La notificazione degli estremi della violazione accertata deve
essere eseguita alla persona giuridica obbligata in solido con il trasgressore,
non essendo sufficiente la sola contestazione a quest’ultimo anche per conto del
coobbligato.
La materia delle notifiche degli atti (di volta in
volta amministrativi, come nella specie, o giudiziari, o civili) è spesso
tecnicamente impervia, tale da lasciare in più occasioni uno strascico di
incertezze. Ciò è tanto più scoraggiante in quanto senza notifiche ben fatte non
si può fare nessun processo, né civile né penale né amministrativo. Questa è,
forse, la conseguenza dello spiccato formalismo del nostro diritto. Nel contempo
è inevitabile che esistano regole rigide per garantire la certezza della
conoscenza, quanto meno formale, dell’atto.
La presente decisione trae
origine da una violazione in materia di igiene del trasporto dei prodotti della
pesca. Nell’occasione l’organo accertatore aveva effettuato la contestazione
immediata al trasgressore, persona fisica, al momento dell’accertamento. Non
era, però, stata eseguita la ulteriore notifica alla società di cui l’autore
materiale della violazione era dipendente, per la considerazione che questi
aveva sottoscritto il verbale anche per conto della società.
La Corte ha
ritenuto sussistente il difetto di notifica a carico della società, in
violazione dell’articolo 14, l. 689/1981.
È stato esattamente osservato che
la notifica al trasgressore materiale non equivale alla notifica al diverso
soggetto giuridico obbligato in solido (la società) ai sensi dell’articolo 6, l.
689/1981, neppure quando quest’ultimo abbia incaricato il primo della attività
oggetto della violazione. A tal fine vi è equipollenza solo nel caso in cui
l’autore materiale della violazione sia anche il rappresentante legale del
soggetto giuridico per conto del quale ha operato. Al di fuori di questo caso
non può essere considerata sufficiente la consegna all’autore della violazione
contestata dell’esemplare destinato all’altro obbligato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ
Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott.
PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere
–
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4473/2007 proposto da:
AZZURRA SRL in persona del
suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS
74, presso lo studio dell’avvocato PIATTONI LOREDANA, rappresentata e difesa
dall’avvocato PUCCI Silvio, giusta procura speciale in calce al ricorso;
–
ricorrente –
contro
COMUNE DI NAPOLI;
– intimato –
avverso la sentenza n.
684/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI del 30.11.05, depositata il
16/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
del 26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA. È presente
l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto e Diritto
Il tribunale di Napoli con sentenza del 16
dicembre 2005 respingeva l’opposizione proposta da Azzurra srl avverso il comune
di Napoli, per l’annullamento dell’ingiunzione emessa a seguito del verbale n.
43745 del 1999 relativo a violazione del D.Lgs. n. 531 del 1992, art. 3, in
materia di igiene nel trasporto dei prodotti della pesca. L’opponente, quale
obbligata in solido, aveva eccepito la inesistenza della notifica del verbale,
perché il verbale era stato notificato, anche per la società, fuori dalla sede
sociale, al momento dell’accertamento, al trasgressore Bernardini Pierfrancesco,
“persona non incaricata ne’ addetta” alla società stessa. Aveva inoltre
contestato la configurabilità della violazione. Il tribunale ha ritenuto valida
la contestazione immediata, “avvenuta nelle mani” del trasportatore Bernardini,
che eseguiva il servizio per conto della Azzurra srl, perché costui
“sottoscriveva il relativo verbale anche per conto della
società”.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 27
gennaio 2007, denunciando violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14. Il
comune è rimasto intimato. È stata depositata memoria. Avviata la trattazione
con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore
generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché la
questione era da far valere ex art. 395 c.p.c., quale errore revocatorio. Il
Collegio reputa il ricorso manifestamente fondato. Giova premettere che
l’inammissibilità della pronuncia in Camera di consiglio è ravvisabile solo ove
la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 cod. proc.
civ., commi 1 e 2, ovvero emergano condizioni incompatibili con una trattazione
abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza;
ove la Corte, invece, ritenga che la decisione del ricorso presenta aspetti di
evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunciarsi per la
manifesta infondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del P.M.
siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 21707/06;
1255/07; 6382/07), e viceversa. Nella specie non è in alcun modo ravvisabile,
alla base della censura mossa alla sentenza impugnata, un errore di fatto ex
art. 395 c.p.c., n. 4. Parte ricorrente lamenta infatti che sia stata ritenuta
valida e sufficiente quale contestazione immediata all’obbligato solidale,
l’avere gli agenti accertatori verbalizzato che il trasgressore,
nell’immediatezza della constatazione, sottoscriveva il verbale anche per conto
della società mittente il trasporto che egli stava eseguendo. In tal modo, come
puntualmente denuncia la società ricorrente, è denunciata una violazione di
legge, non un errore di fatto del giudice. In particolare è stato violato la L.
