Quantità massima di un antiparassitario contenuta in cibi e bevande

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Corte di Giustizia della Comunità Europea, Sezione IV, sentenza del 16 dicembre 2010, causa C-266/09

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 dicembre
2010

«Ambiente – Prodotti fitosanitari – Direttiva 91/414/CEE –
Accesso del pubblico all’informazione – Direttive 90/313/CEE e 2003/4/CE –
Applicazione nel tempo – Nozione di “informazione ambientale” – Riservatezza
delle informazioni commerciali e industriali»

Nel procedimento
C-266/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het
bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 29 maggio 2009, pervenuta in
cancelleria il 10 giugno 2009, nella causa

Stichting Natuur en
Milieu,

Vereniging Milieudefensie,

Vereniging Goede Waar &
Co.

contro

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen
en biociden, già College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen,

con
l’intervento di:

Bayer CropScience BV,

Nederlandse Stichting voor
Fytofarmacie,

LA CORTE (Quarta Sezione)

composta dal sig. J.-C.
Bonichot (relatore), presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay
Larsen, dalle sig.re C. Toader e A. Prechal, giudici,

avvocato generale:
sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore
principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 9 settembre 2010,

considerate le osservazioni
presentate:

– per la Stichting Natuur en Milieu, dal sig. J. Rutteman,
assistito dall’avv. B.N. Kloostra, advocaat,

– per la Vereniging
Milieudefensie, dall’avv. B.N. Kloostra, advocaat,

– per il Vereniging
Goede Waar & Co., dall’avv. B.N. Kloostra, advocaat,

– per il College
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, già College voor de
toelating van bestrijdingsmiddelen, dalla sig.ra I.L. Rol, assistita dall’avv.
R. van den Tweel, advocaat,

– per la Bayer CropScience BV, dagli avv.ti
D. Waelbroeck, E. Antypas e E. Broeren, advocaten,

– per il governo dei
Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. Y. de Vries, in qualità di
agenti,

– per il governo greco, dalla sig.ra S. Papaïoannou e dal sig. I.
Chalkias, in qualità di agenti,

– per la Commissione europea, dai sigg.
P. Oliver e B. Burggraaf, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni
dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 settembre 2010,

ha
pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio
1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
(GU L 230, pag. 1) e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28
gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e
che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).

2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso di annullamento
proposto dalla Stichting Natuur en Milieu, dalla Vereniging Milieudefensie e
dalla Vereniging Goede Waar & Co. contro la decisione con cui il College
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, già College voor de
toelating van bestrijdingsmiddelen, (in prosieguo: il «CTB») ha negato loro
l’accesso a taluni studi e protocolli sulle sperimentazioni sul terreno
concernenti i residui e l’efficacia della sostanza attiva propamocarb
sull’insalata e nell’insalata (in prosieguo: la «decisione
controversa»).

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La
direttiva 90/313/CEE

3 Ai sensi dell’art. 3 della direttiva del Consiglio
7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all’informazione in
materia di ambiente (GU L 158, pag. 56):

«1. Fatte salve le disposizioni
del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che le autorità pubbliche
siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all’ambiente a
qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa
debba dimostrare il proprio interesse.

Gli Stati membri definiscono le
modalità pratiche secondo le quali dette informazioni sono rese effettivamente
disponibili.

2. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di
informazioni di tal genere sia respinta ove riguardi:

(…)

– la
riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà
intellettuale;

– la riservatezza dei dati e/o schedari
personali;

– il materiale fornito da terzi senza che questi siano
giuridicamente tenuti a fornirlo;

(…)

Le informazioni in
possesso delle autorità pubbliche formano oggetto di comunicazione parziale
quando è possibile estrapolare le informazioni relative a dati riguardanti gli
interessi di cui sopra.

(…)».

