In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati
all’alimentazione, sulla base della disposizione di cui all’art. 5, comma primo
lett. b) della legge 30 aprile 162, n. 283, chiunque detiene per la
somministrazione un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere a
titolo di colpa per non aver fatto eseguire i controlli necessari ad evitare
l’avvio del prodotto al consumo; pertanto il legale rappresentante od il gestore
di una società è responsabile per le deficienze della organizzazione di impresa
e per la mancata vigilanza sull’operato del personale dipendente, salvo che il
fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto,
appositamente delegato a tali mansioni. (Nel caso di specie la S.C. ha
confermato la valutazione espressa dal giudice di merito circa la responsabilità
del titolare dela ditta gestoria della cucina di una mensa scolastica in
relazione alla detenzione per il consumo di una quantitativo di carne in cattivo
stato di conservazione per la presenza di cariche microbiche).
Svolgimento del processo
Il giudice del tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo,
con sentenza dell’8 gennaio 2003, dichiarò Di Gregorio Andrea colpevole del
reato di cui all’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, per
avere, quale rappresentante della ditta Bruno s.a.s., gerente la cucina della
scuola materna De Amicis, detenuto per la distribuzione al consumo degli utenti
della mensa dell’istituto, un quantitativo di cosce di pollo in cattivo stato di
conservazione stante la presenza di cariche microbiche, e lo condannò alla pena
di giorni quindici di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, con la sospensione
condizionale della pena. La corte d’appello di Palermo, con sentenza del 28
gennaio 2004, confermò la sentenza di primo grado.
L’imputato propone ricorso
per cassazione deducendo:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell’art.
40, secondo comma, cod. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Osserva che, fuori dei casi di concorso, un soggetto può essere ritenuto
responsabile di un reato solo se il fatto sia stato da lui materialmente
commesso o se lo stesso è a lui addebitarle ai sensi dell’art. 40, secondo
comma, cod. pen.. Nella specie, egli, quale titolare dell’impresa, poteva essere
considerato responsabile solo ai sensi dell’art. 40, co. 2, cod. pen. qualora
non avesse impedito il verificarsi dell’offesa, pur essendo venuto a conoscenza
della condotta illecita del personale dipendente, o nel caso che la condotta
illecita fosse conseguenza di sue precise istruzioni o di sue scelte gestionali.
Nel caso in esame, quindi, unico soggetto responsabile doveva essere ritenuta
eventualmente la teste Calamusa, che era la responsabile del centro cottura di
Calatafimi. La sua testimonianza peraltro non poteva ritenersi ammissibile ed
utilizzabile perché la stessa, se non unica responsabile, era quanto meno correa
del reato, ed andava sentita in tale veste. In ogni caso la stessa ha ammesso di
essere responsabile del centro cottura di Calatafimi, mentre la s.a.s. Bruno
aveva sede ed operava in Mazara del Vallo.
b) inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche. Lamenta che,
nonostante l’eccezione sollevata in proposito in sede di discussione in appello,
gli è stata inflitta una pena illegale. Infatti, a seguito della modifica del
terzo comma dell’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, introdotta dall’art.
6 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, per il reato per cui si procede è ora
prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, mentre illegalmente
gli sono state inflitte entrambe le pene.
c) inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale. Lamenta che i giudici del merito sono partiti
da una pena base di giorni venti di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda ed hanno
poi operato una riduzione di un terzo (e non fino ad un terzo) per le attenuanti
generiche, giungendo però alla pena finale di giorni 15 di arresto ed euro
1.000,00 di ammenda, mentre, applicando i criteri di cui all’art. 134 cod. pen.,
la pena finale avrebbe dovuto essere pari a giorni 13 e non a giorni 15 di
arresto.
Motivi della decisione
Il primo motivo si risolve in una censura
in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova
e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del
merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque infondato.
