Mense scolastiche e l’obbligo di fornire prodotti di qualità

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Cassazione penale, Sezione VI, sentenza n. 49767 del 29 dicembre 2009 (udienza dell’11 novembre 2009)

Commette il delitto di frode in pubbliche forniture l’appaltatore
del servizio di mensa scolastica che, in violazione del capitolato d’appalto,
fornisca spalla cotta di scadente qualità in luogo di prosciutto cotto di prima
qualità, nonché formaggio grattugiato non parmigiano.

La frode in
pubbliche forniture è un reato punito pesantemente (reclusione da uno a cinque
anni, oltre alla multa), integrato dalla fornitura allo Stato o ad altri enti
pubblici di prodotti, tra cui anche quelli alimentari.
Il caso classico è
quello dei contratti stipulati da ditte private per la gestione, per esempio, di
mense scolastiche (parlando di scuole pubbliche), come appunto nel caso oggetto
della decisione in commento. Con il relativo contratto di appalto l’azienda si
impegna a fornire generi alimentari secondo il capitolato approvato, che
stabilisce la qualità e le caratteristiche che la materia prima deve possedere
per entrare nel ciclo di preparazione alimentare.
La disposizione
dell’articolo 356 codice penale costituisce una forma particolare di frode in
commercio (di cui all’articolo 515 codice penale). L’aggravamento della sanzione
rispetto alla fattispecie affine si giustifica con il fatto che il reato non
viene commesso in danno di un qualsiasi privato cittadino ma di un ente
pubblico, e ha dunque una portata diffusiva.
È importante sottolineare che
per incorrere nei rigori della legge non è necessario che si consumi – ad onta
del nome – una vera e propria condotta frodatoria, intesa come esercizio di un
inganno a carico della controparte pubblica (“Il reato di frode nelle pubbliche
forniture non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del
reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il
profitto dell’agente, essendo sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto
pubblico di fornitura di cose o servizi”). Al contrario, è sufficiente qualsiasi
inadempimento contrattuale, purché tenuto in malafede, che si manifesti in una
difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito.
La difformità può
riguardare la quantità, la qualità, l’origine o la provenienza della sostanza
alimentare.
Nella vicenda oggetto della sentenza il gestore di una mensa
scolastica di una scuola materna non aveva rispettato il capitolato d’appalto
relativamente alle tabelle dietetiche predisposte dalla ASL locale.
La
condanna veniva impugnata sostenendo la difesa che i primi giudici non avevano
tenuto conto del fatto che il mero inadempimento contrattuale non integra il
reato. In effetti è stato talvolta affermato dalla giurisprudenza: “In tema di
frode nelle pubbliche forniture, il semplice inadempimento del contratto non
integra il reato di cui all’articolo 356 codice penale, richiedendo la norma un
“quid pluris”, cioè la malafede contrattuale e, dunque, la presenza di un
espediente malizioso o di un inganno, tale da far apparire l’esecuzione del
contratto conforme agli obblighi assunti”.
Anche seguendo tale orientamento i
giudici della Cassazione hanno ritenuto che ricorresse nella specie quel “quid
pluris”, integrante la malafede contrattuale, considerato che il gestore della
mensa aveva maliziosamente e subdolamente ricercato sostanze alimentari di minor
costo e pregio dietetico, pur nel formale rispetto delle indicazioni tabellari.
Così era stato fornito del prosciutto, ma non prosciutto cotto di prima qualità,
bensì spalla cotta scadente; e ancora era stato somministrato del formaggio
grattugiato, che però non era parmigiano come richiesto dal capitolato. Erano
poi anche stati somministrati bastoncini di pesce di qualità diversa da quella
pattuita e pezzi di pollo avariati. Insomma, una situazione di marcata e
sistematica violazione del contratto, che non poteva ascriversi ad altro che a
dolosa preordinazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
C.F., nato il (OMISSIS);
avverso la
sentenza 17 gennaio 2008 della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato
la decisione 21 settembre 2004 del Tribunale di Cagliari, sez. distaccata di
Sanluri, di condanna per il reato di frode in pubbliche forniture.
Visti gli
atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della
decisione

Con sentenza in data 21 settembre 2004 confermata dalla
decisione della Corte di appello, oggi impugnata, il Tribunale di Cagliari, ha
condannato il C. alla pena di otto mesi di reclusione e 1.000,00 Euro di multa,
con attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 356 c.p.,
comma 2, con riferimento all’art. 355 c.p., comma 1, in quanto responsabile del
reato continuato di frode nelle pubbliche forniture, di cui all’art. 356 c.p.,
in (OMISSIS) (in realtà continuazione ritenuta sino al (OMISSIS)).
L’accusa
era quella di avere, quale Amministratore unico della Pegaso Service s.r.l.,
aggiudicatrice del contratto di appalto, per il servizio mensa e fornitura
alimenti alla Scuola materna di G., per l’anno scolastico (OMISSIS), omettendo
di rispettare le tabelle dietetiche predisposte dall’azienda Usl di (OMISSIS), e
sostituendo, arbitrariamente, alimenti di prima qualità con altri più scadenti,
commesso una frode nell’esecuzione del contratto con la Pubblica
amministrazione. Contratto che impegnava la P. a garantire il servizio mensa
della Scuola materna comunale, con una obbligazione che comprendeva: sia
l’acquisto, sia la preparazione dei cibi “secondo Le tabelle dietetiche
predisposte dalla ASL”, per cinque giorni alla settimana dall'(OMISSIS).
I
giudici di merito hanno ritenuto che il comportamento dell’imputato, il quale
aveva fornito “spalla cotta” di qualità scadente in luogo del prosciutto cotto
di prima qualità; “bastoncini di pesce” di qualità inferiore rispetto a quella
convenuta;
“formaggio grattugiato” diverso dal parmigiano; nonchè “pezzi di
pollo” avariati, abbia certamente integrato una frode nell’esecuzione del
contratto di fornitura.
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente
difesa deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per
inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale con
riferimento agli artt. 157, 161 e 170 c.p.p..
Il ricorso lamenta sul punto
che la notifica del decreto di citazione all’imputato, avanti la Corte di
appello, sia stata eseguita mediante consegna al difensore ex art. 161 c.p.p.,
in quanto il plico contenente detto atto, risulta essere stato inviato col mezzo
della posta, all’indirizzo ubicato in (OMISSIS), e restituito con la dicitura
“destinatario trasferito”, con firma illeggibile dell’ufficiale postale,
nonostante che all’anagrafe di quel comune l’imputato risultasse abitante nella
(OMISSIS), dove peraltro è stato successivamente notificato l’estratto della
sentenza appellata.
Da ciò la dedotta nullità della notifica del decreto di
citazione, non essendo stata effettuata nei modi previsti dalla legge, nè nel
domicilio eletto e neppure presso la sua residenza ex art. 157 c.p.p., art. 161
c.p.p., nn. 1 e 2.
Trattasi peraltro di nullità – se ed in quanto esistente –
che non risulta dedotta dal difensore di fiducia nel corso del giudizio di
appello.
E’ invero noto che in tema di notificazione all’imputato,
l’eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall’art. 161 c.p.p.,
comma 4, integra un’invalidità a regime intermedio riconducibile all’art. 178
c.p.p., comma 1, lett. c), e deducibile entro i termini indicati dall’art. 180
cod. proc. pen. (cfr. in termini: Sez. 6, 37177/2008 Rv. 241206. Massime
precedenti Conformi: N. 2655 del 1997 Rv. 207270, N. 8757 del 2005 Rv. 231041,
N. 8826 del 2005 Rv. 231578, N. 45990 del 2007 Rv. 238509 Massime precedenti
Vedi: N. 23670 del 2005 Rv. 231908, N. 16717 del 2007 Rv. 236714, N. 45991 del
2007 Rv.
238510).
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente –
riprendendo pedissequamente il tenore dei motivi di appello sui quali la corte
distrettuale ha peraltro puntualmente rispostola menta che la decisione di
responsabilità sia stata assunta sull’erroneo presupposto della semplice
inadempienza contrattuale, senza invece richiedere, come affermato da parte
della giurisprudenza (Rv.
220296,Nervoso 2001) la sussistenza di un quid
pluris dato dalla malafede contrattuale. In ogni caso si rileva
criticamente:
a) l’occasionalità degli accertati inadempimenti, comunque noti
al Comune che,pur potendo rescindere il contratto ha ritenuto di applicare
soltanto delle sanzioni pecuniarie;
b) il rispetto contrattuale nella
tipologia delle pietanze, che comunque erano variate a giudizio della cuoca
P.;
c) l’impossibilità di risalire alla frode avuto riguardo alla
“somiglianza degli alimenti forniti con quelli previsti dalle tabelle
dietetiche”;
d) la non-attribuibilità della condotta all’odierno ricorrente
ma semmai ad altre persone che avevano sottoscritto l’accordo con la Pubblica
amministrazione o avevano ricevuto le contestazioni dei Carabinieri del
N.A.S.;
e) l’assenza dei profili psicologici del delitto, perchè manca la
prova positiva di una condotta illecita riferibile al ricorrente che non avrebbe
commesso il fatto.
Trattasi di argomentazioni ampiamente valutate nella
decisione impugnata e per le quali il ricorso non propone elementi utili di
accettabile criticità.
Invero, quanto ai punti sub a-b-c, la corte
distrettuale, con un giudizio di merito che si sottrae per la sua correttezza
logica- giuridica a censure in sede di legittimità, ha… ritenuto che il quid
pluris della condotta, integrante la malafede contrattuale è proprio consistito
nella maliziosa e subdola ricerca di sostanze alimentari di minor costo e pregio
dietetico, nel formale rispetto delle indicazioni del contraente.
Non a caso
lo stesso difensore nell’impugnazione insiste “comunque” nel “rispetto della
tipologia delle pietanze”, evidentemente dimenticando quanto chiaramente
argomentato dalla Corte di appello e dal Tribunale che altro è il valore
merceologico e nutritivo del prosciutto cotto di prima qualità, rispetto a della
spalla cotta di qualità scadente, o formaggio grattugiato diverso dal parmigiano
e così via.
Nè giova la critica generica circa la frequenza degli
inadempimenti o circa il comportamento della Pubblica amministrazione, l’una e
l’altro del tutto indifferenti nell’economia strutturale dell’illecito, il quale
si realizza notoriamente anche con un unico inadempimento, con conseguente
affermazione di sussistenza dell’illecito quale che sia stata la concreta
condotta di risposta negoziale, data dal contraente parte pubblica.

miglior sorte possono avere le critiche sub d-e, alle quali ha dettagliatamente
e correttamente risposto la Corte di appello, con argomentazioni per nulla
scalfite dalla diversa ricostruzione dei fatti operata in ricorso ed intesa ad
ottenere una inammissibile più favorevole interpretazione in sede di
legittimità.
Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va
condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in
Cancelleria il 29 dicembre 2009

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