Preconfezionati. Una sentenza che fa discutere

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Parificata la responsabilità del rivenditore a quella del fabbricante.

Fonte: rivista ‘Alimenti&Bevande’ n. 1/2015
Autori: Carlo Correra

Con sentenza del 13 novembre 2014, la Corte di Giustizia UE ha dato risposta ad un quesito interpretativo pregiudiziale posto dall’Autorità Giudiziaria Austriaca (Tirol) in un procedimento penale sorto a carico di un rivenditore al dettaglio di confezioni di “petto di tacchino” sottovuoto, confezioni prodotte da terzi e risultate contaminate da salmonella in violazione dei parametri di sicurezza igienica di cui al reg. CE 2073/2005 e quindi qualificate come “inadatte al consumo umano” ai sensi dell’art. 14 del reg. CE 178/2002.
Il giudice austriaco, tra l’altro, in particolare ha posto alla Corte UE il quesito «se il criterio microbiologico […] (Salmonella, nel caso di specie) debba essere rispettato in tutte le fasi di distribuzione anche dagli operatori del settore alimentare che non partecipano alla produzione (solo fase di distribuzione)».

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