La direttiva 90/642/CEE

4
Ai sensi dell’art. 5 ter, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1990,
90/642/CEE, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e
in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350,
pag. 71), come modificata dalla direttiva del Consiglio 25 giugno 1997, 97/41/CE
(GU L 184, pag. 33):

«Gli Stati membri istituiscono un regime che
consenta di fissare le quantità massime di residui, di tipo permanente o
temporaneo, per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, introdotti nel
loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto
della buona pratica agricola dello stesso e fatte salve le condizioni necessarie
per la tutela della salute dei consumatori, nel caso in cui non siano state
fissate quantità massime di residui per questi prodotti in base alle
disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1 o dell’articolo 5 bis».

La
direttiva 91/414

5 Ai termini dell’art. 5, n. 1, della direttiva
91/414:

«In base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche una
sostanza attiva viene iscritta nell’allegato I per un periodo iniziale non
superiore a dieci anni se si può supporre che prodotti fitosanitari contenenti
la sostanza attiva soddisfino alle seguenti condizioni:

a) che i loro
residui derivanti da un’applicazione conforme alla buona pratica fitosanitaria
non abbiano effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali o sulle acque
sotterranee né un influsso inaccettabile sull’ambiente e che detti residui, se
significativi dal punto di vista tossicologico o ambientale, possano essere
misurati con metodi di applicazione corrente,

b) che il loro impiego
derivante da un’applicazione conforme alla buona pratica fitosanitaria non abbia
effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali né un influsso
inaccettabile sull’ambiente, come stabilito dall’articolo 4, paragrafo 1,
lettera b), punti iv) e v)».

6 L’art. 14 della direttiva 91/414 dispone
quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni della direttiva del Consiglio
90/313(…), gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le
informazioni fornite dai richiedenti riguardanti segreti industriali o
commerciali, vengano considerate riservate su domanda del richiedente
interessato all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I o del
richiedente dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario e previa
accettazione da parte dello Stato membro o della Commissione della motivazione
addotta dal richiedente».

La riservatezza non si
applica:

(…)

– alla sintesi dei risultati delle prove per
accertare l’efficacia e l’innocuità nei confronti dell’uomo, degli animali,
delle piante e dell’ambiente;

(…)»

La direttiva 2003/4

7
Il quinto ‘considerando’ della direttiva 2003/4 così recita:

«Il 25
giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la Convenzione ONU/[CEE] sull’accesso
alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in materia ambientale (“la Convenzione di Aarhus”). Le
disposizioni di diritto comunitario devono essere compatibili con quelle di tale
convenzione in vista della sua conclusione da parte della Comunità
europea».

8 Ai termini dell’art. 2 della direttiva 2003/4:

«Ai
fini della presente direttiva, si intende per:

1. “informazione
ambientale”: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva,
sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:

a)
lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il
suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le
zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi,
compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra
questi elementi;

b) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le
radiazioni o i rifiuti, (…) le emissioni, gli scarichi e altri rilasci
nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente di
cui alla lettera a);

c) le misure (comprese quelle amministrative) quali
le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui
fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a
proteggere i suddetti elementi;

(…)

f) lo stato della salute e
della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove
pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse
culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato
degli elementi dell’ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi,
da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);

(…)»

9 L’art.
4 della direttiva 2003/4, intitolato «Eccezioni», enuncia, al suo n.
2:

«Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione
ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi
pregiudizio:

(…)

d) alla riservatezza delle informazioni
commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto
nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso
l’interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto
fiscale;

(…)

I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell’interesse
pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l’interesse
pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l’interesse tutelato dal
rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere a), d),
f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest’ultima concerne
informazioni sulle emissioni nell’ambiente.

(…)»

10 L’art. 11
della direttiva 2003/4 dispone quanto segue:

«La direttiva 90/313/CEE è
abrogata con effetto a decorrere dal 14 febbraio 2005.

I riferimenti alla
direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono
interpretati secondo la tabella di corrispondenza in allegato».

La
decisione 2005/370/CE

11 Con la decisione 17 febbraio 2005, 2005/370/CE,
relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, pag. 1),
il Consiglio dell’Unione europea ha approvato tale convenzione.

