Costituisce violazione dell’art. 5, lett. d) della legge 283/1962 la
somministrazione in una mensa scolastica di un piatto gastronomico contenente
una mosca, in quanto sufficiente ad inficiarne l’integrità alimentare con
conseguente pericolo concreto per la salute pubblica.
La vicenda ha
riguardato la legale rappresentante di una ditta, che aveva l’appalto per una
mensa scolastica, condannata all’ammenda per avere somministrato una porzione di
patatine fritte e bastoncini di pesce con la presenza di una mosca. Il reato
addebitato era quello dell’art. 5, lett. d) della legge 283/1962, in quanto
l’alimento era da considerare insudiciato. Questa ipotesi normativa si riferisce
ad ogni caso in cui sia compromessa l’igienicità alimentare a causa di corpi
estranei (per esempio pezzi di vetro o di metallo) o, sebbene più
dubitativamente, alla presenza di cariche microbiche non superiori ai limiti
legali e non patogene, ma comunque indice di scarsa igiene.
Si è discusso se
l’insudiciamento penalmente rilevante sia solo quello che attinge il prodotto
nella parte edibile o anche quello che contamina l’esterno, per esempio la
crosta di un formaggio. In merito si può osservare che, se si dovesse propendere
per la prima opzione, dovrebbe ricorrere perlomeno la violazione dell’art. 5,
lett. b), sotto il profilo del cattivo stato di conservazione dell’alimento (si
pensi a un formaggio con la crosta sporca di escrementi di topo).
L’imputata
si è lamentata che il giudice di primo grado non avesse tenuto conto
dell’asserito rispetto da parte dell’azienda delle procedure di autocontrollo,
ragion per cui doveva essere escluso l’elemento soggettivo del reato, cioè la
colpa. La Corte ha respinto l’impugnazione osservando che essa era
“autoreferenziale” (probabilmente nel senso di non essere stata provata la
deduzione difensiva), aggiungendo che in ogni caso l’autocontrollo non aveva
funzionato e quindi la responsabilità sussisteva.
Questo dell’autocontrollo e
della sua efficacia scriminante (sotto il profilo psicologico del reato) è un
tema molto delicato, che abbiamo avuto occasione di trattare in precedenti
commenti. Quello che si può ribadire in sintesi è che, da una parte, alla
predisposizione e alla costante e corretta attuazione di un Piano di
autocontrollo efficiente può riconoscersi in linea di principio l’effetto di
annullare, nei congrui casi, l’addebito colposo. Così come appare, in sé,
eccessivamente rigoristico e in definitiva tautologico affermare, come fa la
Corte, che la colpa sussiste per il fatto stesso che quell’inconveniente (la non
conformità alimentare) si è verificato ad onta dell’autocontrollo. E infatti si
annoverano ormai svariate sentenze che hanno attribuito valore
deresponsabilizzante all’esistenza di un Piano di autocontrollo concepito e
governato con tutti i crismi di garanzia igienica. Nel contempo non sarà facile,
e occorrerà particolare ponderazione e una prova seria, stabilire se il Piano di
autocontrollo non ha funzionato perchè carente o se si è in presenza
effettivamente di un evento eccezionale e di fatto inevitabile, nonostante
l’autocontrollo (come di regola la giurisprudenza pretende).
Il secondo
aspetto su cui ha insistito la difesa nell’impugnazione è stato appellarsi al
fatto che non ricorreva pericolo concreto per la salute. Ora, l’art. 5 è norma
che non richiede tanto, in quanto opera su di un piano di tutela anticipata, più
a protezione dell’igiene che della salute (relativamente alla quale vengono
piuttosto in considerazione le disposizioni del codice penale, come l’art. 444).
Ragion per cui la Corte avrebbe potuto limitarsi a rispondere che tale motivo
difensivo era semplicemente fuori luogo perché ininfluente sulla sorte del
processo. Invece, ha preferito obiettare che la presenza della mosca aveva
determinato un pericolo concreto per la salute pubblica. Del che, peraltro, c’è
da dubitare se si pensa all’interpretazione che la stessa Cassazione ha dato in
molte altre occasioni della differenza che intercorre tra l’art. 5 della legge
283/1962 e l’art. 444 del codice penale, proprio con riferimento all’esistenza
nella seconda fattispecie, e non nella prima, di un pericolo reale per la salute
umana.
