Svolgimento del processo
Con sentenza del
14.4.2005 il Tribunale di Tempio Pausania – Sezione distaccata di Olbia
assolveva B.A., per insussistenza del fatto ex art. 530 cpv. c.p.p., dal reato
di cui:
– alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. c), (per avere, quale
amministratore della s.r.l. “Bigi”, confezionato e distribuito al consumo una
partita di mitili contenenti cariche microbiche superiori a quanto previsto dal
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530 – acc. il (OMISSIS)).
Rilevava il Tribunale
che, presso la s.r.l. “Cobec” di Sassari, tecnici della prevenzione della U.S.L.
avevano prelevato, da una partita di kg. 100, campioni di molluschi bivalvi vivi
confezionati dalla s.r.l. “Bigi” che, sottoposti ad analisi presso l’Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sardegna, avevano evidenziato cariche
microbiche per conformi fecali superiori ai limiti normativamente
consentiti.
I campioni prelevati erano tre e ciascuno di essi era stato
suddiviso in due aliquote, in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 3 marzo
1993, n. 123, art. 4 e dal D.M. 16 dicembre 1993, art. 2.
Tali norme
prevedono, infatti, che i campioni degli alimenti deteriorabili (come i mitili)
vengano suddivisi non in due ma in quattro aliquote: la prima deve essere
utilizzata per le analisi, la seconda per la ripetizione di quelle analisi che
evidenziassero parametri non conformi ai limiti di legge; la terza deve essere
posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali perizie; la quarta
va consegnata al detentore del prodotto. Trattasi di disposizioni da
considerarsi speciali rispetto a quelle poste dall’art. 223 disp. att. c.p.p.,
ove non si fa riferimento ad un numero minimo di aliquote dei campioni e, nel
caso concreto, dall’inosservanza delle stesse, poste “a tutela delle garanzie
dell’interessato”, il Tribunale faceva derivare la inutilizzabilità dei
risultati delle analisi microbiologiche, con conseguente pronunzia assolutoria
sia pure ai sensi dell’art. 530 cpv. c.p.p..
Avverso tale sentenza hanno
proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio
Pausania ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Sezione
distaccata di Corte di Appello di Sassari.
1. Il Procuratore della Repubblica
ha eccepito che il D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4 si riferirebbe non a quattro
ma a tre aliquote: la prima destinata alla pre-analisi, la seconda all’eventuale
seconda analisi e la terza all’eventuale perizia. Il D.M. 16 dicembre 1993
effettivamente eleva a quattro il numero delle aliquote, “ma tale mutamento deve
intendersi privo di effetti giuridici, atteso che un atto amministrativo non può
modificare un decreto legislativo”.
Le norme anzidette, comunque dovrebbero
considerarsi “superate” dal D.P.R. 14 luglio 1995, art. 1, che approva l'”atto
di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome sui criteri
uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti
e delle bevande”, demandando alla competenza esclusiva regionale il predetto
controllo.
Nella specie, pertanto, deve applicarsi il “Piano regionale per la
vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei
molluschi bivalvi vivi” emanato dalla Regione Sardegna, che si discosta dal
sistema introdotto dal D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4 sul presupposto che
un’eventuale perizia giudiziaria, successiva alle analisi effettuate in sede
amministrativa, anche se disposta con incidente probatorio, verrebbe
ineluttabilmente eseguita su mitili privi di vitalità, le cui cariche microbiche
avrebbero subito inevitabili variazioni, che interverrebbero pure se il prodotto
venisse congelato o surgelato.
Nella fattispecie in esame il personale
tecnico della U.S.L. si è attenuto rettamente alle disposizioni regionali e
l’interessato è stato preavvertito del giorno, luogo ed ora dell’analisi, che si
sarebbe praticata in regime di accertamento non ripetibile (art. 360 c.p.p.) al
quale il contravventore avrebbe potuto assistere anche con l’ausilio di un
consulente (art. 223 disp. att. c.p.p.).
2. Il Procuratore generale ha
eccepito, a sua volta, violazione della legge processuale, in quanto il presunto
mancato rispetto delle formalità di cui all’art. 223 disp. att. c.p.p. sarebbe
stato illegittimamente rilevato dal giudice di ufficio, laddove invece, in
difetto di eccezioni difensive al riguardo, l’eventuale nullità a regime
intermedio doveva intendersi sanata per effetto della decadenza stabilita
dall’art. 182 c.p.p..
Il difensore ha depositato memoria rivolta a confutare
le argomentazioni dei ricorrenti.
Motivi della
decisione
Entrambi i ricorsi sono fondati e devono essere
accolti.
