Anche senza grassi vegetali il cioccolato non può essere puro

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Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenza C-47/09 del 25 novembre 2010 (riferimenti normativi: direttiva 2000/36/CE e 2000/13/CE)

La Repubblica italiana, prevedendo la possibilità di completare con
l’aggettivo “puro” la denominazione di vendita dei prodotti di cioccolato che
non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 3, n. 5, della direttiva
comunitaria 2000/36 e del combinato disposto degli artt. 3, n. 1, di detta
direttiva e 2, n. 1, lett. a), della direttiva 2000/13.

La
Repubblica italiana si è di nuovo trovata a fare i conti con la Commissione
europea, risultando perdente il proprio tentativo di aggirare la normativa
comunitaria. È una vecchia questione. Il nostro Paese ha molti prodotti
qualitativamente superiori a quelli di altri Paesi dell’Unione e cerca,
comprensibilmente, di difenderli privilegiandoli sul mercato con indicazioni di
etichettatura che talvolta contrastano con il limiti imposti dalla disciplina di
settore a livello comunitario.
Questo è quanto avvenuto anche con il
cioccolato.
Per il consumatore italiano la classica tavoletta di cioccolato è
quella che non contiene grassi vegetali diversi dal burro di cacao. In altri
Paesi non è tradizionalmente così, essendo ammessa la presenza di altri grassi
vegetali. Peraltro, la direttiva 2000/36/CE ha armonizzato a livello europeo la
disciplina dei prodotti di cioccolato, ammettendo che possono fregiarsi della
denominazione “cioccolato” anche quei prodotti che contengano grassi vegetali
diversi dal burro di cacao in percentuale non superiore al 5%. Ciò nonostante la
l. 39/2002 e il d.lgs. 178/2003 hanno consentito nel nostro Paese di completare
la etichettatura dei prodotti di cioccolato contenenti soltanto burro di cacao
con la dicitura “puro”. La Commissione europea ha eccepito davanti alla Corte di
Giustizia che tale nomenclatura contrasta con la disciplina armonizzata ed è
idonea a ingannare il pubblico, inducendolo a pensare che esistano due categorie
di cioccolato (il che non sarebbe sul piano normativo). La Repubblica italiana
si è difesa argomentando che la direttiva citata non impedirebbe agli Stati
membri di consentire aggiunte esplicative alla etichetta, proprio con lo scopo
di meglio informare i consumatori. Questo ragionamento è stato, però, respinto
dal giudice comunitario.
La Corte ha osservato che la nomenclatura ricavabile
dalla direttiva 2000/36 è obbligatoria e tassativa. Sono autorizzate
specificazioni aggiuntive, purché però l’informazione sia corretta, obiettiva e
tale da non indurre in errore il consumatore (direttiva 2000/13).
Nel caso
italiano, secondo la Corte, la normativa nazionale ha introdotto
surrettiziamente e abusivamente una vera e propria denominazione di vendita non
prevista dalla normativa comunitaria, cioè quella di “cioccolato puro”,
ulteriore rispetto a quella armonizzata di “cioccolato”, prevista per tutti i
prodotti di cioccolato che non contengano più di un certo quantitativo di grassi
vegetali diversi dal burro di cacao. In altri termini, secondo la normativa
comunitaria le due tipologie di prodotto sono equivalenti e la normativa
italiana non può far credere al consumatore che l’uno sia qualitativamente
superiore all’altro. Il modo per informarlo correttamente non è, dunque, quello
di creare la denominazione di vendita vietata “cioccolato puro”, bensì di
inserire in altra parte della etichettatura che nel prodotto è usato soltanto
burro di cacao.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

25 novembre 2010 

Nella causa C 47/09,
avente ad oggetto il ricorso per
inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 30 gennaio
2009,
Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra F. Clotuche-Duvieusart
e dal sig. D. Nardi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata
dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili,
avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg.
J.-J. Kasel, M. Ilešic, E. Levits e dalla sig.ra M. Berger (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra L. Hewlett,
amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 10 giugno 2010,
vista la decisione, adottata dopo aver
sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

1 Con il suo ricorso, la Commissione
delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica
italiana, prevedendo la possibilità di completare con l’aggettivo «puro» o con
la dicitura «cioccolato puro» l’etichettatura dei prodotti di cioccolato che non
contengano grassi vegetali diversi dal burro di cacao, è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza, da un lato, dell’art. 3, n. 5, della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 giugno 2000, 2000/36/CE,
relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana
(GU L 197, pag. 19), e, dall’altro, del combinato disposto degli artt. 3 della
direttiva 2000/36 e 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29).

Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
2 L’etichettatura dei
prodotti di cacao e di cioccolato è disciplinata da una direttiva «orizzontale»,
ossia la direttiva 2000/13, e da una direttiva «verticale» o «settoriale», vale
a dire la direttiva 2000/36, che costituisce una lex specialis rispetto alla
direttiva 2000/13.
La direttiva 2000/36
3 La direttiva 2000/36 mira, da
una parte, a stabilire regole comuni per l’aggiunta di grassi vegetali diversi
dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato e, dall’altra, a
realizzare un’armonizzazione delle denominazioni di vendita.
4 Ai fini
dell’uso dei grassi vegetali diversi dal burro di cacao, i ‘considerando’
quinto, sesto, nono e decimo della direttiva 2000/36 sono redatti nei seguenti
termini:
«5) L’aggiunta nei prodotti di cioccolato di grassi vegetali
diversi dal burro di cacao è ammessa in alcuni Stati membri fino a un massimo
del 5%.
6) L’aggiunta nei prodotti di cioccolato di taluni grassi vegetali
diversi dal burro di cacao dovrebbe essere ammessa in tutti gli Stati membri
fino a un massimo del 5%. Questi grassi vegetali dovrebbero essere equivalenti
al burro di cacao e dovrebbero essere quindi definiti secondo criteri tecnici e
scientifici.
(…)
9) Nel caso dei prodotti di cioccolato cui sono stati
aggiunti grassi vegetali diversi dal burro di cacao è opportuno garantire ai
consumatori una informazione corretta, imparziale e obiettiva in aggiunta
all’elenco degli ingredienti.
10) D’altro canto, la direttiva 79/112/CEE non
osta a che l’etichettatura dei prodotti di cioccolato indichi che non sono stati
aggiunti grassi vegetali diversi dal burro di cacao, purché l’informazione sia
corretta, imparziale, obiettiva e tale da non indurre in errore il
consumatore».
5 Quanto alle denominazioni di vendita, il settimo
‘considerando’ della direttiva 2000/36 recita quanto segue:
«Al fine di
garantire l’unicità del mercato interno, tutti i prodotti di cioccolato oggetto
della presente direttiva devono poter circolare all’interno della Comunità con
le denominazioni di vendita di cui all’allegato I della presente
direttiva».
6 L’art. 2, nn. 1 e 2, di detta direttiva così dispone:
«1. I
grassi vegetali diversi dal burro di cacao definiti ed elencati nell’allegato II
possono essere aggiunti ai prodotti di cioccolato di cui al punto A, paragrafi
3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’allegato I. Tale aggiunta non può superare il 5% del
prodotto finito dopo la sottrazione del peso totale delle altre eventuali
sostanze commestibili impiegate in base al punto B dell’allegato I, senza che
sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di
cacao.
2. I prodotti di cioccolato che, a norma del paragrafo 1, contengono
grassi vegetali diversi dal burro di cacao, possono essere immessi in commercio
in tutti gli Stati membri, a condizione che la loro etichettatura, a norma
dell’articolo 3, rechi la menzione ben visibile e chiaramente leggibile:
“contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”. Tale menzione appare
nello stesso campo visivo dell’elenco degli ingredienti, ben distinta da questo,
con caratteri di corpo almeno pari all’elenco e in grassetto accanto alla
denominazione di vendita; indipendentemente da questa disposizione, la
denominazione di vendita del prodotto può apparire anche altrove».
7 L’art. 3
della direttiva 2000/36 prevede quanto segue:
«La direttiva 79/112/CEE si
applica ai prodotti definiti nell’allegato I, fatte salve le seguenti
condizioni:
1) Le denominazioni di vendita di cui all’allegato I sono
riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio
per designarli.
(…)
5) Le denominazioni di vendita “cioccolato”,
“cioccolato al latte” e “cioccolato di copertura” previste nell’allegato I
possono essere completate da diciture o aggettivi relativi a criteri di qualità,
sempreché i prodotti in questione contengano
– nel caso del cioccolato, non
meno del 43% di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26% di burro
di cacao,
– nel caso del cioccolato al latte, non meno del 30% di sostanza
secca totale di cacao e del 18% di sostanza del latte ottenuta dalla
disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente
scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del
latte, di cui almeno il 4,5% di grassi del latte,
– nel caso del cioccolato
di copertura, non meno del 16% di cacao secco sgrassato».
8 L’art. 4 della
direttiva 2000/36 enuncia quanto segue:
«Per i prodotti di cui all’allegato
I, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali che non sono previste
dalla presente direttiva».
La direttiva 2000/13
9 La direttiva del
Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU
1979, L 33, pag. 1), è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13. I
riferimenti alla direttiva abrogata si intendono effettuati alla direttiva
2000/13.
10 L’art. 2, n. 1, della direttiva 2000/13 così dispone:

«L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono
a)
essere tali da indurre in errore l’acquirente, specialmente:
i) per quanto
riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura,
l’identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione,
l’origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,
ii)
attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
iii)
suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari,
quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche
identiche;
b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque
minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione
particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire,
curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà».

Il
diritto nazionale

11 L’art. 28, primo comma, della legge 1° marzo 2002, n.
39, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001
(Supplemento ordinario alla GURI del 26 marzo 2002, n. 72; in prosieguo: la
«legge n. 39/2002»), prevede quanto segue:
«Attuazione della direttiva
2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati
all’alimentazione umana
1. L’attuazione della direttiva 2000/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di
cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana, sarà informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire che l’etichettatura dei
prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una
distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi
vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando
esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l’etichetta dovrà contenere la
dizione “cioccolato” mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione
“cioccolato puro”;
b) individuare meccanismi di certificazione di qualità per
i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione
di cioccolato».
12 L’art. 6, primo comma, del decreto legislativo 12 giugno
2003, n. 178, di attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di
cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana (GURI n. 165 del 18
luglio 2003; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 178/2003»), è formulato
come segue:
«Uso della dizione “cioccolato puro”
I prodotti di cioccolato
di cui all’allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che non contengono grassi
vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai
prodotti di cacao e cioccolato, possono riportare nell’etichettatura il termine
“puro” abbinato al termine “cioccolato” in aggiunta o integrazione alle
denominazioni di vendita di cui all’allegato I oppure la dizione “cioccolato
puro” in altra parte dell’etichetta».
13 L’art. 7, ottavo comma, di detto
decreto legislativo così prevede:
«Sanzioni
(…)
8. Chiunque utilizza
il termine “puro” abbinato al termine “cioccolato” nell’etichettatura dei
prodotti di cui all’allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che contengono
grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno
diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato, è punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad Euro 3
000,00 né superiore ad Euro 8 000,00».
Fase precontenziosa del procedimento

14 Con lettera del 22 marzo 2004, la Commissione attirava l’attenzione delle
autorità italiane sull’incompatibilità della legge n. 39/2002 e del decreto
legislativo n. 178/2003 con il regime delle direttive 2000/13 e 2000/36. Le
autorità italiane rispondevano con una nota in data 23 aprile 2004 del Ministero
delle Attività Produttive.
15 Non reputandosi soddisfatta di questa
risposta, la Commissione avviava il procedimento di inadempimento previsto
dall’art. 226 CE e, di conseguenza, in data 13 ottobre 2004, inviava alla
Repubblica italiana una lettera di diffida.
16 In assenza di risposta da
parte delle autorità italiane, in data 5 luglio 2005 la Commissione emetteva un
parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per
conformarsi a detto parere entro due mesi dalla ricezione dello stesso.
17 In
risposta, le autorità italiane, con lettere del 21 ottobre e del 4 novembre
2005, esprimevano l’intenzione di modificare gli artt. 6 e 7 del decreto
legislativo n. 178/2003 e, su tale base, chiedevano la chiusura del presente
procedimento.
18 Constatando che, nonostante ulteriori scambi di
corrispondenza, la situazione rimaneva immutata, la Commissione ha deciso di
presentare il ricorso in esame.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

