Nella sentenza, la Corte risolve il quesito circa la possibilità di ritenere
integrato il delitto di tentativo di frode in commercio (artt. 56 e 515 cod.
pen.) nel caso dì detenzione, presso il “magazzino prodotti finiti” dell’impresa
di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza
destinati non al consumatore finale, bensì ad utilizzatoli commerciali
intermedi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TRANI;
nei
confronti di:
1) B.D. N. IL (OMISSIS) C/;
2) C.D.A. C/;
3) C.D. N. IL
(OMISSIS) C/;
4) CI.CA. N. IL (OMISSIS) C/;
5) R.G. N. IL (OMISSIS)
C/;
avverso l’ordinanza n. 3512/2010 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
23/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO
FIALE;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MAZZOTTA Gabriele il quale ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito il
difensore avv.to LAFORGIA Michele, il quale ha chiesto la declaratoria di
inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Svolgimento del
processo – Motivi della decisione
Il N.A.S. di Bari, in data
20.5.2010, sottoponeva a sequestro probatorio kg. 90.000 di prodotti sfarinati
vari (farine, semole e semolati), rinvenuti nel magazzino “prodotti finiti”
della s.p.a.
“Semolificio A. Moramarco” sito in (OMISSIS), rilevando
che:
– su una parte delle relative confezioni era stata omessa la indicazione
della reale sede dello stabilimento di produzione/confezionamento, coincidente
appunto con quello sito in (OMISSIS);
– su altra parte delle confezioni
medesime era stata apposta la dicitura “prodotto confezionato nello
stabilimento: via (OMISSIS)”, non veritiera in quanto gli sfarinati erano stati
confezionati nello stabilimento di (OMISSIS);
– su altra parte ancora era
stata apposta la dicitura “prodotto confezionato nello stabilimento: (OMISSIS)”,
non veritiera in quanto gli sfarinati erano stati confezionati nello
stabilimento di (OMISSIS), ma non prodotti dal “(OMISSIS)”.
Il P.M presso il
Tribunale di Trani instaurava, quindi, procedimento penale – nei confronti di
B.D., C.D. A., C.D., C.C. e R. G. – in relazione: a) sia al reato di cui agli
artt. 110, 81, 56 e 515 cod. pen., per avere concorso nella detenzione per il
commercio di prodotti sfarinati vari che, per origine e provenienza, erano
diversi dalle indicazioni riportate sulle etichette delle relative confezioni ed
erano perciò idonei a frodare gli acquirenti;
b) sia all’illecito
amministrativo di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, artt. 17 e 18.
Avendo lo
stesso P.M. rigettato una richiesta di dissequestro dei prodotti, veniva
proposta opposizione ex art. 263 c.p.p., comma 5, che il G.I.P. del Tribunale di
Trani accoglieva con ordinanza del 23.7.2010, disponendo la restituzione
all’avente diritto di quanto sequestrato.
Il G.I.P. rilevava che:
– Il
D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 3, comma 1, lett. f), impone l’indicazione sui
prodotti in oggetto della “sede dello stabilimento di produzione o di
confezionamento” soltanto quando si tratta di “prodotti alimentari
preconfezionati destinati al consumatore” e non, invece, quando tali prodotti
siano “destinati all’industria, agli utilizzatoli commerciali intermedi ed agli
artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori
lavorazioni” (ipotesi diversa prevista dallo stesso D.Lgs. n. 109 del 1992, art.
17). Nella vicenda in esame sussisteva la prova che i prodotti sottoposti a
sequestro non erano destinati ai consumatori (nè a ristoranti, ospedali, mense
ed altre collettività analoghe).
– Le indicazioni in oggetto, inoltre, devono
figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari “nel momento
in cui questi sono posti in vendita al consumatore” (D.Lgs. n. 109 del 1992,
art. 3, comma 3).
– Nella specie, dunque, potrebbe al più configurarsi il
solo illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, art.
18.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trani, il quale ha eccepito che gli sfarinati
già in sequestro erano “pronti per la commercializzazione” e la maggior parte di
essi non si caratterizzava per la mancata indicazione dello stabilimento di
produzione o di confezionamento (integrante illecito amministrativo in caso di
destinazione al consumatore), ma recava in etichetta una provenienza falsa,
perchè diversa da quella indicata, e che, in tal modo, sarebbe stata promessa al
momento della loro consegna anche soltanto agli altri operatori del settore
molitorio e/o cerealicolo: fatto, questo, configurante il reato di cui agli
artt. 56 e 515 cod. pen., essendo la norma penale finalizzata alla tutela sia
dei consumatori finali sia degli stessi commercianti.