I giudici del merito hanno infatti fornito congrua, specifica ed adeguata
motivazione sulle ragioni per le quali hanno ritenuto l’imputato colpevole del
reato contestatogli osservando: che chiunque detenga per la somministrazione un
prodotto non conforme alla normativa deve rispondere a titolo di colpa per non
avere fatto eseguire i controlli necessari ad evitare l’avvio del prodotto al
consumo, e dunque anche per le deficienze della organizzazione dell’impresa o
della doverosa vigilanza sull’operato del personale dipendente, essendo il
destinatario della norma incriminatrice anche il legale rappresentante o il
gestore di una società; che tale responsabilità può escludersi nel solo caso in
cui si tratti di fatti illeciti non riconducibili direttamente alle attribuzioni
del gestore in quanto rientranti nella esclusiva preposizione di altra persona
delegata a tali mansioni; che quindi il De Gregorio rispondeva per non avere
adottato i controlli e le precauzioni idonee ad evitare l’utilizzazione delle
carni sequestrate; che la qualità della Calamusa di responsabile del centro
cottura non la rendeva responsabile della conservazione della carne e non
escludeva certamente la responsabilità dell’imputato, e ciò perché la
responsabilità della cucina a servizio della mensa scolastica non comportava
l’assunzione di una qualunque forma di garanzia verso terzi in ordine alla bontà
e sicurezza dei cibi utilizzati nella preparazione dei pasti, dal momento che
tali ingredienti non erano forniti direttamente dalla Calamusa, che si limitava
al loro impiego dopo che erano stati procurati dalla ditta per cui
lavorava.
Trattasi, peraltro, di conclusioni che sono pienamente conformi
alla giurisprudenza sul punto di questa Suprema Corte, la quale ha affermato,
tra l’altro, che “l’assunto dell’esclusione della responsabilità del titolare di
un albergo e dell’individuazione della medesima nella persona del capocuoco, nel
caso di rinvenimento di carne in iniziale stato di putrefazione nel frigorifero
della cucina, da luogo soltanto ad una chiamata di correo. Al predetto titolare
deve essere addebitato l’illecito quanto meno a titolo di negligenza,
consistente nell’avere omesso il controllo sull’operato del capocuoco, e per
‘culpa in eligendo’, rappresentata dall’avere preposto alle cucine un soggetto
privo della necessaria capacità professionale” (Sez. 3^, 21 ottobre 1997,
Ambrosi, m. 209.419); e che “ai fini della integrazione del reato di cui
all’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, l’esonero dalla
responsabilità penale del rappresentante legale di una società che gestisce un
ristorante, è ipotizzabile nella materia contravvenzionale in esame, che
contempla anche la responsabilità a titolo di colpa, solo quando si tratti di
grossi complessi imprenditoriali, di fatti illeciti non riconducibili
direttamente alle attribuzioni del gestore e di provata esclusiva preposizione
di un delegato a tali attribuzioni” (Sez. 6^, 18 marzo 1994, Intravaia, m.
199.429).
Avendo la corte d’appello, con un apprezzamento di fatto
adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede,
escluso qualsiasi responsabilità o corresponsabilità della Calamusa in ordine al
reato in questione è infondato anche l’assunto secondo cui non avrebbe potuto
essere sentita come testimone o avrebbe dovuto essere sentita nella veste di
correa. Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo ed
è comunque infondato. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, infatti,
il giudice di primo grado non ha affatto inteso operare la diminuzione ex art.
62 bis cod. pen. sulla pena base di giorni 20 di arresto nella misura di 1/3 (e
non sino ad un terzo). Si legge infatti nella sentenza di primo grado che la
pena base detentiva è stata individuata in 20 giorni di arresto, poi ridotta a
15 giorni per le generiche (e quindi esattamente ridotta fino alla misura di un
terzo).
È invece fondato il secondo motivo perché nella specie è stata
inflitta una pena illegale. Infatti, l’art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n.
507, ha disposto che il terzo comma dell’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n.
283 sia così sostituito: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i
contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 5 sono
puniti con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire seicentomila a lire
sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e
h) dell’articolo 5 si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o
dell’ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni”. Il contestato reato
di cui all’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, era quindi
punibile con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, mentre
all’imputato sono state illegalmente inflitte sia la pena dell’arresto sia
quella dell’ammenda.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata
limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul
punto ad altra sezione della corte d’appello di Palermo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla
determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra
sezione della corte d’appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto.
