Spot e sostanze dannose, l’informazione deve essere veritiera e completa

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T.A.R. Lazio, sentenza n. 5450 del 23 maggio 2011 (riferimenti normativi: art. 21, d.lgs. 206/2005)

Nelle ipotesi in cui un messaggio pubblicitario ha ad oggetto la
presentazione di prodotti la cui assunzione può essere associata a quella di
sostanze dannose per l’organismo, prospettando una loro assunzione scevra da
cautele, l’art. 24 del codice del consumo (nella formulazione previgente) impone
all’operatore pubblicitario l’obbligo di una informazione particolarmente
veritiera e completa in ordine sia alla eventuale esistenza di categorie di
soggetti per i quali il prodotto è controindicato sia alle ipotesi di
sovradosaggio.

Il Tribunale amministrativo regionale, che è
competente alle impugnative avverso le decisioni dell’AGCM, è stato investito
relativamente ad alcuni messaggi pubblicitari che accompagnavano la
commercializzazione di una bevanda prodotta in Olanda e importata in Italia. La
qualità vantata, soprattutto attraverso messaggi postati su Internet, era quella
di poter incidere la bevanda sulla metabolizzazione dell’alcool ingerito
dall’organismo, in modo da ridurne drasticamente gli effetti. Così, per esempio,
si affermava: ” […] è un prodotto assolutamente innovativo ed unico nel suo
genere. È una bevanda dal gusto gradevole che è in grado di aumentare fino al
70% il processo di disgregazione dell’alcool nel nostro fegato […] agisce nel
nostro organismo aiutandolo ad eliminare più rapidamente l’alcool, contribuendo
a ridurre rapidamente i malesseri tipici dell’ubriachezza”. Si aggiungeva che le
sostanze impiegate nel prodotto si erano rivelate benefiche nel trattamento di
malattie come il Parkinson e l’Alzheimer.
Era il Nas di Livorno ad effettuare
la segnalazione all’AGCM, la quale intraprendeva la relativa istruttoria.
Veniva, quindi, acquisito il parere dell’INRAN, il quale evidenziava che fin
dagli anni ’80 erano noti gli effetti del fruttosio nel ridimensionare le
conseguenze dell’assunzione di alcool (quindi, il prodotto non era “nuovo” come
pubblicizzato), ma gli studi sul tema avevano fornito risultati contrastanti,
dovuti in particolare alla tempistica della somministrazione di fruttosio e
glucosio rispetto alla ingestione di alcool. Inoltre, mancavano evidenze
scientifiche che la bevanda in questione o gli ingredienti utilizzati in essa
potessero coadiuvare la lotta alle malattie citate. L’istituto di ricerca
concludeva nel senso che un sovradosaggio nella assunzione della bevanda avrebbe
potuto recare effetti negativi ai diabetici a causa del suo forte carico di
fruttosio. Parere negativo era rilasciato anche dall’Istituto superiore di
sanità e altrettanto dall’Autorità garante per le Comunicazioni, che
stigmatizzava l’idoneità dei messaggi pubblicitari a indurre i consumatori a
trascurare “le normali dosi di prudenza e continenza nel consumo di alcool,
sulla base dell’erroneo convincimento della disponibilità di un prodotto in
grado di produrre effetti antagonisti a quelli derivanti dall’assunzione di
bevande alcoliche”. È un po’ come, se non ricordiamo male, nel film Johnny
Stecchino, in cui Roberto Benigni riteneva di poter ingurgitare spropositate
quantità di cibo in virtù di una particolare sostanza che si supponeva lo
“bruciasse”.
In altri termini il pericolo per la salute insito nella
pubblicizzazione della bevanda risiedeva nell’indurre il pubblico, specie i
giovani, a non diffidare dell’alcool e delle sue conseguenze, in quanto
“protetti” dagli effetti benefici della bevanda in questione, ingigantiti dal
modo di presentare il prodotto. Inoltre, questo poteva diventare deleterio per i
bambini e per i diabetici per la rilevante presenza di fruttosio. L’AGCM
sanzionava la ditta importatrice e distributrice del prodotto con una multa e
decretava la sospensione della diffusione dei messaggi ingannevoli.
Questa
decisione veniva appellata davanti al T.A.R. per ragioni procedurali e di
merito. Sotto il primo aspetto veniva lamentato che pur a fronte della
documentazione scientifica prodotta dall’importatore – che, a suo dire,
dimostrava l’esistenza degli effetti benefici decantati – l’AGCM l’aveva
superata senza disporre adeguato approfondimento peritale. Il T.A.R. ha
obiettato che è nella discrezionalità dell’AGCM decidere se conferire o meno
perizia, purché la decisione sia adeguatamente motivata, come avvenuto nella
specie.
Quanto al merito l’appellante sottolineava che la documentazione
prodotta, contemplante anche studi di università straniere, supportava la
veridicità del messaggio pubblicitario. Sul punto il T.A.R. ha eccepito che dai
suddetti studi non si evincevano gli effetti decantati con quel grado di
assolutezza con cui erano prospettati nella pubblicità. Ciò confermava
l’ingannevolezza dei messaggi diffusi e il ricorso veniva respinto.

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