1. In punto di fatto deve evidenziarsi anzitutto che il prelevamento
dei campioni in oggetto venne eseguito (in data 14 ottobre 2003) presso un
supermercato alimentare gestito in Sassari dalla s.r.l.
“Colbec”. In quella
occasione, da una partita di Kg. 100 di molluschi bivalvi vivi confezionati
dalla s.r.l. “Bigi”, vennero prelevati tre campioni, ciascuno dei quali
suddiviso in due aliquote, una delle quali venne consegnata alla capo reparto
R.G., che aveva assistito alle operazioni di campionamento.
La signora R.
venne informata che l’altra aliquota di ciascun campione – previa conservazione
in frigorifero elettrico alla temperatura di + 4^C – sarebbe stata rimessa
all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna e che, trattandosi di
campione “altamente deteriorabile da sottoporre ad analisi non ripetibili”,
queste sarebbero state effettuate il giorno successivo (15 ottobre), alle ore
11, presso il laboratorio del medesimo Istituto.
Un esemplare del verbale
sarebbe stato trasmesso, a mezzo fax, all’impresa confezionatrice (la s.r.l.
“Bigi”, legalmente rappresentata dall’imputato B.A.), informandola del giorno in
cui sarebbero state effettuate le analisi. L’effettuazione di tale adempimento
risulta attesta nel verbale di dissigillo campione ed inizio delle operazioni di
analisi redatto, presso l’indicato laboratorio di microbiologia, alle ore 11,00
del 15 ottobre.
2. In tema di disciplina igienica degli alimenti, la L. n.
283 del 1962 prevede, con disposizione generale estesa a tutti i prodotti
alimentari prelevati: a) un primo accertamento, di natura tecnico-
amministrativa, ad opera dei laboratori all’uopo autorizzati, che si svolge al
di fuori dell’ambito processuale; b) la comunicazione all’interessato dei
risultati delle analisi, se a lui sfavorevoli, sì da consentirgli di richiedere
la revisione delle stesse; c) solo successivamente, in caso di mancata richiesta
dell’interessato o di conferma – in sede di revisione – dei primi risultati, la
denuncia all’autorità giudiziaria.
L’intervento della Corte Costituzionale
(sentenza n. 434/1990) ha poi assoggettato le operazioni di revisione di analisi
alle garanzie defensionali, rilevando che se l’autorità amministrativa, con la
prima analisi, accerta un illecito penale, ogni successiva indagine deve avere
carattere giurisdizionale, con le ovvie conseguenze sotto il profilo
procedurale.
L’art. 223 disp. att. c.p.p. ha introdotto una determinante
distinzione, a seconda che i campioni prelevati ai fini dell’analisi possano o
meno essere oggetto di revisione: nel primo caso (comma 2), rinviando il
rispetto dei diritti della difesa alla eventuale fase della revisione; nel
secondo caso (comma 1), anticipando tale tutela al momento della prima
analisi.
La ratio comune è quella di assicurare il concreto diritto di difesa
a chi, altrimenti, potrebbe vedersi condannato sulla base esclusivamente del
risultato di analisi svoltesi in un contesto extra processuale e da lui non
controllabili e contestabili.
In questa situazione normativa si colloca il
D.Lgs. n. 123 del 1993, che si riferisce soltanto ai controlli microbiologici
sui prodotti alimentari deteriorabili, individuati dal successivo D.M. Sanità 16
dicembre 1993, e non abroga espressamente nessuna delle norme
precedenti.
L’art. 2, comma 3, di tale decreto ministeriale prescrive – per i
prodotti alimentari deteriorabili e quindi non assoggettabili a revisione di
analisi – un accertamento preliminare, in sede amministrativa, su un’aliquota
del campione e, in caso di accertata “non conformità” dello stesso, prima della
denuncia all’Autorità giudiziaria, una verifica della difformità, mediante
ripetizione dell’analisi limitata ai parametri risultati non conformi,
osservando questa volta i diritti della difesa, secondo le prescrizioni
dell’art. 223 disp. att. c.p.p.. Rispetto alla disciplina stabilita da
quest’ultima norma, viene prevista, dunque, una cd. premiatisi del prodotto “ad
ampio raggio”, in sede amministrativa, e la ripetizione mirata di essa, cioè
limitata ai soli parametri in contestazione, con tutte le garanzie della
difesa.
Questa Corte Suprema, al riguardo, con argomentazioni che il Collegio
condivide, ha affermato che la ratio della norma in esame non sia quella di
imporre una doppia constatazione di “non conformità” del prodotto alimentare
deteriorabile, prima della denuncia penale, ma semplicemente di esigere che un
accertamento di “non conformità”, per essere utilizzabile ai fini del giudizio,
sia effettuato, almeno una volta, nel potenziale contraddittorio delle parti
(vedi Cass., Sez. 3^, 23.6.1999, n. 8152, Murciano).