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Somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 36055 dell’8 settembre 2004 (Udienza del 9 luglio 2004)
In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati
all’alimentazione, sulla base della disposizione di cui all’art. 5, comma primo
lett. b) della legge 30 aprile 162, n. 283, chiunque detiene per la
somministrazione un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere a
titolo di colpa per non aver fatto eseguire i controlli necessari ad evitare
l’avvio del prodotto al consumo; pertanto il legale rappresentante od il gestore
di una società è responsabile per le deficienze della organizzazione di impresa
e per la mancata vigilanza sull’operato del personale dipendente, salvo che il
fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto,
appositamente delegato a tali mansioni. (Nel caso di specie la S.C. ha
confermato la valutazione espressa dal giudice di merito circa la responsabilità
del titolare dela ditta gestoria della cucina di una mensa scolastica in
relazione alla detenzione per il consumo di una quantitativo di carne in cattivo
stato di conservazione per la presenza di cariche microbiche).
Svolgimento del processo
Il giudice del tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo,
con sentenza dell’8 gennaio 2003, dichiarò Di Gregorio Andrea colpevole del
reato di cui all’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, per
avere, quale rappresentante della ditta Bruno s.a.s., gerente la cucina della
scuola materna De Amicis, detenuto per la distribuzione al consumo degli utenti
della mensa dell’istituto, un quantitativo di cosce di pollo in cattivo stato di
conservazione stante la presenza di cariche microbiche, e lo condannò alla pena
di giorni quindici di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, con la sospensione
condizionale della pena. La corte d’appello di Palermo, con sentenza del 28
gennaio 2004, confermò la sentenza di primo grado.
L’imputato propone ricorso
per cassazione deducendo:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell’art.
40, secondo comma, cod. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Osserva che, fuori dei casi di concorso, un soggetto può essere ritenuto
responsabile di un reato solo se il fatto sia stato da lui materialmente
commesso o se lo stesso è a lui addebitarle ai sensi dell’art. 40, secondo
comma, cod. pen.. Nella specie, egli, quale titolare dell’impresa, poteva essere
considerato responsabile solo ai sensi dell’art. 40, co. 2, cod. pen. qualora
non avesse impedito il verificarsi dell’offesa, pur essendo venuto a conoscenza
della condotta illecita del personale dipendente, o nel caso che la condotta
illecita fosse conseguenza di sue precise istruzioni o di sue scelte gestionali.
Nel caso in esame, quindi, unico soggetto responsabile doveva essere ritenuta
eventualmente la teste Calamusa, che era la responsabile del centro cottura di
Calatafimi. La sua testimonianza peraltro non poteva ritenersi ammissibile ed
utilizzabile perché la stessa, se non unica responsabile, era quanto meno correa
del reato, ed andava sentita in tale veste. In ogni caso la stessa ha ammesso di
essere responsabile del centro cottura di Calatafimi, mentre la s.a.s. Bruno
aveva sede ed operava in Mazara del Vallo.
b) inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche. Lamenta che,
nonostante l’eccezione sollevata in proposito in sede di discussione in appello,
gli è stata inflitta una pena illegale. Infatti, a seguito della modifica del
terzo comma dell’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, introdotta dall’art.
6 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, per il reato per cui si procede è ora
prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, mentre illegalmente
gli sono state inflitte entrambe le pene.
c) inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale. Lamenta che i giudici del merito sono partiti
da una pena base di giorni venti di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda ed hanno
poi operato una riduzione di un terzo (e non fino ad un terzo) per le attenuanti
generiche, giungendo però alla pena finale di giorni 15 di arresto ed euro
1.000,00 di ammenda, mentre, applicando i criteri di cui all’art. 134 cod. pen.,
la pena finale avrebbe dovuto essere pari a giorni 13 e non a giorni 15 di
arresto.
Motivi della decisione
Il primo motivo si risolve in una censura
in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova
e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del
merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque infondato.
