Il presidente del Consiglio di amministrazione di una società
della grande distribuzione organizzata non risponde della detenzione di alimenti
in cattivo stato di conservazione rinvenuti in uno degli esercizi commerciali di
proprietà, quando sia stata conferita delega al direttore dell’unità commerciale
per il controllo igienico-sanitario.
Il processo a carico del
presidente della società si avviava a seguito della denuncia di un consumatore,
il quale aveva acquistato della carne in scatola presso un supermercato di
Afragola, riscontrandola insudiciata e invasa da vermi, e ne aveva fatto
denuncia al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS).
Nel corso
dell’istruttoria dibattimentale risultava confermato che confezioni del medesimo
lotto, ancora presenti nel supermercato e lì verificate a seguito della
denuncia, presentavano insudiciamento e ammaccature. Tanto integrava la
violazione dell’art. 5, lett. b), della legge 283/1962 sotto il profilo del
“cattivo stato di conservazione”, correlato non tanto a vizi intrinseci del
prodotto, quanto alle sue modalità di conservazione igienicamente carenti e
compromesse.
Non vi erano, dunque, dubbi sull’esistenza oggettiva del reato,
anche in ordine alla violazione della lettera d) dell’art. 5 per via
dell’infestazione parassitaria. Come neppure ne esistevano, continuava il
Tribunale, sul fatto che tale situazione illecita fosse dovuta a un colpevole
difetto di (auto)controllo delle condizioni di vendita dei prodotti
alimentari.
La responsabilità del reato non andava, però, cercata dove il
Pubblico ministero (Pm) aveva pensato di trovarla, ovvero in capo all’organo
apicale della società. Ciò in ragione del fatto che il presidente della società
aveva conferito una delega valida e minuziosa al direttore del supermercato, che
ricomprendeva, tra l’altro, il compito di vigilare sulle condizioni
igienico-sanitarie dei prodotti da smerciare. Costituisce, infatti, acquisizione
consolidata che a determinate condizioni l’organo di vertice può delegare ad
altri (personale qualificato e con autonomia di spesa) alcuni compiti che gli
sarebbero propri se, appunto, non fossero rimessi ad altri.
Il Tribunale ha,
dunque, mandato assolto l’imputato e ha trasmesso gli atti al Pm perché
procedesse a carico di colui che era stato individuato come l’effettivo
responsabile. La sentenza ci fornisce l’occasione di dire qualche parola su una
questione di fronte alla quale talvolta gli organi di vigilanza (specie le Asl)
si trovano spiazzati: il valore da attribuire alla denuncia del privato. Le
obiezioni che possono astrattamente essere mosse sono:
• il fatto che la
merce recata dal privato a conforto della denuncia non è un campione
ufficiale;
• che può essere incerta l’effettiva provenienza del
prodotto;
• che la testimonianza del privato può esseremendace e, comunque,
non ha la stessa attendibilità di quella del pubblico ufficiale investito dei
poteri di controllo ufficiale.
Si tratta di obiezioni non prive di un
certo spessore, che però non devono far dimenticare che in presenza di una
denuncia di questo tipo ci si trova di fronte a una vera e propria notizia di
reato che, da una parte, necessita dell’intervento investigativo delle forze di
polizia che ne vengono messe al corrente e, dall’altra, impone la trasmissione
degli atti alla Procura della Repubblica.
È ovvio che notizie di illeciti
provenienti dal privato non possono essere svilite per il solo fatto della fonte
da cui provengono.
Il denunciante è un teste e come tale la sua testimonianza
sarà sottoposta al vaglio del giudice, ma fino a prova contraria deve ritenersi
attendibile.
Il fatto, poi, che la merce consegnata dal privato non sia un
“campione ufficiale” non significa che il reperto sia privo di ogni validità e
valenza probatoria. Evidentemente non si può pretendere che il privato effettui
un campionamento ufficiale né che solo la scrupolosa esecuzione della procedura
di campionamento possa costituire presupposto della prova nel giudizio.