I prodotti, dunque,
come falsamente confezionati, non potevano essere restituiti, perchè da
confiscarsi ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2, n. 2.
Il difensore degli
indagati B., C.D.A. e C. ha depositato memoria, in data 7.2.2011, intesa a
contrastare le argomentazioni svolte dal P.M. ricorrente. In tale atto difensivo
si sottolinea, in particolare, che il D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 18 aveva, in
origine, la seguente formulazione: “salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non
conformi alle norme del presente decreto, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da …”.
Il D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181, art. 16
ha modificato, però, la disposizione anzidetta, eliminando la clausola di
riserva iniziale, sicchè deve ritenersi che attualmente alla violazione di
taluna delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 109 del 1992, artt. 3 e 17
consegue esclusivamente l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
successivo art. 18, medesimo D.Lgs..
Il ricorso del P.M. è fondato e merita
accoglimento in relazione agli sfarinati caratterizzati dalla indicazione di una
provenienza falsa in quanto non corrispondente a quella effettiva.
Il D.Lgs.
n. 109 del 1992, art. 3 prescrive che i prodotti alimentari preconfezionati
“destinati al consumatore” devono riportare l’indicazione della sede dello
stabilimento di produzione o di confezionamento (comma 1, lett. f) e che tale
indicazione deve figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti
alimentari “nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore”
(comma 3).
Ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 17,
l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
non è necessaria, invece, per “i prodotti alimentari destinati all’industria,
agli utilizzatoli commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi
professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni”.
Le
violazioni alle disposizioni degli anzidetto artt. 3 e 17 sono effettivamente
punite con sanzioni amministrative pecuniarie dal D.Lgs. n. 109 del 1992,
successivo art. 18, come modificato dal D.Lgs. n. 181 del 2003 e dal D.Lgs. n.
99 del 2004.
L’illecito amministrativo risulta, del resto, già contestato
nell’imputazione formulata dal P.M..
La questione di diritto posta dal
ricorso in esame riguarda, però, il diverso quesito della possibilità di
ritenere integrato il delitto di tentativo di frode in commercio (artt. 56 e 515
cod. pen.) nel caso dì detenzione, presso il “magazzino prodotti finiti”
dell’impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di
provenienza destinati non al consumatore finale, bensì ad utilizzatoli
commerciali intermedi: quesito che deve essere risolto alla stregua dei
principi, già enunciati da questa Corte, secondo i quali:
– la fattispecie di
cui all’art. 515 cod. pen. è posta a tutela sia dei consumatori sia degli stessi
commercianti (vedi Cass., sez. 3, 8.9.2004, n. 36056);
– nella nozione di
dichiarazione, alla quale si riferisce l’art. 515 cod. pen., rientrano anche le
indicazioni circa l’origine e la provenienza della mercè, essendo esse idonee a
trarre in inganno l’acquirente che riceve l’aliud pro alio (vedi Cass., sez. 3,
4.7.2008, n. 27105).
Deve ritenersi, a giudizio del Collegio, che le
disposizioni del D.Lgs. n. 109 del 1992, anche dopo le modifiche introdotte dal
D.Lgs. n. 181 del 2003, si pongono in una relazione di concorso reale con il
delitto di cui all’art. 515 c.p., per la diversa obiettività giuridica e per il
diverso interesse protetto: garanzia della qualità dei prodotti venduti, nel
primo caso; tutela della correttezza e lealtà commerciale, nel secondo.
Sul
punto questa Corte ha già affermato che tra la previsione di cui al D.Lgs. n.
109 del 1992, art. 2 (per la quale pure è comminata soltanto sanzione
amministrativa pecuniaria dal successivo art. 18) e quella di cui all’art. 515
c.p. non sussiste alcun rapporto di specialità, stante il diverso ambito di
operatività delle due disposizioni (vedi Cass. sez. 3^: 15.1.2008, n. 2019 e
20.4.2001, n. 16062).
Nella vicenda in esame il Tribunale non ha valutato la
possibilità di configurare, allo stato delle indagini, il “fumus” del compimento
di atti che possano considerarsi diretti in modo non equivoco ad un esercizio
sleale del commercio, in quanto prodromici alla immissione nel ciclo
distributivo di prodotti che presentano caratteristiche diverse da quelle
indicate.
Sul punto, conseguentemente, ed alla stregua dei principi di
diritto dianzi enunciati, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Trani.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l’ordinanza impugnata con
rinvio al Tribunale di Trani.
