Non risponde del reato di cui all’art. 5, lett. d) della legge 283/1962 il
direttore di un autogrill per la messa in vendita di un dolce invaso da muffe,
allorché la non igienicità del prodotto non sia visibile e il rapido deperimento
del prodotto non consenta di sottoporlo tempestivamente ad analisi di
laboratorio.
Il caso. Un automobilista si fermava presso un
autogrill sull’autostrada Roma-Napoli e consumava un caffè e uno strudel.
Nell’addentare la pasta si accorgeva che questa era ammuffita all’interno, lo
faceva rilevare alla banconista e chiamava la polizia, che constatava
l’anomalia. Nella notte l’avventore avvertiva lievi dolori addominali,
accompagnati da alcune scariche di diarrea. Successivamente presentava querela
per lesioni colpose.
La responsabilità per l’occorso veniva individuata dal
pubblico ministero (pm) in capo al direttore dell’autogrill. Compiuta
l’istruttoria il giudice assolveva l’imputato per difetto di colpa. Spiegava il
giudice, con il supporto della consolidata giurisprudenza, che nei reati
colposi, per giungere alla condanna, deve potersi muovere un qualche rimprovero
all’imputato per difetto di diligenza o perizia professionale. In base alla
legge del 1962 sulle sostanze alimentari, con particolare riferimento all’art.
19, non può ravvisarsi colpa allorché la non conformità del prodotto sia
intrinseca allo stesso (come nella specie l’invasione delle muffe) in due casi:
quando il prodotto è venduto in confezioni originali senza che il difetto sia
riconoscibile all’esterno ovvero quando l’interessato non avrebbe avuto comunque
la concreta possibilità di evitare, con più accurati controlli, la messa in
vendita del prodotto contaminato in ragione della sua rapida deperibilità.
In
base alle testimonianze assunte e alla perizia batteriologica disposta in
dibattimento era risultato che lo strudel “incriminato”, come tutti gli altri e
come sempre avveniva per prassi commerciale dell’autogrill, era giunto congelato
nell’esercizio direttamente dalla casa di produzione; era stato poi scongelato,
infornato ed esposto in vendita dopo la cottura, avvenuta poche ore prima del
consumo da parte dell’avventore. Si era anche accertato che le muffe hanno
bisogno di alcune condizioni ambientali per proliferare (umidità, temperatura
non troppo bassa) e, soprattutto, si sviluppano nell’arco di 7-10 giorni.
Pertanto, questa la conclusione del giudice, lo strudel in questione doveva
essere giunto all’esercizio già avariato, evidentemente per un difetto
produttivo.
Ciò, peraltro, non escludeva in astratto la responsabilità del
venditore, che deve farsi garante nei confronti del consumatore dell’igienicità
dell’alimento, quando questo sia venduto sfuso. Con un limite, però: che
l’alimento non sia talmente deperibile da non consentire alcun controllo
preventivo, come avrebbero potuto essere – nella specie – delle analisi di
laboratorio. Nel nostro caso era appunto questa la situazione che si era
verificata, perché non vi sarebbe stato il tempo materiale per compiere alcun
accertamento analitico, dal momento che lo strudel, una volta scongelato e
cotto, doveva essere consumato in tempi molto ravvicinati, proprio per evitare
una sua degenerazione batteriologica. Ne conseguiva l’assoluzione del direttore
dell’autogrill.
Quali considerazioni si possono fare in merito alla
decisione? Essa appare ineccepibile in quanto ben argomentata e corrispondente
sia allo stato della giurisprudenza in materia di reati alimentari sia alle
risultanze di causa. Infatti, certamente la muffa da cui era invaso lo strudel
era occulta, tanto è vero che non se ne era accorto neppure il consumatore, fino
a quando non aveva addentato la pasta. D’altra parte, non risultavano vizi nella
procedura seguita dall’autogrill nel trattamento dello strudel, giunto congelato
e apparentemente sano. Inoltre, il tempo di esposizione dopo la cottura era
stato troppo breve per determinare la proliferazione delle muffe, che invece
dovevano essere presenti all’origine.