Il
problema non è, dunque, quello della legittimità di una prova del genere, ma
semmai della sua affidabilità per così dire scientifica.
Se il privato ha
comprato giorni prima il prodotto, se lo ha poi “sconfezionato” a casa propria e
solo dopo, resosi conto della non conformità igienica dello stesso, lo ha
consegnato alla polizia giudiziaria, può sorgere il dubbio se la merce si
trovasse in quelle condizioni fin dal momento dell’acquisto o sia degenerata,
per esempio, per effetto di una cattiva conservazione da parte del privato. Ma
questo è un problema ordinario di prova, che va risolto con gli ordinari
strumenti istruttori.
Salvo il fatto che di fronte a una denuncia del genere
sarà obbligo della polizia giudiziaria effettuare immediati controlli presso
l’esercizio “incriminato”. Quanto, poi, al dubbio sull’effettiva provenienza
della merce, anche questo è superabile sulla base della testimonianza del
consumatore, a corredo della quale potrà esserci – come nel caso esaminato dal
Tribunale c’era – lo scontrino di acquisto.
SENTENZA
Con decreto di citazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di
Napoli in data 22 luglio 2008 a seguito di opposizione a decreto penale di
condanna, L. M. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere
dei reati contestatigli in rubrica.
All’udienza del 2 marzo 2009, verificata
la regolare costituzione del rapporto processuale, dichiarata la contumacia
dell’imputato e revocato il decreto di condanna opposto, il Giudice, in mancanza
di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti
a formulare le rispettive richieste istruttorie.
Il P.M. chiedeva
l’escussione dei testi della propria lista, l’esame dell’imputato e
l’acquisizione agli atti del dibattimento della seguente documentazione: verbale
di ispezione del 22.8.2006; verbale di accertamento dei N.A.S. del 23.10.2006;
verbale di sequestro di tre confezioni di carne in scatola “M.”; scontrino della
I. T. S.p.A., sede di Afragola, relativo ad acquisti effettuati in data 3.5.06;
rapporto di prova dell’ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli datato
4.7.2006; riepilogo delle materie prime; elenco delle analisi eseguite per
precedenti forniture; visura carnerale della B. A. S. p.A..
Il Difensore si
riservava il controesame dei testi del P.M. e chiedeva l’esame dei testi della
propria lista e l’acquisizione al dibattimento dei seguenti atti: copia dei
verbali del consiglio di amministrazione di I. T. del 9.11.2005 e del 30.3.2006;
copia dell’atto di procura in favore di B. A. in data 23.2.2006; copia dell’atto
di procura in favore di D. N. in data 26.4.2006; copia del piano di
autocontrollo relativo al punto vendita di Afragola; copia del manuale di
autocontrollo relativo al reparto di “generi vari”.
Ammesse le prove dedotte
dalle parti, il Giudice disponeva rinviarsi la trattazione del processo per
l’assenza dei testi di lista del P.M.
All’udienza del 20 aprile 2009 venivano
sentiti i testi N. F., C. G., T. C. e A. A..
All’esito, il P.M. rinunciava al
verbalizzante P. M., avendo questi svolto i medesimi accertamenti del teste già
escusso C. G. e il Giudice, nulla osservando la Difesa, ne revocava
l’ammissione.
Sull’accordo delle parti ad invertire l’ordine delle prove, si
procedeva alla escussione dei testi a discarico P. F. e M. F..
Sempre sul
consenso prestato da entrambe le parti veniva dichiarato utilizzabile il verbale
di sequestro del 4.5.2006 anche per la parte descrittiva.
Divenuta superflua
alla luce della citata acquisizione documentale la testimonianza del Maresciallo
C. M., nulla osservando la Difesa, il Giudice ne revocava l’ammissione.
Alla
successiva udienza del 22 giugno 2009 il G.O.T. nominato in sostituzione del
Giudice titolare, disponeva la rinnovazione del dibattimento ed ammetteva le
prove reiterate dalle parti.
