento.

A tale proposito, occorre
ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e gli organi
giurisdizionali nazionali quale prevista dall’art.267TFUE, spetta
unicamente al giudice nazionale, il quale è investito della controversia e deve
assumersi la responsabilità della futura pronuncia giurisdizionale, valutare,
alla luce delle peculiarità della causa dinanzi ad esso pendente, sia la
necessità di una decisione in via pregiudiziale ai fini della pronuncia della
propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso propone alla Corte.
La facoltà di determinare le questioni da sottoporre a quest’ultima è quindi
riservata al giudice nazionale e le parti nella causa principale non possono
modificarne il tenore (v., in particolare, sentenza 15ottobre2009,
causa C-138/08, Hochtief e Linde-Kca-Dresden, Racc.pag.I-9889, punti
20 e 21 nonché giurisprudenza ivi citata).

Peraltro, una modifica
delle questioni pregiudiziali sotto il profilo sostanziale o una risposta alle
questioni complementari menzionate nelle osservazioni della ricorrente nella
causa principale sarebbe incompatibile con l’obbligo della Corte di dare ai
governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilità di presentare
osservazioni ai sensi dell’art.23 del suo Statuto, tenuto conto del fatto
che, in base alla suddetta disposizione, agli interessati vengono notificate
solo le decisioni di rinvio (v, in tal senso, sentenza Hochtief e
Linde-Kca-Dresden, cit., punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

Ne consegue che la Corte
non può accogliere le domande di riformulazione della questione pregiudiziale
presentate dalla Danske Svineproducenter e dall’Union européenne du commerce de
bétail et de la viande.

Non occorre peraltro
accogliere la domanda di riapertura del procedimento presentata dalla Danske
Svineproducenter, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 9 dicembre
2011. Infatti, da un lato, tale domanda è sostanzialmente basata sulla sentenza
con la quale lo Højesteret (Corte suprema) avrebbe respinto il ricorso che tale
parte nel procedimento principale aveva proposto contro la decisione di rinvio
al fine di ottenere che fossero sottoposte alla Corte questioni pregiudiziali
integrative di quella contenuta nella presente decisione. Orbene, siffatta
circostanza è di per sé irrilevante nel presente rinvio pregiudiziale.
Dall’altro, per quanto attiene al riferimento alla sentenza 6 ottobre 2011,
causa C 381/10, Astrid Preissl (non ancora pubblicata nella Raccolta), si deve
constatare che nessuna motivazione indica perché tale sentenza giustificherebbe
la riapertura del procedimento nell’ambito del rinvio pregiudiziale in
esame.

Risposta della Corte

Con la sua questione, il
giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se il regolamento
n.1/2005 debba essere interpretato nel senso che osta all’adozione, da
parte di uno Stato membro, di misure che stabiliscono, per il trasporto stradale
di suini, norme numeriche relative, in primo luogo, all’altezza interna dei
compartimenti destinati agli animali, in secondo luogo, all’ispezione degli
animali durante il viaggio e, in terzo luogo, alla superficie disponibile per
animale, norme che possono variare, se del caso, a seconda che disciplinino
viaggi di durata superiore o inferiore a otto ore. Detto giudice opera una
correlazione precisa tra tali norme e, rispettivamente, l’art.3, secondo
comma, lett.g), in combinato disposto con l’allegatoI, capoII,
punto 1.2, l’art.3, secondo comma, lett.f), in combinato disposto
con l’allegatoI, capoII, punto 1.1, lett.f), e l’art.3,
secondo comma, lett.g), in combinato disposto con l’allegatoI,
capoVII, parte D, di detto regolamento.

Tuttavia, mediante la
formulazione della sua questione, letta alla luce degli sviluppi della decisione
di rinvio, detto giudice sottolinea che, nella citata sentenza Danske
Svineproducenter, la Corte si è già pronunciata sulla compatibilità di misure
nazionali come quelle di cui alla causa principale con la direttiva 91/628, le
cui disposizioni presentano evidenti analogie con quelle del regolamento
n.1/2005 per quanto riguarda gli aspetti interessati da tali misure. In
tale contesto, il Vestre Landsret si interroga sull’eventuale incidenza del
fatto che la materia sia ormai disciplinata a livello dell’Unione da un
regolamento, e non più da una direttiva, quanto alla possibilità per gli Stati
membri di continuare a emanare misure di questo tipo.

