Con sentenza del 13 novembre 2014, la Corte di Giustizia UE ha dato risposta ad un quesito interpretativo pregiudiziale posto dall’Autorità Giudiziaria Austriaca (Tirol) in un procedimento penale sorto a carico di un rivenditore al dettaglio di confezioni di “petto di tacchino” sottovuoto, confezioni prodotte da terzi e risultate contaminate da salmonella in violazione dei parametri di sicurezza igienica di cui al reg. CE 2073/2005 e quindi qualificate come “inadatte al consumo umano” ai sensi dell’art. 14 del reg. CE 178/2002.
Il giudice austriaco, tra l’altro, in particolare ha posto alla Corte UE il quesito «se il criterio microbiologico […] (Salmonella, nel caso di specie) debba essere rispettato in tutte le fasi di distribuzione anche dagli operatori del settore alimentare che non partecipano alla produzione (solo fase di distribuzione)».
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Preconfezionati. Una sentenza che fa discutere
Parificata la responsabilità del rivenditore a quella del fabbricante.
Il giudice austriaco, tra l’altro, in particolare ha posto alla Corte UE il quesito «se il criterio microbiologico […] (Salmonella, nel caso di specie) debba essere rispettato in tutte le fasi di distribuzione anche dagli operatori del settore alimentare che non partecipano alla produzione (solo fase di distribuzione)».
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