Seguivano vari rinvii determinati dall’adesione
del Difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalla locale Camera Penale
(udienza del 21 settembre 2009) dall’assenza per malattia del Giudice titolare
(udienza del 9 novembre 2009) e dalla impossibilità di definire il processo da
parte del G.O.T. (udienza del 15 febbraio 2010).
All’odierna udienza, stante
il mutamento della persona fisica del Giudice, veniva disposta la rinnovazione
del dibattimento, ammesse le prove reiterate dalle parti e dichiarata
l’utilizzabilità di tutti gli atti istruttori compiuti innanzi al medesimo
Giudice.
Sulla rinuncia del P.M. alle rimanenti prove, il Giudice, nulla
opponendo il Difensore ne revocava l’ammissione.
Indi, ritenuta la causa
matura per la decisione, il Giudice dichiarava chiusa l’istruttoria
dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti acquisiti e, sulle conclusioni
formulate dalle parti e riportate in epigrafe, decideva come da dispositivo,
riservandosi il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta,
atteso il sovraccarico dei ruoli, monocratico e collegiale.
Motivi della decisione
Sulla base
dell’espletata istruttoria, l’imputato va mandato assolto dai reati a lui
ascritti per non aver commesso il fatto.
Il teste N. F. ha dichiarato a
dibattimento di aver sporto il 4 maggio 2006 presso il Comando CC. NAS di Napoli
una denuncia per cattivo stato di conservazione ed insudiciamento di alcune
confezioni di carne in scatola “M.”, acquistate il giorno precedente presso
l’ipermercato I. di Afragola.
Il teste ha precisato che, nel prelevare per il
consumo una di tali confezioni, aveva sentito un cattivo odore e constatato che
la scatola era invasa da vermi.
Il N. ha aggiunto di aver verificato che gli
alimenti in questione erano stati prodotti dalla B. A. S.p.A. di Cementante
Italia e che facevano parte dei lotti L5 172 con scadenza il 3 1.12.2009 e L5208
con scadenza il 31.12.20 10.
Tali informazioni il N. forniva ai carabinieri
del NAS di Napoli, ai quali consegnava lo scontrino fiscale relativo
all’acquisto dei prodotti in questione, allegato agli atti del
dibattimento.
Gli accertamenti svolti dall’AWAC, confermavano il cattivo
stato di conservazione delle conserve alimentari.
In particolare i cluster
relativi al lotto L5172 si presentavano integri ma sporchi all’esterno e
contenenti una scatola riportante un’ammaccatura.
La busta contenente le
confezioni facenti parte del lotto L5208 si presentava, invece, maleodorante ed
infestata da larve vive di insetti di colore bianco e della lunghezza di circa 1
cm, appartenenti all’ordine dei Ditteri. Il cluster risultava semiaperto, sporco
e danneggiato in corrispondenza della scatola aperta, mentre le altre scatole si
presentavano integre ma con ammaccature.
Non vi è dubbio che tali circostanze
integrino quella situazione di cattivo stato di conservazione descritta dalla
norma incriminatrice. Ed invero, “il cattivo stato di conservazione delle
sostanze alimentari riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur
potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal
conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita o detenute per la
vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di
atti amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona
conservazione sotto il profilo igienico – sanitario e che mirano a prevenire i
pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione”(Cass.
Sez. Un. Sent. n. 1/96).
Il cattivo stato di conservazione può riguardare sia
le caratteristiche intrinseche del prodotto, sia le modalità estrinseche di
conservazione (in tal senso Cass. Pen. Sez. 3″, sent. n. 35234 del 28/6/2007,
imp. Lepori), le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, ove
sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza,
coincidendo l’interesse protetto dalla norma con il rispetto del cd. ordine
alimentare e l’interesse del consumatore a che la sostanza alimentare giunga al
consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura (cfr. Cass. pen.
Sez. 3A, 2 settembre 2004, sent. n. 35828, Cicolella).
