Alimenti mal conservati, è reato anche in assenza dell’atto di vendita

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Tribunale di Napoli, sentenza del 9 agosto 2010 (riferimenti normativi: articolo 5, lettera b), della legge 283/1962)

Affinché il reato di cui all’art. 5 della legge 283/1962 sia integrato non
occorre un effettivo atto di vendita del prodotto alimentare irregolare, essendo
sufficiente che esso sia destinato alla commercializzazione.

L’Asl
di Napoli denunciava alla locale Procura della Repubblica un venditore ambulante
sorpreso sulla pubblica via intento a vendere frattaglie cotte prive di
protezione e, perciò, esposte alla polvere, agli insetti, ai gas di scarico
delle auto, oltre a non essere conservate ad adeguata temperatura.
L’imputato
veniva citato in giudizio per violazione dell’art. 5, lett. d della legge
283/1962, ma veniva poi più correttamente condannato dal giudice ai sensi della
lettera b del medesimo articolo. Infatti, più della nocività dell’alimento o del
suo stato di alterazione o infestazione da parassiti veniva presa in
considerazione la sua detenzione in cattive condizioni di conservazione.
Il
Tribunale, riprendendo la giurisprudenza consolidata, ha ricordato che tale
fattispecie ricorre quando vengono violate dall’operatore vuoi precise
disposizioni normative (ad esempio, regole di temperatura), vuoi più generiche
regole di comune esperienza, volte a garantire la sicurezza e l’igienicità degli
alimenti. Si tratta delle condizioni estrinseche in cui l’alimento viene
conservato, sebbene il Tribunale estenda il divieto anche alle caratteristiche
intrinseche della merce che, per la verità, quando irregolari, dovrebbero dar
luogo a fattispecie dell’art. 5 diverse dalla lettera b).
Ad ogni buon conto
viene ribadito che la prova del reato non necessita di analisi della merce,
potendo affidarsi anche alla verifica visiva del prodotto (il che conferma che
non è questione del contenuto intrinseco del prodotto).
Un argomento
sollevato dalla difesa si fondava sulla circostanza che l’ambulante non fosse
stato colto nell’atto di vendere la merce a uno specifico consumatore. Il
Tribunale ha respinto l’obiezione, osservando che l’art. 5 non contempla solo la
vera e propria vendita come condotta vietata, ma altresì la detenzione per la
vendita. Ora, tale concetto ha un significato ampio e non comprende soltanto la
detenzione di merce immediatamente destinata alla vendita, ma anche di merce che
dovrà essere successivamente posta in commercio, tanto che secondo la
giurisprudenza non è neppure necessario che la merce irregolare si trovi in
luoghi destinati alla vendita. Nel caso occorso, osserva il giudice, non poteva
essere messo in dubbio che, per la natura delle sostanze alimentari e per le
modalità di esposizione, le frattaglie fossero destinate alla vendita. Ne è
seguita la condanna dell’imputato alla pena di € 2.000 di ammenda.

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