n. 689 del 1981, art. 14, che prescrive testualmente che la violazione, quando è
possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto
alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la
violazione stessa. La norma stabilisce inoltre che quando la notificazione non
può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità
previste dall’art. 137, comma 3, del medesimo codice. Nel caso di specie,
pertanto, erroneamente è stata omessa la notifica della contestazione della
violazione all’obbligato solidale secondo le modalità previste dal codice di
rito. La notifica al trasgressore non equivale alla notifica al ben diverso
soggetto giuridico individuato come obbligato solidale, ancorché quest’ultimo
abbia incaricato il primo dell’attività oggetto della violazione. Questa Corte
ha già avuto modo di chiarire (Cass. 4172/94) che la L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 14, impone sia fatta distintamente al trasgressore ed alla persona
obbligata solidale e che la consegna di un doppio esemplare del verbale di
accertamento è superflua soltanto nel caso in cui la contestazione della
violazione abbia come destinataria una sola persona fisica, che venga
considerata nella duplice qualità’ di trasgressore e di rappresentate del
soggetto giuridico obbligato in solido (nei casi previsti dall’art. 6 della
stessa legge). Negli altri casi, in cui non si riscontri la unicità della
persona fisica del trasgressore e del legale rappresentante della persona
giuridica obbligata solidalmente non può pertanto essere considerata sufficiente
la consegna all’autore della violazione contestata dell’esemplare destinato
all’altro obbligato. Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso, la
cassazione della sentenza impugnata e la condanna alla refusione delle spese ci
lite, liquidate in dispositivo, sia quanto al giudizio di merito che a quello di
legittimità.
Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c.,
all’accoglimento dell’originaria opposizione, giacché la omessa contestazione
comporta inevitabilmente l’annullamento dell’atto sanzionatorio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione. Condanna parte intimata
alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate – quanto al giudizio
di primo grado – in Euro 700,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre
accessori di legge e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 600,00 per
onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Home » Notifiche di violazione e persone giuridiche
Notifiche di violazione e persone giuridiche
Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 15104 del 22 giugno 2010
La notificazione degli estremi della violazione accertata deve
essere eseguita alla persona giuridica obbligata in solido con il trasgressore,
non essendo sufficiente la sola contestazione a quest’ultimo anche per conto del
coobbligato.
La materia delle notifiche degli atti (di volta in
volta amministrativi, come nella specie, o giudiziari, o civili) è spesso
tecnicamente impervia, tale da lasciare in più occasioni uno strascico di
incertezze. Ciò è tanto più scoraggiante in quanto senza notifiche ben fatte non
si può fare nessun processo, né civile né penale né amministrativo. Questa è,
forse, la conseguenza dello spiccato formalismo del nostro diritto. Nel contempo
è inevitabile che esistano regole rigide per garantire la certezza della
conoscenza, quanto meno formale, dell’atto.
La presente decisione trae
origine da una violazione in materia di igiene del trasporto dei prodotti della
pesca. Nell’occasione l’organo accertatore aveva effettuato la contestazione
immediata al trasgressore, persona fisica, al momento dell’accertamento. Non
era, però, stata eseguita la ulteriore notifica alla società di cui l’autore
materiale della violazione era dipendente, per la considerazione che questi
aveva sottoscritto il verbale anche per conto della società.
La Corte ha
ritenuto sussistente il difetto di notifica a carico della società, in
violazione dell’articolo 14, l. 689/1981.
È stato esattamente osservato che
la notifica al trasgressore materiale non equivale alla notifica al diverso
soggetto giuridico obbligato in solido (la società) ai sensi dell’articolo 6, l.
689/1981, neppure quando quest’ultimo abbia incaricato il primo della attività
oggetto della violazione. A tal fine vi è equipollenza solo nel caso in cui
l’autore materiale della violazione sia anche il rappresentante legale del
soggetto giuridico per conto del quale ha operato. Al di fuori di questo caso
non può essere considerata sufficiente la consegna all’autore della violazione
contestata dell’esemplare destinato all’altro obbligato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ
Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott.
PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere
–
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4473/2007 proposto da:
AZZURRA SRL in persona del
suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS
74, presso lo studio dell’avvocato PIATTONI LOREDANA, rappresentata e difesa
dall’avvocato PUCCI Silvio, giusta procura speciale in calce al ricorso;
–
ricorrente –
contro
COMUNE DI NAPOLI;
– intimato –
avverso la sentenza n.