Orbene, nel caso di
sostanze alimentari inscatolate, gli addetti alla distribuzione ed alla
commercializzazione devono assicurarsi, attraverso la verifica visiva,
dell’integrità delle confezioni, che non devono riportare “bombature”,
“ammaccature” e “lesioni”, come ricordato a dibattimento dal teste a discarico
P. F., funzionario responsabile del settore Qualità del gruppo U. T..
Nel
caso in cui vengano rilevate delle difformità i prodotti devono essere
restituiti al fornitore, evitando così la distribuzione per il consumo che
potrebbe essere nociva per la salute umana.
È evidente che, nel caso di
specie, non furono effettuati i dovuti controlli, consentendo la
commercializzazione di confezioni di M. non integre e dunque in cattivo stato di
conservazione (art. 5 lett. b) legge 263/82)
La circostanza che almeno una di
tali confezioni fosse interessata da un processo di alterazione e degenerazione
già in atto e reso evidente dalla variata colorazione, dalle esalazioni
maleodoranti e dalla presenza di larve di insetti rende configurabile la
contravvenzione di cui alla lett. d) dell’art. 5 della legge citata, parimenti
in contestazione.
Quanto alla riferibilità soggettiva della condotta, va
osservato che, sulla base della documentazione acquisita e del testimoniale
raccolto a dibattimento (cfr. deposizioni dei testi P. F., M. F., quest’ultima
responsabile del settore Affari Generali e Legali del gruppo U. T., e del
verbalizzante C. G., appartenente al Comando CC. NAS di Napoli), la
responsabilità igienico – sanitaria degli ipermercati facenti parte del gruppo
U. T. non faceva capo nel periodo in contestazione (maggio 2006) all’odierno
imputato.
Quest’ultimo, invero, nella qualità di Presidente pro tempore del
Consiglio di Amministrazione del gruppo citato, con delibera del 30.3.2006,
aveva conferito al Direttore dell’Ipermercato di Afragola D. N., con ampia
autonomia di iniziativa e di spesa, ogni funzione in tema di igiene e salubrità
dei prodotti alimentari, tra cui quella di vigilare sulla corretta e compiuta
applicazione delle procedure di auto – controllo nell’Ipermercato di competenza,
quella di escludere dalla vendita e cautelare adeguatamente tutte le merci ed i
prodotti rispetto ai quali non fossero state rispettate tali procedure, ovvero
esistesse il sospetto di inidoneità alla vendita sotto il profilo igienico –
sanitario, nonché quella di segnalare immediatamente alla Direzione aziendale
ogni fatto rilevante sotto il profilo della tutela della salute dei consumatori
(cfr. verbale del Consiglio di Amministrazione dell’U. T. del 30.3.2006 allegato
al verbale di udienza del 2 marzo 2009).
La delega era immediatamente
operativa, come si legge nell’atto di procura: “con promessa sin d’ora di avere
per rato e valido il Suo operato”, cui faceva seguito rogito notarile Rep. n.
6108 del 26.4.2006.
Ciò posto, risulta evidente l’estraneità di L. M. alle
ipotesi in contestazione, imputabili a D. N., quale direttore dell’Iperrnercato
di Afragola e responsabile dell’igiene e della sanità dei prodotti alimentari
destinati alla vendita.
L’imputato va, dunque, mandato assolto dai reati
ascrittigli per non aver commesso il fatto.
Va disposta la trasmissione degli
atti al P.M. per quanto di competenza in relazione alla posizione di D. N..
Va disposta la confisca e distruzione delle confezioni di carne in scatola,
ove ancora in sequestro.
P.Q.M.
Letto l’art. 530 cpp assolve L. M.
dai reati ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Dispone la trasmissione
degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le proprie determinazioni
in ordine alla posizione di D. N., Confisca e distruzione di quanto in
sequestro.
Letto l’art. 544 comma III CPP fissa in giorni sessanta il termine
per il deposito della motivazione.