19 La Commissione
asserisce che la normativa italiana, prevedendo la possibilità, ex art. 28, n.
1, della legge 39/2002 ed ex art. 6 del decreto legislativo n. 178/2003, di
completare con l’aggettivo «puro» o con la dicitura «cioccolato puro»
l’etichettatura dei prodotti di cioccolato e, più precisamente, le denominazioni
di vendita elencate nell’allegato I di tale decreto per i prodotti che non
contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, ha introdotto una
denominazione supplementare per i prodotti di cioccolato a seconda che essi
possano essere considerati «puri» o «non puri». Questa distinzione
costituirebbe, in sostanza, una violazione dell’art. 3, nn. 1 e 5, della
direttiva 2000/36 e sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte, che ha
riconosciuto la natura identica dei prodotti di cioccolato che contengono fino
al 5% al massimo di taluni grassi vegetali (sentenza 16 gennaio 2003, causa C
14/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I 513, punto 87).
20 La Commissione
ricorda che l’utilizzo di grassi vegetali diversi dal burro di cacao è
rigorosamente regolamentato. Non solo un tale utilizzo è limitato a sei sostanze
elencate in modo tassativo nell’allegato II della direttiva 2000/36, ma
l’aggiunta delle stesse non può superare il 5% del prodotto finito. Inoltre,
come richiesto dal nono ‘considerando’ di detta direttiva, l’informazione circa
la presenza di grassi vegetali deve essere corretta, imparziale, obiettiva e
tale da non indurre in errore il consumatore. Di conseguenza, l’art. 2, n. 2, di
detta direttiva prevede che la dicitura «contiene grassi vegetali diversi dal
burro di cacao» debba figurare «accanto» e non all’interno della denominazione
di vendita. Il legislatore comunitario avrebbe previsto di informare il
consumatore circa la presenza o meno, nel prodotto di cioccolato, di grassi
vegetali diversi dal burro di cacao mediante l’etichettatura, e non tramite
l’impiego di una distinta denominazione di vendita.
21 La Commissione osserva
che la distinzione creata dalla normativa italiana è doppiamente ingannevole per
un consumatore medio. Essa ritiene infatti che l’utilizzo dell’aggettivo «puro»
non sia né corretto, né imparziale, né obiettivo e che sia pertanto di per sé
ingannevole.
22 Innanzi tutto, il termine «puro» conferirebbe automaticamente
una connotazione negativa al prodotto che non reca tale dicitura.
23
Inoltre, il fatto di aver creato due categorie di prodotti di cioccolato,
laddove la legge ne prevede solo una, ingannerebbe il consumatore inducendolo a
pensare che esistano due categorie di cioccolato.
24 Infine, la dicitura
«cioccolato puro» non sarebbe sufficientemente esplicita per informare il
consumatore del fatto che il cioccolato di cui trattasi contiene soltanto burro
di cacao, senza aggiunta di altri grassi vegetali.
25 La Repubblica italiana
non contesta il fatto che le denominazioni di vendita di cui all’allegato I
della direttiva 2000/36 siano obbligatorie ed elencate tassativamente. Essa
afferma, tuttavia, che la denominazione di vendita non esaurisce il contenuto
dell’etichettatura. Sarebbe evidente che gli Stati membri possono aggiungere
altre diciture nell’etichettatura, in particolare allo scopo di indicare ai
consumatori che non sono stati usati grassi vegetali diversi dal burro di cacao.
Quindi, sarebbe possibile inserire nell’etichettatura tutte le indicazioni che
non creino confusione con la denominazione di vendita, che deve rimanere quella
di cui all’allegato I.
26 Il legislatore italiano non avrebbe inteso
introdurre una nuova denominazione di vendita, né un’indicazione di criterio di
qualità basata non sul tenore di cacao superiore al minimo richiesto, bensì
sull’uso esclusivo del burro di cacao. L’aggettivo «puro» non avrebbe una
connotazione qualitativa, bensì sarebbe meramente descrittivo. Esso, quindi,
svolgerebbe unicamente la funzione di indicare la composizione del prodotto in
esame, senza fornire un giudizio a priori sulla qualità superiore o meno di tale
