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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 38857 del 20 novembre 2002 (udienza del 9 luglio 2002)

Svolgimento del processo – Motivi della
decisione

A carico di G.G., titolare di un pubblico esercizio,
bar-ristorante, sito in Milazzo ed imputata della contravvenzione di cui
all’art. 5, lett. d), della legge n. 283 del 1962, per aver detenuto a scopo di
vendita “crema pasticciera” contaminata da carica microbiotica e coliformi in
concentrazione eccedente i limiti di tolleranza, ha proposto ricorso per
cassazione contro la sentenza in epigrafe, con la quale è stata, all’esito di
giudizio di opposizione a decreto penale, dichiarata colpevole del suddetto
reato.
L’impugnazione è affidata a tre motivi.
Nel primo si deduce, ai
sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in rel. all’art. 194 c.p.p., la
violazione dell’art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, dell’art. 2 del D.M. 16
dicembre 1993 e dell’art. 223 disp. att. c.p.p., in ordine al procedimento di
analisi, per difetti afferenti la comunicazione iniziale, l’esito e la mancata
ripetizione.
Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. c) ed e), l’acritica acquisizione del mero dato documentale, non
confermato attraverso l’esame dibattimentale dell’analista, delle suddette
analisi.
Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e),
in rel. all’art. 530 c.p.p. e agli artt. 40, 42 e 43 c.p., all’art. 5 della
legge n. 283 del 1962, all’art. 521 c.p.p., si censura l’affermazione di
responsabilità pronunziata sulla base del mero dato formale della titolarità
della licenza, nonostante fosse emersa l’avvenuta cessione di fatto, ancorché
non ancora “volturata”, dell’esercizio ad una società, il cui preposto aveva
presenziato al prelievo dei campioni ed aveva ricevuto gli avvisi del
procedimento di analisi; sotto diverso profilo si censura l’introduzione di un
elemento di specificazione della colpa contravvenzionale, l’aver indebitamente
delegato l’attività soggetta ad autorizzazione sanitaria, modificativo della
contestazione iniziale.
Il primo motivo deduce una censura inammissibile,
attenendo ad una nullità soggetta al cosiddetto “regime intermedio” di cui
all’art. 180 c.p.p., che non è stata debitamente dedotta nel corso del giudizio
di merito (v., tra le altre, Cass. 3° n. 10209/97), dal cui verbale si rileva
soltanto una mera e generica opposizione, da parte della difesa, alla produzione
“documentale” addotta dal P.M., senza esplicitare che tale produzione con
specifico riferimento al referto di analisi sfavorevoli, fosse motivata dal
mancato rispetto delle formalit
à
partecipative al riguardo previste.
Sicché legittima deve ritenersi l’acquisizione da parte del giudice del
certificato di analisi, che riguardando sostanza deperibile, va considerato, al
pari del verbale di prelievo dei campioni, atto irripetibile compiuto dalla P.G.
(v., tra le altre, Cass. 3°, n. 6028/93, n. 11431/94), e come tale, ai sensi
dell’art. 431 c.p.p., comma 1, lett. b) inserito nel fascicolo per il
dibattimento, potendo essere utilizzato quale mezzo di prova.
Rimane così
superato il secondo motivo di ricorso, tanto più che nessuna sostanziale censura

è
stata formulata in ordine al concreto risultato delle analisi, avvenuto
su campioni il cui prelevamento presso l’esercizio “de quo”, oltre ad essere
stato testimonialmente confermato dai verbalizzanti, neppure
è
stato
contestato.
Non miglior sorte merita il terzo motivo, considerato che solo
con la dismissione della titolarità della licenza d’esercizio, autorizzazione
personale il cui esercizio non
è
trasferibile o delegabile senza il
consenso della P.A. che l’ha rilasciata, l’imprenditore esercente si libera
dall’osservanza degli obblighi, disciplinanti l’attività stessa, imposti dalla
legge e dall’autorità; sicché correttamente, nel caso di specie, in cui la
cosiddetta “voltura” della licenza non era ancora avvenuta, il cessionario che
di fatto aveva iniziato a gestire l’esercizio non poteva considerarsi che alla
stregua di un preposto della titolare.
Correttamente, pertanto, e senza
incorrere in alcuna modifica del fatto attribuito rispetto a quello contestato,
il giudice di merito ha ravvisato gli estremi della colpa contravvenzionale, che
può assumere anche i connotati di quella “in vigilando”, tenuto conto della
persistente titolarità della licenza che, ponendo la G. ancora quale principale
interlocutrice nei confronti della P.A. autorizzante e, conseguentemente,
dell’utenza dei consumatori, le imponeva di accertarsi che le persone, di fatto
operanti nell’ambito dell’azienda si attenessero alle disposizioni dettate per
la tutela della pubblica igiene. Tale elemento fattuale non andava
necessariamente specificato nel capo d’imputazione, essendo al riguardo
sufficiente l’indicazione della titolarità dell’esercizio e ben potendo, senza
eccedere i limiti della contestazione, il giudice di merito poi motivare in
ordine alle ragioni per le quali la condotta contravvenzionale è stata, ex art.
42 c.p., u.c., ravvisata a titolo di colpa a carico dell’imputata.
Al rigetto
del ricorso consegue, infine, la condanna della ricorrente alle spese del
giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

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