3. Il D.Lgs. 3 marzo
1993, n. 123, art. 4, comma 1, (Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) non contiene (diversamente da
quanto prospettato dal P.M. ricorrente) alcun riferimento ad un necessaria
suddivisione del campione in tre aliquote ma – come già si è detto – si limita a
prevedere testualmente che “per i controlli microbiologici dei prodotti
alimentari deteriorabili, indicati con decreto del Ministro della sanità, il
responsabile del laboratorio provvede ai relativi accertamenti su un’aliquota
del campione ed in caso di non conformità provvede con tempestività a darne
avviso all’interessato, specificando il parametro difforme e la metodica di
analisi e comunicando il luogo, il giorno e l’ora in cui le analisi vanno
ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi:
un’altra aliquota
resta di riserva presso il laboratorio per un’eventuale perizia ordinata
dall’autorità giudiziaria”.
Non è prescritto, dunque, che l’eventuale seconda
analisi debba avvenire su un’aliquota di campione diversa da quella utilizzata
per il primo accertamento amministrativo.
E’ il D.M. 16 dicembre 1993, art.
2, comma 1, (Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali
si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali) ad elevare a
quattro, per i prodotti alimentari deteriorabili, il numero delle aliquote in
cui va suddiviso il campione prelevato ai fini del controllo microbiologico,
disponendo che “una delle quattro aliquote, conservate con l’osservanza delle
prescrizioni previste dall’art. 1, comma 3, viene consegnata (su indicazione
della parte) dal prelevatore al detentore del prodotto alimentare unitamente al
verbale di prelevamento, mentre le altre tre aliquote vengono consegnate ai
laboratori competenti per territorio per l’effettuazione, su una prima aliquota,
degli accertamenti analitici e per la ripetizione, su una seconda aliquota,
delle analisi limitatamente ai parametri eventualmente risultati non conformi.
L’ultima aliquota, infine, resta di riserva presso il laboratorio per
un’eventuale perizia ordinata dall’autorità giudiziaria”.
La L. 19 febbraio
1992, n. 142, art. 52, comma 2, (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge
comunitaria per il 1991) prevede che “per assicurare il controllo della
conformità degli alimenti alla legislazione alimentare, in conformità alla
direttiva del Consiglio 89/397/CEE le Regioni predispongono appositi programmi
che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere
effettuati regolarmente durante un periodo determinato secondo criteri uniformi
emanati ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 5”.
Il D.P.R. 14
luglio 1995, art. 2, comma 5, (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
Province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di
controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande) – adottato al fine di
emanare i criteri uniformi di cui alla L. n. 142 del 1992, art. 52 – prevede, a
sua volta, che siano le Regioni a stabilire (nell’ambito degli appositi
programmi previsti dalla legge) il numero dei campioni da prelevare nel corso
dell’ispezione per gli accertamenti analitici di laboratorio, dovendo comunque
detto numero corrispondere al volume, alla complessità e alla vulnerabilità
igienica della produzione, nonchè ad eventuali peculiari necessità emergenti
dall’ispezione.
In conformità a tale previsione – che, ad evidenza, prevale
sul D.M. 16.12.1993 – la Regione Sardegna ha adottato un Piano regionale per la
vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei
molluschi bivalvi vivi, ove si rileva che, ai sensi dell’art. 1, lett. c) –
punto 4, del D.M. 16 dicembre 1993, i molluschi, che rientrano nella definizione
di prodotti della pesca freschi, sono da considerare alimenti deteriorabili e
pertanto sono assoggettati alle procedure di controllo definite dal D.Lgs. n.
123 del 1993, art. 4, comma 1.
Lo stesso Piano regionale evidenzia, però, che
l’esecuzione delle analisi secondo le procedure riportate nel suddetto art. 4,
comma 1, comporta “una serie di problemi che rischiano di inficiare
l’attendibilità del campionamento eseguito”, rilevando testualmente al riguardo
che:
“1. Secondo le disposizioni vigenti, il materiale prelevato deve essere
chiuso in contenitori, ermeticamente sigillati (cfr. anche il D.P.R. n. 327 del
1980, art. 7). In questa situazione i molluschi si trovano in uno stato di
ipossia che ne riduce sensibilmente la sopravvivenza. Esperienze di campo fanno
ritenere che in queste condizioni il mollusco non sopravviva per più di 4-5
giorni, anche a temperatura di refrigerazione. Questo tempo risulta naturalmente
inferiore nel caso in cui siano stati campionati soggetti già confezionati da
più giorni.