Quindi nessuna responsabilità in capo
al soggetto individuato dal pm e portato a giudizio. In realtà, una
responsabilità sarebbe stata ravvisabile a carico dell’impresa produttrice e,
più precisamente, a carico del suo direttore di produzione o di altro soggetto
identificabile in base all’organigramma aziendale e alle mansioni svolte dai
soggetti coinvolti nella produzione. Ma naturalmente non era questo un problema
del giudice, che ha solo il compito di accertare se l’imputato – quel
particolare imputato – tratto a giudizio è il responsabile del reato o meno. Gli
accertamenti che ha condotto il giudice sarebbero, invece, dovuti essere
eseguiti dal pm, che avrebbe così scoperto a chi andava realmente addebitato il
fatto illecito.
Ma anche sotto un altro profilo il pm di quel processo è
stato superficiale. Egli ha imputato direttamente e soltanto il direttore
dell’esercizio. È intuitivo immaginare che in una struttura relativamente
complessa e dimensionata come un autogrill il direttore non abbia compiti di
controllo su singole unità di prodotto, avendo piuttosto, e ragionevolmente,
mansioni di carattere amministrativo e organizzativo in genere. E infatti questo
è quanto risultò nell’istruttoria. Semmai l’autore del reato si sarebbe potuto
individuare nel caporeparto di quel settore (ma l’esito del processo non sarebbe
cambiato neppure in questo caso). Va anzi detto che può reputarsi un errore
frequente – e letale per i processi in materia alimentare – additare la
responsabilità ai soggetti di vertice di strutture anche molto articolate per
violazioni nelle quali costoro non hanno di regola, proprio per il loro ruolo,
alcuna responsabilità.
Altra contestazione che era mossa all’imputato era
quella di avere provocato al viaggiatore lesioni personali, legate al disturbo
intestinale che questi aveva denunciato come determinato dall’ingestione dello
strudel avariato. Sotto questo profilo il giudice ha scelto una diversa
motivazione assolutoria. Infatti, il perito aveva riferito che il prodotto,
quantunque avariato, era stato batteriologicamente bonificato dalla cottura.
Pertanto, il disturbo lamentato dal consumatore, che per conto suo già soffriva
di una specifica patologia gastrica, non poteva essere stato causato
dall’ingestione della pasta.
Home » Responsabilità del venditore, se l’igienicità del prodotto non è visibile
Responsabilità del venditore, se l’igienicità del prodotto non è visibile
Tribunale di Cassino, sentenza del 7 luglio 2009 (riferimenti normativi: artt. 5, 6 e 19, l. 283/1962]
Non risponde del reato di cui all’art. 5, lett. d) della legge 283/1962 il
direttore di un autogrill per la messa in vendita di un dolce invaso da muffe,
allorché la non igienicità del prodotto non sia visibile e il rapido deperimento
del prodotto non consenta di sottoporlo tempestivamente ad analisi di
laboratorio.
Il caso. Un automobilista si fermava presso un
autogrill sull’autostrada Roma-Napoli e consumava un caffè e uno strudel.
Nell’addentare la pasta si accorgeva che questa era ammuffita all’interno, lo
faceva rilevare alla banconista e chiamava la polizia, che constatava
l’anomalia. Nella notte l’avventore avvertiva lievi dolori addominali,
accompagnati da alcune scariche di diarrea. Successivamente presentava querela
per lesioni colpose.
La responsabilità per l’occorso veniva individuata dal
pubblico ministero (pm) in capo al direttore dell’autogrill. Compiuta
l’istruttoria il giudice assolveva l’imputato per difetto di colpa. Spiegava il
giudice, con il supporto della consolidata giurisprudenza, che nei reati
colposi, per giungere alla condanna, deve potersi muovere un qualche rimprovero
all’imputato per difetto di diligenza o perizia professionale. In base alla
legge del 1962 sulle sostanze alimentari, con particolare riferimento all’art.
19, non può ravvisarsi colpa allorché la non conformità del prodotto sia
intrinseca allo stesso (come nella specie l’invasione delle muffe) in due casi:
quando il prodotto è venduto in confezioni originali senza che il difetto sia
riconoscibile all’esterno ovvero quando l’interessato non avrebbe avuto comunque
la concreta possibilità di evitare, con più accurati controlli, la messa in
vendita del prodotto contaminato in ragione della sua rapida deperibilità.