Home » Mosca nel piatto della mensa scolastica
Mosca nel piatto della mensa scolastica
Cassazione penale, sentenza n. 35708 del 5 ottobre 2010 (riferimenti normativi: articolo 5, legge 283/1962)
Costituisce violazione dell’art. 5, lett. d) della legge 283/1962 la
somministrazione in una mensa scolastica di un piatto gastronomico contenente
una mosca, in quanto sufficiente ad inficiarne l’integrità alimentare con
conseguente pericolo concreto per la salute pubblica.
La vicenda ha
riguardato la legale rappresentante di una ditta, che aveva l’appalto per una
mensa scolastica, condannata all’ammenda per avere somministrato una porzione di
patatine fritte e bastoncini di pesce con la presenza di una mosca. Il reato
addebitato era quello dell’art. 5, lett. d) della legge 283/1962, in quanto
l’alimento era da considerare insudiciato. Questa ipotesi normativa si riferisce
ad ogni caso in cui sia compromessa l’igienicità alimentare a causa di corpi
estranei (per esempio pezzi di vetro o di metallo) o, sebbene più
dubitativamente, alla presenza di cariche microbiche non superiori ai limiti
legali e non patogene, ma comunque indice di scarsa igiene.
Si è discusso se
l’insudiciamento penalmente rilevante sia solo quello che attinge il prodotto
nella parte edibile o anche quello che contamina l’esterno, per esempio la
crosta di un formaggio. In merito si può osservare che, se si dovesse propendere
per la prima opzione, dovrebbe ricorrere perlomeno la violazione dell’art. 5,
lett. b), sotto il profilo del cattivo stato di conservazione dell’alimento (si
pensi a un formaggio con la crosta sporca di escrementi di topo).
L’imputata
si è lamentata che il giudice di primo grado non avesse tenuto conto
dell’asserito rispetto da parte dell’azienda delle procedure di autocontrollo,
ragion per cui doveva essere escluso l’elemento soggettivo del reato, cioè la
colpa. La Corte ha respinto l’impugnazione osservando che essa era
“autoreferenziale” (probabilmente nel senso di non essere stata provata la
deduzione difensiva), aggiungendo che in ogni caso l’autocontrollo non aveva
funzionato e quindi la responsabilità sussisteva.
Questo dell’autocontrollo e
della sua efficacia scriminante (sotto il profilo psicologico del reato) è un
tema molto delicato, che abbiamo avuto occasione di trattare in precedenti
commenti. Quello che si può ribadire in sintesi è che, da una parte, alla
predisposizione e alla costante e corretta attuazione di un Piano di
autocontrollo efficiente può riconoscersi in linea di principio l’effetto di
annullare, nei congrui casi, l’addebito colposo. Così come appare, in sé,
eccessivamente rigoristico e in definitiva tautologico affermare, come fa la
Corte, che la colpa sussiste per il fatto stesso che quell’inconveniente (la non
conformità alimentare) si è verificato ad onta dell’autocontrollo. E infatti si
annoverano ormai svariate sentenze che hanno attribuito valore
deresponsabilizzante all’esistenza di un Piano di autocontrollo concepito e
governato con tutti i crismi di garanzia igienica. Nel contempo non sarà facile,
e occorrerà particolare ponderazione e una prova seria, stabilire se il Piano di
autocontrollo non ha funzionato perchè carente o se si è in presenza
effettivamente di un evento eccezionale e di fatto inevitabile, nonostante
l’autocontrollo (come di regola la giurisprudenza pretende).
Il secondo
aspetto su cui ha insistito la difesa nell’impugnazione è stato appellarsi al
fatto che non ricorreva pericolo concreto per la salute. Ora, l’art. 5 è norma
che non richiede tanto, in quanto opera su di un piano di tutela anticipata, più
a protezione dell’igiene che della salute (relativamente alla quale vengono
piuttosto in considerazione le disposizioni del codice penale, come l’art. 444).
Ragion per cui la Corte avrebbe potuto limitarsi a rispondere che tale motivo
difensivo era semplicemente fuori luogo perché ininfluente sulla sorte del
processo. Invece, ha preferito obiettare che la presenza della mosca aveva
determinato un pericolo concreto per la salute pubblica. Del che, peraltro, c’è
da dubitare se si pensa all’interpretazione che la stessa Cassazione ha dato in
molte altre occasioni della differenza che intercorre tra l’art. 5 della legge
283/1962 e l’art. 444 del codice penale, proprio con riferimento all’esistenza
nella seconda fattispecie, e non nella prima, di un pericolo reale per la salute
umana.
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