prodotto. Per la Repubblica italiana, dunque, l’art. 6 del decreto legislativo
n. 178/2003 è conforme all’art. 3, nn. 1 e 5, della direttiva 2000/36.
27 La
Repubblica italiana sostiene che l’apposizione dell’aggettivo «puro» persegue la
finalità di indicare che come grasso vegetale si è usato solo il burro di cacao,
ad esclusione di qualsiasi altro. Ciò spiegherebbe perché l’apposizione
dell’aggettivo «puro» alla denominazione di vendita non interferisce con questa,
che rimane immutata. Per questa ragione non si può affermare che in tal modo
venga introdotta una nuova denominazione, non prevista all’allegato I della
direttiva 2000/36.
28 La Repubblica italiana afferma che l’espressione
«cioccolato puro» è meramente descrittiva, in quanto si limita a trasmettere
un’informazione al consumatore, informazione a cui il consumatore ha diritto ai
sensi del decimo ‘considerando’ delle direttive 2000/36 e 2000/13. Sulla base di
questa informazione, il consumatore deciderà liberamente quale prodotto
preferisce acquistare. In un contesto in cui il consumatore è perfettamente al
corrente che nella composizione dei prodotti di cioccolato possono essere
utilizzati grassi vegetali diversi dal burro di cacao, diciture di questo genere
sarebbero percepite proprio come informazioni sulla presenza o meno dei suddetti
grassi vegetali.
Giudizio della Corte
Sulla censura relativa alla
violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 3, n. 1, della direttiva 2000/36
e 2, n. 1, lett. a), della direttiva 2000/13
29 Per quanto riguarda
l’inadempimento degli obblighi derivanti dagli artt. 3, n. 1, della direttiva
2000/36 e 2, n. 1, lett. a), della direttiva 2000/13, occorre preliminarmente
constatare che, come osservato dalla Commissione, l’art. 3 della direttiva
2000/36 ha realizzato un’armonizzazione completa delle denominazioni di vendita
relative ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana
finalizzata a garantire l’unicità del mercato interno. Le denominazioni di
vendita di cui all’allegato I della direttiva 2000/36, a norma del suo art. 3,
n. 1, sono al tempo stesso obbligatorie e riservate ai prodotti in esso
indicati. L’aggiunta di aggettivi qualificativi è subordinata al rispetto delle
condizioni specifiche previste all’art. 3, n. 5, della direttiva 2000/36.
Inoltre, l’art. 4 di tale direttiva prevede che gli Stati membri non adottino,
per i prodotti indicati nell’allegato I, disposizioni nazionali non previste
dalla stessa direttiva 2000/36. Da ciò si evince che l’art. 3 di tale direttiva
ha proceduto ad un’armonizzazione completa delle denominazioni di vendita dei
prodotti di cioccolato, di cui, peraltro, la Repubblica italiana non ha mai
contestato il carattere vincolante.
30 Questa interpretazione è
ulteriormente suffragata dalla storia di detta direttiva. La direttiva del
Consiglio 24 luglio 1973, 73/241/CEE, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato
destinati all’alimentazione umana (GU L 228, pag. 23), indica, al settimo
‘considerando’, «che nei prodotti di cioccolato l’utilizzazione di sostanze
grasse vegetali diverse dal burro di cacao è ammessa in taluni Stati membri,
dove si fa largamente uso di tale autorizzazione; che tuttavia non si può
decidere fin d’ora sulle possibilità e le modalità dell’estensione
dell’utilizzazione di tali sostanze grasse a tutta la Comunità, dato che le
informazioni economiche e tecniche disponibili a tutt’oggi non permettono di
stabilire una posizione definitiva e che di conseguenza la situazione dovrà
essere riesaminata alla luce dell’evoluzione futura».
31 Quindi, al momento
dell’adozione della direttiva 73/241, il legislatore comunitario, per quanto
riguarda le disparità tra le normative degli Stati membri, non era stato in
grado di adottare, tramite tale direttiva, una posizione definitiva sulle
conseguenze, per quanto attiene alla denominazione o all’etichettatura,
dell’utilizzo di grassi vegetali diversi dal burro di cacao nei prodotti di
cioccolato. Il Consiglio dell’Unione europea si era pertanto limitato, per