In
base alle testimonianze assunte e alla perizia batteriologica disposta in
dibattimento era risultato che lo strudel “incriminato”, come tutti gli altri e
come sempre avveniva per prassi commerciale dell’autogrill, era giunto congelato
nell’esercizio direttamente dalla casa di produzione; era stato poi scongelato,
infornato ed esposto in vendita dopo la cottura, avvenuta poche ore prima del
consumo da parte dell’avventore. Si era anche accertato che le muffe hanno
bisogno di alcune condizioni ambientali per proliferare (umidità, temperatura
non troppo bassa) e, soprattutto, si sviluppano nell’arco di 7-10 giorni.
Pertanto, questa la conclusione del giudice, lo strudel in questione doveva
essere giunto all’esercizio già avariato, evidentemente per un difetto
produttivo.
Ciò, peraltro, non escludeva in astratto la responsabilità del
venditore, che deve farsi garante nei confronti del consumatore dell’igienicità
dell’alimento, quando questo sia venduto sfuso. Con un limite, però: che
l’alimento non sia talmente deperibile da non consentire alcun controllo
preventivo, come avrebbero potuto essere – nella specie – delle analisi di
laboratorio. Nel nostro caso era appunto questa la situazione che si era
verificata, perché non vi sarebbe stato il tempo materiale per compiere alcun
accertamento analitico, dal momento che lo strudel, una volta scongelato e
cotto, doveva essere consumato in tempi molto ravvicinati, proprio per evitare
una sua degenerazione batteriologica. Ne conseguiva l’assoluzione del direttore
dell’autogrill.
Quali considerazioni si possono fare in merito alla
decisione? Essa appare ineccepibile in quanto ben argomentata e corrispondente
sia allo stato della giurisprudenza in materia di reati alimentari sia alle
risultanze di causa. Infatti, certamente la muffa da cui era invaso lo strudel
era occulta, tanto è vero che non se ne era accorto neppure il consumatore, fino
a quando non aveva addentato la pasta. D’altra parte, non risultavano vizi nella
procedura seguita dall’autogrill nel trattamento dello strudel, giunto congelato
e apparentemente sano. Inoltre, il tempo di esposizione dopo la cottura era
stato troppo breve per determinare la proliferazione delle muffe, che invece
dovevano essere presenti all’origine.
Quindi nessuna responsabilità in capo
al soggetto individuato dal pm e portato a giudizio. In realtà, una
responsabilità sarebbe stata ravvisabile a carico dell’impresa produttrice e,
più precisamente, a carico del suo direttore di produzione o di altro soggetto
identificabile in base all’organigramma aziendale e alle mansioni svolte dai
soggetti coinvolti nella produzione. Ma naturalmente non era questo un problema
del giudice, che ha solo il compito di accertare se l’imputato – quel
particolare imputato – tratto a giudizio è il responsabile del reato o meno. Gli
accertamenti che ha condotto il giudice sarebbero, invece, dovuti essere
eseguiti dal pm, che avrebbe così scoperto a chi andava realmente addebitato il
fatto illecito.
Ma anche sotto un altro profilo il pm di quel processo è
stato superficiale. Egli ha imputato direttamente e soltanto il direttore
dell’esercizio. È intuitivo immaginare che in una struttura relativamente
complessa e dimensionata come un autogrill il direttore non abbia compiti di
controllo su singole unità di prodotto, avendo piuttosto, e ragionevolmente,
mansioni di carattere amministrativo e organizzativo in genere. E infatti questo
è quanto risultò nell’istruttoria. Semmai l’autore del reato si sarebbe potuto
individuare nel caporeparto di quel settore (ma l’esito del processo non sarebbe
cambiato neppure in questo caso). Va anzi detto che può reputarsi un errore
frequente – e letale per i processi in materia alimentare – additare la
responsabilità ai soggetti di vertice di strutture anche molto articolate per
violazioni nelle quali costoro non hanno di regola, proprio per il loro ruolo,
alcuna responsabilità.
Altra contestazione che era mossa all’imputato era
quella di avere provocato al viaggiatore lesioni personali, legate al disturbo
intestinale che questi aveva denunciato come determinato dall’ingestione dello
strudel avariato. Sotto questo profilo il giudice ha scelto una diversa
motivazione assolutoria. Infatti, il perito aveva riferito che il prodotto,
quantunque avariato, era stato batteriologicamente bonificato dalla cottura.
Pertanto, il disturbo lamentato dal consumatore, che per conto suo già soffriva
di una specifica patologia gastrica, non poteva essere stato causato
dall’ingestione della pasta.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’