La
normativa nazionale

12 Ai termini dell’art. 22, della legge sugli
antiparassitari del 1962 (Bestrijdingsmiddelenwet del 1962):

«1.
L’obbligo di riservatezza in forza dell’art. 2:5 della legge generale sul
diritto amministrativo (Algemene wet bestuursrecht) non vale nei confronti delle
componenti di un antiparassitario dannose per l’uomo o per gli animali o le
piante di cui si desidera la conservazione.

2. Se in un documento
prodotto al nostro Ministro interessato, o al College, oppure ad un altra
persona od ente, ai sensi o in forza del disposto della presente legge, figurano
dati, o se da siffatto documento possono essere desunti dati, la cui
riservatezza è giustificata in considerazione del segreto industriale, il nostro
Ministro interessato, oppure il College, previa apposita richiesta scritta della
parte che produce il documento, dispone che tali dati vengano tenuti riservati.
Siffatta richiesta deve essere motivata.

3. Il nostro Ministro
interessato adotta norme relativamente ai dati per cui non vale l’obbligo di
riservatezza».

13 Con un regolamento ministeriale del 19 ottobre 1999, il
Ministro della Sanità, del Benessere e dello Sport, sentito il segretario di
Stato dell’Agricoltura, del Patrimonio naturale e della Pesca, ha modificato il
regolamento sui residui degli antiparassitari. Con tale modifica viene fissata,
tra l’altro, a 15 mg/kg la quantità massima autorizzata di residui (in
prosieguo: la «QMR») dell’antiparassitario propamocarb sull’insalata e
nell’insalata.

Causa principale e questioni pregiudiziali

14 La
modifica della QMR per il propamocarb sull’insalata e nell’insalata è avvenuta
su istanza del titolare del prodotto Previcur N. La Bayer CropScience BV (in
prosieguo: la «Bayer») è l’avente causa di tale titolare.

15 Con lettera
31 gennaio 2005, le ricorrenti nella causa principale hanno chiesto in
particolare al CTB di fornire loro tutte le informazioni sulla base delle quali
era stata adottata la decisione relativa alla determinazione della QMR
soprammenzionata.

16 Con decisione 8 marzo 2005, il CTB ha respinto la
domanda delle ricorrenti nella causa principale, in base all’art. 22 della legge
sugli antiparassitari del 1962. Queste ultime hanno presentato reclamo avverso
tale decisione, con una lettera 14 aprile 2005.

17 Il 31 maggio 2005, il
CTB ha trasmesso alla Bayer la richiesta di informazioni delle ricorrenti nella
causa principale. Esso offriva alla Bayer la facoltà di presentare una richiesta
di riservatezza di determinate informazioni contenute nei documenti
interessati.

18 Con lettera 13 luglio 2005, la Bayer ha indicato in
particolare i documenti che, a suo avviso, contenevano segreti industriali. Si
trattava soprattutto di studi sui residui e di relazioni sulle sperimentazioni
sul terreno. Per questi documenti essa chiedeva la riservatezza.

19 Il 22
giugno 2007, il CTB ha rifiutato la divulgazione degli studi sui residui e delle
relazioni sulle sperimentazioni sul terreno, ai fini della tutela di segreti
industriali. Esso ha fornito l’elenco dei documenti la cui copia poteva essere
fornita. Tale elenco è stato completato con decisione di rettifica 17 luglio
2007.

20 È avverso tale decisione 22 giugno 2007 e la decisione di
rettifica 17 luglio 2007 che è diretto il ricorso presentato dalle ricorrenti
nella causa principale dinanzi al giudice del rinvio. Tali due atti
costituiscono, congiuntamente, la decisione controversa.

21 Il giudice
del rinvio si chiede, in sostanza, se la legge nazionale in base alla quale era
stata rifiutata la divulgazione di talune informazioni e l’applicazione che ne è
stata fatta nella fattispecie siano compatibili con gli obblighi derivanti dalla
direttiva 2003/4.