2. L’esecuzione delle analisi microbiologiche richiede tempi che
superano i 2-3 giorni. Pertanto, se si dovesse adottare la procedura prevista al
D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4, comma 1, compreso anche il tempo di almeno 24-48
ore di preavviso all’interessato, si procederebbe ad analizzare soggetti non più
vivi e vitali, determinando così un duplice problema: una variazione dei
risultati analitici microbiologici rispetto a quelli registrati in prima istanza
ed una mancata corrispondenza con quanto stabilito dall’allegato al D.Lgs. n.
530 del 1992, dove al capitolo 5^ si forniscono i requisiti che devono
soddisfare i “molluschi bivalvi vivi”. 3. Numerosi riferimenti bibliografici ed
esperienze di campo dimostrano che il congelamento degli alimenti, e in
particolare quello dei molluschi, determina una variazione quali-quantitativa
del contenuto microbico.” Alla stregua delle considerazioni dianzi trascritte il
Piano regionale perviene alla conclusione che “l’applicazione della procedura
prevista dal D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4, comma 1, non consente di eseguire
l’analisi di prima e di seconda istanza su una matrice che presenti le medesime
caratteristiche di freschezza e vitalità, determinando così una difformità nella
risposta analitica”.
Lo stesso Piano infine – quanto alle procedure da
adottare per il campionamento – dispone che:
– del campione si formino due
aliquote, di cui una per l’analisi garantita di prima istanza ed una per il
detentore della merce;
– il servizio prelevatore, previo accordo telefonico
con il laboratorio, comunichi al detentore (con comunicazione scritta da
allegarsi al verbale di prelievo, firmata dai prelevatoli e dal detentore
stesso) ed al produttore del prodotto (mediante telegramma o fax) la
convocazione presso il laboratorio di analisi;
– il trasporto del campione al
laboratorio debba essere effettuato entro non più di sei ore dal prelievo ed in
contenitore refrigerato (0 – 4^ C) (0 – 6^ C).
Nella fattispecie in esame
tutte le condizioni anzidette risultano puntualmente rispettate.
La
suddivisione dei campioni in due aliquote ha consentito l’utilizzazione della
prima di esse per le uniche analisi utilmente esperibili (stante la argomentata
inconferenza di una ripetizione delle stesse), nonchè la possibilità di
utilizzazione dell’altra aliquota per un accertamento eventualmente eseguibile
ad iniziativa sia del detentore che del confezionatore del prodotto.
Nessuna
violazione procedurale può ravvisarsi, dal momento che la società
confezionatrice (legalmente rappresentata dall’imputato B.) risulta avere
ricevuto copia del verbale di prelevamento e rituale avviso della data di inizio
delle operazioni di analisi che rivelarono la non conformità del prodotto, ed in
tal modo è stata posta in grado di parteciparvi anche con l’assistenza di un
difensore e di un consulente tecnico, pure in carenza della cd. preanalisi in
via esclusivamente amministrativa, finalizzata evidentemente ad evitare inutili
incombenze processuali nel caso che non sia evidenziata alcuna irregolarità. 4.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema – che il Collegio
condivide e ribadisce – il mancato rispetto delle formalità concernenti la
partecipazione al procedimento di analisi dei campioni, costituisce una nullità
soggetta al ed regime intermedio di cui all’art. 180 c.p.p..
Ne consegue che
– qualora, come nel caso in esame, essa non venga ritualmente dedotta – deve
ritenersi legittima l’acquisizione, da parte del giudice, del certificato di
analisi che, ove riguardi una sostanza deperibile, va considerato, al pari del
verbale di prelievo dei campioni, atto irripetibile compiuto dalla polizia
giudiziaria e, come tale, legittimamente inserito nel fascicolo per il
dibattimento, ben potendo essere utilizzato come mezzo di prova (vedi Cass.,
Sez. 3^: 20.11.2002, n. 38857, Greco; 4.5.2000, n. 5207, Muffi).
Nella
fattispecie in esame, dunque, il Tribunale – in assenza di qualsiasi eccezione
delle parti – non poteva rilevare di ufficio la nullità in oggetto.
5. La
sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata in relazione alla
pronuncia assolutoria adottata nei confronti del solo B.A., con rinvio al
Tribunale di Tempio Pausania per un nuovo giudizio nel quale dovrà attenersi ai
principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 623
c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Tempio
Pausania.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2006.