A tale proposito, si deve
rilevare che, ai sensi dell’art.288, secondo e terzo comma, TFUE, mentre
le direttive vincolano gli Stati membri per quanto attiene al risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla
forma e ai mezzi, i regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono
direttamente applicabili negli Stati membri.

Pertanto, a causa della
loro stessa natura e della loro funzione nell’ambito delle fonti del diritto
dell’Unione, le disposizioni dei regolamenti producono in genere effetti
immediati negli ordinamenti giuridici nazionali senza che le autorità nazionali
debbano adottare misure di attuazione (v. sentenza 24 giugno 2004, causa
C-278/02, Handlbauer, Racc.pag.I-6171, punto 25 e giurisprudenza ivi
citata).

Tuttavia, alcune delle
loro disposizioni possono richiedere, per la loro attuazione, l’adozione di
misure di applicazione da parte degli Stati membri (sentenza Handlbauer, cit.,
punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

Da una costante
giurisprudenza emerge peraltro che gli Stati membri possono adottare norme di
attuazione di un regolamento se queste non ostacolano la sua applicabilità
diretta, se non dissimulano la sua natura comunitaria e se precisano l’esercizio
del margine discrezionale ad essi conferito da tale regolamento pur rimanendo
nei limiti delle sue disposizioni (sentenza 14 ottobre 2004, causa C-113/02,
Commissione/Paesi Bassi, Racc.pag.I-9707, punto 16 e giurisprudenza
ivi citata).

Pertanto, il fatto che la
normativa dell’Unione in materia di protezione degli animali durante il
trasporto sia ora contenuta in un regolamento non significa necessariamente che
qualsiasi misura nazionale di applicazione di tale regolamento sia ora
abolita.

Per stabilire se una
misura nazionale di applicazione del regolamento n.1/2005 sia conforme al
diritto dell’Unione occorre dunque fare riferimento alle disposizioni pertinenti
di tale regolamento, al fine di verificare se tali disposizioni, interpretate
alla luce degli obiettivi di quest’ultimo, vietino, impongano o consentano agli
Stati membri di emanare talune misure di applicazione e, in particolare in
quest’ultima ipotesi, se la misura di cui trattasi rientri nel margine di
discrezionalità riconosciuto a ciascuno Stato membro.

Per quanto attiene agli
obiettivi del regolamento n.1/2005, occorre rilevare che, se è certamente
vero che l’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e il
buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, menzionati al secondo
‘considerando’di detto regolamento, rientrano nella finalità di quest’ultimo
allo stesso modo in cui rientrerebbero in quella della direttiva 91/628, di cui
esso è il prolungamento, dal secondo, sesto e undicesimo ‘considerando’ di detto
regolamento emerge tuttavia che, al pari della richiamata direttiva, il suo
obiettivo principale risiede nella protezione degli animali durante il
trasporto. A tale proposito, quanto constatato al punto 29 della citata sentenza
Danske Svineproducenter per quanto concerne gli obiettivi di tale direttiva
rimane quindi valido per il regolamento n.1/2005.

È alla luce di tali
considerazioni che va esaminata la compatibilità con tale regolamento di misure
nazionali come quelle di cui alla causa principale, che stabiliscono, per il
trasporto stradale di suini, norme numeriche relative all’altezza interna dei
compartimenti, all’ispezione degli animali durante il viaggio e alla superficie
disponibile per animale.

Altezza interna dei compartimenti

Per quanto riguarda
l’altezza interna dei compartimenti destinati agli animali degli autoveicoli
utilizzati per il trasporto di suini, la normativa di cui trattasi nella causa
principale contiene due tipi distinti di norme. Da un lato, l’art.9,
n.1, del decreto n.1729/2006, che è applicabile indipendentemente
dalla durata del viaggio, stabilisce norme relative all’altezza interna minima
dei compartimenti a seconda del peso degli animali trasportati. Dall’altro,
l’art.36, n.4, di tale decreto dispone, a titolo transitorio, norme
della stessa natura, ma più rigorose, che sono però applicabili soltanto ai
viaggi superiori a otto ore. Tali norme sono identiche a quelle esaminate
nell’ambito della citata sentenza Danske Svineproducenter, come emerge dai punti
14, 15 e 34 della medesima.