Home » Frode in commercio per prodotti intermedi
Frode in commercio per prodotti intermedi
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 22313 del 6 giugno 2011 (udienza del 15 febbraio 2011)
Nella sentenza, la Corte risolve il quesito circa la possibilità di ritenere
integrato il delitto di tentativo di frode in commercio (artt. 56 e 515 cod.
pen.) nel caso dì detenzione, presso il “magazzino prodotti finiti” dell’impresa
di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza
destinati non al consumatore finale, bensì ad utilizzatoli commerciali
intermedi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TRANI;
nei
confronti di:
1) B.D. N. IL (OMISSIS) C/;
2) C.D.A. C/;
3) C.D. N. IL
(OMISSIS) C/;
4) CI.CA. N. IL (OMISSIS) C/;
5) R.G. N. IL (OMISSIS)
C/;
avverso l’ordinanza n. 3512/2010 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
23/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO
FIALE;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MAZZOTTA Gabriele il quale ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito il
difensore avv.to LAFORGIA Michele, il quale ha chiesto la declaratoria di
inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Svolgimento del
processo – Motivi della decisione
Il N.A.S. di Bari, in data
20.5.2010, sottoponeva a sequestro probatorio kg. 90.000 di prodotti sfarinati
vari (farine, semole e semolati), rinvenuti nel magazzino “prodotti finiti”
della s.p.a.
“Semolificio A. Moramarco” sito in (OMISSIS), rilevando
che:
– su una parte delle relative confezioni era stata omessa la indicazione
della reale sede dello stabilimento di produzione/confezionamento, coincidente
appunto con quello sito in (OMISSIS);
– su altra parte delle confezioni
medesime era stata apposta la dicitura “prodotto confezionato nello
stabilimento: via (OMISSIS)”, non veritiera in quanto gli sfarinati erano stati
confezionati nello stabilimento di (OMISSIS);
– su altra parte ancora era
stata apposta la dicitura “prodotto confezionato nello stabilimento: (OMISSIS)”,
non veritiera in quanto gli sfarinati erano stati confezionati nello
stabilimento di (OMISSIS), ma non prodotti dal “(OMISSIS)”.
Il P.M presso il
Tribunale di Trani instaurava, quindi, procedimento penale – nei confronti di
B.D., C.D. A., C.D., C.C. e R. G. – in relazione: a) sia al reato di cui agli
artt. 110, 81, 56 e 515 cod. pen., per avere concorso nella detenzione per il
commercio di prodotti sfarinati vari che, per origine e provenienza, erano
diversi dalle indicazioni riportate sulle etichette delle relative confezioni ed
erano perciò idonei a frodare gli acquirenti;
b) sia all’illecito
amministrativo di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, artt. 17 e 18.
Avendo lo
stesso P.M. rigettato una richiesta di dissequestro dei prodotti, veniva
proposta opposizione ex art. 263 c.p.p., comma 5, che il G.I.P. del Tribunale di
Trani accoglieva con ordinanza del 23.7.2010, disponendo la restituzione
all’avente diritto di quanto sequestrato.
Il G.I.P. rilevava che:
– Il
D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 3, comma 1, lett. f), impone l’indicazione sui
prodotti in oggetto della “sede dello stabilimento di produzione o di
confezionamento” soltanto quando si tratta di “prodotti alimentari
preconfezionati destinati al consumatore” e non, invece, quando tali prodotti
siano “destinati all’industria, agli utilizzatoli commerciali intermedi ed agli
artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori
lavorazioni” (ipotesi diversa prevista dallo stesso D.Lgs. n. 109 del 1992, art.
17). Nella vicenda in esame sussisteva la prova che i prodotti sottoposti a
sequestro non erano destinati ai consumatori (nè a ristoranti, ospedali, mense
ed altre collettività analoghe).
– Le indicazioni in oggetto, inoltre, devono
figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari “nel momento
in cui questi sono posti in vendita al consumatore” (D.Lgs. n. 109 del 1992,
art. 3, comma 3).
– Nella specie, dunque, potrebbe al più configurarsi il
solo illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, art.
18.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trani, il quale ha eccepito che gli sfarinati
già in sequestro erano “pronti per la commercializzazione” e la maggior parte di
essi non si caratterizzava per la mancata indicazione dello stabilimento di
produzione o di confezionamento (integrante illecito amministrativo in caso di
destinazione al consumatore), ma recava in etichetta una provenienza falsa,
perchè diversa da quella indicata, e che, in tal modo, sarebbe stata promessa al
momento della loro consegna anche soltanto agli altri operatori del settore
molitorio e/o cerealicolo: fatto, questo, configurante il reato di cui agli
artt. 56 e 515 cod. pen., essendo la norma penale finalizzata alla tutela sia
dei consumatori finali sia degli stessi commercianti.