684/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI del 30.11.05, depositata il
16/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
del 26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA. È presente
l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto e Diritto
Il tribunale di Napoli con sentenza del 16
dicembre 2005 respingeva l’opposizione proposta da Azzurra srl avverso il comune
di Napoli, per l’annullamento dell’ingiunzione emessa a seguito del verbale n.
43745 del 1999 relativo a violazione del D.Lgs. n. 531 del 1992, art. 3, in
materia di igiene nel trasporto dei prodotti della pesca. L’opponente, quale
obbligata in solido, aveva eccepito la inesistenza della notifica del verbale,
perché il verbale era stato notificato, anche per la società, fuori dalla sede
sociale, al momento dell’accertamento, al trasgressore Bernardini Pierfrancesco,
“persona non incaricata ne’ addetta” alla società stessa. Aveva inoltre
contestato la configurabilità della violazione. Il tribunale ha ritenuto valida
la contestazione immediata, “avvenuta nelle mani” del trasportatore Bernardini,
che eseguiva il servizio per conto della Azzurra srl, perché costui
“sottoscriveva il relativo verbale anche per conto della
società”.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 27
gennaio 2007, denunciando violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14. Il
comune è rimasto intimato. È stata depositata memoria. Avviata la trattazione
con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore
generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché la
questione era da far valere ex art. 395 c.p.c., quale errore revocatorio. Il
Collegio reputa il ricorso manifestamente fondato. Giova premettere che
l’inammissibilità della pronuncia in Camera di consiglio è ravvisabile solo ove
la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 cod. proc.
civ., commi 1 e 2, ovvero emergano condizioni incompatibili con una trattazione
abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza;
ove la Corte, invece, ritenga che la decisione del ricorso presenta aspetti di
evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunciarsi per la
manifesta infondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del P.M.
siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 21707/06;
1255/07; 6382/07), e viceversa. Nella specie non è in alcun modo ravvisabile,
alla base della censura mossa alla sentenza impugnata, un errore di fatto ex
art. 395 c.p.c., n. 4. Parte ricorrente lamenta infatti che sia stata ritenuta
valida e sufficiente quale contestazione immediata all’obbligato solidale,
l’avere gli agenti accertatori verbalizzato che il trasgressore,
nell’immediatezza della constatazione, sottoscriveva il verbale anche per conto
della società mittente il trasporto che egli stava eseguendo. In tal modo, come
puntualmente denuncia la società ricorrente, è denunciata una violazione di
legge, non un errore di fatto del giudice. In particolare è stato violato la L.
n. 689 del 1981, art. 14, che prescrive testualmente che la violazione, quando è
possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto
alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la
violazione stessa. La norma stabilisce inoltre che quando la notificazione non
può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità
previste dall’art. 137, comma 3, del medesimo codice. Nel caso di specie,
pertanto, erroneamente è stata omessa la notifica della contestazione della
violazione all’obbligato solidale secondo le modalità previste dal codice di
rito. La notifica al trasgressore non equivale alla notifica al ben diverso
soggetto giuridico individuato come obbligato solidale, ancorché quest’ultimo
abbia incaricato il primo dell’attività oggetto della violazione. Questa Corte
ha già avuto modo di chiarire (Cass. 4172/94) che la L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 14, impone sia fatta distintamente al trasgressore ed alla persona
obbligata solidale e che la consegna di un doppio esemplare del verbale di
accertamento è superflua soltanto nel caso in cui la contestazione della
violazione abbia come destinataria una sola persona fisica, che venga
considerata nella duplice qualità’ di trasgressore e di rappresentate del
soggetto giuridico obbligato in solido (nei casi previsti dall’art. 6 della
stessa legge). Negli altri casi, in cui non si riscontri la unicità della
persona fisica del trasgressore e del legale rappresentante della persona
giuridica obbligata solidalmente non può pertanto essere considerata sufficiente
la consegna all’autore della violazione contestata dell’esemplare destinato
all’altro obbligato. Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso, la
cassazione della sentenza impugnata e la condanna alla refusione delle spese ci
lite, liquidate in dispositivo, sia quanto al giudizio di merito che a quello di
legittimità.
Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c.,
all’accoglimento dell’originaria opposizione, giacché la omessa contestazione
comporta inevitabilmente l’annullamento dell’atto sanzionatorio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione. Condanna parte intimata
alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate – quanto al giudizio
di primo grado – in Euro 700,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre
accessori di legge e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 600,00 per
onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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