22 Più precisamente esso si interroga, oltre che
sull’applicazione ratione temporis della direttiva 2003/4 ai fatti della
presente controversia, sulla nozione stessa di informazione ambientale
disciplinata da tale direttiva. Innanzitutto, esso si chiede infatti se i dati
alla base della definizione di una QMR di un prodotto fitosanitario
costituiscano una tale informazione ambientale e rientrino quindi nell’ambito di
applicazione ratione materiae di detta direttiva.

23 Constatando poi che
l’articolo 14 della direttiva 91/414 prevede una riservatezza incondizionata
dell’informazione industriale e commerciale, il giudice del rinvio si interroga
sulla portata di detto articolo, in quanto esso precisa che si applica « [f]atte
salve le disposizioni della direttiva 2003/4». Quest’ultima, al suo art. 4,
farebbe prevalere l’informazione sulla riservatezza legata ai segreti
industriali o richiederebbe perlomeno che le autorità nazionali procedano alla
ponderazione degli interessi contrapposti.

24 Infine, il giudice del
rinvio si chiede se tale ponderazione degli interessi possa essere realizzata in
via generale e una volta per tutte mediante le disposizioni adottate dal
legislatore o dall’autorità amministrativa competente oppure se essa debba
essere effettuata caso per caso.

25 Tanto premesso, il College van Beroep
voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la nozione di
“informazione ambientale” di cui all’art. 2 della direttiva 2003/4[…] debba
essere interpretata in modo da ricomprendere anche le informazioni fornite
nell’ambito di una procedura nazionale di (estensione dell’) autorizzazione di
un prodotto fitosanitario al fine di fissare la quantità massima di un
antiparassitario, o di un suo componente o di un suo prodotto di trasformazione,
contenuta in cibi o bevande.

2) In caso di soluzione affermativa della
prima questione, quale rapporto sussista tra l’art. 14 della direttiva
91/414[…] e la direttiva 2003/4[…] in relazione alle informazioni di cui
alla prima questione e, in particolare, se l’art. 14 della direttiva 91/414[…] possa essere applicato solo se la sua applicazione non pregiudichi gli obblighi
derivanti dall’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4[…].

3) Qualora
dalla soluzione della prima e della seconda questione dovesse risultare che il
convenuto nel caso in esame è tenuto ad applicare l’art. 4 della direttiva
2003/4[…], se l’art. 4 della medesima comporti che la ponderazione, ivi
prevista, dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione con l’interesse
specifico tutelato dal rifiuto della divulgazione debba aver luogo in fase
applicativa, oppure possa intervenire anche in fase di legislazione
nazionale».

Sulla domanda di riapertura della fase orale del
procedimento

26 Con lettera 7 ottobre 2010, la Bayer e la Nederlandse
Stichting voor Fytofarmacie hanno chiesto la riapertura della fase orale del
procedimento facendo valere, in sostanza, che occorre assoggettare a discussione
in contraddittorio la questione se le informazioni di cui trattasi nella causa
principale riguardino emissioni ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva
2003/4. Infatti, secondo le interessate, tale nozione di emissioni è stata
esaminata dall’avvocato generale nelle sue conclusioni mentre, da una parte, il
giudice del rinvio non aveva proposto alcuna questione a tal riguardo e
dall’altra, alcune delle parti non hanno elaborato alcun argomento riferito a
tale nozione e quelle che l’hanno affrontata nelle loro osservazioni hanno
fornito un’interpretazione del tutto opposta a quella adottata in dette
conclusioni.

27 A tal proposito va ricordato che la Corte può, d’ufficio
o su proposta dell’avvocato generale ovvero su domanda delle parti, riaprire la
fase orale del procedimento, ai sensi dell’art. 61 del proprio regolamento di
procedura, qualora ritenga di non essere sufficientemente informata ovvero che
la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto
di discussione tra le parti (v., in particolare, sentenza 8 settembre 2009,
causa C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International,
Racc. pag. I-7633, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata).

28 Per
contro, né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il suo
regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti di depositare
osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v.
sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit.,
punto 32).

