Dal 1° dicembre è in vigore il decreto 28 novembre 2025, n. 0643818 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), con cui il settore avicolo viene esentato dall’obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione. Il decreto ministeriale contiene, infatti, le disposizioni attuative per tale esenzione, ai sensi del punto 2bis- dell’allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) 1308/2013, introdotto dall’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2464.
Come specificato dall’articolo 1 del decreto ministeriale, tale esenzione si applica alle uova prodotte:
• in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole;
• in allevamenti che hanno in essere un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, con uno o più centri d’imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato;
• in allevamenti avicoli che risultano strutturalmente e/o funzionalmente integrati con il proprio centro di imballaggio.
Le uova prodotte negli allevamenti che godono dell’esenzione sono stampigliate nel primo centro d’imballaggio che riceve le uova.