In tema di vendita di sostanze alimentari all’interno
di un ipermercato, destinatario delle disposizioni impartite dal piano di
autocontrollo relative alle attività di controllo e vigilanza preliminari alla
messa in vendita del prodotto è il responsabile del relativo reparto, soggetto
su cui grava anche l’obbligo di sorvegliare i sottoposti circa l’osservanza
delle disposizioni medesime. (Fattispecie di vendita di testine di agnello
invase da parassiti all’interno di un reparto macelleria, il cui responsabile è
stato individuato nel soggetto preposto al predetto reparto).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi sig.ri Magistrati: Udienza
pubblica
Dott. DE MAIO Guido – Presidente – del 08/04/2008
Dott. GRILLO
Carlo – Consigliere – SENTENZA
Dott. GENTILE Mario – Consigliere – N.
934
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott.
GAZZARA Santi – Consigliere – N. 00043/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Chieti;
avverso la sentenza resa dal
Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, in data 15/10/07;
vista la
sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere
Dr. Santi Gazzara;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto
Procuratore Generale, Dott. Montagna Alfredo, il quale ha concluso per
l’annullamento della sentenza con rinvio;
udito il difensore dell’imputato,
avv. Pacilio Mauro, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Chieti, in
composizione monocratica, con sentenza del 15/10/07 ha assolto Malidei Domenico
perché il fatto non costituisce reato.
Il prevenuto era stato tratto in
giudizio per rispondere del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett.
d), per avere, in qualità di responsabile del reparto macelleria presso
l’ipermercato “IPERCOOP”, sito presso il Centro d’Abruzzo, posto in vendita una
testina d’agnello invasa da parassiti (larve di oestus ovis). Propone ricorso
per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Chieti, con i seguenti
motivi:
– violazione di legge con riferimento all’art. 40 c.p.,
preliminarmente censurando la sentenza impugnata per erronea formulazione della
assoluzione, perché le motivazioni contenute nella decisione avrebbero dovuto
portare alla assoluzione per non avere commesso il fatto; si eccepisce, altresì,
la violazione di norme che regolano il rapporto di causalità tra azione o
omissione ed evento, rilevando sul punto che la qualifica di responsabile del
reparto macelleria, che rivestiva il prevenuto al momento dei fatti;avrebbe
dovuto indurre il giudice di merito a ritenerlo responsabile dell’illecito
ascrittogli.
La difesa del prevenuto ha inoltrato in atti memoria nella quale
rileva che il reato ascritto al Melidei potrebbe essere estinto per
prescrizione, nel caso in cui la iscrizione nel registro degli indagati dovesse
essere avvenuta in data anteriore all’8/12/05, visto che il primo atto
interruttivo del relativo termine (notifica della citazione diretta a giudizio)
è del 14/2/07.
Contesta i motivi di ricorso in dipendenza della corretta
applicazione della legge da parte del giudice di merito.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero,
l’argomentazione motivazionale sviluppata dal giudice di merito nella gravata
sentenza, scandisce dei passaggi che vanno così individuati: risulta indubbio
che nella testina di agnello era presente una larva di oestus ovis; è stato
accertato che il Piano di Autocontrollo dell’Ipercoop, presso il quale presta
attività lavorativa, quale responsabile addetto al reparto macelleria prevenuto,
prevede che le testine di agnello, devono essere poste in vendita aperte e, come
da prassi consolidata, l’operatore incaricato della apertura del prodotto deve
effettuare un attento esame ispettivo sulle stesse ed un eventuale lavaggio
prima del confezionamento; conseguentemente, non vi è dubbio alcuno che la
presenza del parassita avrebbe dovuto essere rilevata da colui il quale
ispezionò il prodotto.
A questo punto il Tribunale, non avendo potuto
accertare chi dei lavoratori del servizio macelleria avesse proceduto alla
preparazione di quel prodotto, esclude la responsabilità del prevenuto in quanto
ritiene che non possa pervenirsi alla applicazione della sanzione penale a
carico di costui sulla scorta di una responsabilità oggettiva sulla base del
sillogismo secondo cui poiché il Melidei era il capo reparto egli deve
rispondere, anche delle omissioni e delle negligenze altrui. Orbene, anche se in
via preliminare, si rileva che corretta appare la censura mossa in gravame in
relazione alla errata formula assolutoria, applicata dal decidente, in quanto le
motivazioni contenute in sentenza avrebbero dovuto portare alla assoluzione per
non avere commesso il fatto e non perché il fatto non costituisce reato, dal
momento che è stata affermata la sussistenza dell’illecito contravvenzionale in
tutti i suoi elementi costitutivi.