29 La Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di avere a
disposizione, nella fattispecie, tutti gli elementi necessari per risolvere le
questioni proposte dal giudice del rinvio e che la causa non debba essere
esaminata in base ad un argomento che non è stato discusso dinanzi ad
essa.

30 Di conseguenza, occorre respingere la domanda diretta alla
riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle questioni
pregiudiziali

Osservazioni preliminari

31 Occorre rilevare che il
giudice del rinvio ritiene che i fatti di cui trattasi nella causa principale
debbano essere valutati con riferimento al diritto applicabile nel momento in
cui è stata adottata la decisione controversa. Esso chiede di conseguenza alla
Corte un’interpretazione della direttiva 2003/4, applicabile in tale momento. Il
governo olandese e la Commissione sostengono invece che tale interpretazione
deve vertere sulle disposizioni della direttiva 90/313 che, essendo stata
abrogata dalla direttiva 2003/4 solo in data 14 febbraio 2005, era in vigore sia
nel momento in cui le informazioni di cui è stata chiesta la divulgazione sono
state fornite all’amministrazione competente sia nel momento in cui a
quest’ultima è stata per la prima volta presentata una richiesta di divulgazione
di informazioni.

32 A tal riguardo, occorre ricordare che, in linea di
principio, una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore
dell’atto recante la medesima. Sebbene essa non si applichi alle situazioni
giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge,
essa si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni
giuridiche nuove (v., in tal senso, sentenza 6 luglio 2010, causa C-428/08,
Monsanto Technology, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 66) a meno che,
fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, la nuova norma
sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le
proprie condizioni di applicazione nel tempo.

33 Nella fattispecie,
occorre constatare che la direttiva 2003/4 che abroga la direttiva 90/313 non
contiene, a tal riguardo, alcuna disposizione particolare.

34 Peraltro,
il diritto di accesso a informazioni ambientali può concretizzarsi solo nel
momento in cui le autorità competenti sono chiamate a pronunciarsi sulla domanda
ad esse sottoposta. Infatti, è solo in tale momento che, come ha rilevato
l’avvocato generale al paragrafo 28 delle proprie conclusioni, le autorità
nazionali sono tenute a valutare, alla luce di tutte le circostanze di fatto e
di diritto del procedimento, se le informazioni richieste debbano essere fornite
oppure no.

35 Nella fattispecie, poiché la decisione controversa è stata
adottata dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2003/4,
è, ad ogni modo, con riferimento al diritto di accesso alle informazioni
ambientali, come definito da tale direttiva, che devono essere valutati i fatti
di cui trattasi nella causa principale, in assenza di qualsiasi disposizione
contraria di detta direttiva, la quale, al suo art. 3, non opera peraltro alcuna
distinzione, a seconda della natura delle informazioni la cui divulgazione essa
disciplina, tra quelle che sarebbero state in possesso delle autorità competenti
prima del 14 febbraio 2005 e quelle che lo sarebbero state solo successivamente
a tale data.

36 La Corte deve pertanto risolvere le questioni proposte
alla luce della direttiva 2003/4, come richiesto dal giudice del
rinvio.

Sulla prima questione

37 L’art. 2 della direttiva 2003/4
elenca le diverse categorie di informazioni rientranti nell’informazione
ambientale che il diritto dell’Unione assoggetta al regime di divulgazione
definito da detta direttiva. La prima questione proposta dal giudice del rinvio
è diretta di conseguenza a determinare, in sostanza, se informazioni come quelle
di cui trattasi nella causa principale rientrino in una di tali
categorie.

38 A tal riguardo, occorre rilevare che la decisione
controversa nega la divulgazione degli studi sui residui e dei protocolli sulle
sperimentazioni sul terreno, forniti nell’ambito di una procedura di estensione
dell’autorizzazione di un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione della
direttiva 91/414. Per adottare quest’ultima direttiva, il legislatore
dell’Unione ha segnatamente constatato, come emerge dal quarto ‘considerando’ di
detta direttiva, che i prodotti fitosanitari non hanno soltanto effetti
favorevoli sulla produzione vegetale, ma che possono comportare anche rischi e
pericoli per l’uomo, gli animali e l’ambiente, in particolare se sono immessi in
commercio senza essere stati esaminati ed autorizzati ufficialmente e se sono
impiegati in modo scorretto.