I giudici del merito hanno infatti fornito congrua, specifica ed adeguata
motivazione sulle ragioni per le quali hanno ritenuto l’imputato colpevole del
reato contestatogli osservando: che chiunque detenga per la somministrazione un
prodotto non conforme alla normativa deve rispondere a titolo di colpa per non
avere fatto eseguire i controlli necessari ad evitare l’avvio del prodotto al
consumo, e dunque anche per le deficienze della organizzazione dell’impresa o
della doverosa vigilanza sull’operato del personale dipendente, essendo il
destinatario della norma incriminatrice anche il legale rappresentante o il
gestore di una società; che tale responsabilità può escludersi nel solo caso in
cui si tratti di fatti illeciti non riconducibili direttamente alle attribuzioni
del gestore in quanto rientranti nella esclusiva preposizione di altra persona
delegata a tali mansioni; che quindi il De Gregorio rispondeva per non avere
adottato i controlli e le precauzioni idonee ad evitare l’utilizzazione delle
carni sequestrate; che la qualità della Calamusa di responsabile del centro
cottura non la rendeva responsabile della conservazione della carne e non
escludeva certamente la responsabilità dell’imputato, e ciò perché la
responsabilità della cucina a servizio della mensa scolastica non comportava
l’assunzione di una qualunque forma di garanzia verso terzi in ordine alla bontà
e sicurezza dei cibi utilizzati nella preparazione dei pasti, dal momento che
tali ingredienti non erano forniti direttamente dalla Calamusa, che si limitava
al loro impiego dopo che erano stati procurati dalla ditta per cui
lavorava.
Trattasi, peraltro, di conclusioni che sono pienamente conformi
alla giurisprudenza sul punto di questa Suprema Corte, la quale ha affermato,
tra l’altro, che “l’assunto dell’esclusione della responsabilità del titolare di
un albergo e dell’individuazione della medesima nella persona del capocuoco, nel
caso di rinvenimento di carne in iniziale stato di putrefazione nel frigorifero
della cucina, da luogo soltanto ad una chiamata di correo. Al predetto titolare
deve essere addebitato l’illecito quanto meno a titolo di negligenza,
consistente nell’avere omesso il controllo sull’operato del capocuoco, e per
‘culpa in eligendo’, rappresentata dall’avere preposto alle cucine un soggetto
privo della necessaria capacità professionale” (Sez. 3^, 21 ottobre 1997,
Ambrosi, m. 209.419); e che “ai fini della integrazione del reato di cui
all’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, l’esonero dalla
responsabilità penale del rappresentante legale di una società che gestisce un
ristorante, è ipotizzabile nella materia contravvenzionale in esame, che
contempla anche la responsabilità a titolo di colpa, solo quando si tratti di
grossi complessi imprenditoriali, di fatti illeciti non riconducibili
direttamente alle attribuzioni del gestore e di provata esclusiva preposizione
di un delegato a tali attribuzioni” (Sez. 6^, 18 marzo 1994, Intravaia, m.
199.429).
Avendo la corte d’appello, con un apprezzamento di fatto
adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede,
escluso qualsiasi responsabilità o corresponsabilità della Calamusa in ordine al
reato in questione è infondato anche l’assunto secondo cui non avrebbe potuto
essere sentita come testimone o avrebbe dovuto essere sentita nella veste di
correa. Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo ed
è comunque infondato. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, infatti,
il giudice di primo grado non ha affatto inteso operare la diminuzione ex art.
62 bis cod. pen. sulla pena base di giorni 20 di arresto nella misura di 1/3 (e
non sino ad un terzo). Si legge infatti nella sentenza di primo grado che la
pena base detentiva è stata individuata in 20 giorni di arresto, poi ridotta a
15 giorni per le generiche (e quindi esattamente ridotta fino alla misura di un
terzo).
È invece fondato il secondo motivo perché nella specie è stata
inflitta una pena illegale. Infatti, l’art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n.
507, ha disposto che il terzo comma dell’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n.
283 sia così sostituito: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i
contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 5 sono
puniti con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire seicentomila a lire
sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e
h) dell’articolo 5 si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o
dell’ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni”. Il contestato reato
di cui all’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, era quindi
punibile con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, mentre
all’imputato sono state illegalmente inflitte sia la pena dell’arresto sia
quella dell’ammenda.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata
limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul
punto ad altra sezione della corte d’appello di Palermo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla
determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra
sezione della corte d’appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto.
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