Commercio di pesci e molluschi protetti

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Cassazione penale, sentenza n. 4875 del 4 febbraio 2010 (riferimenti normativi: legge 963/1965]

Il reato di cui agli artt. 15 e 24 della legge 963/1965 sussiste nel caso di
commercializzazione di novellame o di specie ittiche di cui sia vietata la
cattura anche quando la pesca di tali esemplari sia avvenuta
involontariamente.

Il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del
Tribunale di Livorno condannava l’amministratore di una società di pesca per
avere detenuto e messo in vendita 20 kg di rossetto, specie di cui è vietata la
cattura in assenza di preventiva autorizzazione ministeriale.
La difesa si
era imperniata sull’invocazione di una circolare ministeriale del 5 novembre
2001 secondo cui, ove sia stata rilasciata apposita autorizzazione per la pesca
a strascico e questa sia stata esercitata nei limiti consentiti, non può essere
sanzionata la cattura accidentale di specie protette.
Il giudice di merito,
con motivazione valutata ineccepibile dalla Cassazione, ha obiettato
innanzitutto che le circolari ministeriali non hanno rango normativo, ragion per
cui non potrebbero mai derogare a norme di legge o equiparate. È questo un
aspetto che va sottolineato con vigore per non cadere nell’errore di far
prevalere la circolare sulla legge quando la prima sia in contrasto con la
seconda. La circolare è uno strumento informativo attraverso il quale il
soggetto gerarchicamente sovraordinato trasmette ordini, istruzioni,
raccomandazioni alle articolazioni periferiche.
Essa potrà avere senz’altro
l’utilità di orientare gli organi operativi nell’applicazione di una determinata
normativa, ma non potrà mai fornire indicazioni che si palesino in conflitto con
questa. Il giudice ha quindi osservato che la circolare non poteva escludere
d’imperio la sanzionabilità di condotte vietate dalla legge. In realtà, essa si
limitava a evidenziare che la cattura involontaria di specie protette durante
attività regolari di pesca non ricadeva sotto la sfera punitiva della legge
963/1965. Il caso in esame era però diverso.
Infatti, non si contestava la
cattura illecita del rossetto (anche se sarebbe stato comunque onere
dell’imputato dimostrare l’accidentalità della cattura), quanto la successiva
messa in commercio, senz’altro vietata e sanzionata.
Anche l’elemento
soggettivo del reato è stato riconosciuto esistente, poiché il reato contestato
è colposo e doveva addebitarsi all’imputato un comportamento negligente, tanto
più che questi era un operatore qualificato, che ben doveva conoscere la
normativa di settore.

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