39 Non può dunque essere contestato che le
informazioni a cui si riferisce la decisione controversa e relative ai residui
di un prodotto fitosanitario su alimenti rientrino in una procedura di
autorizzazione avente ad oggetto proprio la prevenzione dei rischi e pericoli
per l’uomo, gli animali e l’ambiente. A tale titolo, tali informazioni possono,
di per sé, riguardare, come emerge dall’art. 2, punto 1, lett. f), della
direttiva 2003/4, lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, ove pertinente.

40 Tuttavia,
secondo il medesimo art. 2, punto 1, lett. f), informazioni di tale natura
rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/4 solo purché lo
stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della
catena alimentare a cui esse si riferiscono, sono o possono essere influenzati
dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al detto art. 2, punto 1, lett.
a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore, misura o attività di cui
al medesimo art. 2, punto 1, lett. b) e c).

41 L’art. 2, punto 1, lett.
a), della direttiva 2003/4 si riferisce agli elementi dell’ambiente, quali
l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti
naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità
biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente
modificati, nonché le interazioni tra questi elementi. Quanto a tale art. 2,
punto 1, lett. b), esso si riferisce a fattori quali in particolare le sostanze,
i rifiuti, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che
incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente di cui al detto art. 2,
punto 1, lett. a).

42 Nella fattispecie, la fornitura di informazioni
sulla presenza di residui di prodotti fitosanitari in o su vegetali quali, come
nella causa principale, l’insalata, è diretta quindi, consentendo di verificare
il livello a cui è stata fissata la QMR, a limitare il rischio di alterazione di
uno degli elementi costitutivi della diversità biologica ed il rischio di
dispersione di tali residui in particolare sul suolo o nelle acque sotterranee.
Informazioni del genere, benché non costituiscano esse stesse direttamente
valutazioni sulle conseguenze di tali residui sulla salute umana, riguardano
elementi dell’ambiente che rischiano di alterare il medesimo in caso di presenza
eccessiva di tali residui, circostanza che tali informazioni sono appunto
dirette a verificare.

43 Ciò premesso, occorre risolvere la prima
questione dichiarando che la nozione di «informazione ambientale» di cui
all’art. 2 della direttiva 2003/4 deve essere interpretata nel senso che essa
ricomprende l’informazione prodotta nell’ambito di un procedimento nazionale di
autorizzazione o di estensione dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario
al fine di fissare la quantità massima di un antiparassitario, di un suo
elemento costitutivo o di suoi prodotti di trasformazione, contenuta in cibi e
bevande.

Sulla seconda questione

44 Con la sua seconda questione,
il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni dell’art. 14 della
direttiva 91/414 debbano essere interpretate nel senso che esse possono
applicarsi solo purché non sia arrecato pregiudizio agli obblighi derivanti
dall’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4.

45 Occorre rilevare, in via
preliminare, che l’art. 14, secondo comma, della direttiva 91/414 contiene un
elenco di documenti e di informazioni che non possono essere sottoposti a
trattamento riservato. Tra questi figurano, al quinto trattino «[le] sintesi dei
risultati delle prove per accertare l’efficacia e l’innocuità [del prodotto] nei
confronti dell’uomo, degli animali, delle piante e dell’ambiente». Di
conseguenza, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa
principale, prima di determinare quale sia la portata della tutela della
riservatezza richiesta dalla Bayer a titolo dell’art. 14, primo comma, della
direttiva 91/414, spetta alle autorità nazionali competenti verificare se le
informazioni e i documenti interessati rientrino nell’elenco contenuto in tale
art. 14, secondo comma.

46 Al fine di risolvere la questione proposta dal
giudice del rinvio, occorre ricordare che le condizioni dell’accesso
all’informazione ambientale sono state poste, in un primo tempo dalla direttiva
90/313, che è stata abrogata dalla direttiva 2003/4 a decorrere dal 14 febbraio
2005.