Depositato in
Cancelleria il 13 novembre 2006
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Frodi in commercio
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 37400 del 13 novembre 2006 (udienza del 28 giugno 2006)
Svolgimento del processo
Con sentenza del
14.4.2005 il Tribunale di Tempio Pausania – Sezione distaccata di Olbia
assolveva B.A., per insussistenza del fatto ex art. 530 cpv. c.p.p., dal reato
di cui:
– alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. c), (per avere, quale
amministratore della s.r.l. “Bigi”, confezionato e distribuito al consumo una
partita di mitili contenenti cariche microbiche superiori a quanto previsto dal
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530 – acc. il (OMISSIS)).
Rilevava il Tribunale
che, presso la s.r.l. “Cobec” di Sassari, tecnici della prevenzione della U.S.L.
avevano prelevato, da una partita di kg. 100, campioni di molluschi bivalvi vivi
confezionati dalla s.r.l. “Bigi” che, sottoposti ad analisi presso l’Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sardegna, avevano evidenziato cariche
microbiche per conformi fecali superiori ai limiti normativamente
consentiti.
I campioni prelevati erano tre e ciascuno di essi era stato
suddiviso in due aliquote, in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 3 marzo
1993, n. 123, art. 4 e dal D.M. 16 dicembre 1993, art. 2.
Tali norme
prevedono, infatti, che i campioni degli alimenti deteriorabili (come i mitili)
vengano suddivisi non in due ma in quattro aliquote: la prima deve essere
utilizzata per le analisi, la seconda per la ripetizione di quelle analisi che
evidenziassero parametri non conformi ai limiti di legge; la terza deve essere
posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali perizie; la quarta
va consegnata al detentore del prodotto. Trattasi di disposizioni da
considerarsi speciali rispetto a quelle poste dall’art. 223 disp. att. c.p.p.,
ove non si fa riferimento ad un numero minimo di aliquote dei campioni e, nel
caso concreto, dall’inosservanza delle stesse, poste “a tutela delle garanzie
dell’interessato”, il Tribunale faceva derivare la inutilizzabilità dei
risultati delle analisi microbiologiche, con conseguente pronunzia assolutoria
sia pure ai sensi dell’art. 530 cpv. c.p.p..
Avverso tale sentenza hanno
proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio
Pausania ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Sezione
distaccata di Corte di Appello di Sassari.
1. Il Procuratore della Repubblica
ha eccepito che il D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4 si riferirebbe non a quattro
ma a tre aliquote: la prima destinata alla pre-analisi, la seconda all’eventuale
seconda analisi e la terza all’eventuale perizia. Il D.M. 16 dicembre 1993
effettivamente eleva a quattro il numero delle aliquote, “ma tale mutamento deve
intendersi privo di effetti giuridici, atteso che un atto amministrativo non può
modificare un decreto legislativo”.
Le norme anzidette, comunque dovrebbero
considerarsi “superate” dal D.P.R. 14 luglio 1995, art. 1, che approva l'”atto
di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome sui criteri
uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti
e delle bevande”, demandando alla competenza esclusiva regionale il predetto
controllo.
Nella specie, pertanto, deve applicarsi il “Piano regionale per la
vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei
molluschi bivalvi vivi” emanato dalla Regione Sardegna, che si discosta dal
sistema introdotto dal D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4 sul presupposto che
un’eventuale perizia giudiziaria, successiva alle analisi effettuate in sede
amministrativa, anche se disposta con incidente probatorio, verrebbe
ineluttabilmente eseguita su mitili privi di vitalità, le cui cariche microbiche
avrebbero subito inevitabili variazioni, che interverrebbero pure se il prodotto
venisse congelato o surgelato.
Nella fattispecie in esame il personale
tecnico della U.S.L. si è attenuto rettamente alle disposizioni regionali e
l’interessato è stato preavvertito del giorno, luogo ed ora dell’analisi, che si
sarebbe praticata in regime di accertamento non ripetibile (art. 360 c.p.p.) al
quale il contravventore avrebbe potuto assistere anche con l’ausilio di un
consulente (art. 223 disp. att. c.p.p.).
2. Il Procuratore generale ha
eccepito, a sua volta, violazione della legge processuale, in quanto il presunto
mancato rispetto delle formalità di cui all’art. 223 disp. att. c.p.p. sarebbe
stato illegittimamente rilevato dal giudice di ufficio, laddove invece, in
difetto di eccezioni difensive al riguardo, l’eventuale nullità a regime
intermedio doveva intendersi sanata per effetto della decadenza stabilita
dall’art. 182 c.p.p..
Il difensore ha depositato memoria rivolta a confutare
le argomentazioni dei ricorrenti.
Motivi della
decisione
Entrambi i ricorsi sono fondati e devono essere
accolti.
