Frodi in commercio

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 29737 del 6 settembre 2006 (udienza dell’11 maggio 2006)

Svolgimento del processo – Motivi della
decisione

1 – Con sentenza del 9.5.2005 il Tribunale monocratico di
Monza dichiarava S.G.C.M. colpevole del reato di cui alla L. n. 49 del 2001,
art. 7 quater, per avere – quale presidente del C.d.A. della DOX-AL ITALIA
S.p.A. – prodotto, venduto o comunque messo in commercio un prodotto (premiscela
per polli da ingrasso) avente contenuto di rame molto inferiore a quello
indicato in etichetta (accertato in (OMISSIS)), e per l’effetto lo condannava
alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda.
Il giudice accertava che presso il
“mangimificio” della Cooperativa Agricola S. Biagio era stata prelevato un
campione di una premiscela per polli da ingrasso, commercialmente denominata
“activator broiler”, prodotta dalla società DOX-AL, che in esito alle analisi
aveva rilevato una percentuale di rame di 146 mg/kg notevolmente inferiore a
quella di 1.200 mg/kg dichiarata nella etichetta.
Un tale scarto, equivalente
alla sostanziale assenza del rame, secondo l’analista dell’Ispettorato Centrale
di Repressione Frodi di Conegliano Veneto, non poteva spiegarsi altrimenti che
con una mera dimenticanza nella composizione della miscela, considerata la
modesta incidenza economica del rame.
2 – Il difensore dello S. ha proposto
ricorso per Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per inosservanza
o erronea applicazione della legge penale, nonchè per mancanza o manifesta
illogicità della motivazione.
Sostiene che mancava la prova che il prelievo
dei campioni fosse stato effettuato dai funzionari dell’Ispettorato nel rispetto
del Decreto Ministeriale 20 aprile 1978, in particolare perchè non era stato
redatto idoneo verbale di campionamento e perchè l’ispettore B., sentito a
dibattimento ex art. 507 c.p.p., non aveva saputo indicare da quanti dei 15
sacchi che costituivano la partita erano stati prelevati i campioni.
Per
conseguenza, il giudice, ritenendo ugualmente attendibili i risultati delle
analisi, non aveva fatto buon governo delle regole che presiedono alla
valutazione della prova.
3 – Giova sottolineare che il D.M. 20 aprile 1978
stabilisce precise modalità di prelevamento dei campioni per il controllo
ufficiale degli alimenti per gli animali.
In particolare, come strumento di
prelevamento raccomanda una sonda a lungo setto o a partizioni; stabilisce un
numero minimo di campioni elementari (intesi come quantità prelevate da un punto
della partita) da prelevare in rapporto a ogni partita di alimenti (intesa come
quantità di prodotto costituente una unità e avente caratteristiche presunte
uniformi); impone di redigere un verbale di campionamento, che permetta di
identificare senza equivoci la partita campionata; stabilisce che per ciascun
campione globale (insieme di campioni elementari prelevati da una stessa
partita) tre campioni finali (intesi come parti del campione globale
omogeneizzato o ridotto) siano trasmessi nel più breve tempo possibile al
laboratorio incaricato dell’analisi, assieme a una copia del verbale di
prelevamento, e che un quarto campione finale venga lasciato al detentore della
merce (v. Allegato al decreto ministeriale). Queste regola non sono stabilite a
pena di nullità o di inutilizzabilità delle analisi; ma è evidente che, in
quanto tendono a garantire la rappresentatività del campione in rapporto alla
partita, esse devono essere considerate dal giudice per valutare l’attendibilità
delle analisi stesse, giacchè questa è essenzialmente condizionata dalla stessa
rappresentatività del campione prelevato.
4 – Tanto premesso, nel caso di
specie – a detta dell’ispettore B. – il campionamento avvenne nel rispetto delle
regole, anche se l’utilizzo della sonda non fu annotata a verbale per “motivi di
spazio”. Se si considera inoltre che lo stesso ispettore non ha saputo indicare
da quanti dei quindici sacchi costituenti la partita furono prelevati i campioni
elementari (v. pag. 4 sella sentenza impugnata), si deve concludere che non sono
manifestamente infondate le doglianze del difensore laddove lamentano in
sostanza che non è stata garantita la rappresentatività del
campionamento.
Essendosi pertanto radicato il rapporto di impugnazione, a
norma dell’art. 129 c.p.p., comma 1, si deve immediatamente dichiarare estinto
il reato per prescrizione, giacchè nella fattispecie il periodo prescrizionale è
scaduto sin dal 1.7.2005.
Non si ravvisano cause evidenti di proscioglimento
nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2, giacchè per le ragioni sopra accennate
non si può escludere che il campionamento e la successiva analisi del prodotto
siano comunque attendibili.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

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