Prodotti fitosanitari: sentenza del Tribunale dell’Unione europea

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Il Tribunale ha stabilito che la proroga temporanea dell’approvazione delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari non può essere applicata in modo automatico o sistematico
Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione europea

La proroga temporanea dell’approvazione delle sostanze attive non può essere applicata in modo automatico o sistematico. È quanto ha stabilito il Tribunale dell’Unione europea con le sentenze nelle cause T-412/22 (PAN Europe/Commissione), T-94/23 (Pollinis France/Commissione) e T-565/23 (Aurelia Stiftung/Commissione).

“Secondo il diritto dell’Unione europea – si legge in una nota pubblicata sul sito della Corte di Giustizia UE – l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari richiede che la sostanza attiva in essi contenuta sia approvata dalla Commissione europea. Tale approvazione è concessa, in linea di principio, per un periodo non superiore a 10 anni e può essere rinnovata per un periodo massimo di 15 anni. La Commissione può anche prorogare temporaneamente l’approvazione delle sostanze attive quando risulta che essa scadrà prima dell’adozione di una decisione di rinnovo. A seguito dell’adozione, da parte della Commissione europea, di regolamenti di esecuzione che hanno prorogato nuovamente il periodo di approvazione di tre sostanze attive utilizzate in alcuni prodotti fitosanitari (boscalid, dimossistrobina e glifosato), tre associazioni ambientaliste senza scopo di lucro hanno chiesto, separatamente, alla Commissione un riesame interno di tali regolamenti. Di fronte al rifiuto della Commissione, le associazioni hanno adito il Tribunale dell’Unione europea per ottenere l’annullamento delle decisioni di rigetto delle loro richieste di riesame interno”.

Con le sentenze menzionate, il Tribunale ha accolto tali ricorsi e annullato le suddette decisioni di rigetto, osservando che la proroga dell’approvazione di una sostanza attiva ha carattere provvisorio ed eccezionale. “Essa – si precisa nella nota – deve essere adottata alla luce delle circostanze concrete del caso di specie e, di conseguenza, non può essere applicata in modo automatico, o addirittura sistematico. La durata della proroga deve essere valutata dalla Commissione caso per caso ed essere sufficiente a consentire l’esame della domanda di rinnovo di ogni sostanza attiva. Tale periodo deve durare soltanto il tempo necessario per completare la procedura di rinnovo, né più né meno. Pertanto, il Tribunale ritiene contrario al diritto dell’Unione l’approccio della Commissione che ha optato per proroghe più brevi e, se del caso, ripetute, anziché per un unico periodo più lungo e calcolato tenendo conto delle circostanze del caso di specie. Ricorda, inoltre, che la proroga dell’approvazione è subordinata alla condizione che il ritardo della procedura di rinnovo sia indipendente dalla volontà del richiedente. A tale proposito, la Commissione è tenuta a esaminare, in modo obiettivo e concreto, il ruolo del richiedente nei ritardi osservati nel corso di tale procedura e ad accertarsi che egli non abbia agito in modo da causare ritardi o da contribuirvi. In particolare, anche se tale ritardo è, almeno in parte, imputabile alle altre autorità coinvolte nella procedura in questione, ciò non è sufficiente per escludere il ruolo del richiedente. Egli stesso potrebbe contribuire al ritardo, in particolare se la qualità dei dati forniti si rivela insufficiente. Secondo il Tribunale, non procedendo a una tale interpretazione del diritto dell’Unione, la Commissione è incorsa in un errore di diritto che giustifica l’annullamento delle sue decisioni, le quali hanno respinto le richieste di riesame interno di regolamenti che hanno prorogato il periodo di approvazione del boscalid, della dimossistrobina e del glifosato”.

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