1. In punto di fatto deve evidenziarsi anzitutto che il prelevamento
dei campioni in oggetto venne eseguito (in data 14 ottobre 2003) presso un
supermercato alimentare gestito in Sassari dalla s.r.l.
“Colbec”. In quella
occasione, da una partita di Kg. 100 di molluschi bivalvi vivi confezionati
dalla s.r.l. “Bigi”, vennero prelevati tre campioni, ciascuno dei quali
suddiviso in due aliquote, una delle quali venne consegnata alla capo reparto
R.G., che aveva assistito alle operazioni di campionamento.
La signora R.
venne informata che l’altra aliquota di ciascun campione – previa conservazione
in frigorifero elettrico alla temperatura di + 4^C – sarebbe stata rimessa
all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna e che, trattandosi di
campione “altamente deteriorabile da sottoporre ad analisi non ripetibili”,
queste sarebbero state effettuate il giorno successivo (15 ottobre), alle ore
11, presso il laboratorio del medesimo Istituto.
Un esemplare del verbale
sarebbe stato trasmesso, a mezzo fax, all’impresa confezionatrice (la s.r.l.
“Bigi”, legalmente rappresentata dall’imputato B.A.), informandola del giorno in
cui sarebbero state effettuate le analisi. L’effettuazione di tale adempimento
risulta attesta nel verbale di dissigillo campione ed inizio delle operazioni di
analisi redatto, presso l’indicato laboratorio di microbiologia, alle ore 11,00
del 15 ottobre.
2. In tema di disciplina igienica degli alimenti, la L. n.
283 del 1962 prevede, con disposizione generale estesa a tutti i prodotti
alimentari prelevati: a) un primo accertamento, di natura tecnico-
amministrativa, ad opera dei laboratori all’uopo autorizzati, che si svolge al
di fuori dell’ambito processuale; b) la comunicazione all’interessato dei
risultati delle analisi, se a lui sfavorevoli, sì da consentirgli di richiedere
la revisione delle stesse; c) solo successivamente, in caso di mancata richiesta
dell’interessato o di conferma – in sede di revisione – dei primi risultati, la
denuncia all’autorità giudiziaria.
L’intervento della Corte Costituzionale
(sentenza n. 434/1990) ha poi assoggettato le operazioni di revisione di analisi
alle garanzie defensionali, rilevando che se l’autorità amministrativa, con la
prima analisi, accerta un illecito penale, ogni successiva indagine deve avere
carattere giurisdizionale, con le ovvie conseguenze sotto il profilo
procedurale.
L’art. 223 disp. att. c.p.p. ha introdotto una determinante
distinzione, a seconda che i campioni prelevati ai fini dell’analisi possano o
meno essere oggetto di revisione: nel primo caso (comma 2), rinviando il
rispetto dei diritti della difesa alla eventuale fase della revisione; nel
secondo caso (comma 1), anticipando tale tutela al momento della prima
analisi.
La ratio comune è quella di assicurare il concreto diritto di difesa
a chi, altrimenti, potrebbe vedersi condannato sulla base esclusivamente del
risultato di analisi svoltesi in un contesto extra processuale e da lui non
controllabili e contestabili.
In questa situazione normativa si colloca il
D.Lgs. n. 123 del 1993, che si riferisce soltanto ai controlli microbiologici
sui prodotti alimentari deteriorabili, individuati dal successivo D.M. Sanità 16
dicembre 1993, e non abroga espressamente nessuna delle norme
precedenti.
L’art. 2, comma 3, di tale decreto ministeriale prescrive – per i
prodotti alimentari deteriorabili e quindi non assoggettabili a revisione di
analisi – un accertamento preliminare, in sede amministrativa, su un’aliquota
del campione e, in caso di accertata “non conformità” dello stesso, prima della
denuncia all’Autorità giudiziaria, una verifica della difformità, mediante
ripetizione dell’analisi limitata ai parametri risultati non conformi,
osservando questa volta i diritti della difesa, secondo le prescrizioni
dell’art. 223 disp. att. c.p.p.. Rispetto alla disciplina stabilita da
quest’ultima norma, viene prevista, dunque, una cd. premiatisi del prodotto “ad
ampio raggio”, in sede amministrativa, e la ripetizione mirata di essa, cioè
limitata ai soli parametri in contestazione, con tutte le garanzie della
difesa.
