La Direzione Salute e Politiche sociali della Regione Lazio ha pubblicato sul bollettino ufficiale n. 19 dell’8 marzo 2016 la «rettifica dell’allegato A della determinazione del 14 dicembre 2015 concernente il riconoscimento di impianti e stabilimenti ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 e relative procedure». Si tratta della determinazione n. G01772 del 1 marzo 2016.
Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, i prodotti di origine animale trasformati e non, per i quali sono previsti i requisiti specifici all’allegato III del regolamento (CE) 853/2004, devono essere immessi sul mercato contrassegnati da un bollo o marchio sanitario, che nel caso specifico dei produttori nazionali reca al suo interno:
· la sigla che identifica lo Stato in cui si trova lo stabilimento (ad esempio, IT);
· la sigla CE, che indica la sua localizzazione comunitaria;
· un numero di riconoscimento assegnato dal Ministero della Salute.
Le esclusioni, le modalità di riconoscimento e di trasmissione dell’istanza, e il ruolo delle autorità di controllo.
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Stabilimenti. Come ottenere il bollo sanitario
Le modalità di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) 853/2004.
La Direzione Salute e Politiche sociali della Regione Lazio ha pubblicato sul bollettino ufficiale n. 19 dell’8 marzo 2016 la «rettifica dell’allegato A della determinazione del 14 dicembre 2015 concernente il riconoscimento di impianti e stabilimenti ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 e relative procedure». Si tratta della determinazione n. G01772 del 1 marzo 2016.
Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, i prodotti di origine animale trasformati e non, per i quali sono previsti i requisiti specifici all’allegato III del regolamento (CE) 853/2004, devono essere immessi sul mercato contrassegnati da un bollo o marchio sanitario, che nel caso specifico dei produttori nazionali reca al suo interno:
· la sigla che identifica lo Stato in cui si trova lo stabilimento (ad esempio, IT);
· la sigla CE, che indica la sua localizzazione comunitaria;
· un numero di riconoscimento assegnato dal Ministero della Salute.
Le esclusioni, le modalità di riconoscimento e di trasmissione dell’istanza, e il ruolo delle autorità di controllo.
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