47 L’art. 14 della direttiva 91/414 ha posto il principio secondo
cui i richiedenti delle autorizzazioni di immissione in commercio possono
chiedere che le informazioni che essi forniscono e che costituiscono un segreto
industriale o commerciale restino riservate, a patto che siano «[f]atte salve le
disposizioni della direttiva del Consiglio 90/313». L’art. 3 di quest’ultima
direttiva prevedeva che gli Stati membri potevano rifiutare l’accesso ad
un’informazione in materia ambientale ove quest’ultima riguardasse un segreto
commerciale ed industriale.

48 La direttiva 90/313 è stata sostituita
dalla direttiva 2003/4 il cui art. 4 prevede una tutela dei segreti industriali
e commerciali meno restrittiva di quella risultante dal combinato di dette
disposizioni delle direttive 91/414 e 90/313, poiché richiede che, per decidere
sul rifiuto o meno di divulgare un’informazione ambientale, l’interesse tutelato
dal rifiuto di divulgazione sia ponderato con l’interesse pubblico tutelato
dalla divulgazione.

49 In tale contesto, occorre rilevare che, a partire
dal 14 febbraio 2005, in virtù delle disposizioni esplicite dell’art. 11 della
direttiva 2003/4, l’art. 14 della direttiva 91/414 deve essere inteso come
operante un rinvio non più alla direttiva 90/313 ma alla direttiva 2003/4.
Infatti, poiché la direttiva 2003/4 non contiene alcuna disposizione contraria a
tal proposito, deve essere conferita piena efficacia al riferimento così fatto
ormai, dall’art. 14 della direttiva 91/414, alla direttiva 2003/4.

50 Di
conseguenza, detto articolo 14 deve essere inteso nel senso che è sempre facendo
salve le disposizioni della direttiva 2003/4 che gli Stati membri e la
Commissione si adoperano affinché le indicazioni che sono state fornite dai
richiedenti dell’autorizzazione di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari e che costituiscono un segreto industriale o commercial, restino
riservate, ove tali richiedenti ne facciano domanda e lo Stato membro, o la
Commissione, accetti la motivazione fornita dagli interessati.

51 Di
conseguenza, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa
principale, spetta alle autorità competenti dello Stato membro interessato, cui
venga presentata una domanda di riservatezza delle indicazioni fornite, trattare
la medesima nel rispetto delle condizioni previste al detto art. 14, sempre che
tale trattamento non conduca dette autorità, ove alle medesime venga sottoposta
peraltro una domanda di accesso alle medesime informazioni, a violare gli
obblighi ad esse ormai incombenti in applicazione della direttiva
2003/4.

52 Detti obblighi risultano dalle disposizioni dell’art. 4 della
direttiva 2003/4. Tali disposizioni consentono agli Stati membri di prevedere
che una domanda di informazioni ambientali, a meno che queste ultime si
riferiscano ad emissioni nell’ambiente, possa essere respinta qualora la
divulgazione di tali informazioni rechi pregiudizio alla riservatezza delle
informazioni commerciali o industriali, nel caso in cui tale riservatezza sia
prevista dal diritto nazionale o dal diritto dell’Unione. Tuttavia esse
richiedono anche che un tale motivo di rifiuto sia interpretato in maniera
restrittiva, tenendo conto dell’interesse che presenterebbe per il pubblico la
divulgazione delle informazioni, e che, in ciascun caso particolare, l’interesse
pubblico tutelato dalla divulgazione sia ponderato con l’interesse pubblico
tutelato dal rifiuto di divulgare.

53 Ciò premesso, quando alle autorità
competenti viene sottoposta una domanda di accesso a informazioni ambientali che
sono state fornite dal richiedente di un’autorizzazione di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari e per le quali la domanda di tutela in quanto
segreto industriale o commerciale ai sensi dell’art. 14 della direttiva 91/414
appare loro motivata, tali autorità sono tuttavia tenute ad accogliere la
domanda di accesso a tali informazioni ove queste ultime si riferiscano ad
immissioni nell’ambiente o se, negli altri casi, l’interesse pubblico tutelato
dalla divulgazione appaia superiore all’interesse tutelato dal rifiuto di
divulgare.