quanto concerne l’utilizzo di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di
cacao, ad instaurare un regime provvisorio, destinato ad essere riesaminato,
conformemente all’art. 14, n. 2, lett. a), di detta direttiva, alla scadenza di
un termine di tre anni.
32 Con la direttiva 2000/36 il legislatore
comunitario ha previsto che l’aggiunta di grassi vegetali sostitutivi non
implica tanto l’impiego di denominazioni differenti per tali prodotti, bensì la
presenza di informazioni supplementari sull’etichetta. Per quanto riguarda i
prodotti di cioccolato nei quali sono stati aggiunti grassi vegetali diversi dal
burro di cacao, l’art. 2 della direttiva 2000/36, letto alla luce del suo nono
‘considerando’, garantisce al consumatore un’informazione corretta, imparziale e
obiettiva sul prodotto considerato, la quale si spinge oltre all’elenco dei suoi
ingredienti, attraverso l’utilizzo della formula «contiene grassi vegetali oltre
al burro di cacao».
33 In proposito, nel decimo ‘considerando’ della
direttiva 2000/36 si enuncia, senza tuttavia imporre l’uso di alcuna dicitura
specifica, che l’etichettatura può indicare che non sono stati aggiunti grassi
vegetali diversi dal burro di cacao, purché l’informazione sia corretta,
imparziale, obiettiva e tale da non indurre in errore il consumatore.
34 Per
quanto attiene alla valutazione della compatibilità della normativa italiana con
le disposizioni della direttiva 2000/36, come appena ricordate e
contestualizzate, occorre in primo luogo constatare che l’art. 6 del decreto
legislativo n. 178/2003 dispone che taluni prodotti di cioccolato, che non
contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, possono riportare
nell’etichettatura il termine «puro» abbinato al termine «cioccolato» in
aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita. Orbene, se l’aggiunta al
termine «cioccolato» delle parole «al latte» o «bianco» o «ripieno» dev’essere
considerata all’origine di altrettante nuove denominazioni di vendita, lo stesso
deve valere per l’aggiunta del termine «puro».
35 Tuttavia, occorre
constatare che la direttiva 2000/36 non prevede né la denominazione di vendita
«cioccolato puro» né l’introduzione di una siffatta denominazione da parte di un
legislatore nazionale.
36 Pertanto, consentendo una siffatta modifica delle
denominazioni di vendita, l’art. 6 del decreto legislativo n. 178/2003 si pone
in contrasto col sistema obbligatorio e tassativo delle denominazioni di vendita
istituito dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2000/36 e disciplinato dall’art. 4
di detta direttiva.
37 In secondo luogo, va anche rilevato che, come afferma
la Commissione, il sistema di duplice denominazione instaurato dal legislatore
italiano non rispetta neppure i requisiti stabiliti dall’art. 2, n. 1, lett. a),
della direttiva 2000/13, in forza del quale il consumatore deve disporre di
un’informazione corretta, imparziale ed obiettiva che non lo induca in
errore.
38 Sebbene la Repubblica italiana abbia giustamente sottolineato il
diritto dei consumatori ad una corretta informazione, ciò nondimeno una modifica
delle denominazioni di vendita come quella cui si è proceduto nella specie non
rappresenta un metodo appropriato per realizzare tale scopo.
39 Occorre,
infatti, ricordare che la Corte ha dichiarato che l’aggiunta di sostanze grasse
vegetali diverse dal burro di cacao a prodotti di cacao e di cioccolato che
rispettano i contenuti minimi previsti dalla direttiva 73/241, ora sostituita
dalla direttiva 2000/36, non può produrre l’effetto di modificare
sostanzialmente la natura di tali prodotti al punto di trasformarli in prodotti
diversi (v. sentenze 16 gennaio 2003, causa C 12/00, Commissione/Spagna, Racc.
pag. I 459, punto 92, e Commissione/Italia, cit., punto 87).
40 Da tale
giurisprudenza risulta che l’utilizzo di grassi vegetali diversi dal burro di
cacao, entro i limiti fissati dall’art. 2, n. 1, della direttiva 2000/36, non
genera di per sé una modifica di tali prodotti atta a giustificare una
distinzione delle loro denominazioni di vendita.
41 L’inserimento, invece, in
