Contrasti tra normativa comunitaria e nazionale

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Corte di Giustizia, sentenza del 3 marzo 2011, causa C-161/09 (riferimenti normativi: articoli 29 e 30 del Trattato CE)

L’art. 29 del Trattato CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una
normativa nazionale, come quella greca, che prevede un divieto assoluto di
introduzione, immagazzinamento, trasformazione e confezionamento, ai fini
dell’esportazione, di uva secca tra due diverse zone geografiche, poiché essa
non consente di raggiungere in modo coerente gli obiettivi legittimi perseguiti
e va oltre quanto necessario per garantirne la
realizzazione.

L’occasione di intervento pregiudiziale – cioè
interpretativo – l’ha offerto alla Corte la controversia che ha opposto
un’impresa greca alla autorità locale di Corinto, che aveva vietato alla prima
di trasportare, immagazzinare, trasformare e confezionare – ai fini della sua
successiva esportazione – uva secca di Corinto sfusa proveniente da una zona
geografica diversa da quella in cui tale impresa era stabilita.
Il giudice
greco si è allora posto il dubbio se la normativa nazionale, applicata dalla
amministrazione di Corinto, fosse in contrasto con il principio comunitario
della libera circolazione delle merci, che vieta le restrizioni quantitative
ovvero le misure equivalenti ad esse. Il caso si presenta di interesse anche
perché involge la problematica delle denominazioni d’origine protette. Infatti,
anche se l’impresa greca dichiarava di non avere intenzione di utilizzare la
Dop, l’uva che richiedeva di poter ricevere e lavorare era protetta dalla Dop
comunitaria “Vostizza”.
I giudici comunitari hanno preliminarmente osservato
che una normativa nazionale come quella greca, in quanto vieta ad un operatore
economico di rifornirsi di uva secca proveniente da zone geografiche nazionali
diverse da quelle in cui tale operatore insiste, incide negativamente sul volume
delle esportazioni del medesimo. Pertanto, una simile disciplina è di per sé
idonea ad ostacolare, perlomeno potenzialmente, gli scambi intracomunitari e
costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa
all’esportazione, vietata dall’art. 29 del Trattato CE. Ciò, ricorda la Corte,
in linea di principio vale anche per le normative di tutela delle Dop registrate
a livello europeo, come già affermato, tra l’altro, nella causa C-108/01,
Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, punto 59.
Tali
osservazioni preliminari non risolvono, però, il problema sottoposto alla Corte,
poiché l’art. 30 del Trattato autorizza delle deroghe al divieto di cui all’art.
29, quando esse siano oggettivamente giustificate. Un caso di deroga ammissibile
è sicuramente quello che deriva dalla tutela dei prodotti di qualità registrati,
poiché, come chiosa la Corte, la normativa dell’Unione manifesta una tendenza
generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell’ambito della
politica agricola comune, al fine di promuoverne la reputazione grazie, in
particolare, all’uso di denominazioni di origine oggetto di una tutela
particolare, legate alla provenienza della materia prima da zone geografiche
determinate e dotate di certe caratteristiche peculiari.
Quindi, lo scopo di
tutela del prodotto registrato come Dop autorizza in linea di massima la deroga
al divieto di cui all’art. 29 del Trattato CE. In pratica, però, la deroga è
ammissibile solo alla condizione che la misura restrittiva sia proporzionata
allo scopo che mira a raggiungere. Occorre, perciò, verificare se i mezzi
adoperati non eccedano quanto necessario per raggiungere l’obiettivo legittimo
perseguito. E, per conseguenza, occorrerà valutare se non vi siano misure
alternative idonee a realizzare in pari modo tale obiettivo, ma con un effetto
meno restrittivo sugli scambi intracomunitari.
Fatte queste premesse, la
Corte passa ad esaminare più in dettaglio la normativa greca coinvolta nella
fattispecie e riscontra che per l’uva secca “Vostizza” la legislazione greca non
prevede un disciplinare analogo a quello contemplato di regola da altri Paesi a
protezione di prodotti che si fregiano della Dop. Ciò porta la Corte a dubitare
che con una carenza normativa del genere possa essere realmente garantita la
elevata qualità del prodotto che la Dop è intesa a tutelare. Per di più la Corte
mette in evidenza altre incoerenze della legislazione greca relativa alla
materia e conclude che il divieto assoluto di circolazione di uva secca tra zone
geografiche diverse (quella di produzione e quella dove insiste l’operatore
economico) non può essere considerato obiettivamente giustificato a titolo della
protezione della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 del
Trattato, in quanto esso non persegue tale obiettivo in modo coerente e non è
conforme ai requisiti del principio di proporzionalità.

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