Home » Reati, responsabilità e deleghe aziendali
Reati, responsabilità e deleghe aziendali
Tribunale di Napoli, sentenza del 5 agosto 2010 (riferimenti normativi: articolo 5, lettere b) e d), della legge 283/1962]
Il presidente del Consiglio di amministrazione di una società
della grande distribuzione organizzata non risponde della detenzione di alimenti
in cattivo stato di conservazione rinvenuti in uno degli esercizi commerciali di
proprietà, quando sia stata conferita delega al direttore dell’unità commerciale
per il controllo igienico-sanitario.
Il processo a carico del
presidente della società si avviava a seguito della denuncia di un consumatore,
il quale aveva acquistato della carne in scatola presso un supermercato di
Afragola, riscontrandola insudiciata e invasa da vermi, e ne aveva fatto
denuncia al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS).
Nel corso
dell’istruttoria dibattimentale risultava confermato che confezioni del medesimo
lotto, ancora presenti nel supermercato e lì verificate a seguito della
denuncia, presentavano insudiciamento e ammaccature. Tanto integrava la
violazione dell’art. 5, lett. b), della legge 283/1962 sotto il profilo del
“cattivo stato di conservazione”, correlato non tanto a vizi intrinseci del
prodotto, quanto alle sue modalità di conservazione igienicamente carenti e
compromesse.
Non vi erano, dunque, dubbi sull’esistenza oggettiva del reato,
anche in ordine alla violazione della lettera d) dell’art. 5 per via
dell’infestazione parassitaria. Come neppure ne esistevano, continuava il
Tribunale, sul fatto che tale situazione illecita fosse dovuta a un colpevole
difetto di (auto)controllo delle condizioni di vendita dei prodotti
alimentari.
La responsabilità del reato non andava, però, cercata dove il
Pubblico ministero (Pm) aveva pensato di trovarla, ovvero in capo all’organo
apicale della società. Ciò in ragione del fatto che il presidente della società
aveva conferito una delega valida e minuziosa al direttore del supermercato, che
ricomprendeva, tra l’altro, il compito di vigilare sulle condizioni
igienico-sanitarie dei prodotti da smerciare. Costituisce, infatti, acquisizione
consolidata che a determinate condizioni l’organo di vertice può delegare ad
altri (personale qualificato e con autonomia di spesa) alcuni compiti che gli
sarebbero propri se, appunto, non fossero rimessi ad altri.
Il Tribunale ha,
dunque, mandato assolto l’imputato e ha trasmesso gli atti al Pm perché
procedesse a carico di colui che era stato individuato come l’effettivo
responsabile. La sentenza ci fornisce l’occasione di dire qualche parola su una
questione di fronte alla quale talvolta gli organi di vigilanza (specie le Asl)
si trovano spiazzati: il valore da attribuire alla denuncia del privato. Le
obiezioni che possono astrattamente essere mosse sono:
• il fatto che la
merce recata dal privato a conforto della denuncia non è un campione
ufficiale;
• che può essere incerta l’effettiva provenienza del
prodotto;
• che la testimonianza del privato può esseremendace e, comunque,
non ha la stessa attendibilità di quella del pubblico ufficiale investito dei
poteri di controllo ufficiale.
Si tratta di obiezioni non prive di un
certo spessore, che però non devono far dimenticare che in presenza di una
denuncia di questo tipo ci si trova di fronte a una vera e propria notizia di
reato che, da una parte, necessita dell’intervento investigativo delle forze di
polizia che ne vengono messe al corrente e, dall’altra, impone la trasmissione
degli atti alla Procura della Repubblica.
È ovvio che notizie di illeciti
provenienti dal privato non possono essere svilite per il solo fatto della fonte
da cui provengono.
Il denunciante è un teste e come tale la sua testimonianza
sarà sottoposta al vaglio del giudice, ma fino a prova contraria deve ritenersi
attendibile.
Il fatto, poi, che la merce consegnata dal privato non sia un
“campione ufficiale” non significa che il reperto sia privo di ogni validità e
valenza probatoria. Evidentemente non si può pretendere che il privato effettui
un campionamento ufficiale né che solo la scrupolosa esecuzione della procedura
di campionamento possa costituire presupposto della prova nel giudizio.