un’altra parte dell’etichetta di un’indicazione neutra ed obiettiva che informi
i consumatori dell’assenza, nel prodotto, di sostanze grasse vegetali diverse
dal burro di cacao sarebbe sufficiente a garantire un’informazione corretta dei
consumatori (v., in questo senso, citate sentenze Commissione/Spagna, punto 93,
e Commissione/Italia, punto 88).
42 Da ciò si evince che, sebbene secondo la
normativa italiana l’utilizzo dell’aggettivo «puro» non sia obbligatorio,
l’autorizzazione ad introdurre denominazioni di vendita differenti da quelle
previste dalla direttiva 2000/36 è idonea a suggerire l’esistenza di una
distinzione tra le caratteristiche fondamentali dei prodotti in questione.
43
Conseguentemente, la disposizione dell’art. 6 del decreto legislativo n.
178/2003, consentendo di mantenere due categorie di denominazioni di vendita
che, in sostanza, designano il medesimo prodotto, è idonea ad indurre in errore
il consumatore e, pertanto, può ledere il suo diritto ad un’informazione
corretta, imparziale ed obiettiva.
44 Da quanto precede si evince che tale
art. 6 viola i requisiti di cui agli artt. 3, n. 1, della direttiva 2000/36 e 2,
n. 1, lett. a), della direttiva 2000/13. Pertanto, la prima censura è
fondata.
Sulla censura vertente sulla violazione degli obblighi imposti
dall’art. 3, n. 5, della direttiva 2000/36
45 Per rispondere a questa censura
sollevata dalla Commissione, occorre constatare che, come ricordato ai punti
29-36 di questa sentenza, l’art. 3 della direttiva 2000/36, come interpretato
alla luce dell’art. 4 della stessa, ha proceduto ad un’armonizzazione completa
delle denominazioni di vendita dei prodotti di cioccolato. Nel contesto di tale
sistema obbligatorio e tassativo, l’apposizione di aggettivi qualificativi è
subordinata al rispetto delle specifiche condizioni stabilite dall’art. 3, n. 5,
di detta direttiva.
46 Orbene, è giocoforza constatare che, lungi dal
rispettare dette condizioni, l’art. 6 del decreto legislativo n. 178/2003
prevede la possibilità che per taluni prodotti di cioccolato, tra cui in
particolare quelli contemplati dall’art. 3, n. 5, della direttiva 2000/36, il
termine «puro» sia integrato o aggiunto al termine «cioccolato» nelle
denominazioni di vendita quando tali prodotti non contengono grassi vegetali
diversi dal burro di cacao.
47 Pertanto, l’art. 6 del decreto legislativo n.
178/2003 non è conforme ai requisiti stabiliti dall’art. 3, n. 5, della
direttiva 2000/36, in quanto consente di completare con una siffatta dicitura,
relativa ad un criterio di qualità, le denominazioni di vendita dei prodotti
indicati in quest’ultimo articolo.
48 Di conseguenza, la seconda censura
deve essere accolta.
49 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che
precedono, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, prevedendo la
possibilità di completare con l’aggettivo «puro» la denominazione di vendita dei
prodotti di cioccolato che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di
cacao, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, da una parte,
dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2000/36 e, dall’altra, del combinato disposto
degli artt. 3, n. 1, di detta direttiva e 2, n. 1, lett. a), della direttiva
2000/13.
Sulle spese
50 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di
procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana,
rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la
Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Prevedendo la possibilità di
completare con l’aggettivo «puro» la denominazione di vendita dei prodotti di
cioccolato che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, da
una parte, dell’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 23 giugno 2000, 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all’alimentazione umana, e, dall’altra, del combinato
disposto degli artt. 3, n. 1, di detta direttiva e 2, n. 1, lett. a), della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese. 

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