Questa Corte Suprema, al riguardo, con argomentazioni che il Collegio
condivide, ha affermato che la ratio della norma in esame non sia quella di
imporre una doppia constatazione di “non conformità” del prodotto alimentare
deteriorabile, prima della denuncia penale, ma semplicemente di esigere che un
accertamento di “non conformità”, per essere utilizzabile ai fini del giudizio,
sia effettuato, almeno una volta, nel potenziale contraddittorio delle parti
(vedi Cass., Sez. 3^, 23.6.1999, n. 8152, Murciano).
3. Il D.Lgs. 3 marzo
1993, n. 123, art. 4, comma 1, (Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) non contiene (diversamente da
quanto prospettato dal P.M. ricorrente) alcun riferimento ad un necessaria
suddivisione del campione in tre aliquote ma – come già si è detto – si limita a
prevedere testualmente che “per i controlli microbiologici dei prodotti
alimentari deteriorabili, indicati con decreto del Ministro della sanità, il
responsabile del laboratorio provvede ai relativi accertamenti su un’aliquota
del campione ed in caso di non conformità provvede con tempestività a darne
avviso all’interessato, specificando il parametro difforme e la metodica di
analisi e comunicando il luogo, il giorno e l’ora in cui le analisi vanno
ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi:
un’altra aliquota
resta di riserva presso il laboratorio per un’eventuale perizia ordinata
dall’autorità giudiziaria”.
Non è prescritto, dunque, che l’eventuale seconda
analisi debba avvenire su un’aliquota di campione diversa da quella utilizzata
per il primo accertamento amministrativo.
E’ il D.M. 16 dicembre 1993, art.
2, comma 1, (Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali
si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali) ad elevare a
quattro, per i prodotti alimentari deteriorabili, il numero delle aliquote in
cui va suddiviso il campione prelevato ai fini del controllo microbiologico,
disponendo che “una delle quattro aliquote, conservate con l’osservanza delle
prescrizioni previste dall’art. 1, comma 3, viene consegnata (su indicazione
della parte) dal prelevatore al detentore del prodotto alimentare unitamente al
verbale di prelevamento, mentre le altre tre aliquote vengono consegnate ai
laboratori competenti per territorio per l’effettuazione, su una prima aliquota,
degli accertamenti analitici e per la ripetizione, su una seconda aliquota,
delle analisi limitatamente ai parametri eventualmente risultati non conformi.
L’ultima aliquota, infine, resta di riserva presso il laboratorio per
un’eventuale perizia ordinata dall’autorità giudiziaria”.
La L. 19 febbraio
1992, n. 142, art. 52, comma 2, (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge
comunitaria per il 1991) prevede che “per assicurare il controllo della
conformità degli alimenti alla legislazione alimentare, in conformità alla
direttiva del Consiglio 89/397/CEE le Regioni predispongono appositi programmi
che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere
effettuati regolarmente durante un periodo determinato secondo criteri uniformi
emanati ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 5”.
Il D.P.R. 14
luglio 1995, art. 2, comma 5, (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
Province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di
controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande) – adottato al fine di
emanare i criteri uniformi di cui alla L. n. 142 del 1992, art. 52 – prevede, a
sua volta, che siano le Regioni a stabilire (nell’ambito degli appositi
programmi previsti dalla legge) il numero dei campioni da prelevare nel corso
dell’ispezione per gli accertamenti analitici di laboratorio, dovendo comunque
detto numero corrispondere al volume, alla complessità e alla vulnerabilità
igienica della produzione, nonchè ad eventuali peculiari necessità emergenti
dall’ispezione.
In conformità a tale previsione – che, ad evidenza, prevale
sul D.M. 16.12.1993 – la Regione Sardegna ha adottato un Piano regionale per la
vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei
molluschi bivalvi vivi, ove si rileva che, ai sensi dell’art. 1, lett. c) –
punto 4, del D.M. 16 dicembre 1993, i molluschi, che rientrano nella definizione
di prodotti della pesca freschi, sono da considerare alimenti deteriorabili e
pertanto sono assoggettati alle procedure di controllo definite dal D.Lgs. n.
123 del 1993, art. 4, comma 1.
Lo stesso Piano regionale evidenzia, però, che
l’esecuzione delle analisi secondo le procedure riportate nel suddetto art. 4,
comma 1, comporta “una serie di problemi che rischiano di inficiare
l’attendibilità del campionamento eseguito”, rilevando testualmente al riguardo
che:
“1. Secondo le disposizioni vigenti, il materiale prelevato deve essere
chiuso in contenitori, ermeticamente sigillati (cfr. anche il D.P.R. n. 327 del
1980, art. 7). In questa situazione i molluschi si trovano in uno stato di
ipossia che ne riduce sensibilmente la sopravvivenza. Esperienze di campo fanno
ritenere che in queste condizioni il mollusco non sopravviva per più di 4-5
giorni, anche a temperatura di refrigerazione. Questo tempo risulta naturalmente
inferiore nel caso in cui siano stati campionati soggetti già confezionati da
più giorni.
