Con un dispositivo dirigenziale, il Ministero della Salute ha stabilito la deroga all’applicazione dell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, secondo il quale il latte bovino proveniente da zone assoggettate a restrizione per Dermatite nodulare contagiosa dei bovini (Lumpy Skin Disease, LSD) deve essere sottoposto a trattamento di pastorizzazione a 72 °C per 15 secondi o ad un altro processo equivalente.
Il latte crudo può, dunque, essere movimentato all’interno del territorio nazionale, anche se proveniente da zone soggette a restrizione, purché destinato a impianti di trasformazione che ne assicurino:
i. la pastorizzazione, consistente in un unico trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72 °C per 15 secondi, ovvero
ii. la produzione di formaggi del tipo Grana Padano e Parmigiano Reggiano e la relativa stagionatura per un periodo di tempo della durata di almeno 9 mesi, durante la quale gli stessi sono posti in vincolo sanitario e non commercializzati in attesa di ulteriori evidenze scientifiche finalizzate a dimostrare l’inattivazione del virus utilizzando i processi di produzione indicati. Le forme intere di prodotto possono comunque essere trasferite verso un unico stabilimento di stagionatura localizzato sul territorio nazionale e qui conservate, purché in vincolo. Lo stabilimento di produzione deve, per ciascun lotto di produzione, registrare i parametri di processo rilevanti ai fini della inattivazione del virus (temperatura di cottura della cagliata, tempo di giacenza sotto siero, pH minimo rilevato 48 ore dopo la fine della cottura, durata della stagionatura).
Sono ricompresi nella presente deroga anche gli ulteriori prodotti lattiero-caseari, il cui processo di produzione preveda un trattamento termico almeno equivalente alla pastorizzazione. Per ciascun lotto di produzione, in ogni caso, dovranno essere registrati i parametri del trattamento termico, tempi e temperatura ed eventuali altri parametri di processo che concorrono alla inattivazione della carica virale.
I prodotti secondari della lavorazione dei formaggi (panna e siero), di cui alla presente deroga, potranno essere destinati alla produzione di burro, ricotta o altri prodotti solo se sottoposti a trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72 °C per 15 secondi, come previsto al punto i. o essere inviati, in vincolo sanitario, ad altro stabilimento che esegue il trattamento.
Qualora il latte crudo sia destinato ad impianti che producono latte ad uso alimentare, gli stessi possono essere localizzati su tutto il territorio nazionale e il trasporto del latte verso detti impianti deve avvenire in contenitori sigillati ed in vincolo sanitario. Nell’impianto di destinazione il latte è sottoposto a pastorizzazione o a un trattamento termico con effetto almeno equivalente.
La disposizione dirigenziale precisa, infine, che i prodotti coinvolti nella deroga non devono essere destinati all’alimentazione animale, al fine di escludere il rischio di diffusione ulteriore del virus.