54 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre
risolvere la seconda questione dichiarando che, fatto salvo il caso in cui una
situazione come quella di cui trattasi nella causa principale non rientri in
quelle elencate all’art. 14, secondo comma, della direttiva 91/414, le
disposizioni di detto art. 14, primo comma, devono essere interpretate nel senso
che esse possono applicarsi solo a condizione che non vengano pregiudicati gli
obblighi derivanti dall’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4.

Sulla terza
questione

55 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in
sostanza se l’art. 4 della direttiva 2003/4 debba essere interpretato nel senso
che la ponderazione dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione di
un’informazione ambientale e dell’interesse particolare tutelato dal rifiuto di
divulgare va effettuata in ciascun caso particolare sottoposto alle autorità
competenti o può essere definita mediante una misura generale adottata dal
legislatore nazionale.

56 A tal riguardo, occorre constatare che dalla
formulazione stessa dell’art. 4 della direttiva 2003/4 emerge che il legislatore
dell’Unione ha previsto che la ponderazione degli interessi contrapposti doveva
essere effettuata in ciascun caso particolare.

57 Né le disposizioni
dell’art. 14 della direttiva 91/414 né alcuna altra disposizione della direttiva
2003/4 consentono di ritenere che alla ponderazione degli interessi
contrapposti, come prescritta all’art. 4 di quest’ultima direttiva, possa
supplire una misura diversa da un esame di tali interessi in ciascun caso
particolare.

58 Tale circostanza non osta tuttavia a che il legislatore
nazionale determini con una disposizione di carattere generale criteri che
consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi
contrapposti, a condizione però che tale disposizione non dispensi le autorità
competenti dal procedere effettivamente ad un esame particolare di ciascuna
situazione loro sottoposta nell’ambito di una domanda di accesso ad
un’informazione ambientale presentata in base alla direttiva 2003/4.

59
Come risulta dalle considerazioni che precedono, occorre risolvere la terza
questione dichiarando che l’art. 4 della direttiva 2003/4 deve essere
interpretato nel senso che la ponderazione da esso prescritta dell’interesse
pubblico tutelato dalla divulgazione di un’informazione ambientale e
dell’interesse specifico tutelato dal rifiuto di divulgare deve essere
effettuata in ciascun caso particolare sottoposto alle autorità competenti,
anche qualora il legislatore nazionale dovesse determinare con una disposizione
di carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione
comparata degli interessi contrapposti.

Sulle spese

60 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi
motivi
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) La nozione di «informazione
ambientale» di cui all’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere
interpretata nel senso che essa ricomprende l’informazione prodotta nell’ambito
di un procedimento nazionale di autorizzazione o di estensione
dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario al fine di fissare la quantità
massima di un antiparassitario, di un suo elemento costitutivo o di suoi
prodotti di trasformazione, contenuta in cibi e bevande.

2) Fatto salvo
il caso in cui una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale
non rientri in quelle elencate all’art. 14, secondo comma, della direttiva del
Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari, le disposizioni del primo comma di detto articolo 14
devono essere interpretate nel senso che esse possono applicarsi solo a
condizione che non vengano pregiudicati gli obblighi derivanti dall’art. 4, n.
2, della direttiva 2003/4.

3) L’art. 4 della direttiva 2003/4 deve essere
interpretato nel senso che la ponderazione da esso prescritta dell’interesse
pubblico tutelato dalla divulgazione di un’informazione ambientale e
dell’interesse specifico tutelato dal rifiuto di divulgare deve essere
effettuata in ciascun caso particolare sottoposto alle autorità competenti,
anche qualora il legislatore nazionale dovesse determinare con una disposizione
a carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione
comparata degli interessi contrapposti.

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