Di seguito a tale necessaria
puntualizzazione, si evidenzia che con la pronuncia impugnata sono state violate
le norme che regolano il rapporto di causalità tra azione od omissione ed
evento. Risulta incontestato, infatti, che il Melidei rivestisse la carica di
responsabile del reparto macelleria dell’ipermercato e che per la messa in
vendita delle testine di agnello, in particolare, erano prescritte specifiche
attività di controllo e preparazione della merce, prima
dell’insacchettamento.
Tali attività precauzionali, esplicatesi nella
sezionatura della testa e nel lavaggio della stessa, andavano poste in essere
proprio per eliminare la presenza di questi particolari parassiti, che si
insediano nelle canne nasali dell’animale, lasciato all’erbaggio, e garantiscono
l’acquirente in ordine alla “pulizia” del prodotto in vendita.
Le
disposizioni in materia erano dirette a tutto il personale, operante nel reparto
macelleria, compreso l’imputato, il quale non solo era tenuto alla osservanza di
esse, ma era anche il diretto destinatario dell’obbligo di sorveglianza sui
sottoposti, affinché non si verificassero episodi come quello in
specie.
Appare evidente, come esattamente osservato in ricorso, che il fatto
stesso della sussistenza del reato dimostra che le dovute verifiche non sono
state compiute e che l’imputato non avrebbe potuto essere ritenuto esente da
responsabilità, avendo omesso di esercitare, per la qualifica operativa
rivestita, il dovuto controllo, prodromico alla messa in vendita della merce de
qua.
Quanto alla eccepita prescrizione, formulata con la memoria difensiva,
si rileva che il reato è stato commesso in data 9/6/03, per cui il termine
relativo verrà a maturarsi il 15/6/08, visto che alla naturale scadenza del
9/6/08, va aggiunto un periodo di giorni sei, determinato da un rinvio del
processo su istanza della difesa del prevenuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con
rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila.
Home » Vendita di sostanze alimentari
Vendita di sostanze alimentari
Cassazione penale, Sezione 3, sentenza n. 22112 del 3 giugno 2008 (udienza dell’8 aprile 2008)
In tema di vendita di sostanze alimentari all’interno
di un ipermercato, destinatario delle disposizioni impartite dal piano di
autocontrollo relative alle attività di controllo e vigilanza preliminari alla
messa in vendita del prodotto è il responsabile del relativo reparto, soggetto
su cui grava anche l’obbligo di sorvegliare i sottoposti circa l’osservanza
delle disposizioni medesime. (Fattispecie di vendita di testine di agnello
invase da parassiti all’interno di un reparto macelleria, il cui responsabile è
stato individuato nel soggetto preposto al predetto reparto).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi sig.ri Magistrati: Udienza
pubblica
Dott. DE MAIO Guido – Presidente – del 08/04/2008
Dott. GRILLO
Carlo – Consigliere – SENTENZA
Dott. GENTILE Mario – Consigliere – N.
934
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott.
GAZZARA Santi – Consigliere – N. 00043/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Chieti;
avverso la sentenza resa dal
Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, in data 15/10/07;
vista la
sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere
Dr. Santi Gazzara;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto
Procuratore Generale, Dott. Montagna Alfredo, il quale ha concluso per
l’annullamento della sentenza con rinvio;
udito il difensore dell’imputato,
avv. Pacilio Mauro, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Chieti, in
composizione monocratica, con sentenza del 15/10/07 ha assolto Malidei Domenico
perché il fatto non costituisce reato.
Il prevenuto era stato tratto in
giudizio per rispondere del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett.
d), per avere, in qualità di responsabile del reparto macelleria presso
l’ipermercato “IPERCOOP”, sito presso il Centro d’Abruzzo, posto in vendita una
testina d’agnello invasa da parassiti (larve di oestus ovis). Propone ricorso
per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Chieti, con i seguenti
motivi:
– violazione di legge con riferimento all’art. 40 c.p.,
preliminarmente censurando la sentenza impugnata per erronea formulazione della
assoluzione, perché le motivazioni contenute nella decisione avrebbero dovuto
portare alla assoluzione per non avere commesso il fatto; si eccepisce, altresì,
la violazione di norme che regolano il rapporto di causalità tra azione o
omissione ed evento, rilevando sul punto che la qualifica di responsabile del
reparto macelleria, che rivestiva il prevenuto al momento dei fatti;avrebbe
dovuto indurre il giudice di merito a ritenerlo responsabile dell’illecito
ascrittogli.
