Il regolamento delegato (UE) 2023/2429, entrato in applicazione il 1° gennaio 2025, definisce le nuove norme di commercializzazione per i prodotti appartenenti al settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane, in attuazione dell’articolo 75 del regolamento (UE) 1308/2013.
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del testo normativo, per quanto qui rileva, in continuità con la disciplina previgente, conferma l’esenzione dalle norme di commercializzazione a favore di una serie di prodotti, tra cui anche lo “zafferano” (sia tal quale, sia in forma tritata o polverizzata).
Diversamente rispetto al passato, tuttavia, lo zafferano e gli altri prodotti di cui sopra (nel cui novero figurano, tra l’altro, varie tipologie di frutta secca sgusciata) vengono ora esplicitamente assoggettati all’obbligo di indicazione del Paese di origine, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1308/20131.
Il Paese di origine, stando al disposto dell’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento, deve essere identificato secondo le regole doganali sull’origine preferenziale e, pertanto, in linea di principio esso si identificherà nello Stato in cui il prodotto vegetale (nell’esempio trattato, lo zafferano) è stato coltivato e raccolto, come si può ricavare dal combinato disposto dell’articolo 60 del regolamento (UE) 952/2013 (Codice doganale dell’Unione) e dell’articolo 31 del relativo regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Per quanto riguarda le modalità di fornitura dell’informazione, ad avviso di chi scrive occorre fare riferimento alla norma di commercializzazione generale per i prodotti ortofrutticoli definita dall’allegato I, parte A, punto 4, lettera b) del regolamento delegato (UE) 2023/2429. In base a quest’ultima, in particolare:
• il Paese di origine deve essere riportato con il suo “nome completo” o con il “nome comunemente usato”;
• per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del Paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del Paese di destinazione; per gli altri prodotti, invece, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del Paese di destinazione;
• l’indicazione non è necessaria sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti detta indicazioni;
• gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore il consumatore;
• se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
Tuttavia, in caso di miscuglio di prodotti o specie di prodotti diversi (rientranti comunque tutti nel campo di applicazione del regolamento delegato (UE) 2023/2429), ove essi abbiano origine in diversi Stati membri e/o Paesi terzi, l’articolo 8, paragrafo 3 consente di sostituire il nome completo di tutti i vari Paesi di origine con una delle seguenti indicazioni sintetiche:
a) “UE”;
b) “non UE”;
c) “UE e non UE”.
Ferma restando l’obbligatorietà della disciplina illustrata sopra, lo zafferano che venga commercializzato come “biologico” sarà soggetto, ovviamente, anche alle ulteriori prescrizioni di etichettatura stabilite per i prodotti biologici.
Pertanto, secondo quanto previsto dall’articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/848, ogni qualvolta venga usato il logo di produzione biologica dell’Unione europea (obbligatorio per gli alimenti preimballati), nello stesso campo visivo dovrà essere indicato il luogo in cui è stato coltivata la materia prima agricola (ossia, nel nostro caso ipotetico, lo zafferano). Come precisa l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, l’informazione andrà apposta immediatamente sotto al codice dell’organismo di controllo al quale è soggetto l’operatore che abbia effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione.
L’indicazione del luogo di coltivazione, inoltre, ai sensi del già citato articolo 32, paragrafo 2, andrà riportata in una delle seguenti forme:
a) “Agricoltura UE”, quando la materia prima agricola sia stata coltivata nell’Unione;
b) “Agricoltura non UE”, quando la materia prima agricola sia stata coltivata in Paesi terzi;
c) “Agricoltura UE/non UE”, quando le materie prime agricole siamo state coltivate in parte nell’Unione e in parte in un Paese terzo.
I suddetti termini “UE” e “non UE” potranno, ad ogni modo, essere sostituiti o integrati dal nome di un Paese o dal nome di un Paese e di una regione, ove tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel Paese e, se del caso, in quella regione.
A parere dello scrivente, inoltre, l’indicazione del luogo di coltivazione prescritta per i prodotti biologici – in linea di principio – dovrebbe integrare (e non sostituire) l’indicazione del Paese di origine richiesta dalle norme di commercializzazione del settore ortofrutticolo, essendo le due informazioni soggette a quadri regolatori distinti ed autonomi, ciascuno dei quali contempla, peraltro, peculiari modalità di espressione.
Tutt’al più, l’omissione del “Paese di origine” previsto per i prodotti ortofrutticoli potrebbe ammettersi, in ipotesi, qualora la relativa dicitura risultasse identica a quella del “luogo di coltivazione” del prodotto biologico già apposta sull’etichetta. Il che potrebbe verificarsi, esemplificativamente:
• quando il luogo di coltivazione della materia prima agricola del prodotto biologico fosse espresso specificando il Paese interessato (“Agricoltura Italia”), nel qual caso, potrebbe ritenersi superflua la ripetizione del Paese di origine “Italia” in altro punto dell’etichetta ai fini delle norme di commercializzazione ortofrutticole;
• quando il luogo di coltivazione delle materie prime agricole del prodotto biologico, in un miscuglio costituito da prodotti ortofrutticoli coltivati in vari Paesi dell’Unione, venisse riportato con la dicitura “Agricoltura UE”, nel qual caso potrebbe ritenersi superflua la ripetizione del Paese di origine “UE” ai fini delle norme di commercializzazione ortofrutticole.
È opportuno chiarire, comunque, che nessuna disposizione normativa prevede, esplicitamente, la facoltà di omettere l’indicazione del Paese di origine prescritta dalle norme di commercializzazione ortofrutticole. Va da sé che – a titolo cautelativo – sarebbe in ogni caso preferibile riportare tale informazione, anche laddove ciò comportasse la duplicazione di diciture identiche.
Un’ultima considerazione merita, infine, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 richiamato dal lettore, con il quale sono stabilite le modalità di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento, in applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1169/20112.
Ad avviso di chi scrive, la suddetta disciplina generale, riguardante tutti i prodotti alimentari, non dovrebbe interessare i prodotti ortofrutticoli non trasformati (tra cui lo zafferano oggetto del quesito), a prescindere dal fatto che siano venduti individualmente o in miscugli. Per tali prodotti, infatti, le modalità di indicazione del Paese di origine formano già oggetto di una regolamentazione specifica di settore (ossia, delle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli), le quali dovrebbero pertanto prevalere, quale lex specialis, sulle norme orizzontali contenute nel regolamento (UE) 1169/2011 e nelle relative disposizioni applicative.
Del resto, è lo stesso articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1169/2011 a disporre che «il presente articolo [e, di conseguenza, anche le sue disposizioni di attuazione, n.d.r.] si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione».
Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 potranno, eventualmente, assumere rilevanza per quei prodotti ortofrutticoli che non ricadano nel campo di applicazione delle norme di commercializzazione, come nel caso in cui lo zafferano – per rimanere nell’esempio fornito dal lettore – venga sottoposto a trasformazione o incorporato all’interno di un altro alimento.
In una tale fattispecie, infatti, non trovando applicazione la lex specialis del settore ortofrutticolo, potrà nuovamente operare la normativa generale.
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NOTE:
1 Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1308/2013, «ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili di cui all’articolo 75, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il Paese di origine”.
2 In base all’articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1169/2011, «quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il Paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
b) il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento».