Marchi confondibili, prevale quello registrato per primo

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Tribunale comunitario, sentenza del 21 settembre 2010, causa T- 546/08 (riferimenti normativi: regolamento CE 40/1994)

Tra due marchi comunitari confondibili prevale quello registrato per primo,
in modo che non è consentita la registrazione del secondo.
La valutazione di
somiglianza deve essere compiuta globalmente, tenendo conto di tutti gli
elementi che compongono il marchio e dell’impressione che esso è in grado di
produrre, in termini di confusione, sul consumatore medio.

La causa
è nata a seguito della richiesta di registrazione a livello comunitario di un
marchio da apporre su prodotti vinicoli da parte di una società italiana. Questa
si è vista opporre l’esistenza di un marchio simile, registrato precedentemente
da parte di una società spagnola.
L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (Uami), competente per i marchi comunitari, negava la nuova
registrazione sulla base dell’esistenza del marchio anteriore. Ricorreva,
pertanto, la società italiana al Tribunale comunitario. È stata questa una nuova
occasione per i giudici per fare il punto sulla giurisprudenza in materia.
Ha
ricordato il Tribunale che la condizione perché il marchio anteriore possa
prevalere, impedendo la nuova registrazione, è che esso sia stato effettivamente
in uso. Questo aspetto non è stato direttamente contestato dal ricorrente, il
quale però ha avanzato l’obiezione che l’altro marchio era stato utilizzato
associandolo ad altre indicazioni, in particolare al nome del produttore, che
avevano – a suo dire – carattere distintivo prevalente. Viceversa, secondo il
Tribunale, il marchio apposto sui vini spagnoli era pienamente dotato di valenza
distintiva e, oltre tutto, era stato anche usato da solo. Il primo motivo di
ricorso è stato perciò respinto.
Il secondo aspetto trattato è stato quello
della somiglianza tra i marchi, altra condizione negativa della registrazione
del nuovo marchio. In proposito si è richiamata la costante giurisprudenza
comunitaria secondo cui il giudizio di somiglianza e di conseguente
confondibilità dipende da più fattori. Innanzitutto i marchi a confronto devono
essere relativi a prodotti similari. Secondariamente la valutazione di
confondibilità deve essere operata sulla globalità dei segni distintivi che
compongono il marchio e va parametrata sul rischio di confusione da parte di un
consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
Nel caso di specie il giudizio doveva essere effettuato avendo come riferimento
il consumatore medio spagnolo.
A ciò la società italiana ricorrente ha
obiettato che i vini spagnoli e italiani sono differenti per aroma, colore,
gradazione alcolica, canali di distribuzione e caratteristiche organolettiche.
Tale considerazione è stata reputata inconferente di fronte al fatto decisivo
che i marchi a raffronto si riferivano entrambi a prodotti identici, cioè alla
generica categoria dei vini. L’ultimo spunto di controversia si è accentrato
sull’effetto che i due marchi erano in grado di produrre sul consumatore. In
altri termini, è stato ribadito che il rischio di confusione deve fondarsi su
elementi comuni di tipo visivo, fonetico o concettuale, sempre tenendo presente
l’impressione globale che gli stessi sortiscono.
Orbene, nella specie i due
marchi, che erano denominativi e non figurativi, erano assolutamente identici
foneticamente, anche se graficamente leggermente differenti. Vano è stato il
tentativo del ricorrente italiano di insinuare che il marchio spagnolo
presentava anche profili di tipo figurativo che, a suo dire, lo rendevano
incomparabile con quello italiano. Ma anche questo argomento è stato rigettato
in quanto inconferente rispetto alla assoluta preponderanza dell’aspetto
grafico/fonetico, che deponeva per la somiglianza e confondibilità dei
marchi.
In conclusione, la società italiana ha visto respinto il ricorso
volto ad ottenere la registrazione del proprio marchio.

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