La difesa del prevenuto ha inoltrato in atti memoria nella quale
rileva che il reato ascritto al Melidei potrebbe essere estinto per
prescrizione, nel caso in cui la iscrizione nel registro degli indagati dovesse
essere avvenuta in data anteriore all’8/12/05, visto che il primo atto
interruttivo del relativo termine (notifica della citazione diretta a giudizio)
è del 14/2/07.
Contesta i motivi di ricorso in dipendenza della corretta
applicazione della legge da parte del giudice di merito.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero,
l’argomentazione motivazionale sviluppata dal giudice di merito nella gravata
sentenza, scandisce dei passaggi che vanno così individuati: risulta indubbio
che nella testina di agnello era presente una larva di oestus ovis; è stato
accertato che il Piano di Autocontrollo dell’Ipercoop, presso il quale presta
attività lavorativa, quale responsabile addetto al reparto macelleria prevenuto,
prevede che le testine di agnello, devono essere poste in vendita aperte e, come
da prassi consolidata, l’operatore incaricato della apertura del prodotto deve
effettuare un attento esame ispettivo sulle stesse ed un eventuale lavaggio
prima del confezionamento; conseguentemente, non vi è dubbio alcuno che la
presenza del parassita avrebbe dovuto essere rilevata da colui il quale
ispezionò il prodotto.
A questo punto il Tribunale, non avendo potuto
accertare chi dei lavoratori del servizio macelleria avesse proceduto alla
preparazione di quel prodotto, esclude la responsabilità del prevenuto in quanto
ritiene che non possa pervenirsi alla applicazione della sanzione penale a
carico di costui sulla scorta di una responsabilità oggettiva sulla base del
sillogismo secondo cui poiché il Melidei era il capo reparto egli deve
rispondere, anche delle omissioni e delle negligenze altrui. Orbene, anche se in
via preliminare, si rileva che corretta appare la censura mossa in gravame in
relazione alla errata formula assolutoria, applicata dal decidente, in quanto le
motivazioni contenute in sentenza avrebbero dovuto portare alla assoluzione per
non avere commesso il fatto e non perché il fatto non costituisce reato, dal
momento che è stata affermata la sussistenza dell’illecito contravvenzionale in
tutti i suoi elementi costitutivi.
Di seguito a tale necessaria
puntualizzazione, si evidenzia che con la pronuncia impugnata sono state violate
le norme che regolano il rapporto di causalità tra azione od omissione ed
evento. Risulta incontestato, infatti, che il Melidei rivestisse la carica di
responsabile del reparto macelleria dell’ipermercato e che per la messa in
vendita delle testine di agnello, in particolare, erano prescritte specifiche
attività di controllo e preparazione della merce, prima
dell’insacchettamento.
Tali attività precauzionali, esplicatesi nella
sezionatura della testa e nel lavaggio della stessa, andavano poste in essere
proprio per eliminare la presenza di questi particolari parassiti, che si
insediano nelle canne nasali dell’animale, lasciato all’erbaggio, e garantiscono
l’acquirente in ordine alla “pulizia” del prodotto in vendita.
Le
disposizioni in materia erano dirette a tutto il personale, operante nel reparto
macelleria, compreso l’imputato, il quale non solo era tenuto alla osservanza di
esse, ma era anche il diretto destinatario dell’obbligo di sorveglianza sui
sottoposti, affinché non si verificassero episodi come quello in
specie.
Appare evidente, come esattamente osservato in ricorso, che il fatto
stesso della sussistenza del reato dimostra che le dovute verifiche non sono
state compiute e che l’imputato non avrebbe potuto essere ritenuto esente da
responsabilità, avendo omesso di esercitare, per la qualifica operativa
rivestita, il dovuto controllo, prodromico alla messa in vendita della merce de
qua.
Quanto alla eccepita prescrizione, formulata con la memoria difensiva,
si rileva che il reato è stato commesso in data 9/6/03, per cui il termine
relativo verrà a maturarsi il 15/6/08, visto che alla naturale scadenza del
9/6/08, va aggiunto un periodo di giorni sei, determinato da un rinvio del
processo su istanza della difesa del prevenuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con
rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila.
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