Il regolamento (CE) 178/02 include esplicitamente tra gli alimenti gli animali vivi «preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano» (articolo 2). Questa premessa è indispensabile per inquadrare la situazione esposta nel quesito.
Fanno parte degli animali vivi preparati per il consumo umano i molluschi bivalvi vivi e i crostacei che vengono offerti alla vendita vivi, al fine di conservare appieno le loro caratteristiche di freschezza (e i requisiti di sicurezza).
Quindi gli astici, le aragoste e le granseole sono al contempo alimento e animali vivi e, come animali vivi, esseri in grado di provare sensazioni di dolore e di disagio, ma anche, soprattutto, di morire (cessando così di essere “vivi”). Il loro doppio aspetto comporta che, nelle fasi comprese tra il prelievo dall’ambiente acquatico nel quale sono venuti ad accrescersi e la consegna al cliente-consumatore, questi animali/alimento vengano mantenuti in condizioni che preservino sia la loro vitalità e benessere, sia la sicurezza dell’alimento (e quindi la salute dei consumatori).
Il mantenimento degli animali in un acquario marino, in condizioni controllate (e adeguate alle specie) di temperatura, ossigenazione, salinità, pH, contenuto in nitrati permette il mantenimento della vitalità e la tutela del benessere degli animali in attesa di essere commercializzati. In questo periodo, gli animali non devono essere alimentati, per prevenire l’inquinamento dell’ambiente, ristretto, nel quale vivono e, di conseguenza, l’inquinamento delle loro stesse carni (destinate ad essere “alimento”).
La mancata alimentazione degli animali non permette di classificare il mantenimento degli animali nelle condizioni sopra descritte come “allevamento” – condizione alla quale si associa il concetto di “stabulazione” (allevamento condotto presso una struttura), fattispecie che, come correttamente sostenuto, implica il mantenimento degli animali in condizioni tali da favorirne lo sviluppo, la crescita, la riproduzione, obiettivi che, oggettivamente, non possono essere perseguiti in assenza di un’adeguata alimentazione. Che non si tratti di “allevamento” lo chiarisce anche il regolamento (UE) 2016/429 che, all’articolo 4.6 esclude che nel caso degli animali “detenuti temporaneamente senza essere nutriti in attesa di essere abbattuti” si possa parlare di “acquacoltura (ovvero di allevamento in ambiente acquatico). Quanto alla durata di tale “mantenimento”, non esistono norme vincolanti. La possibilità di tenere gli animali nelle condizioni di cui sopra sono legate a una serie di fattori, quali, per esempio, la specie, lo stadio di sviluppo, l’origine, le condizioni ambientali, la densità degli animali nella vasca, ecc., per cui è difficile stabilire un limite temporale univoco che possa essere applicato a tutti gli animali. La condizione da rispettare (che coincide generalmente con l’interesse dell’operatore economico responsabile dell’attività) è, quindi, unicamente il mantenimento della vitalità degli animali.
Gli animali che dovessero morire vanno prelevati prontamente dalla vasca e smaltiti come materiale di categoria 2 ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) 1069/09.
Sul tema possono anche essere viste le “Determinazioni in ordine alla gestione sanitaria della filiera ittica in Regione Lombardia” approvate con delibera X/6196 dell’8 febbraio 2017 che, pur applicabili solo nell’ambito della Regione che le ha deliberate, contengono indicazioni di natura generale sulla corretta gestione dei crostacei vivi detenuti presso gli esercizi di vendita per essere venduti vivi o in vista della loro somministrazione ai consumatori.