2. L’esecuzione delle analisi microbiologiche richiede tempi che
superano i 2-3 giorni. Pertanto, se si dovesse adottare la procedura prevista al
D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4, comma 1, compreso anche il tempo di almeno 24-48
ore di preavviso all’interessato, si procederebbe ad analizzare soggetti non più
vivi e vitali, determinando così un duplice problema: una variazione dei
risultati analitici microbiologici rispetto a quelli registrati in prima istanza
ed una mancata corrispondenza con quanto stabilito dall’allegato al D.Lgs. n.
530 del 1992, dove al capitolo 5^ si forniscono i requisiti che devono
soddisfare i “molluschi bivalvi vivi”. 3. Numerosi riferimenti bibliografici ed
esperienze di campo dimostrano che il congelamento degli alimenti, e in
particolare quello dei molluschi, determina una variazione quali-quantitativa
del contenuto microbico.” Alla stregua delle considerazioni dianzi trascritte il
Piano regionale perviene alla conclusione che “l’applicazione della procedura
prevista dal D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4, comma 1, non consente di eseguire
l’analisi di prima e di seconda istanza su una matrice che presenti le medesime
caratteristiche di freschezza e vitalità, determinando così una difformità nella
risposta analitica”.
Lo stesso Piano infine – quanto alle procedure da
adottare per il campionamento – dispone che:
– del campione si formino due
aliquote, di cui una per l’analisi garantita di prima istanza ed una per il
detentore della merce;
– il servizio prelevatore, previo accordo telefonico
con il laboratorio, comunichi al detentore (con comunicazione scritta da
allegarsi al verbale di prelievo, firmata dai prelevatoli e dal detentore
stesso) ed al produttore del prodotto (mediante telegramma o fax) la
convocazione presso il laboratorio di analisi;
– il trasporto del campione al
laboratorio debba essere effettuato entro non più di sei ore dal prelievo ed in
contenitore refrigerato (0 – 4^ C) (0 – 6^ C).
Nella fattispecie in esame
tutte le condizioni anzidette risultano puntualmente rispettate.
La
suddivisione dei campioni in due aliquote ha consentito l’utilizzazione della
prima di esse per le uniche analisi utilmente esperibili (stante la argomentata
inconferenza di una ripetizione delle stesse), nonchè la possibilità di
utilizzazione dell’altra aliquota per un accertamento eventualmente eseguibile
ad iniziativa sia del detentore che del confezionatore del prodotto.
Nessuna
violazione procedurale può ravvisarsi, dal momento che la società
confezionatrice (legalmente rappresentata dall’imputato B.) risulta avere
ricevuto copia del verbale di prelevamento e rituale avviso della data di inizio
delle operazioni di analisi che rivelarono la non conformità del prodotto, ed in
tal modo è stata posta in grado di parteciparvi anche con l’assistenza di un
difensore e di un consulente tecnico, pure in carenza della cd. preanalisi in
via esclusivamente amministrativa, finalizzata evidentemente ad evitare inutili
incombenze processuali nel caso che non sia evidenziata alcuna irregolarità. 4.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema – che il Collegio
condivide e ribadisce – il mancato rispetto delle formalità concernenti la
partecipazione al procedimento di analisi dei campioni, costituisce una nullità
soggetta al ed regime intermedio di cui all’art. 180 c.p.p..
Ne consegue che
– qualora, come nel caso in esame, essa non venga ritualmente dedotta – deve
ritenersi legittima l’acquisizione, da parte del giudice, del certificato di
analisi che, ove riguardi una sostanza deperibile, va considerato, al pari del
verbale di prelievo dei campioni, atto irripetibile compiuto dalla polizia
giudiziaria e, come tale, legittimamente inserito nel fascicolo per il
dibattimento, ben potendo essere utilizzato come mezzo di prova (vedi Cass.,
Sez. 3^: 20.11.2002, n. 38857, Greco; 4.5.2000, n. 5207, Muffi).
Nella
fattispecie in esame, dunque, il Tribunale – in assenza di qualsiasi eccezione
delle parti – non poteva rilevare di ufficio la nullità in oggetto.
5. La
sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata in relazione alla
pronuncia assolutoria adottata nei confronti del solo B.A., con rinvio al
Tribunale di Tempio Pausania per un nuovo giudizio nel quale dovrà attenersi ai
principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 623
c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Tempio
Pausania.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2006.
Depositato in
Cancelleria il 13 novembre 2006
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