I prodotti, dunque,
come falsamente confezionati, non potevano essere restituiti, perchè da
confiscarsi ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2, n. 2.
Il difensore degli
indagati B., C.D.A. e C. ha depositato memoria, in data 7.2.2011, intesa a
contrastare le argomentazioni svolte dal P.M. ricorrente. In tale atto difensivo
si sottolinea, in particolare, che il D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 18 aveva, in
origine, la seguente formulazione: “salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non
conformi alle norme del presente decreto, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da …”.
Il D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181, art. 16
ha modificato, però, la disposizione anzidetta, eliminando la clausola di
riserva iniziale, sicchè deve ritenersi che attualmente alla violazione di
taluna delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 109 del 1992, artt. 3 e 17
consegue esclusivamente l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
successivo art. 18, medesimo D.Lgs..
Il ricorso del P.M. è fondato e merita
accoglimento in relazione agli sfarinati caratterizzati dalla indicazione di una
provenienza falsa in quanto non corrispondente a quella effettiva.
Il D.Lgs.
n. 109 del 1992, art. 3 prescrive che i prodotti alimentari preconfezionati
“destinati al consumatore” devono riportare l’indicazione della sede dello
stabilimento di produzione o di confezionamento (comma 1, lett. f) e che tale
indicazione deve figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti
alimentari “nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore”
(comma 3).
Ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 17,
l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
non è necessaria, invece, per “i prodotti alimentari destinati all’industria,
agli utilizzatoli commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi
professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni”.
Le
violazioni alle disposizioni degli anzidetto artt. 3 e 17 sono effettivamente
punite con sanzioni amministrative pecuniarie dal D.Lgs. n. 109 del 1992,
successivo art. 18, come modificato dal D.Lgs. n. 181 del 2003 e dal D.Lgs. n.
99 del 2004.
L’illecito amministrativo risulta, del resto, già contestato
nell’imputazione formulata dal P.M..
La questione di diritto posta dal
ricorso in esame riguarda, però, il diverso quesito della possibilità di
ritenere integrato il delitto di tentativo di frode in commercio (artt. 56 e 515
cod. pen.) nel caso dì detenzione, presso il “magazzino prodotti finiti”
dell’impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di
provenienza destinati non al consumatore finale, bensì ad utilizzatoli
commerciali intermedi: quesito che deve essere risolto alla stregua dei
principi, già enunciati da questa Corte, secondo i quali:
– la fattispecie di
cui all’art. 515 cod. pen. è posta a tutela sia dei consumatori sia degli stessi
commercianti (vedi Cass., sez. 3, 8.9.2004, n. 36056);
– nella nozione di
dichiarazione, alla quale si riferisce l’art. 515 cod. pen., rientrano anche le
indicazioni circa l’origine e la provenienza della mercè, essendo esse idonee a
trarre in inganno l’acquirente che riceve l’aliud pro alio (vedi Cass., sez. 3,
4.7.2008, n. 27105).
Deve ritenersi, a giudizio del Collegio, che le
disposizioni del D.Lgs. n. 109 del 1992, anche dopo le modifiche introdotte dal
D.Lgs. n. 181 del 2003, si pongono in una relazione di concorso reale con il
delitto di cui all’art. 515 c.p., per la diversa obiettività giuridica e per il
diverso interesse protetto: garanzia della qualità dei prodotti venduti, nel
primo caso; tutela della correttezza e lealtà commerciale, nel secondo.
Sul
punto questa Corte ha già affermato che tra la previsione di cui al D.Lgs. n.
109 del 1992, art. 2 (per la quale pure è comminata soltanto sanzione
amministrativa pecuniaria dal successivo art. 18) e quella di cui all’art. 515
c.p. non sussiste alcun rapporto di specialità, stante il diverso ambito di
operatività delle due disposizioni (vedi Cass. sez. 3^: 15.1.2008, n. 2019 e
20.4.2001, n. 16062).
Nella vicenda in esame il Tribunale non ha valutato la
possibilità di configurare, allo stato delle indagini, il “fumus” del compimento
di atti che possano considerarsi diretti in modo non equivoco ad un esercizio
sleale del commercio, in quanto prodromici alla immissione nel ciclo
distributivo di prodotti che presentano caratteristiche diverse da quelle
indicate.
Sul punto, conseguentemente, ed alla stregua dei principi di
diritto dianzi enunciati, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Trani.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l’ordinanza impugnata con
rinvio al Tribunale di Trani.
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