La Corte, ricordando l’art. 33 ricorda che “i procedimenti per erogazioni da
parte degli Organismi pagatori riconosciuti sono sospesi riguardo ai beneficiari
nei cui confronti siano pervenute, da parte di organismi di accertamento e di
controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico
del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente
accertati”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2010, proposto
da:
G.L.D.S., rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Giunta, con domicilio
eletto presso Gaetano Giunta in Catania, viale Africa,
152;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Agea – Roma, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia
Ognina, 149;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del
provvedimento adottato dal Direttore Area Amministrativa Agea del 15.2.2010,
deliberazione n. 343/2009, prot. n. UCCU.2010.861, e prot. n. UCCCU.2010.948,
del 19.2.2010, comunicato il 20 marzo 2010, con il quale è stata disposta la
sospensione del procedimento per l’erogazione della contribuzione comunitaria
afferente il settore sviluppo rurale per le campagne 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 e 2006, pari ad Euro 91.548,71 e fino a concorrenza dell’importo di Euro
102.637,36, corrispondente all’importo del contributo oltre interessi;
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste e di Agea – Roma;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza
pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del
processo – Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va pertanto
accolto.
Non può essere accolto il motivo di ricorso con cui viene fatta
valere la violazione del giudicato di cui alla sentenza della II Sezione di
questo Tribunale n. 283 del 19.02.2008, con cui, sul presupposto che le
irregolarità di cui sopra erano ancora sub judice, è stato annullato il
provvedimento dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste con cui anche
l’attuale ricorrente era stato escluso dall’elenco degli operatori
dell’agricoltura ritenuti idonei dagli organismi di controllo per gli anni 2002
e 2003.
Infatti, a prescindere dal diverso petitum, appare troncante la
circostanza che l’AGEA, autrice del provvedimento impugnato con il ricorso in
esame, non è stata parte di quel giudizio, con la conseguenza che quel giudicato
non può ora vincolarla, visto che l’art. 2909 c.c., relativo alla “cosa
giudicata” dispone che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in
giudicato fa stato a ogni effetto (solo) “tra le parti, i loro eredi o aventi
causa”.
Invece, il Collegio ritiene assorbente il motivo con cui il
ricorrente lamenta l’assoluta sproporzione, dovuta sia ad un travisamento dei
fatti che ad una malsana prassi di quell’Ente, tra la somma di cui la Guardia di
Finanza – GdF contesta l’indebita percezione, peraltro limitata al 2003 (Euro
15.235,20) e 2004 (Euro 16.564,00), e che viene indicata in Euro 31.799,20, e
quella per cui l’AGEA, con riferimento a qualsiasi contributo ancora da
percepire, ha con il provvedimento impugnato invece disposto la sospensione,
pari ad Euro 91.548,71 oltre interessi, per un totale di Euro 102.637,36.
Il
provvedimento impugnato risulta infatti palesemente illegittimo almeno sotto due
distinti profili.
Il primo aspetto è legato ad un ingiustificabile
travisamento dei fatti, perché nel provvedimento si fa riferimento ad una
indebita percezione di contributi per gli anni dal 2001 al 2006, mentre il
verbale della GdF è inequivoco nel fare riferimento solo al 2003 e 2004.
Il
secondo profilo, invece, riguarda la circostanza che il dirigente autore del
provvedimento impugnato ha negligentemente allargato il campo di applicazione
della normativa di riferimento, individuata nell’art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001,
che è stato violato e falsamente applicato.
Infatti, il citato art. 33 si
limita a disporre che “i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi
pagatori riconosciuti…sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti
siano pervenute, da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie
circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio
comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”; ma
naturalmente, detta disposizione non soltanto non impone, ma neppure consente,
che a fronte di una contestazione di indebita percezione di un minimo importo,
quale è quello di cui si discute in questo caso, l’Ente pagatore sospenda a
tempo indefinito, “finché i fatti non siano definitivamente accertati”,
l’erogazione per il futuro di qualsiasi somma il soggetto in questione avrebbe
diritto a ricevere, anche quando a garantire l’Ente, e l’intera Comunità
Europea, del recupero della somma indebitamente erogata, sia sufficiente
sospendere il pagamento di una somma di consistenza analoga di quella
contestata, magari maggiorata degli interessi, e persino con riserva, dopo un
adeguato periodo di tempo, di riesaminare la congruità della somma di cui si è
sospesa l’erogazione, qualora i fatti contestati non siano stati ancora
“definitivamente accertati”.
E questo, se non altro, in osservanza dell’art.
1 della L. 241/90, ai sensi del quale l’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta, tra l’altro, “dai princìpi dell’ordinamento
comunitario”, tra cui rientra, in particolare, quello di proporzionalità, che
impone che l’Amministrazione adotti la soluzione idonea e adeguata, comportante
il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti, e si risolve, in
sostanza, nell’affermazione secondo cui le autorità non possono imporre, sia con
atti normativi che con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà
del cittadino in misura sproporzionata, e cioè superiore a quella strettamente
necessaria per il raggiungimento dello scopo che l’autorità è tenuta a
realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato
all’obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento
ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr., ex
multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 22 novembre 2010 n. 25589).