Tale aspetto del
trasporto stradale di suini è disciplinato dall’art.3, secondo comma,
lett.g), del regolamento n.1/2005, nonché dai capiII, punto
1.2, eVII, parte D, prima frase, del suo allegatoI. Da tutte queste
disposizioni discende che, negli autoveicoli utilizzati per il trasporto di
suini, l’altezza interna dei compartimenti destinati agli animali dev’essere
sufficiente affinché essi possano stare naturalmente in posizione eretta, tenuto
conto della loro dimensione e del viaggio previsto, e che sia garantita una
ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione
eretta naturale, senza che sia impedito il loro movimento naturale. Come
dichiarato al punto 15 della presente sentenza, tali disposizioni sono simili a
quelle della direttiva 91/628, interpretata dalla citata sentenza Danske
Svineproducenter.

Poiché tale regolamento
non stabilisce in maniera precisa l’altezza dei compartimenti interni, ed
essendo le sue disposizioni pertinenti in materia simili a quelle della
direttiva 91/628, va riconosciuto agli Stati membri, a tale riguardo, un certo
margine di discrezionalità, identico a quello che è stato loro riconosciuto
nell’ambito di tale direttiva da detta sentenza.

Peraltro, come sostenuto
dal governo danese, l’adozione da parte di uno Stato membro di norme che
precisano in concreto, a livello nazionale, la portata di requisiti formulati in
termini generali dal regolamento n.1/2005 è tale da rafforzare la certezza
del diritto, in quanto tali norme stabiliscono criteri che aumentano la
prevedibilità dei requisiti di tale regolamento e che, così facendo,
contribuiscono tanto al rispetto di questi ultimi da parte degli operatori
economici interessati, quanto all’efficacia e all’obiettività dei controlli che
tutte le autorità competenti devono effettuare a tal fine.

L’adozione di misure
nazionali che stabiliscono norme numeriche relative all’altezza interna dei
compartimenti non è quindi, di per sé, contraria a detto regolamento.

Tali norme devono
comunque essere conformi sia alle disposizioni e agli obiettivi del regolamento
n.1/2005, sia ai principi generali del diritto dell’Unione, in particolare
al principio di proporzionalità.

Tale principio, che deve
essere rispettato in particolare dalle autorità legislative e di
regolamentazione degli Stati membri in sede di applicazione del diritto
dell’Unione, esige che i mezzi approntati da una disposizione siano idonei a
realizzare l’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per
raggiungerlo (v., in tal senso, sentenza 24 giugno 2010, causa C-375/08, Pontini
ea., Racc.pag.I-5767, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).
Detto principio comporta tra l’altro che, in presenza di una normativa
dell’Unione che persegue più obiettivi di cui uno principale, uno Stato membro
che adotta una norma nei limiti del margine di discrezionalità conferitogli da
una disposizione di tale normativa deve rispettare tale obiettivo principale
senza impedire la realizzazione degli altri obiettivi di detta normativa.
Pertanto, rispetto a tali altri obiettivi, una norma nazionale di questo tipo
dev’essere idonea ad assicurare la realizzazione di detto obiettivo principale e
non andare oltre quanto necessario per raggiungerlo (v., per analogia, sentenza
Danske Svineproducenter, cit., punti 31, 32 e 40).

Occorre procedere a una
verifica sotto tali diversi profili per ciascuno dei due tipi di norme di cui
trattasi in questa sede.

Per quanto concerne, in
primo luogo, disposizioni che precisano l’altezza interna minima dei
compartimenti come quelle di cui trattasi nella causa principale, si deve
necessariamente dichiarare che le norme che esse stabiliscono sono idonee a
realizzare l’obiettivo principale della protezione degli animali durante il
trasporto, perseguito dal regolamento n.1/2005 (v., per analogia, sentenza
Danske Svineproducenter, cit., punto 46).

Occorre tuttavia
osservare che norme di questo tipo, essendo destinate ad applicarsi a qualsiasi
trasporto di suini effettuato, per lo meno in parte, sul territorio dello Stato
membro che le stabilisce, possono pregiudicare la realizzazione degli obiettivi
dell’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e del buon
funzionamento delle organizzazioni di mercato perseguiti anche dal regolamento
n.1/2005. Pertanto, occorre verificare che, rispetto a tali obiettivi,
norme di questo tipo siano necessarie e proporzionate all’obiettivo principale
di protezione degli animali durante il trasporto perseguito da tale regolamento,
senza che la loro applicazione limiti la libera circolazione delle merci tanto
all’importazione quanto all’esportazione (v., per analogia, sentenza Danske
Svineproducenter, cit., punto 43) in maniera sproporzionata (v., per analogia,
sentenza 25 febbraio 2010, causa C-562/08, Müller Fleisch,
Racc.pag.I-1391, punti 38 e 42).