Il
problema non è, dunque, quello della legittimità di una prova del genere, ma
semmai della sua affidabilità per così dire scientifica.
Se il privato ha
comprato giorni prima il prodotto, se lo ha poi “sconfezionato” a casa propria e
solo dopo, resosi conto della non conformità igienica dello stesso, lo ha
consegnato alla polizia giudiziaria, può sorgere il dubbio se la merce si
trovasse in quelle condizioni fin dal momento dell’acquisto o sia degenerata,
per esempio, per effetto di una cattiva conservazione da parte del privato. Ma
questo è un problema ordinario di prova, che va risolto con gli ordinari
strumenti istruttori.
Salvo il fatto che di fronte a una denuncia del genere
sarà obbligo della polizia giudiziaria effettuare immediati controlli presso
l’esercizio “incriminato”. Quanto, poi, al dubbio sull’effettiva provenienza
della merce, anche questo è superabile sulla base della testimonianza del
consumatore, a corredo della quale potrà esserci – come nel caso esaminato dal
Tribunale c’era – lo scontrino di acquisto.
SENTENZA
Con decreto di citazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di
Napoli in data 22 luglio 2008 a seguito di opposizione a decreto penale di
condanna, L. M. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere
dei reati contestatigli in rubrica.
All’udienza del 2 marzo 2009, verificata
la regolare costituzione del rapporto processuale, dichiarata la contumacia
dell’imputato e revocato il decreto di condanna opposto, il Giudice, in mancanza
di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti
a formulare le rispettive richieste istruttorie.
Il P.M. chiedeva
l’escussione dei testi della propria lista, l’esame dell’imputato e
l’acquisizione agli atti del dibattimento della seguente documentazione: verbale
di ispezione del 22.8.2006; verbale di accertamento dei N.A.S. del 23.10.2006;
verbale di sequestro di tre confezioni di carne in scatola “M.”; scontrino della
I. T. S.p.A., sede di Afragola, relativo ad acquisti effettuati in data 3.5.06;
rapporto di prova dell’ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli datato
4.7.2006; riepilogo delle materie prime; elenco delle analisi eseguite per
precedenti forniture; visura carnerale della B. A. S. p.A..
Il Difensore si
riservava il controesame dei testi del P.M. e chiedeva l’esame dei testi della
propria lista e l’acquisizione al dibattimento dei seguenti atti: copia dei
verbali del consiglio di amministrazione di I. T. del 9.11.2005 e del 30.3.2006;
copia dell’atto di procura in favore di B. A. in data 23.2.2006; copia dell’atto
di procura in favore di D. N. in data 26.4.2006; copia del piano di
autocontrollo relativo al punto vendita di Afragola; copia del manuale di
autocontrollo relativo al reparto di “generi vari”.
Ammesse le prove dedotte
dalle parti, il Giudice disponeva rinviarsi la trattazione del processo per
l’assenza dei testi di lista del P.M.
All’udienza del 20 aprile 2009 venivano
sentiti i testi N. F., C. G., T. C. e A. A..
All’esito, il P.M. rinunciava al
verbalizzante P. M., avendo questi svolto i medesimi accertamenti del teste già
escusso C. G. e il Giudice, nulla osservando la Difesa, ne revocava
l’ammissione.
Sull’accordo delle parti ad invertire l’ordine delle prove, si
procedeva alla escussione dei testi a discarico P. F. e M. F..
Sempre sul
consenso prestato da entrambe le parti veniva dichiarato utilizzabile il verbale
di sequestro del 4.5.2006 anche per la parte descrittiva.
Divenuta superflua
alla luce della citata acquisizione documentale la testimonianza del Maresciallo
C. M., nulla osservando la Difesa, il Giudice ne revocava l’ammissione.
Alla
successiva udienza del 22 giugno 2009 il G.O.T. nominato in sostituzione del
Giudice titolare, disponeva la rinnovazione del dibattimento ed ammetteva le
prove reiterate dalle parti.
