Importazioni, responsabilità e non conformità degli alimenti

Condividi

Cassazione penale, sentenza n. 17547 del 7 maggio 2010 (riferimenti normativi: articoli 5 e 19 della legge 283/1962)

L’importatore di prodotti alimentari risponde della non conformità della
merce se non effettua gli accertamenti necessari a scongiurarne l’immissione in
commercio, anche se si tratta di prodotti in confezioni
originali.

La vicenda riguarda un commerciante di prodotti ittici
che aveva importato dalla Spagna del tonno confezionato sottovuoto, in origine
proveniente dal Vietnam. A seguito di analisi di laboratorio effettuate su
alcune unità campionarie del prodotto era emerso che il tonno presentava
monossido di carbonio, additivo non consentito. Conseguentemente detto
commerciante – più precisamente si trattava del rappresentante legale di una
società – veniva condannato alla pena di € 5.000 di ammenda per violazione
dell’art. 5, lett. g), l. 283/1962.
Nell’impugnazione avanzata contro la
sentenza la difesa eccepiva che, trattandosi di prodotti confezionati, nessun
accertamento particolare era pretendibile da parte del
commerciante/importatore.
La questione è nota, ma merita inquadrarla
correttamente. Secondo la giurisprudenza consolidata non solo il produttore,
bensì anche il rivenditore di prodotti sfusi ha l’obbligo di garantire la
perfetta conformità igienico-sanitaria della merce esitata o da esitare al
consumo. Ciò comporta la necessità, se del caso, del compimento di analisi di
controllo, salvo che la deperibilità del prodotto sia talmente rapida da non
consentire accertamenti di questo tipo per i tempi di risposta (talvolta
distinguendo tra rivenditore all’ingrosso e rivenditore al dettaglio, solo
quest’ultimo potendo – nelle circostanze suddette – eludere l’obbligo che
altrimenti grava di regola su di lui). Per i prodotti confezionati il discorso è
completamente diverso.
Infatti, l’art. 19 della legge 283/1962
“deresponsabilizza” il mero rivenditore di prodotti in confezioni originali
relativamente ai vizi intriseci, purché le confezioni siano integre e il
rivenditore non sia a conoscenza della violazione. Orbene, ed è questo il punto,
questa “esimente” non opera nel caso dell’importatore. Infatti, l’art. 12 della
legge 283/1962 vieta l’introduzione nel territorio dello Stato di qualsiasi
prodotto alimentare non conforme ai requisiti previsti dalla normativa nazionale
e rimanda all’art. 6 per le sanzioni alla violazione del divieto. Peraltro, nel
caso di prodotti comunitari che siano in regola con la disciplina comunitaria
armonizzata non può essere fatta valere, tanto meno sul piano penale, la
eventuale difformità degli stessi rispetto alla normativa interna, che andrebbe
perciò disapplicata. Quando poi non vi si sia armonizzazione comunitaria,
nondimeno opera analogo criterio di legittima commercializzazione in base al
principio del “mutuo riconoscimento”. Questo principio, che discende da quello
di libera circolazione delle merci nell’ambito dell’Unione europea (Ue),
comporta che se un prodotto è legalmente fabbricato e/o commercializzato in un
Paese membro, non può esserne vietata la circolazione in nessuno dei Paesi che
fanno parte della Ue.
Vi sono, però, dei limiti a questo principio, quando
cioè lo Stato membro possa far valere il prioritario criterio di tutela della
salute dei consumatori per imporre l’applicazione della legge interna in ipotesi
più restrittiva. Questo capita, per esempio, in materia di additivi, in quanto
essi appartengono a quella categoria di sostanze potenzialmente pericolose, per
le quali è corretto far valere il principio di precauzione.
Nel nostro caso
si trattava, appunto, di additivazione non consentita. Peraltro, la Corte non ha
avuto bisogno di scomodare i principi di cui sopra, in quanto evidentemente non
erano oggetto del ricorso. Il problema si poteva porre sotto il profilo della
lesione del principio della libera circolazione, in quanto il tonno era stato
“nazionalizzato” in Spagna, Paese comunitario, con la conseguenza di poter
circolare in linea di principio in qualsiasi altro Stato membro. In realtà, come
si diceva, ove questa eccezione fosse stata mossa, la Corte avrebbe potuto
agevolmente opporre le prioritarie ragioni di tutela della salute di cui si è
detto.
La Corte si è limitata a osservare che l’obbligo di controllo della
conformità del prodotto gravava sull’importatore in quanto l’alimento proveniva
dal Vietnam. Questa è una considerazione molto pertinente (anche se la Corte non
ha avuto necessità di svilupparla al di là dell’affermazione di principio), in
quanto l’origine del prodotto in un Paese che non ha (o si suppone che non
abbia) una legislazione comparabile con la nostra dal punto di vista della
tutela igienico-sanitaria merita una particolare diligenza nella
commercializzazione sul territorio nazionale. Tanto è vero che, al contrario, si
è talvolta affermato che la provenienza da altro Paese della Ue potrebbe
autorizzare una minor diligenza nei controlli, proprio perché il prodotto si
deve supporre che sia stato all’origine oggetto di controlli analoghi a quelli
pretesi dalla nostra legislazione.
Come ulteriore ragione per la quale
l’importatore doveva utilizzare sistemi di controllo, la Cassazione ha aggiunto
il fatto che “erano chiaramente percepibili gli effetti dell’additivo per
l’innaturale colorazione rosso ciliegia del tonno”. In verità, però, sfugge la
pertinenza dell’osservazione in quanto, trattandosi di prodotti confezionati,
non si intende come l’importatore potesse essere allarmato da un elemento che
non era in grado di percepire.
Ma qual è la ragione di fondo che giustifica
la diversità di trattamento tra il mero rivenditore di prodotti in confezioni
originali e l’importatore degli stessi? Le ragioni sono essenzialmente due. Da
una parte, vi è la differente legislazione del Paese estero, tale per cui non si
potrebbe imporre al produttore ivi localizzato di seguire la nostra normativa,
né vi è alcuna possibilità di vigilanza in loco secondo quest’ultima normativa.
Dall’altra, nella impossibilità di perseguire il produttore estero occorre
trasferire in capo all’importatore la responsabilità e la garanzia per
l’immissione in commercio nel nostro Paese di prodotti conformi alla normativa
italiana.
Cosa avrebbe, perciò, dovuto fare l’importatore per essere in
regola? Avrebbe certo dovuto sottoporre ad analisi, quanto meno a campione, la
merce importata, che per conseguenza non avrebbe dovuto essere destinata al
commercio.

Edicola web

Ti potrebbero interessare