Benessere animale: pubblicate Faq inerenti a certificazione bio e Sqnba

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Sono tre e si trovano sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste

Fonte: alimentibevande.it

Sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste sono pubblicate le ultime Faq (26 settembre 2025) inerenti al Sistema di Qualità nazionale Benessere animale (Sqnba), questa volta tutte riguardanti la certificazione biologica in relazione all’Sqnba.

Le riportiamo di seguito:

Cosa si intende per “possesso della certificazione biologica ufficialmente valida” di cui alla Faq n. 12 del blocco al 31 luglio 2025 e “certificazione biologica prevista dal regolamento (UE) 2018/848” di cui alla domanda 10 del blocco Faqal 15 settembre 2025?
Si intende la certificazione di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, ottenuta dopo la visita dell’organismo di certificazione e l’ammissione dell’operatore nel sistema di controllo del biologico.

• La deroga prevista per gli allevamenti biologici nell’ambito dell’Eco-schema 1 livello 2 si intende solo per quelli già certificati o anche per quelli in conversione?
La deroga prevista per gli allevamenti biologici nell’ambito dell’Eco-schema 1 livello 2 si intende valida anche per gli allevamenti in conversione, a condizione che terminato il periodo di conversione, l’allevamento risulti certificato biologico ai sensi del regolamento (UE) 2018/848. Si richiama la Faq n. 28 del documento Domande e Risposte Eco-Schema 1.

• Quando deve essere posseduta la certificazione di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848?
Al momento della presentazione della domanda di aiuto Pac.

Consulta tutte le Faq (vedi quartultimo paragrafo)

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