Pertanto, norme numeriche
riguardanti l’altezza interna minima dei compartimenti come quelle stabilite dal
decreto n.1729/2006 devono essere proporzionate all’obiettivo di
protezione degli animali durante il trasporto e non andare oltre quanto
necessario per conseguirlo.

A tale proposito si deve,
in particolare, verificare che dette norme non vadano oltre quanto necessario
per conseguire l’obiettivo di protezione del benessere degli animali durante il
trasporto come definito dalle disposizioni del regolamento n.1/2005,
secondo le quali, da un lato, tutti i suini devono poter restare in posizione
eretta naturale e, dall’altro, all’interno del compartimento e a ciascuno dei
suoi livelli dev’essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi
sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in
posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento
naturale.

Inoltre, occorre altresì
verificare che dette norme non provochino costi aggiuntivi o difficoltà tecniche
che possano svantaggiare vuoi i produttori dello Stato membro che le ha
adottate, vuoi i produttori degli altri Stati membri che intendano esportare i
loro prodotti verso o attraverso il primo Stato membro (v. per analogia,
sentenza Danske Svineproducenter, cit., punto 45).

Poiché il fascicolo
presentato alla Corte non contiene elementi di valutazione, spetta al giudice
del rinvio effettuare le verifiche necessarie a tale riguardo, tenendo conto
degli standard generalmente accettati, nel rispetto del regolamento
n.1/2005, dagli Stati membri diversi da quello da cui provengono tali
norme.

Occorre tuttavia rilevare
sin d’ora che norme concernenti l’altezza interna minima dei compartimenti per
viaggi di durata superiore a otto ore, come quelle enunciate nella disciplina
transitoria di cui all’art.36, n.4, del decreto n.1729/2006,
non possono considerarsi proporzionate, in quanto lo stesso Stato membro ha
adottato, d’altro canto, norme meno rigorose, come quelle di cui
all’art.9, n.1, di tale decreto, nell’ambito del regime di diritto
comune.

Ispezione degli animali durante il viaggio

In conformità
dell’art.9, n.5, del decreto n.1729/2006, gli autoveicoli
destinati al trasporto di suini il cui peso supera i 40 kg per viaggi di durata
superiore a otto ore devono essere concepiti in maniera tale da garantire, in
ogni momento, il rispetto di un’altezza interna per ispezioni di almeno
140cm per ciascun piano.

A tale proposito, il
regolamento n.1/2005 prevede, all’art.3, secondo comma,
lett.f), in combinato disposto con il capoII, punto1.1,
lett.f), del suo allegatoI, che i mezzi di trasporto destinati al
trasporto di animali devono essere concepiti in modo da consentire un accesso
agli animali al fine di controllare a intervalli regolari le loro condizioni di
benessere. Orbene, si deve constatare che, a differenza di quanto disponeva il
regime disciplinato dalla direttiva 91/628 e dal regolamento n.411/98, le
disposizioni del regolamento n.1/2005 relative all’ispezione degli animali
durante il trasporto sono applicabili a tutti i mezzi di trasporto,
indipendentemente dalla durata del viaggio.

Di conseguenza, una
misura nazionale che stabilisce requisiti specifici in tale materia applicabili
ai soli viaggi la cui durata eccede otto ore è in contrasto con dette
disposizioni del regolamento n.1/2005, dato che un accesso agli animali al
fine di controllare a intervalli regolari le loro condizioni di benessere
dev’essere previsto per qualsiasi viaggio.

Inoltre, si deve
aggiungere che, come emerge, mutatis mutandis, dai punti 54-59 della presente
sentenza, norme numeriche che stabiliscono un’altezza minima per l’ispezione
onde consentire un tale accesso devono rispondere agli obiettivi del regolamento
n.1/2005 ed essere proporzionate a questi ultimi.

Superficie disponibile per animale

Conformemente
all’allegato 2, parte D, punti 1 e 2, del decreto n.1729/2006, in caso di
trasporto stradale di suini, gli animali devono disporre di una superficie
minima variabile a seconda del loro peso, superficie che corrisponde, per un
suino di 100 kg, a 0,42 m2 quando la durata del viaggio è inferiore a
otto ore, e a 0,50 m2 per i viaggi di durata superiore.

