Le linee guida sull’applicazione del regolamento (CE) 852/04 adottate dalla Conferenza Stato-Regioni, indicano quanto segue: la vendita diretta di piccoli quantitativi di prodotti di origine animale da parte di microaziende non provviste di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 853/04 può venire ammessa allorché la vendita abbia luogo a livello “locale”.
La Conferenza Stato-Regioni a tale riguardo ha escluso come ovvio che il livello locale possa coincidere con quello nazionale, escludendo il trasporto su lunghe distanze. Ha quindi riferito all’idea di “Province contermini”, per meglio esprimere questo concetto.
Il documento d’indirizzo della Conferenza Stato-Regioni esprime peraltro un’interpretazione di massima delle regole europee, sebbene condivisa dalle autorità che presiedono ai controlli pubblici ufficiali. E il concetto stesso di Province contermini può venire interpretato con una pur minima elasticità laddove si riferisca comunque a poche decine di chilometri di distanza, come nel caso in esame.
Nell’ottica di prevenire rischi di contestazioni, appare in ogni caso utile chiedere un riscontro formale ai Servizi Veterinari pubblici competenti nel territorio ove ha sede l’azienda.