Seguivano vari rinvii determinati dall’adesione
del Difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalla locale Camera Penale
(udienza del 21 settembre 2009) dall’assenza per malattia del Giudice titolare
(udienza del 9 novembre 2009) e dalla impossibilità di definire il processo da
parte del G.O.T. (udienza del 15 febbraio 2010).
All’odierna udienza, stante
il mutamento della persona fisica del Giudice, veniva disposta la rinnovazione
del dibattimento, ammesse le prove reiterate dalle parti e dichiarata
l’utilizzabilità di tutti gli atti istruttori compiuti innanzi al medesimo
Giudice.
Sulla rinuncia del P.M. alle rimanenti prove, il Giudice, nulla
opponendo il Difensore ne revocava l’ammissione.
Indi, ritenuta la causa
matura per la decisione, il Giudice dichiarava chiusa l’istruttoria
dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti acquisiti e, sulle conclusioni
formulate dalle parti e riportate in epigrafe, decideva come da dispositivo,
riservandosi il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta,
atteso il sovraccarico dei ruoli, monocratico e collegiale.
Motivi della decisione
Sulla base
dell’espletata istruttoria, l’imputato va mandato assolto dai reati a lui
ascritti per non aver commesso il fatto.
Il teste N. F. ha dichiarato a
dibattimento di aver sporto il 4 maggio 2006 presso il Comando CC. NAS di Napoli
una denuncia per cattivo stato di conservazione ed insudiciamento di alcune
confezioni di carne in scatola “M.”, acquistate il giorno precedente presso
l’ipermercato I. di Afragola.
Il teste ha precisato che, nel prelevare per il
consumo una di tali confezioni, aveva sentito un cattivo odore e constatato che
la scatola era invasa da vermi.
Il N. ha aggiunto di aver verificato che gli
alimenti in questione erano stati prodotti dalla B. A. S.p.A. di Cementante
Italia e che facevano parte dei lotti L5 172 con scadenza il 3 1.12.2009 e L5208
con scadenza il 31.12.20 10.
Tali informazioni il N. forniva ai carabinieri
del NAS di Napoli, ai quali consegnava lo scontrino fiscale relativo
all’acquisto dei prodotti in questione, allegato agli atti del
dibattimento.
Gli accertamenti svolti dall’AWAC, confermavano il cattivo
stato di conservazione delle conserve alimentari.
In particolare i cluster
relativi al lotto L5172 si presentavano integri ma sporchi all’esterno e
contenenti una scatola riportante un’ammaccatura.
La busta contenente le
confezioni facenti parte del lotto L5208 si presentava, invece, maleodorante ed
infestata da larve vive di insetti di colore bianco e della lunghezza di circa 1
cm, appartenenti all’ordine dei Ditteri. Il cluster risultava semiaperto, sporco
e danneggiato in corrispondenza della scatola aperta, mentre le altre scatole si
presentavano integre ma con ammaccature.
Non vi è dubbio che tali circostanze
integrino quella situazione di cattivo stato di conservazione descritta dalla
norma incriminatrice. Ed invero, “il cattivo stato di conservazione delle
sostanze alimentari riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur
potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal
conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita o detenute per la
vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di
atti amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona
conservazione sotto il profilo igienico – sanitario e che mirano a prevenire i
pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione”(Cass.
Sez. Un. Sent. n. 1/96).
Il cattivo stato di conservazione può riguardare sia
le caratteristiche intrinseche del prodotto, sia le modalità estrinseche di
conservazione (in tal senso Cass. Pen. Sez. 3″, sent. n. 35234 del 28/6/2007,
imp. Lepori), le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, ove
sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza,
coincidendo l’interesse protetto dalla norma con il rispetto del cd. ordine
alimentare e l’interesse del consumatore a che la sostanza alimentare giunga al
consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura (cfr. Cass. pen.
