Tribunale di Ariano Irpino, sentenza del 18 febbraio 2010 (riferimenti normativi: articolo 515, codice penale)
Sussiste il reato di frode in commercio (art. 515 del codice penale) quando
sia venduto un prodotto alimentare oltre il termine minimo di conservazione
(tmc) e questo sia stato contraffatto o reso illeggibile.
Lunga e
controversa è stata l’evoluzione giurisprudenziale nel caso di messa in vendita
di prodotti con termine minimo di conservazione (tmc) superato. Per molti anni
la giurisprudenza è stata dell’avviso che tale condotta integrasse la violazione
dell’art. 5, lett. b) della l. 283/1962 (cattivo stato di conservazione), in
ragione del fatto che in tale evenienza non è più assicurata la freschezza del
prodotto, il quale quindi si troverebbe in una situazione di potenziale
degenerazione. Semmai il contrasto era tra superamento del tmc ovvero la
necessità del superamento della data di scadenza per i prodotti altamente
deperibili. Ma in linea di principio, salvo alcune sparute voci dissenzienti,
specie in dottrina, si riteneva ravvisabile il reato, e ciò anche dopo che il
d.lgs. 109/1992 (sull’etichettatura dei prodotti alimentari) sembrava avere
relegato la fattispecie nell’alveo più neutro dell’illecito amministrativo e per
il solo caso del superamento della data di scadenza. Si obiettava, però, che un
conto è l’aspetto strettamente commerciale della tutela del consumatore,
garantito dal d.lgs. 109/1992, altro è la tutela igienico-sanitaria apprestata
dall’art. 5 della legge del 1962.
Poi sono arrivate le sezioni unite della
Cassazione, nel 1995, ad affermare che la vendita di prodotti con data di
scadenza superata costituisce soltanto violazione dell’art. 18 del
d.lgs.109/1992. E su questa conclusione ci si è acquietati. Ciò non toglie che
altre fattispecie di reato siano ravvisabili a determinate condizioni.
È
quanto afferma la sentenza del tribunale campano, seguendo la giurisprudenza e
in conformità al dettato legislativo. In particolare, la frode in commercio è
ravvisabile se non solo ci si limiti a mettere in commercio un prodotto
alimentare con tmc superato, ma si manipoli la data del tmc.
In questo caso,
infatti, da una parte viene commercializzato un prodotto che, nell’apprezzamento
dello stesso produttore, può non avere più le caratteristiche qualitative,
nutrizionali ed organolettiche che il produttore garantisce fin tanto che il tmc
non sia superato, dall’altra il consumatore viene tratto in inganno
dall’apparenza di un tmc non ancora scaduto. L’estensione che compie il
tribunale è semmai nel senso di ritenere che ricada nell’ipotesi di reato anche
il caso in cui il tmc sia reso illeggibile. Ci pare corretta anche questa
soluzione, poiché pure in questo caso il consumatore non è messo nella
condizione di rendersi conto che il tmc è superato e può essere, perciò,
ugualmente indotto (fraudolentemente) all’acquisto.
Home » Frode in commercio e termine minimo di conservazione
Frode in commercio e termine minimo di conservazione
Tribunale di Ariano Irpino, sentenza del 18 febbraio 2010 (riferimenti normativi: articolo 515, codice penale)
Sussiste il reato di frode in commercio (art. 515 del codice penale) quando
sia venduto un prodotto alimentare oltre il termine minimo di conservazione
(tmc) e questo sia stato contraffatto o reso illeggibile.
Lunga e
controversa è stata l’evoluzione giurisprudenziale nel caso di messa in vendita
di prodotti con termine minimo di conservazione (tmc) superato. Per molti anni
la giurisprudenza è stata dell’avviso che tale condotta integrasse la violazione
dell’art. 5, lett. b) della l. 283/1962 (cattivo stato di conservazione), in
ragione del fatto che in tale evenienza non è più assicurata la freschezza del
prodotto, il quale quindi si troverebbe in una situazione di potenziale
degenerazione. Semmai il contrasto era tra superamento del tmc ovvero la
necessità del superamento della data di scadenza per i prodotti altamente
deperibili. Ma in linea di principio, salvo alcune sparute voci dissenzienti,
specie in dottrina, si riteneva ravvisabile il reato, e ciò anche dopo che il
d.lgs. 109/1992 (sull’etichettatura dei prodotti alimentari) sembrava avere
relegato la fattispecie nell’alveo più neutro dell’illecito amministrativo e per
il solo caso del superamento della data di scadenza. Si obiettava, però, che un
conto è l’aspetto strettamente commerciale della tutela del consumatore,
garantito dal d.lgs. 109/1992, altro è la tutela igienico-sanitaria apprestata
dall’art. 5 della legge del 1962.
Poi sono arrivate le sezioni unite della
Cassazione, nel 1995, ad affermare che la vendita di prodotti con data di
scadenza superata costituisce soltanto violazione dell’art. 18 del
d.lgs.109/1992. E su questa conclusione ci si è acquietati. Ciò non toglie che
altre fattispecie di reato siano ravvisabili a determinate condizioni.
È
quanto afferma la sentenza del tribunale campano, seguendo la giurisprudenza e
in conformità al dettato legislativo. In particolare, la frode in commercio è
ravvisabile se non solo ci si limiti a mettere in commercio un prodotto
alimentare con tmc superato, ma si manipoli la data del tmc.
In questo caso,
infatti, da una parte viene commercializzato un prodotto che, nell’apprezzamento
dello stesso produttore, può non avere più le caratteristiche qualitative,
nutrizionali ed organolettiche che il produttore garantisce fin tanto che il tmc
non sia superato, dall’altra il consumatore viene tratto in inganno
dall’apparenza di un tmc non ancora scaduto. L’estensione che compie il
tribunale è semmai nel senso di ritenere che ricada nell’ipotesi di reato anche
il caso in cui il tmc sia reso illeggibile. Ci pare corretta anche questa
soluzione, poiché pure in questo caso il consumatore non è messo nella
condizione di rendersi conto che il tmc è superato e può essere, perciò,
ugualmente indotto (fraudolentemente) all’acquisto.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’