Tale aspetto del
trasporto di animali vivi è disciplinato dall’art.3, secondo comma,
lett.g), del regolamento n.1/2005, ai sensi del quale «agli animali
è garantito un sufficiente spazio d’impiantito (…) considerati la loro taglia
e il viaggio previsto». Per quanto riguarda, in particolare, i suini,
l’allegatoI, capoVII, parte D, di tale regolamento precisa che, per
consentire a questi ultimi di coricarsi e di restare naturalmente in posizione
eretta, «la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere
superiore a 235 kg/m2»; tale superficie al suolo, considerata minima,
può essere aumentata del 20% a seconda, in particolare, della durata del
viaggio. Per animali di 100kg, tali valori corrispondono rispettivamente a
una superficie disponibile di 0,42m2 e di
0,50m2.

Si deve pertanto
dichiarare che norme numeriche relative alla densità massima di carico come
quelle riportate nell’allegato 2, punti 1 e 2, del decreto n.1729/2006
sono conformi alle norme minime e massime prescritte dal regolamento
n.1/2005 (v., per analogia, sentenza Danske Svineproducenter, cit., punto
50).

Alla luce di tutte le
considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata
dichiarando che il regolamento n.1/2005 dev’essere interpretato nel senso
che:

-tale
regolamento non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme
applicabili al trasporto stradale di suini, le quali, al fine di rafforzare la
certezza del diritto, precisano, nel rispetto dell’obiettivo di protezione del
benessere degli animali e senza stabilire criteri eccessivi in materia, i
requisiti previsti da detto regolamento per quanto concerne l’altezza interna
minima dei compartimenti destinati agli animali, purché tali norme non
provochino costi aggiuntivi o difficoltà tecniche tali da svantaggiare vuoi i
produttori dello Stato membro che ha adottato dette norme, vuoi i produttori
degli altri Stati membri che intendano esportare i loro prodotti verso o
attraverso il primo Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare; non possono tuttavia considerarsi proporzionate norme come quelle
enunciate nella disciplina transitoria di cui all’art.36, n.4, del
decreto n.1729/2006, laddove lo stesso Stato membro abbia adottato norme
meno rigorose, come quelle di cui all’art.9, n.1, di tale decreto,
nell’ambito del regime di diritto comune;

-tale
regolamento osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme
applicabili al trasporto stradale di suini volte a precisare i requisiti
previsti da detto regolamento per quanto riguarda l’accesso agli animali, al
fine di controllare a intervalli regolari le loro condizioni di benessere
esclusivamente per i viaggi di durata superiore a otto ore, e

-tale
regolamento non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme
secondo le quali, in caso di trasporto stradale di suini, gli animali devono
disporre di una superficie minima variabile a seconda del loro peso, superficie
che corrisponde, per un animale di 100kg, a 0,42m2 quando
la durata del viaggio è inferiore a otto ore e a 0,50m2 per i
viaggi di durata superiore.

Sulle spese

Nei confronti delle parti
nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi,

la Corte (Terza Sezione)
dichiara:

Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre
2004, n.1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il
regolamento (CE) n.1255/97, dev’essere interpretato nel senso che:

tale
regolamento non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme
applicabili al trasporto stradale di suini, le quali, al fine di rafforzare la
certezza del diritto, precisano, nel rispetto dell’obiettivo di protezione del
benessere degli animali e senza stabilire criteri eccessivi in materia, i
requisiti previsti da detto regolamento per quanto concerne l’altezza interna
minima dei compartimenti destinati agli animali, purché tali norme non
provochino costi aggiuntivi o difficoltà tecniche tali da svantaggiare vuoi i
produttori dello Stato membro che ha adottato dette norme, vuoi i produttori
degli altri Stati membri che intendano esportare i loro prodotti verso o
attraverso il primo Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare; non possono tuttavia considerarsi proporzionate norme come quelle
enunciate nella disciplina transitoria di cui all’art.36, n.4, del
decreto 21dicembre2006, n.1729, concernente la protezione
degli animali durante il trasporto, laddove lo stesso Stato membro abbia
adottato norme meno rigorose, come quelle di cui all’art.9, n.1, di
tale decreto, nell’ambito del regime di diritto comune;

tale
regolamento osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme
applicabili al trasporto stradale di suini volte a precisare i requisiti
previsti da detto regolamento per quanto riguarda l’accesso agli animali al fine
di controllare a intervalli regolari le loro condizioni di benessere
esclusivamente per i viaggi di durata superiore a otto ore, e

tale
regolamento non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme
secondo le quali, in caso di trasporto stradale di suini, gli animali devono
disporre di una superficie minima variabile a seconda del loro peso, superficie
che corrisponde, per un animale di 100kg, a 0,42m2 quando
la durata del viaggio è inferiore a otto ore e a 0,50m2 per i
viaggi di durata superiore.

 

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