Sez. 3A, 2 settembre 2004, sent. n. 35828, Cicolella).
Orbene, nel caso di
sostanze alimentari inscatolate, gli addetti alla distribuzione ed alla
commercializzazione devono assicurarsi, attraverso la verifica visiva,
dell’integrità delle confezioni, che non devono riportare “bombature”,
“ammaccature” e “lesioni”, come ricordato a dibattimento dal teste a discarico
P. F., funzionario responsabile del settore Qualità del gruppo U. T..
Nel
caso in cui vengano rilevate delle difformità i prodotti devono essere
restituiti al fornitore, evitando così la distribuzione per il consumo che
potrebbe essere nociva per la salute umana.
È evidente che, nel caso di
specie, non furono effettuati i dovuti controlli, consentendo la
commercializzazione di confezioni di M. non integre e dunque in cattivo stato di
conservazione (art. 5 lett. b) legge 263/82)
La circostanza che almeno una di
tali confezioni fosse interessata da un processo di alterazione e degenerazione
già in atto e reso evidente dalla variata colorazione, dalle esalazioni
maleodoranti e dalla presenza di larve di insetti rende configurabile la
contravvenzione di cui alla lett. d) dell’art. 5 della legge citata, parimenti
in contestazione.
Quanto alla riferibilità soggettiva della condotta, va
osservato che, sulla base della documentazione acquisita e del testimoniale
raccolto a dibattimento (cfr. deposizioni dei testi P. F., M. F., quest’ultima
responsabile del settore Affari Generali e Legali del gruppo U. T., e del
verbalizzante C. G., appartenente al Comando CC. NAS di Napoli), la
responsabilità igienico – sanitaria degli ipermercati facenti parte del gruppo
U. T. non faceva capo nel periodo in contestazione (maggio 2006) all’odierno
imputato.
Quest’ultimo, invero, nella qualità di Presidente pro tempore del
Consiglio di Amministrazione del gruppo citato, con delibera del 30.3.2006,
aveva conferito al Direttore dell’Ipermercato di Afragola D. N., con ampia
autonomia di iniziativa e di spesa, ogni funzione in tema di igiene e salubrità
dei prodotti alimentari, tra cui quella di vigilare sulla corretta e compiuta
applicazione delle procedure di auto – controllo nell’Ipermercato di competenza,
quella di escludere dalla vendita e cautelare adeguatamente tutte le merci ed i
prodotti rispetto ai quali non fossero state rispettate tali procedure, ovvero
esistesse il sospetto di inidoneità alla vendita sotto il profilo igienico –
sanitario, nonché quella di segnalare immediatamente alla Direzione aziendale
ogni fatto rilevante sotto il profilo della tutela della salute dei consumatori
(cfr. verbale del Consiglio di Amministrazione dell’U. T. del 30.3.2006 allegato
al verbale di udienza del 2 marzo 2009).
La delega era immediatamente
operativa, come si legge nell’atto di procura: “con promessa sin d’ora di avere
per rato e valido il Suo operato”, cui faceva seguito rogito notarile Rep. n.
6108 del 26.4.2006.
Ciò posto, risulta evidente l’estraneità di L. M. alle
ipotesi in contestazione, imputabili a D. N., quale direttore dell’Iperrnercato
di Afragola e responsabile dell’igiene e della sanità dei prodotti alimentari
destinati alla vendita.
L’imputato va, dunque, mandato assolto dai reati
ascrittigli per non aver commesso il fatto.
Va disposta la trasmissione degli
atti al P.M. per quanto di competenza in relazione alla posizione di D. N..
Va disposta la confisca e distruzione delle confezioni di carne in scatola,
ove ancora in sequestro.
P.Q.M.
Letto l’art. 530 cpp assolve L. M.
dai reati ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Dispone la trasmissione
degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le proprie determinazioni
in ordine alla posizione di D. N., Confisca e distruzione di quanto in
sequestro.
Letto l’art. 544 comma III CPP fissa in giorni sessanta il termine
per il deposito della motivazione.
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