Di
conseguenza, il provvedimento impugnato va annullato, nella parte in cui eccede
la somma di cui è stata effettivamente contestata al ricorrente l’indebita
percezione, maggiorata degli interessi maturati alla data di adozione del
provvedimento stesso.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione
staccata di Catania – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per
l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione al
pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in Euro
3.500,00, oltre Iva e Cpa, nonché al rimborso spese generali al 12,50% e del
contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
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Agricoltura, sospensione delle erogazioni per indebite percezioni di erogazioni a carico de bilancio comunitario
T.A.R. Sicilia Catania, Sezione IV, sentenza n. 1400 del 7 giugno 2011
La Corte, ricordando l’art. 33 ricorda che “i procedimenti per erogazioni da
parte degli Organismi pagatori riconosciuti sono sospesi riguardo ai beneficiari
nei cui confronti siano pervenute, da parte di organismi di accertamento e di
controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico
del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente
accertati”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2010, proposto
da:
G.L.D.S., rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Giunta, con domicilio
eletto presso Gaetano Giunta in Catania, viale Africa,
152;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Agea – Roma, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia
Ognina, 149;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del
provvedimento adottato dal Direttore Area Amministrativa Agea del 15.2.2010,
deliberazione n. 343/2009, prot. n. UCCU.2010.861, e prot. n. UCCCU.2010.948,
del 19.2.2010, comunicato il 20 marzo 2010, con il quale è stata disposta la
sospensione del procedimento per l’erogazione della contribuzione comunitaria
afferente il settore sviluppo rurale per le campagne 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 e 2006, pari ad Euro 91.548,71 e fino a concorrenza dell’importo di Euro
102.637,36, corrispondente all’importo del contributo oltre interessi;
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste e di Agea – Roma;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza
pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del
processo – Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va pertanto
accolto.
Non può essere accolto il motivo di ricorso con cui viene fatta
valere la violazione del giudicato di cui alla sentenza della II Sezione di
questo Tribunale n. 283 del 19.02.2008, con cui, sul presupposto che le
irregolarità di cui sopra erano ancora sub judice, è stato annullato il
provvedimento dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste con cui anche
l’attuale ricorrente era stato escluso dall’elenco degli operatori
dell’agricoltura ritenuti idonei dagli organismi di controllo per gli anni 2002
e 2003.
Infatti, a prescindere dal diverso petitum, appare troncante la
circostanza che l’AGEA, autrice del provvedimento impugnato con il ricorso in
esame, non è stata parte di quel giudizio, con la conseguenza che quel giudicato
non può ora vincolarla, visto che l’art. 2909 c.c., relativo alla “cosa
giudicata” dispone che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in
giudicato fa stato a ogni effetto (solo) “tra le parti, i loro eredi o aventi
causa”.
Invece, il Collegio ritiene assorbente il motivo con cui il
ricorrente lamenta l’assoluta sproporzione, dovuta sia ad un travisamento dei
fatti che ad una malsana prassi di quell’Ente, tra la somma di cui la Guardia di
Finanza – GdF contesta l’indebita percezione, peraltro limitata al 2003 (Euro
15.235,20) e 2004 (Euro 16.564,00), e che viene indicata in Euro 31.799,20, e
quella per cui l’AGEA, con riferimento a qualsiasi contributo ancora da
percepire, ha con il provvedimento impugnato invece disposto la sospensione,
pari ad Euro 91.548,71 oltre interessi, per un totale di Euro 102.637,36.
Il
provvedimento impugnato risulta infatti palesemente illegittimo almeno sotto due
distinti profili.
Il primo aspetto è legato ad un ingiustificabile
travisamento dei fatti, perché nel provvedimento si fa riferimento ad una
indebita percezione di contributi per gli anni dal 2001 al 2006, mentre il
verbale della GdF è inequivoco nel fare riferimento solo al 2003 e 2004.
Il
secondo profilo, invece, riguarda la circostanza che il dirigente autore del
provvedimento impugnato ha negligentemente allargato il campo di applicazione
della normativa di riferimento, individuata nell’art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001,
che è stato violato e falsamente applicato.
Infatti, il citato art. 33 si
limita a disporre che “i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi
pagatori riconosciuti…sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti
siano pervenute, da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie
circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio
comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”; ma
naturalmente, detta disposizione non soltanto non impone, ma neppure consente,
che a fronte di una contestazione di indebita percezione di un minimo importo,
quale è quello di cui si discute in questo caso, l’Ente pagatore sospenda a
tempo indefinito, “finché i fatti non siano definitivamente accertati”,
l’erogazione per il futuro di qualsiasi somma il soggetto in questione avrebbe
diritto a ricevere, anche quando a garantire l’Ente, e l’intera Comunità
Europea, del recupero della somma indebitamente erogata, sia sufficiente
sospendere il pagamento di una somma di consistenza analoga di quella
contestata, magari maggiorata degli interessi, e persino con riserva, dopo un
adeguato periodo di tempo, di riesaminare la congruità della somma di cui si è
sospesa l’erogazione, qualora i fatti contestati non siano stati ancora
“definitivamente accertati”.
E questo, se non altro, in osservanza dell’art.
1 della L. 241/90, ai sensi del quale l’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta, tra l’altro, “dai princìpi dell’ordinamento
comunitario”, tra cui rientra, in particolare, quello di proporzionalità, che
impone che l’Amministrazione adotti la soluzione idonea e adeguata, comportante
il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti, e si risolve, in
sostanza, nell’affermazione secondo cui le autorità non possono imporre, sia con
atti normativi che con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà
del cittadino in misura sproporzionata, e cioè superiore a quella strettamente
necessaria per il raggiungimento dello scopo che l’autorità è tenuta a
realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato
all’obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento
ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr., ex
multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 22 novembre 2010 n. 25589).
Di
conseguenza, il provvedimento impugnato va annullato, nella parte in cui eccede
la somma di cui è stata effettivamente contestata al ricorrente l’indebita
percezione, maggiorata degli interessi maturati alla data di adozione del
provvedimento stesso.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione
staccata di Catania – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per
l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione al
pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in Euro
3.500,00, oltre Iva e Cpa, nonché al rimborso spese generali al 12,50% e del
contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
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