Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 14 luglio 2011, causa C- 4/10 e C- 27/10 (riferimenti normativi: artt. 16 e 23 del reg. CE 110/2008)
Gli artt. 23 e 16 del regolamento CE 110/2008 devono essere interpretati nel
senso che le competenti autorità nazionali devono respingere o invalidare la
registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica protetta,
qualora l’impiego del suddetto marchio possa determinare una delle situazioni di
cui all’art. 16 del medesimo regolamento. La registrazione di un marchio
contenente un’indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest’ultima
e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti relativi a
tale indicazione, rientra nelle situazioni di cui all’art. 16, lett. a) e b),
del regolamento CE 110/2008.
La Corte si è pronunciata a seguito
della opposizione del BNIC francese, il Consorzio per la Tutela del Cognac, alla
registrazione da parte dell’Ufficio finlandese dei brevetti di due marchi
figurativi di bevande spiritose, che contenevano la parola Cognac, sia in
originale che nella traduzione nella lingua locale, senza che ovviamente esse
avessero nulla da spartire con la nota acquavite.
La questione pregiudiziale
ha, perciò, riguardato l’interrogativo se nel caso di specie doveva essere fatta
applicazione degli artt. 16 e 23 del regolamento comunitario 110/2008, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Senza
necessità di entrare in eccessivi dettagli, possiamo ricordare che l’art. 16
vieta l’utilizzo di qualsiasi espressione che direttamente o indirettamente
rimandi alla indicazione protetta e sia in grado di creare confusione nel
pubblico sulla effettiva provenienza del prodotto. Ciò viene disciplinato
secondo una articolazione casistica corrispondente a quella che, ancora prima
della normativa europea, la nostra legislazione nazionale prevedeva a tutela
delle denominazioni geografiche. Per parte sua l’art. 23 del regolamento vieta
la registrazione di un marchio che rientri in una delle situazioni indicate
dall’art. 16.
Il termine “Cognac” è protetto a livello comunitario dal 15
giugno 1989. Pertanto, afferma la Corte, i due marchi oggetto della controversia
non potevano essere registrati. Tra l’altro essi avevano quella capacità
evocativa che l’art. 16 sanziona. Né era ammessa la traduzione del termine
(“Koniakki”). Infine, viene respinta la tesi secondo cui il termine “Cognac”
possa essere considerato generico poiché le indicazioni geografiche registrate
non possono volgarizzarsi.
Home » Protezione comunitaria delle Igp
Protezione comunitaria delle Igp
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 14 luglio 2011, causa C- 4/10 e C- 27/10 (riferimenti normativi: artt. 16 e 23 del reg. CE 110/2008)
Gli artt. 23 e 16 del regolamento CE 110/2008 devono essere interpretati nel
senso che le competenti autorità nazionali devono respingere o invalidare la
registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica protetta,
qualora l’impiego del suddetto marchio possa determinare una delle situazioni di
cui all’art. 16 del medesimo regolamento. La registrazione di un marchio
contenente un’indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest’ultima
e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti relativi a
tale indicazione, rientra nelle situazioni di cui all’art. 16, lett. a) e b),
del regolamento CE 110/2008.
La Corte si è pronunciata a seguito
della opposizione del BNIC francese, il Consorzio per la Tutela del Cognac, alla
registrazione da parte dell’Ufficio finlandese dei brevetti di due marchi
figurativi di bevande spiritose, che contenevano la parola Cognac, sia in
originale che nella traduzione nella lingua locale, senza che ovviamente esse
avessero nulla da spartire con la nota acquavite.
La questione pregiudiziale
ha, perciò, riguardato l’interrogativo se nel caso di specie doveva essere fatta
applicazione degli artt. 16 e 23 del regolamento comunitario 110/2008, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Senza
necessità di entrare in eccessivi dettagli, possiamo ricordare che l’art. 16
vieta l’utilizzo di qualsiasi espressione che direttamente o indirettamente
rimandi alla indicazione protetta e sia in grado di creare confusione nel
pubblico sulla effettiva provenienza del prodotto. Ciò viene disciplinato
secondo una articolazione casistica corrispondente a quella che, ancora prima
della normativa europea, la nostra legislazione nazionale prevedeva a tutela
delle denominazioni geografiche. Per parte sua l’art. 23 del regolamento vieta
la registrazione di un marchio che rientri in una delle situazioni indicate
dall’art. 16.
Il termine “Cognac” è protetto a livello comunitario dal 15
giugno 1989. Pertanto, afferma la Corte, i due marchi oggetto della controversia
non potevano essere registrati. Tra l’altro essi avevano quella capacità
evocativa che l’art. 16 sanziona. Né era ammessa la traduzione del termine
(“Koniakki”). Infine, viene respinta la tesi secondo cui il termine “Cognac”
possa essere considerato generico poiché le indicazioni geografiche registrate
non possono volgarizzarsi.
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